PATTO FORMATIVO Clausole campione

PATTO FORMATIVO. Le imprese forniranno ai lavoratori a tempo indeterminato la documentazione informativa predisposta dall’OBC sulle agibilità/opportunità contrattuali concernenti la formazione continua, ivi compreso il Patto formativo. Le imprese che, alla luce anche delle compatibilità tecniche e organizzative, ritenessero di impegnarsi nel programma di attuazione del Patto formativo, utilizzeranno lo schema previsto nella documentazione di cui sopra, sottoponendo al singolo lavoratore una proposta di Patto. Il Patto formativo dovrà prevedere: - l’impegno dell’impresa a far partecipare il lavoratore ad iniziative di formazione continua di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2, - l’impegno del lavoratore a partecipare alle iniziative anche attraverso: - eventuali modifiche dell’orario di lavoro finalizzate a rendere compatibile con la prestazione lavorativa la partecipazione all’attività formativa, - la messa a disposizione di riposi spettanti per conto ore, permessi o altri istituti contrattuali e/o di tempo extra-lavoro, entro i limiti previsti ai precedenti paragrafi 1 e 2, - il rilascio di apposita certificazione predisposta dall’OBC, attestante l’attività formativa alla quale il lavoratore ha partecipato, da utilizzare ad integrazione del proprio curricolo formativo anche in occasione di nuove opportunità di lavoro. Il Patto formativo sarà operativo e determinerà l’attuazione degli impegni, a seguito della sottoscrizione da parte del lavoratore. E’ fatta salva per il lavoratore e la RSU, in caso di mancata proposta di Patto formativo da parte dell’impresa, la possibilità di attivare la richiesta di partecipare a specifiche iniziative formative promosse a livello territoriale. Dichiarazione a verbale Le Parti si danno atto della opportunità che il percorso formativo delineato nel Patto tenga in considerazione, laddove funzionale all’attività e al ruolo ricoperto nell’impresa, le conoscenze connesse con il titolo di studio conseguito.
PATTO FORMATIVO. Le parti riconoscono che la formazione costituisce un elemento indispensabile per la crescita professionale del lavoratore in considerazione dei mutamenti tecnico – organizzativi e produttivi delle imprese. Convengono di incentivare la diffusione di interventi formativi programmati dalle imprese, volti anche ad accrescere le competenze e la qualificazione professionale dei lavoratori. Per favorire la realizzazione di tali programmi, le aziende e i lavoratori direttamente interessati stipuleranno pertanto specifici accordi che prevedano reciproci impegni tra le parti per la miglior realizzazione delle finalità formative, in considerazione degli oneri sostenuti dall’impresa. In ogni caso, qualora un lavoratore abbia fruito nei 24 mesi precedenti la comunicazione della risoluzione del rapporto di lavoro di un intervento formativo, il cui onere sia stato sostenuto direttamente, in tutto o in parte, dall’impresa, il datore di lavoro potrà richiedere una prestazione aggiuntiva del preavviso di cui agli articoli 19, Disc. spec. parte prima e 16, Disc.spec. parte terza come di seguito specificato: Formazione da 40 a 80 h Formazione > 80 h Fino alla 4^ categoria 1 mese 1,5 mesi 5^ e 6^ categoria 1, 5 mesi 2 mesi 7^, 8^ e 9^ categoria 2 mesi 2,5 mesi Nel caso di formazione effettuata attraverso la fruizione di quanto previsto dall’articolo 27 della Disciplina Generale il presente articolo non troverà applicazione. L’attuazione delle norme contenute nel presente articolo sarà oggetto di verifica tra le parti nel mese di dicembre 2004.
PATTO FORMATIVO. Le imprese forniranno ai lavoratori a tempo indeterminato la documentazione informativa, predisposta dall'Osservatorio e dal Comitato paritetico nazionale, concernente la formazione continua, ivi compreso il Patto formativo. Le imprese che, alla luce anche delle compatibilità tecniche e organizzative ritenessero di impegnarsi nel programma di attuazione del Patto formativo utilizzeranno lo schema previsto nella documentazione di cui sopra sottoponendo al singolo lavoratore una proposta di Xxxxx. Il Patto formativo dovrà prevedere: a) la proposta avanzata dall'impresa al lavoratore di farlo partecipare ad iniziative di formazione continua di cui al paragrafo 1.2; b) l'impegno formale del lavoratore a partecipare ad iniziative anche attraverso: - modifiche dell'orario di lavoro finalizzate a rendere compatibile con la prestazione lavorativa la partecipazione all'attività formativa; - la messa a disposizione di riposi spettanti per conto ore, permessi o altri istituti contrattuali e/o di tempo extra-lavoro, entro i limiti previsti al richiamato paragrafo 1.2. Patto formativo sarà operativo e determinerà l'attuazione degli impegni, a seguito della sottoscrizione da parte del lavoratore.
