PATTO FORMATIVO Clausole campione

PATTO FORMATIVO. Le imprese forniranno ai lavoratori a tempo indeterminato la documentazione informativa predisposta dall’OBC sulle agibilità/opportunità contrattuali concernenti la formazione continua, ivi compreso il Patto formativo. Le imprese che, alla luce anche delle compatibilità tecniche e organizzative, ritenessero di impegnarsi nel programma di attuazione del Patto formativo, utilizzeranno lo schema previsto nella documentazione di cui sopra, sottoponendo al singolo lavoratore una proposta di Patto. Il Patto formativo dovrà prevedere: - l’impegno dell’impresa a far partecipare il lavoratore ad iniziative di formazione continua di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2, - l’impegno del lavoratore a partecipare alle iniziative anche attraverso: - eventuali modifiche dell’orario di lavoro finalizzate a rendere compatibile con la prestazione lavorativa la partecipazione all’attività formativa, - la messa a disposizione di riposi spettanti per conto ore, permessi o altri istituti contrattuali e/o di tempo extra-lavoro, entro i limiti previsti ai precedenti paragrafi 1 e 2, - il rilascio di apposita certificazione predisposta dall’OBC, attestante l’attività formativa alla quale il lavoratore ha partecipato, da utilizzare ad integrazione del proprio curricolo formativo anche in occasione di nuove opportunità di lavoro. Il Patto formativo sarà operativo e determinerà l’attuazione degli impegni, a seguito della sottoscrizione da parte del lavoratore. E’ fatta salva per il lavoratore e la RSU, in caso di mancata proposta di Patto formativo da parte dell’impresa, la possibilità di attivare la richiesta di partecipare a specifiche iniziative formative promosse a livello territoriale. Dichiarazione a verbale Le Parti si danno atto della opportunità che il percorso formativo delineato nel Patto tenga in considerazione, laddove funzionale all’attività e al ruolo ricoperto nell’impresa, le conoscenze connesse con il titolo di studio conseguito.
PATTO FORMATIVO. Le parti riconoscono che la formazione costituisce un elemento indispensabile per la crescita professionale del lavoratore in considerazione dei mutamenti tecnico – organizzativi e produttivi delle imprese. Convengono di incentivare la diffusione di interventi formativi programmati dalle imprese, volti anche ad accrescere le competenze e la qualificazione professionale dei lavoratori. Per favorire la realizzazione di tali programmi, le aziende e i lavoratori direttamente interessati stipuleranno pertanto specifici accordi che prevedano reciproci impegni tra le parti per la miglior realizzazione delle finalità formative, in considerazione degli oneri sostenuti dall’impresa. In ogni caso, qualora un lavoratore abbia fruito nei 24 mesi precedenti la comunicazione della risoluzione del rapporto di lavoro di un intervento formativo, il cui onere sia stato sostenuto direttamente, in tutto o in parte, dall’impresa, il datore di lavoro potrà richiedere una prestazione aggiuntiva del preavviso di cui agli articoli 19, Disc. spec. parte prima e 16, Disc.spec. parte terza come di seguito specificato: Formazione da 40 a 80 h Formazione > 80 h Fino alla 4^ categoria 1 mese 1,5 mesi 5^ e 6^ categoria 1, 5 mesi 2 mesi 7^, 8^ e 9^ categoria 2 mesi 2,5 mesi Nel caso di formazione effettuata attraverso la fruizione di quanto previsto dall’articolo 27 della Disciplina Generale il presente articolo non troverà applicazione. L’attuazione delle norme contenute nel presente articolo sarà oggetto di verifica tra le parti nel mese di dicembre 2004.
PATTO FORMATIVO. Obiettivi:
PATTO FORMATIVO. Le imprese forniranno ai lavoratori a tempo indeterminato la documentazione informativa, predisposta dall'Osservatorio e dal Comitato paritetico nazionale, concernente la formazione continua, ivi compreso il Patto formativo. Le imprese che, alla luce anche delle compatibilità tecniche e organizzative ritenessero di impegnarsi nel programma di attuazione del Patto formativo utilizzeranno lo schema previsto nella documentazione di cui sopra sottoponendo al singolo lavoratore una proposta di Xxxxx. Il Patto formativo dovrà prevedere:
PATTO FORMATIVO. Preliminarmente all’avvio del corso, l’impresa deve redigere il patto formativo, che integra il Piano Formativo individuale dell’apprendista e rappresenta lo strumento necessario a definire il processo di apprendimento personalizzato dell’apprendista in formazione: in esso l’apprendista ed il datore di lavoro concordano gli obiettivi specifici di apprendimento in termini di conoscenze e capacità e i relativi contenuti formativi, le modalità di verifica in itinere e finali, la sede ed i tempi e si impegnano a rispettare ciò che sottoscrivono. Il patto formativo deve essere compilato utilizzando il format regionale (cfr. Modello C), deve essere conservato per un periodo di cinque anni (a partire dalla data di assunzione) e reso disponibile in caso di controlli.
PATTO FORMATIVO. L’Amministrazione stipula con il personale tecnico amministrativo un Patto Formativo, per il tramite dei Responsabili di struttura, stilando con loro la pianificazione delle attività formative relative a ciascun appartenente alla struttura. Il Patto avrà i seguenti obiettivi/caratteristiche: ✓ accrescere competenze esistenti legate al ruolo ricoperto in Ateneo, fornendo ausilio/sostegno per rafforzare, all’interno di un sistema complesso, profili, competenze e attitudini professionali esistenti; ✓ sviluppare competenze necessarie a un cambiamento di ruolo professionale, attuando strumenti per accrescere potenzialità presenti e supportare/anticipare evoluzioni e cambiamenti professionali; Per concretizzare questi obiettivi, ciascun dipendente potrà contare su una Dote Formativa Individuale (DFI) annuale e triennale. La DFI è costituita da: ✓ 90 ore nel triennio, con garanzia di un minimo di 30 ore nel triennio; ✓ Sono escluse le ore per lo svolgimento della formazione obbligatoria per legge; ✓ Nell’ambito delle 90 ore triennali (spendibili anche in una sola tranche) almeno il 70% delle ore dovrà essere utilizzato per corsi finalizzati alla crescita professionale del ruolo attualmente ricoperto all’interno dell’Ateneo, previa autorizzazione del responsabile. Fino al 30% potrà essere utilizzato per la frequenza di corsi, sia a catalogo che extra-catalogo, per lo sviluppo di competenze diversificate e comunque finalizzate a un reindirizzamento professionale all’interno dell’Ateneo. Per i corsi extra-catalogo è necessaria l’autorizzazione dell’Amministrazione sentito il parere del responsabile. ✓ Nell’ambito delle 90 ore, nel triennio, possono essere individuate fino a un massimo di 30 ore, da dedicare ad attività formative organizzate dai Dipartimenti o da altre strutture dell’Ateneo, di cui al successivo art. IV; ✓ Possono essere autorizzati i corsi eccedenti le 90 ore, se proposti dal responsabile e autorizzati dall’Ufficio Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane. • Piano Formativo 2017-2019 • Corsi post universitari - Master/Corsi di Perfezionamento/Specializzazione dell’Ateneo • Corsi singoli dell’Ateneo • Corsi organizzati dai Dipartimenti o da altre strutture dell’Ateneo • Corsi di formazione esterni all’Ateneo, compresi i corsi post universitari e i corsi singoli di altri Atenei • Percorsi di coaching interni al dipartimento o ad altre strutture • Corsi di formazione d’inglese (organizzati e gestiti dal Servizio Linguistico di Ateneo - SLAM) Dopo i prim...
PATTO FORMATIVO. Art. 57 Lavoratori studenti
PATTO FORMATIVO. Le parti riconoscono che la formazione costituisce un elemento indispensabile per la crescita professionale del lavoratore in considerazione dei mutamenti tecnico-organizzativi e produttivi delle imprese. Convengono di incentivare la diffusione di interventi formativi programmati dalle imprese, volti anche ad accrescere le competenze e la qualificazione professionale dei lavoratori. Per favorire la realizzazione di tali programmi, le aziende e i lavoratori direttamente interessati stipuleranno pertanto specifici accordi che prevedano reciproci impegni tra le parti per la miglior realizzazione delle finalità formative, in considerazione degli oneri sostenuti dall'impresa. In ogni caso, qualora un lavoratore abbia fruito nei 24 mesi precedenti la comunicazione della risoluzione del rapporto di lavoro di un intervento formativo, il cui onere sia stato sostenuto interamente dall'impresa, il datore di lavoro potrà richiedere una prestazione aggiuntiva del preavviso di cui all'art. 68 come di seguito specificato: Fino alla 4ª categoria 20 giorni 1 mese 5ª e 6ª categoria 1 mese 1,5 mese 7ª, 8ª e 9ª categoria 1,5 mese 2 mesi Nel caso di formazione effettuata attraverso la fruizione di quanto previsto dall'articolo 53 il presente articolo non troverà applicazione.

Related to PATTO FORMATIVO

  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Call Center Si indicano di seguito i riferimenti del Servizio di Call Center: Contatti

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: