Terre e rocce da scavo Clausole campione

Terre e rocce da scavo. 1. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L’appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161.
Terre e rocce da scavo. 1. Il progetto non prevede lavorazioni di scavo o sbancamento di terreni né scavi o rimozioni di rocce.
Terre e rocce da scavo. (scegliere una delle seguenti opzioni)
Terre e rocce da scavo. 1. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L’appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del DM 10 agosto 2012 n. 161, qualora ne ricadono i presupposti di applicazione, anche in base a quanto previsto dall’art. 41 e 41-bis del D.L. 69/2013 così come convertito in L. 98/2013;
Terre e rocce da scavo. L’Appaltatore deve provvedere a che tutti i materiali provenienti da scavi siano utilizzati ai sensi del D.Lgs. n° 152/2006 s.m.i. e dal D.M. Ambiente 10 Agosto 2012, n° 161 (vigente dal 6 Ottobre 2012). I materiali di scavo dovranno essere conferiti alle pubbliche discariche autorizzate o presso centro autorizzato della Provincia a ricevere e trattare specifico codice CER a meno di: • attuare l’attività di recupero rifiuti ai sensi degli artt. 214, 215, 216 del D.Lgs. n° 152/2006 e sm.i.; • applicare gli artt. 185 (riutilizzo presso il sito di produzione); • art. 184 bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. unitamente al D.M. Ambiente 10 Agosto 2012, n° 161. I principali documenti da produrre a carico dell’impresa sono: il piano di utilizzo, la documentazione di trasporto e la dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U).
Terre e rocce da scavo. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. E’ altresì a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione,riutilizzo o smaltimento in adempimento a quanto disposto dalla normativa attuale in merito alla gestione delle terre e rocce da scavo, disciplinata dal D.Lgs. n.152/06 e s.m.i., dalla Legge 98/2013 (artt. 41 e 41 bis) e dal D.M. Ambiente 10 agosto 2012, n. 161. Sono a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.
Terre e rocce da scavo. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. E’ altresì a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
Terre e rocce da scavo. L’Appaltatore sarà responsabile della corretta applicazione della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., di tutto quanto previsto dal D.M. n. 161/2012, dagli artt. 41 e 41 bis del D.L. n. 69/2013 convertito con Legge n. 98/2013 nonché dalle leggi speciali vigenti, nel pieno rispetto delle eventuali disposizioni del Capitolato speciale d’Appalto, dell’intera documentazione progettuale e delle prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo, gravandosi degli oneri anche economici che eventualmente ne derivino. L’appaltatore si impegna sin d’ora ad ottemperare a qualsiasi ulteriore obbligo o onere che dovesse derivargli in materia per l’effetto della sopravvenienza in corso di rapporto di norme di qualsivoglia rango adeguando, laddove necessario, la propria organizzazione aziendale al corretto adempimento senza che alcun ulteriore onere possa cedere a carico della Committente. L’Appaltatore dovrà fornire, oltre che al Direttore dei Lavori, agli organi competenti prospetti e resoconti che soddisfino le condizioni previste da tutta normativa vigente, dalle prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo dandone conto a semplice richiesta. Le rocce e terre di scavo che non potessero o non dovessero essere riutilizzate nelle opere oggetto dei Lavori di appalto o in altri siti, per qualunque ragione tecnica o giuridica, anche per successiva determinazione dell’autorità competente e/o di controllo, saranno smaltite o inviate al recupero a cura dell’Appaltatore con ogni onere a suo carico compreso il trasporto e la movimentazione. In casi di inosservanza di tutta la normativa vigente al riguardo o di una sua non diligente applicazione, l’Appaltatore dovrà immediatamente assumere ogni iniziativa per ristabilire la corretta osservanza della legge e, nel caso che sia stato provocato o vi sia la probabilità che si provochi un danno all’ambiente, agire immediatamente con atti urgenti e tempestivi per contenere i danni e procedere, previo avviso agli Enti competenti ed alla Direzione dei Lavori, al compimento delle operazioni per eliminare la fonte di inquinamento ed il danno provocato, facendosi carico delle relative procedure previste dalla legge, dei relativi oneri nonché del risarcimento dei danni a chiunque spetti per legge. Non saranno ammessi ritardi, per qualsivoglia motivo, nell’esecuzione dell’opera appaltata per ragioni attinenti alla gestione delle terre di scavo. /
Terre e rocce da scavo. 1. Il progetto prevede, all’occorrenza, piccole lavorazioni di scavo o sbancamento di terreni né scavi o rimozioni di rocce.
Terre e rocce da scavo. Art. 62 - Custodia del cantiere Art. 63 - Cartello di cantiere