Formazione individuale Clausole campione

Formazione individuale. Il diritto allo studio e alla formazione, per le finalità e nelle articolazioni sotto specificate, è riconosciuto a tutti i lavoratori con le seguenti modalità di esercizio concreto del diritto stesso. Le facilitazioni per tale esercizio saranno garantite dalle imprese sia per corsi regolari finalizzati al conseguimento di titoli di studi legali, secondo quanto previsto e precisato alla successiva lettera A), sia per la frequenza ad altri corsi di studio finalizzati alla ricerca e al miglioramento della propria preparazione, professionalità e occupabilità, anche con riferimento alle esigenze di alfabetizzazione dei lavoratori stranieri, secondo quanto previsto e precisato alle successive lettere B) e C). A) Diritto allo studio per i lavoratori studenti I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria, universitaria e di qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali. In attuazione dell’art. 10 della Legge 20/5/1970 n. 300, si conviene quanto segue: a) Lavoratori studenti universitari A tali lavoratori sarà concesso un giorno di permesso retribuito per ogni esame sostenuto. Il giorno di permesso non potrà essere fruito successivamente alla data fissata per l’esame. Per gli esami di diploma universitario o di laurea i giorni di permesso retribuiti saranno elevati a quattro. Ai lavoratori che nel corso dell’anno debbano sostenere esami potranno essere concessi a richiesta permessi non retribuiti fino ad un massimo di 20 giorni l’anno. b) Lavoratori studenti di scuole medio-superiori e di scuole professionali A tali lavoratori saranno concessi tanti giorni di permesso retribuito quanti sono i giorni degli esami. Ai lavoratori predetti possono essere concessi permessi non retribuiti fino ad un massimo di 15 giorni nel corso dell’anno. Ai lavoratori che nel corso dell’anno debbono sostenere gli esami di diploma potranno essere concessi a richiesta permessi non retribuiti fino ad un massimo di 30 giorni. c) Altri lavoratori studenti di cui all’art. 10 della Legge 20/5/1970 n. 300 A tali lavoratori studenti saranno concesse le facilitazioni previste dalla Legge 20/5/1970 n. 300. Le imprese potranno richiedere la produzione de...
Formazione individuale. Il diritto allo studio e alla formazione è riconosciuto a tutti i lavoratori con modalità di esercizio conerei del diritto stesso analiticamente disciplinate dall'art. 5 del presente CCNL.
Formazione individuale. La formazione individuale ha la finalità di sviluppare le competenze del singolo lavoratore attraverso percorsi formativi “ad hoc” anche relativamente alle indicazioni derivanti da attività di bilancio delle competenze. Questa tipologia può essere estesa a un secondo partecipante, fermo restando il parametro massimo di finanziamento. In questo caso il soggetto proponente deve utilizzare la medesima scheda progetto per entrambi i partecipanti. La formazione individuale si può realizzare, oltre che nella modalità sopra descritta (one to one) anche nella modalità a “voucher”, quando il corsista si inserisca in un percorso a mercato all’interno di contesti formativi esterni alla formazione finanziata da Forma.Temp. Non è ammissibile la presentazione di più progetti di formazione individuale a voucher finanziati da Forma.Temp che si svolgano in una sola aula composta esclusivamente da voucheristi. Nel caso di percorsi a voucher, viene finanziata la quota di partecipazione dell’allievo al corso a mercato. L’ApL può rendicontare: • il costo della quota di partecipazione a costi reali nel caso di percorsi formativi relativi a iniziative certificate (ad esempio master accreditati Asfor); • i costi per le attività di preparazione, segreteria e amministrazione fino ad un massimo del 12% del valore progettuale (esclusi gli extra budget).
Formazione individuale. ORGANISMO NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CHIMICA
Formazione individuale. E’ caratterizzata sia dalla formazione individuale concordata tra azienda e lavoratore sia da quella richiesta sulla base dell’interesse esclusivo del lavoratore così come regolamentata dagli strumenti legislativi quali Legge 236/93, Legge 53/2000. Le parti concordano sui principi innovativi introdotti nel sistema di formazione dalla legge n. 293/93 art. 9 e legge 196/ 97 art. 17, attraverso il riconoscimento di un diritto soggettivo del lavoratore a formarsi rispetto ai suoi bisogni. I principi relativi alla sperimentazione di azioni di formazione continua individuale, trovano una prima attuazione nella legge n. 53 /2000. Infatti, in base all’art. 6 della suddetta legge, la formazione individuale può intervenire sulla base di progetti elaborati dai singoli lavoratori che possono utilizzare l’assistenza tecnica dei centri di orientamento e di formazione professionale individuati dalle regioni. Stante quanto sopra e considerato il contenuto innovativo e sperimentale della legge 53/2000, le Parti si impegnano all’attuazione demandandone la regolamentazione ad una negoziazione successiva, anche sulla base degli eventuali accordi contrattuali intervenuti sulla materia.