PATTO FORMATIVO. Obiettivi:
PATTO FORMATIVO. Il Patto formativo è l’atto formale di condivisione, nella fase iniziale del percorso, tra Agenzia Formativa e Allievo/a. La Sezione A, obbligatoria, illustra obiettivi, contenuti e metodologie del percorso formativo, definiti a partire dalle esigenze e dal livello di ingresso di ciascun/a allievo/a. La Sezione B, facoltativa, si compila all’emergere di un bisogno specifico del/lla partecipante. Ove se ne ravvisi la necessità, il percorso può prevedere azioni di rinforzo e/o sviluppo delle competenze in alcune aree, a seguito di accertamenti tramite prove di valutazione in ingresso (scritte, pratiche o orali) e/o un colloquio di orientamento, nell’ambito del monte ore stabilito dal progetto approvato. Il percorso personalizzato viene: - condiviso con l’Allievo/a attraverso la compilazione e la sottoscrizione di una specifica scheda di dettaglio; - monitorato, con cadenza periodica; - revisionato in caso di necessità rilevata nel corso dell’anno formativo. La Sezione B è dedicata ai percorsi personalizzati attuabili in risposta alle differenti esigenze rilevate e, nello specifico, prevede: ▪ Laboratorio attività di recupero (L.a.R.) e altre azioni di supporto (Scheda B.1)
PATTO FORMATIVO. Preliminarmente all’avvio del corso, l’impresa deve redigere il patto formativo, che integra il Piano Formativo individuale dell’apprendista e rappresenta lo strumento necessario a definire il processo di apprendimento personalizzato dell’apprendista in formazione: in esso l’apprendista ed il datore di lavoro concordano gli obiettivi specifici di apprendimento in termini di conoscenze e capacità e i relativi contenuti formativi, le modalità di verifica in itinere e finali, la sede ed i tempi e si impegnano a rispettare ciò che sottoscrivono. Il patto formativo deve essere compilato utilizzando il format regionale (cfr. Modello C), deve essere conservato per un periodo di cinque anni (a partire dalla data di assunzione) e reso disponibile in caso di controlli.
PATTO FORMATIVO. Le parti riconoscono che la formazione costituisce un elemento indispensabile per la crescita professionale del lavoratore in considerazione dei mutamenti tecnico-organizzativi e produttivi delle imprese. Convengono di incentivare la diffusione di interventi formativi programmati dalle imprese, volti anche ad accrescere le competenze e la qualificazione professionale dei lavoratori. Per favorire la realizzazione di tali programmi, le aziende e i lavoratori direttamente interessati stipuleranno pertanto specifici accordi che prevedano reciproci impegni tra le parti per la miglior realizzazione delle finalità formative, in considerazione degli oneri sostenuti dall'impresa. In ogni caso, qualora un lavoratore abbia fruito nei 24 mesi precedenti la comunicazione della risoluzione del rapporto di lavoro di un intervento formativo, il cui onere sia stato sostenuto interamente dall'impresa, il datore di lavoro potrà richiedere una prestazione aggiuntiva del preavviso di cui all'art. 68 come di seguito specificato: Fino alla 4ª categoria 20 giorni 1 mese 5ª e 6ª categoria 1 mese 1,5 mese 7ª, 8ª e 9ª categoria 1,5 mese 2 mesi Nel caso di formazione effettuata attraverso la fruizione di quanto previsto dall'articolo 53 il presente articolo non troverà applicazione.
PATTO FORMATIVO. Art. 57 Lavoratori studenti

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  • Trattamento normativo L’apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio. Le ore di insegnamento di cui alla lettera d) del precedente art. 50, sono comprese nell’orario di lavoro. Nel rapporto di apprendistato il lavoro a tempo parziale avrà durata non inferiore al 60 per cento della prestazione di cui all’art. 115 e seguenti, ferme restando le ore di formazione medie annue di cui all’art. 57 e le durate di cui all’art. 55. Sono fatti salvi, altresì, gli accordi in materia già esistenti alla data di stipula del presente CCNL.

  • Trattamento economico e normativo La retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato. Ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria IVS, dell’indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni, il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva del lavoro prestato. Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposta la integrazione contrattuale retributiva commisurata alla media delle percentuali di prestazione lavorativa risultante dalle ultime quattro settimane lavorate. Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria, perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato, ma impossibilitato a causa di assenza viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell’orario normale di lavoro settimanale.

  • Contesto normativo Diritto dell’Unione

  • Campo d’applicazione Art. 5bis Delimitazione9 1 Si distingue fra settore dei trattati internazionali e settore non contemplato da trattati internazionali.

  • Normativa di riferimento Si riportano nel presente paragrafo i principali riferimenti in termini di normativa e standard internazionali: • Art. 615 Codice Penale – Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico; • Raccomandazione CE n. 89/9 –lista minima e lista facoltativa in materia di reati informatici; • Legge 23 dicembre 1993 n. 547 - Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica; • X.Xxx. 29/12/92 n.518 - pirateria di software (in attuazione della direttiva 91/250/CE – tutela giuridica dei programmi per elaboratore); • Legge 22 aprile 1941 n. 633 - Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio ed integrata dal D. Lgs. 29 dicembre 1992 n. 518 e D. Lgs. 6 maggio 1999 n. 169; • D.P.C.M. 15 febbraio 1989 - Coordinamento delle iniziative e pianificazioni degli investimenti in materia di automazione nelle amministrazioni pubbliche; • L. 489/93 e 549/95 – registrazione dati; Decreto legislativo 6 maggio 1999, n. 169 - Attuazione della direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche di dati; • Direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa a "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" • Legge 626/96 e L. 242/96 – Sicurezza sul lavoro; • D. Lgs. 28/12/2001 n. 467 norme penali a tutela della riservatezza dei dati personali; • Il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche); • Direttiva del P.C.M. del 16 gennaio 2002, pubblicata sulla G.U. n°69 del 22 marzo 2002 “Sicurezza Informatica e delle Telecomunicazioni nelle Pubbliche Amministrazioni Statali”; • DCPM del 3 dicembre 2013 in materia di sistema di conservazione e successiva circolare dell’Agenzia per l’Italia Digitale n. 65/2014 (G.U. n. 89 del 16/04/2014) che abroga la precedente circolare di DigitPA n. 59 del 2011; • Eventuali successive modificazioni delle norme di riferimento; • Ogni altra disposizione normativa e regolamentare applicabile. Si precisa inoltre che la proprietà intellettuale dei dati e delle configurazioni necessarie all’utilizzo o frutto dell’utilizzo dei servizi oggetto della presente fornitura restano di proprietà dell’Amministrazione contraente.

  • FASCICOLO INFORMATIVO L’insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da: - Scheda Sintetica; - Nota Informativa; - Condizioni di Assicurazione; - Glossario; - Modulo di Proposta.

  • Istruzione e formazione Cagliari - 11/12/2000 Laurea quinquennale in Ingegneria Civile-Edile conseguita il giorno 11 dicembre 2000 con punti 101/110 con tesi in Restauro Architettonico e Urbano dal titolo “Archeologia mineraria nell’Iglesiente. Il progetto di conservazione integrata della miniera di Nebida”. Docente Prof.ssa Xxxxxxx Xxxxxx Nome e tipo Istituto di Istruzione Università degli Studi di Cagliari - Facoltà di Ingegneria Qualifica conseguita Dottore in Ingegneria Civile-Edile Xxxxxxxx - Xxxxxx 1989 Diploma di Geometra Nome e tipo Istituto di Istruzione Istituto Commerciale e per Geometri "Xxxxxx Xxxxx" - Iglesias Qualifica conseguita Diploma di Geometra Cagliari - 19/07/2001 Nome e tipo Istituto di Istruzione Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari Abilitazione conseguita Ingegnere del Settore: Civile Ambientale, Industriale, Informazione Cagliari - 07/03/2005 Nome e tipo Istituto di Istruzione Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari - Corso di “Formazione per la sicurezza del lavoro nel settore edile” relativo alle funzioni di coordinatore della progettazione e coordinatore per l’esecuzione dei lavori Cagliari - 17/05/2012 Nome e tipo Istituto di Istruzione Abilitazione conseguita 626 School - Xxx Xx Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx (XX) Aggiornamento Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione ai sensi dell'art. 90, commi 3 e 4, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. Roma - 14-18 Maggio 2007 Corso di formazione ed aggiornamento professionale per Energy Managers Nome e tipo Istituto di Istruzione ENEA Abilitazione conseguita Energy Manager - Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia (L. 10/91)

  • Piano formativo individuale Il piano formativo individuale definisce il percorso formativo del lavoratore in coerenza con il profilo formativo relativo alla qualificazione da raggiungere e con le conoscenze ed abilità già possedute dallo stesso. Esso inoltre indica i contenuti e le modalità di erogazione della formazione nonché il nome del tutor nell’ambito del contratto di apprendistato. Il piano formativo individuale potrà essere modificato a seguito di concordi valutazioni dell’apprendista e dell’impresa anche su istanza del tutor.

  • Fatturazione e pagamento 1. La ditta aggiudicataria potrà emettere fatture a cadenza mensile, a partire dalla data di collaudo positivo del sistema, di valore correlato all’importo contrattuale. 2. Le fatture, dovranno indicare con precisione il servizio oggetto d’appalto, il numero CIG (Codice Identificativo Gara) indicato sul contratto , nonché le coordinate bancarie del conto corrente dedicato, ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i., su cui dovrà essere effettuato il pagamento. La mancata o inesatta indicazione comporterà ritardi nella liquidazione e nel pagamento. 3. Ai sensi dell’art. 4, co. 3, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006, nei contratti ad esecuzione periodica o continuativa sull’importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione del certificato di collaudo o verifica di conformità e la verifica del documento unico di regolarità contributiva. Pertanto l’Affidatario dovrà fatturare le prestazioni intermedie per un importo pari al 99,5 per cento dell’importo netto progressivo, computando nella fattura finale di saldo l’ammontare delle ritenute effettuate. 4. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006, la ASL procederà ai pagamenti solo a seguito di verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori; 1. Ai sensi e per gli effetti previsti dall’articolo 3 della Direttiva 35/2000/Ce, viene stabilito che i pagamenti saranno eseguiti entro 30 giorni dalla data di ricevimento fattura (farà fede il timbro di protocollo della ASL) o entro il maggior termine che sarà concordato espressamente con l’appaltatore, a mezzo mandato emesso dalla ASL. 2. Per individuare la data di decorrenza del pagamento si farà riferimento alla data di ricevimento delle fatture e, ove non sussistano motivi di contestazione, le fatture si intendono pervenute alle seguenti scadenze: • il giorno 15 del mese, relativamente alle fatture registrate tra il 10 ed il 15° giorno del mese stesso; • il giorno 30 del mese, relativamente alle fatture registrate tra il 16° e l’ultimo giorno del mese stesso.

  • Prestazione assicurativa Xxxxx i massimali di cui all’art. 5, l’Assicuratore liquida una somma pari al 100% (cento percento) del Debito Residuo in linea capitale al momento del Sinistro, secondo il piano di rimborso del Finanziamento alla data del Sinistro, incluse eventuali spese accessorie fino ad un massimo dell’1% (uno percento), esclusi l’anticipo e eventuali importi di rate insolute maturate prima del Sinistro, al netto di eventuali altri Indennizzi già corrisposti per lo stesso Xxxxxxxx, in virtù delle altre garanzie di Polizza. Come data di Sinistro si intende: i) in caso di Infortunio, la data di accadimento; ii) in caso di Malattia, la data di presentazione della domanda alla ASL o, in mancanza, la data indicata sulla certificazione del medico legale.