Garanzia Base. a) Sostegno figli La Società corrisponde, in parti uguali, ai figli dell’Assicurato di età inferiore a 25 anni o portatori di handi- cap un Indennizzo forfettario complessivo pari a € 200.000,00 qualora in conseguenza di un medesimo Infortunio si verifichi la morte dell’Assicurato unitamente a quella del rispettivo coniuge o convivente more uxorio. L’Assicurazione vale per gli Infortuni che l’Assicurato subisca nello svolgimento delle proprie attività pro- fessionali nonché di ogni altra attività che non abbia carattere di professionalità. La garanzia è prestata anche se la morte si verifica successivamente alla scadenza del contratto, ma comunque entro due anni dal giorno dell’Infortunio. b) Sostegno educazione 31 La Società corrisponde all’Assicurato un Indennizzo forfettario pari a € 2.000,00 qualora il figlio mino- renne dell’Assicurato subisca un Infortunio che abbia come conseguenza l’impossibilità a frequentare le lezioni per un periodo tale da determinare la perdita dell’anno scolastico, in base alle disposizioni mini- steriali vigenti. La garanzia è prestata: • per i minorenni frequentanti scuole italiane o straniere presenti in Italia, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino; • previa certificazione rilasciata dalla segreteria scolastica o dal Provveditorato agli Studi attestante che la perdita dell’anno scolastico è da attribuire all’assenza dalle lezioni; • previo certificato medico attestante che l’assenza dalle lezioni sia stata diretta conseguenza dell’In- fortunio denunciato. c) Sostegno disabilità 32 La Società corrisponde all’Assicurato un Indennizzo forfettario pari a € 1.000,00 in conseguenza di un Infortunio subito dall’Assicurato, accompagnatore di una persona con disabilità, che ha comportato un Ricovero ospedaliero superiore a 2 giorni oppure una Immobilizzazione superiore a 5 giorni. La garanzia è prestata a condizione che: • la situazione di disabilità sia stata riconosciuta dall’apposita Commissione Medica Integrata ai sensi della legge 104/1992;
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Sources: Contratto Di Assicurazione Multirischi Dell’abitazione, Contratto Di Assicurazione Multirischi Dell’abitazione
Garanzia Base. La Società si obbliga a corrispondere all’Assicurato un Indennizzo forfettario, indicato in Polizza, in conseguenza dei seguenti eventi:
a) Sostegno figli La Società corrispondeInfortunio dell’Assicurato, che al momento del Sinistro non sia Lavoratore Dipendente, che abbia determinato una prognosi certificata da pronto soccorso, o da Istituto di Cura in parti ugualicaso di Ricovero, superiore a 45 giorni (Franchigia). Per la determinazione dei giorni di Franchigia, nel caso in cui l’Infortunio abbia determinato un Ricovero, i giorni di degenza in Istituto di Cura verranno sommati ai figli dell’Assicurato giorni di età inferiore a 25 anni o portatori prognosi indicati nel certificato di handi- cap un Indennizzo forfettario complessivo pari a € 200.000,00 qualora in conseguenza di un medesimo Infortunio si verifichi la morte dell’Assicurato unitamente a quella del rispettivo coniuge o convivente more uxoriodimissione. L’Assicurazione vale per gli Infortuni che l’Assicurato subisca nello svolgimento delle proprie attività pro- fessionali professionali nonché di ogni altra attività che non abbia carattere di professionalità. La garanzia è prestata anche se la morte si verifica successivamente alla scadenza del contratto, ma comunque entro due anni dal giorno dell’Infortunio.
b) Sostegno educazione 31 Perdita d’impiego dell’Assicurato, che al momento del Sinistro sia Lavoratore Dipendente, a seguito di licenziamento per “giustificato motivo oggettivo”. La copertura assicurativa viene prestata con una Franchigia di 45 giorni. Il periodo di Franchigia inizia il primo giorno di inattività lavorativa. Se lo stato di disoccupazione ha una durata inferiore alla Franchigia, nessun Indennizzo è dovuto; se invece ha una durata superiore, la Società corrisponde all’Assicurato l’Indennizzo così come indicato nel presente articolo. A parziale deroga di quanto indicato all’Art. 1.1 Decorrenza dell’Assicurazione delle Norme che regolano il contratto in generale, la presente garanzia decorre dopo 90 giorni successivi alla data di effetto dell’Assicurazione, limitatamente alla sola prima annualità. Nel caso in cui il presente contratto sostituisca, senza soluzione di continuità, un Indennizzo forfettario pari a € 2.000,00 qualora il figlio mino- renne dell’Assicurato subisca un Infortunio che abbia come conseguenza l’impossibilità a frequentare contratto avente le lezioni per un periodo tale da determinare la perdita dell’anno scolasticomedesime garanzie, in base alle disposizioni mini- steriali vigenti. La garanzia è prestata: • per i minorenni frequentanti scuole italiane o straniere presenti in Italia, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica predetti termini di San Marino; • previa certificazione rilasciata dalla segreteria scolastica o dal Provveditorato agli Studi attestante che la perdita dell’anno scolastico è da attribuire all’assenza dalle lezioni; • previo certificato medico attestante che l’assenza dalle lezioni sia stata diretta conseguenza dell’In- fortunio denunciato▇▇▇▇▇▇▇ si intendono abrogati.
c) Sostegno disabilità 32 La Società corrisponde all’Assicurato un Indennizzo forfettario pari a € 1.000,00 in conseguenza di un Infortunio subito dall’Assicurato, accompagnatore di una persona con disabilità, che ha comportato un Ricovero ospedaliero superiore a 2 giorni oppure una Immobilizzazione superiore a 5 giorni. La garanzia è prestata a condizione che: • la situazione di disabilità sia stata riconosciuta dall’apposita Commissione Medica Integrata ai sensi della legge 104/1992;
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Garanzia Base. La Società si obbliga a corrispondere all’Assicurato un Indennizzo forfettario, indicato in Polizza, in conseguenza dei seguenti eventi:
a) Sostegno figli La Società corrispondeInfortunio dell’Assicurato, che al momento del Sinistro non sia Lavoratore Dipendente, che abbia determinato una prognosi certificata da pronto soccorso, o da Istituto di Cura in parti ugualicaso di ricovero, superiore a 45 giorni (Franchigia). Per la determinazione dei giorni di Franchigia, nel caso in cui l’Infortunio abbia determinato un Ricovero, i giorni di degenza in Istituto di Cura verranno sommati ai figli dell’Assicurato giorni di età inferiore a 25 anni o portatori prognosi indicati nel certificato di handi- cap un Indennizzo forfettario complessivo pari a € 200.000,00 qualora in conseguenza di un medesimo Infortunio si verifichi la morte dell’Assicurato unitamente a quella del rispettivo coniuge o convivente more uxoriodimissione. L’Assicurazione vale per gli Infortuni che l’Assicurato subisca nello svolgimento delle proprie attività pro- fessionali professionali nonché di ogni altra attività che non abbia carattere di professionalità. La garanzia è prestata anche se la morte si verifica successivamente alla scadenza del contratto, ma comunque entro due anni dal giorno dell’Infortunio.
b) Sostegno educazione 31 Perdita d’impiego dell’Assicurato, che al momento del Sinistro sia Lavoratore Dipendente, a seguito di licenziamento per “giustificato motivo oggettivo”. La copertura assicurativa viene prestata con una Franchigia di 45 giorni. Il periodo di Franchigia inizia il primo giorno di inattività lavorativa. Se lo stato di disoccupazione ha una durata inferiore alla Franchigia, nessun Indennizzo è dovuto; se invece ha una durata superiore, la Società corrisponde all’Assicurato l’Indennizzo così come indicato nel presente articolo. A parziale deroga di quanto indicato all’Art. 1.1 Decorrenza dell’Assicurazione delle Norme che regolano il contratto in generale, la presente garanzia decorre dopo 90 giorni successivi alla data di effetto dell’Assicurazione, limitatamente alla sola prima annualità. Nel caso in cui il presente contratto sostituisca, senza soluzione di continuità, un Indennizzo forfettario pari a € 2.000,00 qualora il figlio mino- renne dell’Assicurato subisca un Infortunio che abbia come conseguenza l’impossibilità a frequentare contratto avente le lezioni per un periodo tale da determinare la perdita dell’anno scolasticomedesime garanzie, in base alle disposizioni mini- steriali vigenti. La garanzia è prestata: • per i minorenni frequentanti scuole italiane o straniere presenti in Italia, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica predetti termini di San Marino; • previa certificazione rilasciata dalla segreteria scolastica o dal Provveditorato agli Studi attestante che la perdita dell’anno scolastico è da attribuire all’assenza dalle lezioni; • previo certificato medico attestante che l’assenza dalle lezioni sia stata diretta conseguenza dell’In- fortunio denunciato▇▇▇▇▇▇▇ si intendono abrogati.
c) Sostegno disabilità 32 La Società corrisponde all’Assicurato un Indennizzo forfettario pari a € 1.000,00 in conseguenza di un Infortunio subito dall’Assicurato, accompagnatore di una persona con disabilità, che ha comportato un Ricovero ospedaliero superiore a 2 giorni oppure una Immobilizzazione superiore a 5 giorni. La garanzia è prestata a condizione che: • la situazione di disabilità sia stata riconosciuta dall’apposita Commissione Medica Integrata ai sensi della legge 104/1992;
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Garanzia Base. La Società si obbliga a corrispondere all’Assicurato un Indennizzo forfettario, indicato in Polizza, in conse- guenza dei seguenti eventi:
a) Sostegno figli La Società corrispondeInfortunio dell’Assicurato, che al momento del Sinistro non sia Lavoratore Dipendente, che abbia determinato una prognosi certificata da pronto soccorso, o da Istituto di Cura in parti ugualicaso di ricovero, superiore a 45 giorni (Franchigia). Per la determinazione dei giorni di Franchigia, nel caso in cui l’Infortunio abbia determinato un Ricovero, i giorni di degenza in Istituto di Cura verranno sommati ai figli dell’Assicurato giorni di età inferiore a 25 anni o portatori prognosi indicati nel certificato di handi- cap un Indennizzo forfettario complessivo pari a € 200.000,00 qualora in conseguenza di un medesimo Infortunio si verifichi la morte dell’Assicurato unitamente a quella del rispettivo coniuge o convivente more uxoriodimissione. L’Assicurazione vale per gli Infortuni che l’Assicurato subisca nello svolgimento delle proprie attività pro- fessionali professionali nonché di ogni altra attività che non abbia carattere di professionalità. La garanzia è prestata anche se la morte si verifica successivamente alla scadenza del contratto, ma comunque entro due anni dal giorno dell’Infortunio.
b) Sostegno educazione 31 Perdita d’impiego dell’Assicurato, che al momento del Sinistro sia Lavoratore Dipendente, a seguito di licenziamento per “giustificato motivo oggettivo”. La copertura assicurativa viene prestata con una Franchigia di 45 giorni. Il periodo di Franchigia inizia il primo giorno di inattività lavorativa. Se lo stato di disoccupazione ha una durata inferiore alla Franchigia, nessun Indennizzo è dovuto; se invece ha una durata superiore, la Società corrisponde all’Assicurato l’Indennizzo così come indicato nel presente articolo. A parziale deroga di quanto indicato all’Art. 1.1 Decorrenza dell’Assicurazione delle Norme che regolano il contratto in generale, la presente garanzia decorre dopo 90 giorni successivi alla data di effetto dell’Assicurazione, limitatamente alla sola prima annualità. Nel caso in cui il presente contratto sostituisca, senza soluzione di continuità, un Indennizzo forfettario pari a € 2.000,00 qualora il figlio mino- renne dell’Assicurato subisca un Infortunio che abbia come conseguenza l’impossibilità a frequentare contratto avente le lezioni per un periodo tale da determinare la perdita dell’anno scolasticomedesime garanzie, in base alle disposizioni mini- steriali vigenti. La garanzia è prestata: • per i minorenni frequentanti scuole italiane o straniere presenti in Italia, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica predetti termini di San Marino; • previa certificazione rilasciata dalla segreteria scolastica o dal Provveditorato agli Studi attestante che la perdita dell’anno scolastico è da attribuire all’assenza dalle lezioni; • previo certificato medico attestante che l’assenza dalle lezioni sia stata diretta conseguenza dell’In- fortunio denunciatoCarenza si intendono abrogati.
c) Sostegno disabilità 32 La Società corrisponde all’Assicurato un Indennizzo forfettario pari a € 1.000,00 in conseguenza di un Infortunio subito dall’Assicurato, accompagnatore di una persona con disabilità, che ha comportato un Ricovero ospedaliero superiore a 2 giorni oppure una Immobilizzazione superiore a 5 giorni. La garanzia è prestata a condizione che: • la situazione di disabilità sia stata riconosciuta dall’apposita Commissione Medica Integrata ai sensi della legge 104/1992;
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