Garanzia Base. La Società indennizza, nei limiti delle somme assicurate indicate nella Scheda di polizza, nonché alle condizioni che seguono, i danni materiali alle cose assicurate, anche se di pro- prietà di terzi, causati da:
1) incendio;
2) azione meccanica del fulmine;
3) implosione, scoppio od esplosione non causati da ordigni esplosivi, ad eccezione di esplosivi che ad insaputa dell’Assicurato siano presenti in locali adiacenti non di sua proprietà;
4) fumo, gas, vapori, provocati da incendio di beni anche non assicurati posti nell’ambito di 50 metri dalle cose assicurate;
5) fumo, gas, vapori, fuoriusciti accidental- mente per guasto improvviso negli impianti per la produzione del calore (comprese can- ne fumarie) facenti parte dell’Abitazione, purché collegati mediante adeguate con- dutture a regolamentari canne fumarie;
6) caduta e/o urto accidentale di aeromobili, caduta di meteoriti, velivoli spaziali e di cose da questi trasportate, esclusi gli or- digni esplosivi e/o radioattivi;
7) urto di veicoli stradali o natanti (non di proprietà né in uso agli Assicurati o al Con- traente);
8) onda d’urto sonora prodotta da mezzi ae- rei per effetto del superamento del muro del suono;
9) caduta di ascensori o montacarichi per guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni;
10) la Società indennizza, inoltre, i danni ma- teriali e diretti alle cose assicurate causati da atti vandalici e dolosi e sabotaggio, anche se in occasione di scioperi, tumulti popolari e sommosse, compresi quelli di incendio, esplosione o scoppio. La garanzia è valida anche per i danni avve- xxxx nel corso di occupazione purché non militare del fabbricato, con l’intesa - tut- tavia - che se la durata dell’occupazione è superiore a cinque giorni l’assicurazione è limitata ai danni di incendio, esplosione o scoppio non causati da ordigni esplosivi. Sono tuttavia esclusi i danni: • di deturpamento e di imbrattamento dei muri esterni; • di furto, rapina ed estorsione, saccheggio, appropriazione indebita, truffa, smarri- mento, malversazione, concussione o im- putabili ad ammanchi di qualsiasi genere; • verificatisi nel corso di confisca, seque- stro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque Autorità di dirit- to o di fatto; • causati da atti di terrorismo; • causati con dolo dell’Assicurato, del Con- traente, delle persone che abitano con l’Assicurato o di cui lo stesso deve rispon- dere e, qualora questi non siano persone fisiche, dei rappresentanti legali, dei soci a responsabil...
Garanzia Base. La Società indennizza i Danni materiali e diretti subiti dal Fabbricato e/o dal Contenuto assicurato causati da:
a) Terremoto;
b) Incendio, Esplosione e Scoppio conseguente a Terremoto. La Società, se conseguenti ad evento indennizzabile, rimborsa anche:
c) le spese per demolire, sgomberare, trattare, smaltire e trasportare i residui del Sinistro alla più vicina discarica autorizzata; nonché per rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare, comprese le spese di montaggio e smontaggio, i beni mobili assicurati rimasti illesi, per consentire il ripristino dei Locali. La garanzia è prestata fino al raggiungimento del 10% dell’Indennizzo con il massimo di € 100.000,00;
d) le spese sostenute per la riprogettazione del Fabbricato, la direzione dei lavori, gli oneri dovuti per la ricostruzione del Fabbricato assicurato in base alle disposizioni vigenti al momento del Sinistro, escluse multe, ammende e sanzioni amministrative; sono comprese le spese sostenute per l’adeguamento antisismico dei Fabbricati. Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo Sinistro”.
Garanzia Base. La Società, nei limiti del massimale indicato nella Scheda di polizza, si obbliga a tenere in- denne gli Assicurati, intesi come: • il Contraente ed il coniuge con esso convi- vente; • i componenti del suo nucleo familiare risul- tanti dal certificato di Stato di Famiglia pur- ché con esso conviventi e non coniugati; • il convivente more uxorio del Contraente, individuato sulla Scheda di polizza, per fatto proprio o dei figli conviventi; • la persona individuata sulla Scheda di po- lizza nel caso in cui il contratto sia stipulato con contraenza “Persona Giuridica” e i com- ponenti del suo nucleo familiare risultanti dal certificato di Stato di Famiglia purché con esso conviventi e non coniugati o il convivente more uxorio del Contraente, in- dividuato sulla Scheda di polizza, per fatto proprio o dei figli conviventi; delle somme (capitali, interessi, spese) che siano tenuti a pagare, in quanto civilmente re- sponsabili, per fatto proprio o per quello delle persone delle quali devono rispondere per legge, per danni involontariamente causati a terzi per morte, lesioni personali, danneggia- menti a cose, per fatti verificatisi nell’ambito dei rischi per i quali è stipulata l’assicurazio- ne.
Garanzia Base. L’Assicurazione è operante per il seguente evento che colpisca l’Assicurato: Malattia Grave. La garanzia è prestata unitamente alle garanzie “Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, “Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia” e “Ricovero Ospedaliero da Infortunio o Malattia” come parte di un unico inscindibile pacchetto assicurativo. In caso di Sinistro, la Società si obbliga a corrispondere un Indennizzo pari al Capitale Residuo in base al piano di ammortamento originario del Finanziamento, fermi i limiti previsti dalla specifica garanzia.
Garanzia Base. La Società indennizza, entro le Somme assicurate e i limiti indicati nella Polizza, i Danni materiali e diretti alle Cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, escluse quelle dei clienti della Struttura ricettiva assicurata, poste agli indirizzi riportati in Polizza, causati da:
a) Incendio;
b) fulmine;
c) Esplosione, Implosione, Scoppio;
d) urto di veicoli e natanti;
e) bang sonico provocato da aeromobili che superano il muro del suono;
f) urto o caduta di aeromobili o di loro parti o di cose da essi trasportate, caduta di satelliti, caduta di meteoriti;
g) fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti assicurati, purché adeguatamente collegati ad appropriate canne fumarie;
h) caduta di ascensori, montacarichi e simili per guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni. L’Assicurazione comprende inoltre:
i) i danni consequenziali i danni materiali conseguenti a Incendio, fulmine, Esplosione o Scoppio che abbiano colpito le Cose assicurate oppure enti posti nell’ambito di 20 metri causati da: • sviluppo di fumi, gas, vapori; • mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica; • mancato o anormale funzionamento di Apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento; • colaggio o fuoriuscita di liquidi;
j) i guasti arrecati dai soccorritori allo scopo di impedire o limitare i danni causati dagli eventi garantiti. La garanzia opera anche per i danni:
k) a Fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti, tende frangisole, tettoie, gazebo, tensostrutture;
l) ad enti appartenenti al Contenuto, all’aperto o posti sotto tettoie, gazebo o tensostrutture nell’area di pertinenza della Struttura ricettiva assicurata. In caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione Danni ai beni, la Società rimborsa le spese sostenute per:
m) demolire, sgomberare, trattare, trasportare, stoccare e smaltire in idonea discarica, secondo la normativa vigente, i residui del Sinistro (con esclusione dei Materiali radioattivi); nonché rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare, comprese le spese di montaggio e smontaggio, i beni mobili assicurati rimasti illesi per consentire il ripristino dei Locali. La garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto 6, fino alla concorrenza complessiva del 10% dell’Indennizzo con il massimo di € 100.000,00 per Sinistro;...
Garanzia Base a) Sostegno figli La Società corrisponde, in parti uguali, ai figli dell’Assicurato di età inferiore a 25 anni o portatori di handi- cap un Indennizzo forfettario complessivo pari a € 200.000,00 qualora in conseguenza di un medesimo Infortunio si verifichi la morte dell’Assicurato unitamente a quella del rispettivo coniuge o convivente more uxorio. L’Assicurazione vale per gli Infortuni che l’Assicurato subisca nello svolgimento delle proprie attività pro- fessionali nonché di ogni altra attività che non abbia carattere di professionalità. La garanzia è prestata anche se la morte si verifica successivamente alla scadenza del contratto, ma comunque entro due anni dal giorno dell’Infortunio.
b) Sostegno educazione 31 La Società corrisponde all’Assicurato un Indennizzo forfettario pari a € 2.000,00 qualora il figlio mino- renne dell’Assicurato subisca un Infortunio che abbia come conseguenza l’impossibilità a frequentare le lezioni per un periodo tale da determinare la perdita dell’anno scolastico, in base alle disposizioni mini- steriali vigenti. La garanzia è prestata: • per i minorenni frequentanti scuole italiane o straniere presenti in Italia, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino; • previa certificazione rilasciata dalla segreteria scolastica o dal Provveditorato agli Studi attestante che la perdita dell’anno scolastico è da attribuire all’assenza dalle lezioni; • previo certificato medico attestante che l’assenza dalle lezioni sia stata diretta conseguenza dell’In- fortunio denunciato.
