Garanzia Base Clausole campione

Garanzia Base. La Società, nei limiti del massimale indicato nella Scheda di polizza, si obbliga a tenere in- denne gli Assicurati, intesi come: • il Contraente ed il coniuge con esso convi- vente; • i componenti del suo nucleo familiare risul- tanti dal certificato di Stato di Famiglia pur- ché con esso conviventi e non coniugati; • il convivente more uxorio del Contraente, individuato sulla Scheda di polizza, per fatto proprio o dei figli conviventi; • la persona individuata sulla Scheda di po- lizza nel caso in cui il contratto sia stipulato con contraenza “Persona Giuridica” e i com- ponenti del suo nucleo familiare risultanti dal certificato di Stato di Famiglia purché con esso conviventi e non coniugati o il convivente more uxorio del Contraente, in- dividuato sulla Scheda di polizza, per fatto proprio o dei figli conviventi; delle somme (capitali, interessi, spese) che siano tenuti a pagare, in quanto civilmente re- sponsabili, per fatto proprio o per quello delle persone delle quali devono rispondere per legge, per danni involontariamente causati a terzi per morte, lesioni personali, danneggia- menti a cose, per fatti verificatisi nell’ambito dei rischi per i quali è stipulata l’assicurazio- ne.
Garanzia Base. Oggetto dell’assicurazione La Società, alle condizioni della presente po- lizza assicura la Tutela Legale nei limiti del massimale convenuto all’Art. 8.7, compresi i relativi oneri non reperibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei pro- pri interessi in sede extragiudiziale e giudizia- le, nei casi indicati in polizza. Tali oneri sono: • le spese per l’intervento del legale inca- ricato dalla gestione del sinistro anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento del mediatore; • le eventuali spese del legale di contropar- te, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione autorizza- ta da Arag ai sensi dell’Art. 2.35 “Gestione del sinistro” della Sezione “Cosa fare in caso di sinistro”; • le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Arag ai sensi dell’Art. 2.35 “Gestione del sinistro” della Sezione “Cosa fare in caso di sinistro”; • le spese processuali nel processo penale (Art. 535 Codice di Procedura penale); • le spese di giustizia in favore dell’erario nel processo penale; • il Contributo Unificato per le spese degli atti giudiziari (D.L. 11/03/2002 n. 28 con- vertito in Legge 10/05/2002 n. 91), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soc- combenza di quest’ultima; • le spese per la registrazione degli atti giu- diziari; • le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa; • le spese sostenute dal Contraente/Assi- curato per la costituzione di parte civile, nell’ambito del procedimento penale a ca- rico della Controparte; • le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari e le indennità di trasferta; • le indennità a carico dell’Assicurato spet- tanti all’Organismo di mediazione costitu- ito da un Ente di diritto pubblico, oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalla tabella dei compensi previ- sta per gli organismi di mediazione costitu- iti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo per controversie riguardanti le seguenti materie, laddove elencate nelle presta- zioni garantite e in relazione all’ambito di operatività della presente polizza: condo- minio, diritti reali, locazione, comodato, risarcimento del danno derivante dalla cir- colazione di veicoli e natanti, risarcimento del danno derivante da diffamazione con mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e ...
Garanzia Base. La Società indennizza, entro le Somme Assicurate e nei limiti indicati in Polizza, i Danni materiali e diretti al Contenuto, anche se di proprietà di terzi, causati da:
Garanzia Base. La Società si obbliga a mettere a disposizione dell’Assicurato una prestazione di immediato aiuto nel caso in cui esso venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di uno degli eventi indicati nelle condizioni che seguono, con i limiti e secondo le disposizioni in esse contenuti. 15 Per le prestazioni previste, l’Assicurazione è prestata per il Fabbricato identificato in Polizza.
Garanzia Base. L’Assicurazione è operante per il seguente evento che colpisca l’Assicurato: Ricovero Ospadaliero da Infortunio o Malattia. La garanzia è prestata unitamente alle garanzie “Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia”, “Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia” e “Malattia Grave” come parte di un unico inscindibile pacchetto assicurativo. In caso di Sinistro, la Società si obbliga a corrispondere un Indennizzo pari a 3 volte l’importo di una o piu’ rate del Finanziamento che giungono a scadenza, in base al piano di ammortamento originario, nel periodo in cui perdura il Ricovero Ospedaliero da Infortunio o Malattia, fermi i limiti previsti dalla specifica garanzia.
Garanzia Base. La Società assicura le spese legali, peritali, di giustizia, processuali e di indagine, non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi nei limiti della Massimale indicato in Polizza e nell’ambito dei casi indicati nella presente Sezione per i fatti relativi alla proprietà del Fabbricato. 13 Sono garantite le spese per l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio e le eventuali spese di soccombenza poste a carico dell’Assicurato. Sono inoltre garantite le spese: • legali anche quando la vertenza venga trattata mediante convenzione di negoziazione assistita o tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione; 14 • dell’organismo di mediazione, nei casi di mediazione obbligatoria, e dell’arbitro eventualmente sostenute dall’Assicurato; • per le operazioni di esecuzione forzata, nel limite di 2 tentativi per sinistro. • per la proposizione della querela solamente qualora sia instaurato un procedimento penale nel quale la controparte sia rinviata a giudizio. L’Assicurato è tenuto ad assumere a proprio carico gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al Sinistro, al Premio e/o alla Polizza. Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra l’Assicurato ed il legale. Per l’erogazione delle prestazioni, la Società si avvale di ARAG SE Rappresentanza e Direzione per l’Italia, in seguito denominata ARAG.
Garanzia Base. L’Assicurazione è operante per il seguente evento che colpisca l’Assicurato: Malattia Grave. La garanzia è prestata unitamente alle garanzie “Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, “Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia” e “Ricovero Ospedaliero da Infortunio o Malattia” come parte di un unico inscindibile pacchetto assicurativo. In caso di Sinistro, la Società si obbliga a corrispondere un Indennizzo pari al Capitale Residuo in base al piano di ammortamento originario del Finanziamento, fermi i limiti previsti dalla specifica garanzia.
Garanzia Base. Il Contraente stipula la Polizza Collettiva con la Società al fine di procurare a ogni Assicurato che aderisce alla Polizza Collettiva, in possesso di tutti i requisiti di assicurabilità, l’Indennizzo previsto nelle Condizioni di Assicurazione, al verificarsi di un Sinistro nel corso della durata dell’Assicurazione. La Società riconosce all’Assicurato la seguenti copertura: INVALIDITA’ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO DI GRADO PARI O SUPERIORE AL 60%. Ai fini della copertura in oggetto, sono parificati agli Infortuni: l’asfissia di origine non morbosa; gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze nocive; l’annegamento; l’assideramento o il congelamento; i colpi di sole o di calore; le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le ernie; gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza. La predetta copertura fa parte di un unico pacchetto assicurativo unitamente alle altre garanzie previste ed è offerta solo congiuntamente ad esse ai clienti del Contraente titolari o contitolari di un Conto Corrente presso il Contraente steso, in quanto Lavoratori.
Garanzia Base. La Società indennizza i Danni materiali e diretti all’Abitazione e al Contenuto, anche se di proprietà di terzi, causati da:
Garanzia Base. Se acquistate le Sezioni Danni ai beni ed Eventi Catastrofali e se conseguenti ad eventi indennizzabili in tali Sezioni, la Società: