Terre e rocce da scavo Clausole campione

Terre e rocce da scavo. 1. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. 2. E’ altresì a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo: a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184 del decreto legislativo n. 186 del 2006; b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello stesso decreto legislativo n. 186 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall’articolo 20, comma 10-sexies della legge 19 gennaio 2009, n. 2. 3. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.
Terre e rocce da scavo. 1. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L’appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del decreto del ministero dell’ambiente 10 agosto 2012, n. 161. 2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, è altresì a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, compresi i casi in cui terre e rocce da scavo: a) siano considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente dell’articolo 184, comma 3, lettera b), o dell’articolo 000-xxx, xxx xxxxxxx legislativo n. 152 del 2006; b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 185 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal D.Lgs. n. 205/2010, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo. 3. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.
Terre e rocce da scavo. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L’appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161.
Terre e rocce da scavo. 1. Il progetto non prevede lavorazioni di scavo o sbancamento di terreni né scavi o rimozioni di rocce.
Terre e rocce da scavo. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. E’ altresì a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione,riutilizzo o smaltimento in adempimento a quanto disposto dalla normativa attuale in merito alla gestione delle terre e rocce da scavo, disciplinata dal D.Lgs. n.152/06 e s.m.i., dalla Legge 98/2013 (artt. 41 e 41 bis) e dal D.M. Ambiente 10 agosto 2012, n. 161. Sono a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.
Terre e rocce da scavo. 1. Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, tra cui l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L'appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo (D.M. 161/2012). 2. E' altresì a carico e a cura dell'appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, comprese: a. terre e rocce di scavo considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente dell'articolo 184, comma 3, lettera b), o dell'articolo 184-bis, del D.Lgs. 152/2006; b. terre e rocce di scavo sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto dell'articolo 185 del D.Lgs.152/2006, ferme restando le disposizioni del comma 4 del medesimo articolo. 3. Sono infine a carico e cura dell'appaltatore eventuali ulteriori adempimenti imposti da norme sopravvenute.
Terre e rocce da scavo. L’Appaltatore deve provvedere a che tutti i materiali provenienti da scavi siano utilizzati ai sensi del D.Lgs. n° 152/2006 s.m.i. e dal D.M. Ambiente 10 Agosto 2012, n° 161 (vigente dal 6 Ottobre 2012). I materiali di scavo dovranno essere conferiti alle pubbliche discariche autorizzate o presso centro autorizzato della Provincia a ricevere e trattare specifico codice CER a meno di: • attuare l’attività di recupero rifiuti ai sensi degli artt. 214, 215, 216 del D.Lgs. n° 152/2006 e sm.i.; • applicare gli artt. 185 (riutilizzo presso il sito di produzione); • art. 184 bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. unitamente al D.M. Ambiente 10 Agosto 2012, n° 161. I principali documenti da produrre a carico dell’impresa sono: il piano di utilizzo, la documentazione di trasporto e la dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U).
Terre e rocce da scavo. (scegliere una delle seguenti opzioni) (opzione 1: i lavori non prevedono scavi) 1. Il progetto non prevede lavorazioni di scavo o sbancamento di terreni né scavi o rimozioni di rocce. (opzione 2: i lavori prevedono scavi) 1. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale recante la disciplina della gestione delle terre e dele rocce di scavo stabiliti dal D.P.R. 13 giugno 2017 n.120 che prescrive l'applicazione di due distingue procedure applicabili: per i materiali da scavo derivanti da opere sottoposte a VIA o ad AIA con produzione maggiore di 6.000 m3, anche se il Piano di Utilizzo non richiede una autorizzazione esplicita (come previsto dal Capo II della norma, dall’art.8 all’art.19); per i cantieri in cui la produzione di materiali da scavo è inferiore a 6.000 m3 (compresi quelli che riguardano opere sottoposte a VIA o ad AIA) e per i siti di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA. 2. La norma prevede che si attesti il rispetto dei requisiti di cui all’art.4 del D.P.R. 13 giugno 2017 n.120 permettendo di considerare i materiali da scavo come sottoprodotti e non rifiuti mediante una “autocertificazione” (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000) da presentare all’Arpa territorialmente competente e al Comune del luogo di produzione (all’autorità competente nel caso di “cantieri di grandi dimensioni”) utilizzando il modello di cui all’Allegato 6 del predetto D.P.R. 3. Le attività di scavo, così come quelle di riutilizzo, devono essere autorizzate dagli enti competenti in quanto attività edilizie e quindi il processo di autocertificazione dovrà comunque essere coordinato con l’iter edilizio. Il produttore deve inoltre confermare l’avvenuto utilizzo inviando una specifica Dichiarazione di Xxxxxxxx Xxxxxxxx (D.A.U.) all’autorità competente, all’Arpa competente per il sito di destinazione, al Comune del sito di produzione e al Comune del sito di destinazione, utilizzando il modello di cui all’Allegato 8 del D.P.R. 13 giugno 2017 n.120 4. Il trasporto al di fuori del sito di produzione deve essere accompagnato da apposita documentazione secondo il modello di cui all’Allegato 7 del D.P.R.
Terre e rocce da scavo. (per i lavori che non prevedono scavi) 1. Il progetto non prevede lavorazioni di scavo o sbancamento di terreni né scavi o rimozioni di rocce. 1. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L’appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161. 2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, è altresì a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, compresi i casi in cui terre e rocce da scavo: a) siano considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente dell’articolo 184, comma 3, lettera b), o dell’articolo 000-xxx, xxx xxxxxxx legislativo n. 152 del 2006; b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006 come modificato dall’articolo 20, comma 10-sexies della legge 28 gennaio 2009, n. 2. 3. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.
Terre e rocce da scavo. L’Appaltatore sarà responsabile della corretta applicazione della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., di tutto quanto previsto dal D.M. n. 161/2012, dagli artt. 41 e 41 bis del D.L. n. 69/2013 convertito con Legge n. 98/2013 nonché dalle leggi speciali vigenti, nel pieno rispetto delle eventuali disposizioni del Capitolato speciale d’Appalto, dell’intera documentazione progettuale e delle prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo, gravandosi degli oneri anche economici che eventualmente ne derivino. L’appaltatore si impegna sin d’ora ad ottemperare a qualsiasi ulteriore obbligo o onere che dovesse derivargli in materia per l’effetto della sopravvenienza in corso di rapporto di norme di qualsivoglia rango adeguando, laddove necessario, la propria organizzazione aziendale al corretto adempimento senza che alcun ulteriore onere possa cedere a carico della Committente. L’Appaltatore dovrà fornire, oltre che al Direttore dei Lavori, agli organi competenti prospetti e resoconti che soddisfino le condizioni previste da tutta normativa vigente, dalle prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo dandone conto a semplice richiesta. Le rocce e terre di scavo che non potessero o non dovessero essere riutilizzate nelle opere oggetto dei Lavori di appalto o in altri siti, per qualunque ragione tecnica o giuridica, anche per successiva determinazione dell’autorità competente e/o di controllo, saranno smaltite o inviate al recupero a cura dell’Appaltatore con ogni onere a suo carico compreso il trasporto e la movimentazione. In casi di inosservanza di tutta la normativa vigente al riguardo o di una sua non diligente applicazione, l’Appaltatore dovrà immediatamente assumere ogni iniziativa per ristabilire la corretta osservanza della legge e, nel caso che sia stato provocato o vi sia la probabilità che si provochi un danno all’ambiente, agire immediatamente con atti urgenti e tempestivi per contenere i danni e procedere, previo avviso agli Enti competenti ed alla Direzione dei Lavori, al compimento delle operazioni per eliminare la fonte di inquinamento ed il danno provocato, facendosi carico delle relative procedure previste dalla legge, dei relativi oneri nonché del risarcimento dei danni a chiunque spetti per legge. Non saranno ammessi ritardi, per qualsivoglia motivo, nell’esecuzione dell’opera appaltata per ragioni attinenti alla gestione delle terre di scavo. /