c) Sostegno disabilità 32 La Società corrisponde all’Assicurato un Indennizzo forfettario pari a € 1.000,00 in conseguenza di un Infortunio subito dall’Assicurato, accompagnatore di una persona con disabilità, che ha comportato un Ricovero ospedaliero superiore a 2 giorni oppure una Immobilizzazione superiore a 5 giorni. La garanzia è prestata a condizione che: • la situazione di disabilità sia stata riconosciuta dall’apposita Commissione Medica Integrata ai sensi della legge 104/1992;
Garanzia Base. Oggetto dell’Assicurazione Sono in garanzia le seguenti coperture assi- curative: • Inabilità Temporanea Totale al Lavoro (ITT) (assicurazione infortuni e malattia), per il Contraente che, al momento del Sinistro, sia Lavoratore Autonomo; • Perdita d’Impiego (PI) (assicurazione perdi- te pecuniarie), per il Contraente che, al mo- mento del Sinistro, sia Lavoratore Dipen- dente Privato; • Ricovero Ospedaliero (RO) (assicurazione infortuni e malattia), per il Contraente che, al momento del Sinistro, sia Lavoratore Di- pendente Pubblico o Non Lavoratore. La Società si impegna a corrispondere il mas- simale indicato nella Scheda di polizza secon- do le modalità di liquidazione previste all’Art. 2.29. Sono assicurabili i soggetti che abbiano un’età non inferiore a 25 anni e non superiore a 69 anni al momento della stipula e/o rinnovo. Il ve- rificarsi in corso d’anno assicurativo del compi- mento del 70° anno di età comporta la cessa- zione delle coperture assicurative alla scaden- za annuale immediatamente successiva. L’età assicurativa viene determinata pren- dendo come riferimento l’età puntuale del contraente in anni compiuti e interi. L’assicurazione viene assunta senza alcu- na documentazione sanitaria: la copertura assicurativa è in ogni caso subordinata alla sottoscrizione, nella Scheda di polizza, del- la dichiarazione di buono stato di salute del Contraente.
Garanzia Base. La Società si obbliga a indennizzare, sulla base delle dichiarazioni rese dall’Assicurato nel Questionario Sanitario ed entro i Massimali e nei limiti indicati in Polizza, in caso di Malattia e di Infortunio avvenuto durante l’operatività del contratto anche causato da colpa grave, le spese sostenute dall’Assicurato e previste dalle garanzie di seguito elencate:
1) Ricovero 7;
2) Alta specializzazione;
3) Cure oncologiche. Si intendono inoltre sempre operanti anche le seguenti garanzie:
Garanzia Base. L’Assicurazione è operante per il seguente evento che colpisca l’Assicurato: Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia. La garanzia è prestata unitamente alle garanzie “Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia”, “Ricovero Ospedaliero da Infortunio o Malattia” e “Malattia Grave” come parte di un unico inscindibile pacchetto assicurativo. In caso di Sinistro, la Società si obbliga a corrispondere un Indennizzo pari a una o piu’ rate del Finanziamento che giungono a scadenza, in base al piano di ammortamento originario, nel periodo in cui perdura l’Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia, fermi i limiti previsti dalla specifica garanzia.
Garanzia Base. La Società assicura le spese legali, peritali, di giustizia, processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale nei limiti del Massimale e nell’ambito dei casi indicati in Polizza e previsti nella presente Sezione per i fatti relativi alla vita privata connessi alla proprietà e alla custodia dell’Animale. 11 Sono garantite le spese per l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio e le eventuali spese di soccombenza poste a carico dell’Assicurato. Sono inoltre garantite le spese: • legali anche quando la vertenza venga trattata mediante convenzione di negoziazione assistita o trami- te il coinvolgimento di un organismo di mediazione 12; • dell’organismo di mediazione, nei casi di mediazione obbligatoria, e dell’arbitro eventualmente sostenu- te dall’Assicurato; • per le operazioni di esecuzione forzata nel limite di 2 tentativi per sinistro; • per la proposizione della querela solamente qualora sia instaurato un procedimento penale nel quale la controparte sia rinviata a giudizio; L’Assicurato è tenuto ad assumere a proprio carico gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al sinistro, al Premio e/o alla Polizza. Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra l’Assicurato e il legale. Per l’erogazione delle prestazioni, la Società si avvale di ARAG SE Rappresentanza e Direzione per l’Italia, in seguito denominata ARAG.