Common use of Fornitura, tempi di consegna e more di consegna Clause in Contracts

Fornitura, tempi di consegna e more di consegna. 1. Salvo diverso accordo, i tempi di consegna concordati decorrono a partire dalla stipula del Contratto. Il rispetto del nostro obbligo di consegna presuppone l’adempimento puntuale e regolare degli obblighi del Cliente nonché dei suoi sostanziali obblighi contrattuali e doveri di pagamento relativi al rispettivo ordine. Ci riserviamo il diritto di escussione in caso di inadempimento del Contratto. 2. Ci adoperiamo al fine di rispettare le date e i termini di consegna comunicati al Cliente. L’accordo concernente i tempi e i termini di consegna richiede la forma scritta. Successive richieste di modifiche e integrazioni da parte del Cliente comportano rispettivi allungamenti dei tempi di consegna. Le suddette circostanze non rientrano nella nostra sfera di responsabilità anche se si verificano durante una mora già sussistente. 3. Ai sensi delle disposizioni di legge la nostra responsabilità è limitata ai casi in cui il Contratto di acquisto di base costituisce un’operazione a termine fisso ai sensi del § 286, comma 1, n° 2 BGB (Codice civile) o § 376 HGB (codice commerciale). Ai sensi delle disposizioni di legge rispondiamo siamo inoltre dei casi in cui, a seguito di un ritardo nella consegna a noi imputabile, il Cliente avesse diritto a manifestare la cessazione del suo interesse all‘ulteriore adempimento del Contratto. 4. Ai sensi delle disposizioni di legge siamo altresì responsabili, se la mora di consegna è causata da una nostra violazione del Contratto eseguita deliberatamente o per grave negligenza; le negligenze dei nostri rappresentati o dei ausiliari sono imputabili alla nostra azienda. Qualora la mora di consegna non fosse imputabile a una nostra intenzionale violazione del Contratto, la nostra responsabilità risarcitoria sarà limitata al danno tipicamente prevedibile. 5. Ai sensi delle disposizioni di Xxxxx rispondiamo inoltre delle more di consegna riconducibili a una violazione colposa di un sostanziale obbligo contrattuale; in tal caso la responsabilità risarcitoria è tuttavia limitata al danno tipicamente prevedibile. 6. In caso di ritardo di consegna garantiamo inoltre un risarcimento forfetario pari allo 0,5% del valore di fornitura per ogni settimana completa di ritardo, fino ad un massimo del 5% del valore di fornitura. Tale regola non si applica ai casi menzionati al punto IV. 1 delle presenti Condizioni generali di contratto. Per tali casi è prevista esclusivamente l’applicazione delle disposizioni al punto IV. 2.

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Samples: Condizioni Generali Di Contratto, Condizioni Generali Di Contratto

Fornitura, tempi di consegna e more di consegna. 1. Salvo diverso accordo, i tempi di consegna concordati decorrono a partire dalla stipula del Contratto. Il rispetto del nostro obbligo di consegna presuppone l’adempimento puntuale e regolare degli obblighi del Cliente nonché dei suoi sostanziali obblighi contrattuali e doveri di pagamento relativi al rispettivo ordine. Ci riserviamo il diritto di escussione in caso di inadempimento del Contratto. 2. Ci adoperiamo al fine di rispettare le date e i termini di consegna comunicati al Cliente. L’accordo concernente i tempi e i termini di consegna richiede la forma scritta. Successive richieste di modifiche e integrazioni da parte del Cliente comportano rispettivi allungamenti dei tempi di consegna. Le suddette circostanze non rientrano nella nostra sfera di responsabilità anche se si verificano durante una mora già sussistente. 3. Ai sensi delle disposizioni di legge la nostra responsabilità è limitata ai casi in cui il Contratto di acquisto di base costituisce un’operazione a termine fisso ai sensi del § 286, comma 1, n° 2 BGB (Codice civile) o § 376 HGB (codice commerciale). Ai sensi delle disposizioni di legge rispondiamo siamo inoltre dei casi in cui, a seguito di un ritardo nella consegna a noi imputabile, il Cliente avesse diritto a manifestare la cessazione del suo interesse all‘ulteriore adempimento del Contratto. 4. Ai sensi delle disposizioni di legge siamo altresì responsabili, se la mora di consegna è causata da una nostra violazione del Contratto eseguita deliberatamente o per grave negligenza; le negligenze dei nostri rappresentati o dei ausiliari sono imputabili alla nostra azienda. Qualora la mora di consegna non fosse imputabile a una nostra intenzionale violazione del Contratto, la nostra responsabilità risarcitoria sarà limitata al danno tipicamente prevedibile. 5. Ai sensi delle disposizioni di Xxxxx rispondiamo inoltre delle more di consegna riconducibili a una violazione colposa di un sostanziale obbligo contrattuale; in tal caso la responsabilità risarcitoria è tuttavia limitata al danno tipicamente prevedibile. 6. In caso di ritardo di consegna garantiamo inoltre un risarcimento forfetario pari allo 0,5% del valore di fornitura per ogni settimana completa di ritardo, fino ad un massimo del 5% del valore di fornitura. Tale regola non si applica ai casi menzionati al punto IV. 1 delle presenti Condizioni generali di contratto. Per tali casi è prevista esclusivamente l’applicazione delle disposizioni al punto IV. 2.punto

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