FORZA MAGGIORE E CASI DI INTERRUZIONE DELLA FORNITURA. Le parti non sono responsabili per gli inadempimenti dovuti a cause di Forza Maggiore. Qualora si verifichi una causa di Forza Maggiore, la parte il cui adempimento è divenuto impossibile (totalmente o parzialmente) ne deve dare comunicazione all’altra, senza ritardo, specificando la data di decorrenza e la durata prevista dell’interruzione o dell’inadempimento, e la natura della causa di Forza maggiore. In caso di impedimento parziale del Fornitore, quest’ultimo ha la facoltà di ridurre proporzionalmente le prestazioni dovute, limitandole alla parte rimasta eseguibile, ovvero di dichiarare il proprio recesso dal Contratto con effetto a decorrere dal 60° (sessantesimo) giorno successivo alla comunicazione al Cliente dell’esercizio del recesso.
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