Garanzia Base Clausole campione
Garanzia Base. La Società indennizza, nei limiti delle somme assicurate indicate nella Scheda di polizza, nonché alle condizioni che seguono, i danni materiali alle cose assicurate, anche se di pro- prietà di terzi, causati da:
1) incendio;
2) azione meccanica del fulmine;
3) implosione, scoppio od esplosione non causati da ordigni esplosivi, ad eccezione di esplosivi che ad insaputa dell’Assicurato siano presenti in locali adiacenti non di sua proprietà;
4) fumo, gas, vapori, provocati da incendio di beni anche non assicurati posti nell’ambito di 50 metri dalle cose assicurate;
5) fumo, gas, vapori, fuoriusciti accidental- mente per guasto improvviso negli impianti per la produzione del calore (comprese can- ne fumarie) facenti parte dell’Abitazione, purché collegati mediante adeguate con- dutture a regolamentari canne fumarie;
6) caduta e/o urto accidentale di aeromobili, caduta di meteoriti, velivoli spaziali e di cose da questi trasportate, esclusi gli or- digni esplosivi e/o radioattivi;
7) urto di veicoli stradali o natanti (non di proprietà né in uso agli Assicurati o al Con- traente);
8) onda d’urto sonora prodotta da mezzi ae- rei per effetto del superamento del muro del suono;
9) caduta di ascensori o montacarichi per guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni;
10) la Società indennizza, inoltre, i danni ma- teriali e diretti alle cose assicurate causati da atti vandalici e dolosi e sabotaggio, anche se in occasione di scioperi, tumulti popolari e sommosse, compresi quelli di incendio, esplosione o scoppio. La garanzia è valida anche per i danni avve- ▇▇▇▇ nel corso di occupazione purché non militare del fabbricato, con l’intesa - tut- tavia - che se la durata dell’occupazione è superiore a cinque giorni l’assicurazione è limitata ai danni di incendio, esplosione o scoppio non causati da ordigni esplosivi. Sono tuttavia esclusi i danni: • di deturpamento e di imbrattamento dei muri esterni; • di furto, rapina ed estorsione, saccheggio, appropriazione indebita, truffa, smarri- mento, malversazione, concussione o im- putabili ad ammanchi di qualsiasi genere; • verificatisi nel corso di confisca, seque- stro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque Autorità di dirit- to o di fatto; • causati da atti di terrorismo; • causati con dolo dell’Assicurato, del Con- traente, delle persone che abitano con l’Assicurato o di cui lo stesso deve rispon- dere e, qualora questi non siano persone fisiche, dei rappresentanti legali, dei soci a responsabil...
Garanzia Base. La Società indennizza i Danni materiali e diretti al Fabbricato causati da:
a) Alluvione e Inondazione;
b) Allagamento a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua causato da eventi atmosferici;
c) Incendio, Esplosione, Scoppio conseguente a Inondazione, Alluvione e Allagamento; anche se tali eventi sono causati da ▇▇▇▇▇▇▇▇▇. La Società rimborsa, se conseguenti ad evento indennizzabile, anche:
d) in eccedenza alle Somme assicurate ed ai massimi Indennizzi previsti all’Art. 4.2.2 Delimitazioni le spese sostenute per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare i residui del Sinistro alla più vicina discarica autorizzata. La garanzia è prestata fino al raggiungimento del 10% dell’Indennizzo con il massimo di € 20.000,00.
e) entro le Somme Assicurate, le spese sostenute per la riprogettazione del Fabbricato, la direzione dei lavori, gli oneri dovuti per la ricostruzione del Fabbricato assicurato in base alle disposizioni vigenti al momento del Sinistro, escluse multe, ammende e sanzioni amministrative. In caso di Alluvione e Inondazione verificatesi nelle 168 ore successive ad ogni evento che ha dato luo- go al Sinistro indennizzabile, le stesse sono attribuite ad un medesimo episodio e i relativi danni sono considerati pertanto “singolo Sinistro”.
Garanzia Base. La Società, nei limiti del massimale indicato nella Scheda di polizza, si obbliga a tenere in- denne gli Assicurati, intesi come: • il Contraente ed il coniuge con esso convi- vente; • i componenti del suo nucleo familiare risul- tanti dal certificato di Stato di Famiglia pur- ché con esso conviventi e non coniugati; • il convivente more uxorio del Contraente, in- dividuato sulla Scheda di polizza, per fatto proprio o dei figli conviventi; • la persona individuata sulla Scheda di po- lizza nel caso in cui il contratto sia stipulato con contraenza “Persona Giuridica” e i com- ponenti del suo nucleo familiare risultanti dal certificato di Stato di Famiglia purché non coniugati e conviventi o il convivente more uxorio del Contraente, individuato sul- la Scheda di polizza, per fatto proprio o dei figli conviventi; delle somme (capitali, interessi, spese) che siano tenuti a pagare in quanto civilmente re- sponsabili secondo la legge per danni involon- tariamente causati a terzi per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose, per fatti verificatisi nell’ambito dei rischi per i quali è stipulata l’assicurazione.
Garanzia Base. L’Assicurazione è operante per il seguente evento che colpisca l’Assicurato: Malattia Grave. La garanzia è prestata unitamente alle garanzie “Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, “Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia” e “Ricovero Ospedaliero da Infortunio o Malattia” come parte di un unico inscindibile pacchetto assicurativo. In caso di Sinistro, la Società si obbliga a corrispondere un Indennizzo pari al Capitale Residuo in base al piano di ammortamento originario del Finanziamento, fermi i limiti previsti dalla specifica garanzia.
Garanzia Base. La Società si obbliga a mettere a disposizione dell’Assicurato una prestazione di immediato aiuto nel caso in cui esso venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di uno degli eventi indicati nelle condizioni che seguono, con i limiti e secondo le disposizioni in esse contenuti. 15 Per le prestazioni previste, l’Assicurazione è prestata per il Fabbricato identificato in Polizza.
Garanzia Base. La Società indennizza i Danni materiali e diretti al Fabbricato causati da:
a) Terremoto;
b) Incendio, Esplosione e Scoppio conseguente a Terremoto. La Società rimborsa, se conseguenti ad evento indennizzabile, anche:
c) in eccedenza alle Somme assicurate, le spese sostenute per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare i residui del Sinistro alla più vicina discarica autorizzata. La garanzia è prestata fino al raggiungimento del 10% dell’Indennizzo con il massimo di € 20.000,00;
d) entro le Somme Assicurate, le spese sostenute per la riprogettazione del Fabbricato, la direzione dei lavori, gli oneri dovuti per la ricostruzione del Fabbricato assicurato in base alle disposizioni vigenti al momento del Sinistro, escluse multe, ammende e sanzioni amministrative. Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo Sinistro”.
Garanzia Base. Oggetto dell’assicurazione La Società, alle condizioni della presente po- lizza assicura la Tutela Legale nei limiti del massimale convenuto all’Art. 8.7, compresi i relativi oneri non reperibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei pro- pri interessi in sede extragiudiziale e giudizia- le, nei casi indicati in polizza. Tali oneri sono: • le spese per l’intervento del legale inca- ricato dalla gestione del sinistro anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento del mediatore; • le eventuali spese del legale di contropar- te, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione autorizza- ta da Arag ai sensi dell’Art. 2.35 “Gestione del sinistro” della Sezione “Cosa fare in caso di sinistro”; • le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Arag ai sensi dell’Art. 2.35 “Gestione del sinistro” della Sezione “Cosa fare in caso di sinistro”; • le spese processuali nel processo penale (Art. 535 Codice di Procedura penale); • le spese di giustizia in favore dell’erario nel processo penale; • il Contributo Unificato per le spese degli atti giudiziari (D.L. 11/03/2002 n. 28 con- vertito in Legge 10/05/2002 n. 91), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soc- combenza di quest’ultima; • le spese per la registrazione degli atti giu- diziari; • le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa; • le spese sostenute dal Contraente/Assi- curato per la costituzione di parte civile, nell’ambito del procedimento penale a ca- rico della Controparte; • le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari e le indennità di trasferta; • le indennità a carico dell’Assicurato spet- tanti all’Organismo di conciliazione co- stituito da un Ente di diritto pubblico, op- pure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalla tabella dei compensi prevista per i mediatori costituiti da Enti di diritto pubblico. Tali spese saranno og- getto di copertura assicurativa qualora la mediazione sia obbligatoria. Per quanto riguarda le spese relative all’ese- cuzione forzata, la Società tiene indenne l’As- sicurato limitatamente ai primi due tentativi. È garantito l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente com- petente ai sensi dell’Art. 2.32 “Denuncia del sinistro” e dell’Art. 2.33 “Libera scelta del Le- gale” della Sezione “Cosa fare in caso di sini- stro”.
Garanzia Base a) Sostegno figli La Società corrisponde, in parti uguali, ai figli dell’Assicurato di età inferiore a 25 anni o portatori di handi- cap un Indennizzo forfettario complessivo pari a € 200.000,00 qualora in conseguenza di un medesimo Infortunio si verifichi la morte dell’Assicurato unitamente a quella del rispettivo coniuge o convivente more uxorio. L’Assicurazione vale per gli Infortuni che l’Assicurato subisca nello svolgimento delle proprie attività pro- fessionali nonché di ogni altra attività che non abbia carattere di professionalità. La garanzia è prestata anche se la morte si verifica successivamente alla scadenza del contratto, ma comunque entro due anni dal giorno dell’Infortunio.
b) Sostegno educazione 31 La Società corrisponde all’Assicurato un Indennizzo forfettario pari a € 2.000,00 qualora il figlio mino- renne dell’Assicurato subisca un Infortunio che abbia come conseguenza l’impossibilità a frequentare le lezioni per un periodo tale da determinare la perdita dell’anno scolastico, in base alle disposizioni mini- steriali vigenti. La garanzia è prestata: • per i minorenni frequentanti scuole italiane o straniere presenti in Italia, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino; • previa certificazione rilasciata dalla segreteria scolastica o dal Provveditorato agli Studi attestante che la perdita dell’anno scolastico è da attribuire all’assenza dalle lezioni; • previo certificato medico attestante che l’assenza dalle lezioni sia stata diretta conseguenza dell’In- fortunio denunciato.
c) Sostegno disabilità 32 La Società corrisponde all’Assicurato un Indennizzo forfettario pari a € 1.000,00 in conseguenza di un Infortunio subito dall’Assicurato, accompagnatore di una persona con disabilità, che ha comportato un Ricovero ospedaliero superiore a 2 giorni oppure una Immobilizzazione superiore a 5 giorni. La garanzia è prestata a condizione che: • la situazione di disabilità sia stata riconosciuta dall’apposita Commissione Medica Integrata ai sensi della legge 104/1992;
Garanzia Base. La Società assicura le spese legali, peritali, di giustizia, processuali e di indagine, non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi nei limiti della Massimale indicato in Polizza e nell’ambito dei casi indicati nella presente Sezione per i fatti relativi alla proprietà del Fabbricato. 13 Sono garantite le spese per l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio e le eventuali spese di soccombenza poste a carico dell’Assicurato. Sono inoltre garantite le spese: • legali anche quando la vertenza venga trattata mediante convenzione di negoziazione assistita o tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione; 14 • dell’organismo di mediazione, nei casi di mediazione obbligatoria, e dell’arbitro eventualmente sostenute dall’Assicurato; • per le operazioni di esecuzione forzata, nel limite di 2 tentativi per sinistro; • per la proposizione della querela solamente qualora sia instaurato un procedimento penale nel quale la controparte sia rinviata a giudizio; • di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari e le indennità di trasferta. L’Assicurato è tenuto ad assumere a proprio carico gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al Sinistro, al Premio e/o alla Polizza. Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra l’Assicurato ed il legale. Per l’erogazione delle prestazioni, la Società si avvale di ARAG SE Rappresentanza e Direzione per l’Italia, in seguito denominata ARAG.
Garanzia Base. La Società si obbliga a indennizzare, sulla base delle dichiarazioni rese dall’Assicurato nel Questionario Sanitario ed entro i Massimali e nei limiti indicati in Polizza, in caso di Malattia e di Infortunio avvenuto durante l’operatività del contratto anche causato da colpa grave, le spese sostenute dall’Assicurato e previste dalle garanzie di seguito elencate:
1) Ricovero 7;
2) Alta specializzazione;
3) Cure oncologiche. Si intendono inoltre sempre operanti anche le seguenti garanzie:
