Esclusioni Clausole campione

Esclusioni. L’Assicurazione non comprende i danni: a) alle cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione (salvo quanto previsto all’Art. 51.i); b) il cui verificarsi sia una conseguenza naturale delle modalità adottate dal Contraente/Assicurato nello svolgimento dell’attività garantita; c) derivanti dalla proprietà, possesso ed uso di natanti e di aeromobili; d) cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l’esecuzione dei lavori; e) da furto; f) conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; g) conseguenti a perdita di dati elettronici, derivanti, direttamente o indirettamente, da virus e/o altri programmi similari e relativi a qualsiasi attività svolta via internet o a servizi e/o consulenza informatica; h) cagionati alle opere in costruzione, alle opere sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori; i) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; j) a condutture ed impianti sotterranei in genere, a fabbricati ed a cose in genere, dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazione del terreno da qualsiasi causa determinati; k) derivanti da spargimento di acque o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali; l) cagionati da veicoli a motore in genere per i quali, in conformità alle norme disciplinate dal Codice delle Assicurazioni Private adottato con D. Lgs. n. 209 del 7.9.2005 e successive modifiche ed integrazioni relativamente all’assicurazione obbligatoria RCA di tutti i mezzi a motore, l’assicurazione deve essere prestata con polizza Responsabilità Civile Veicoli a Motore; m) atti di guerra (dichiarata o non) anche civile, atti di ostilità, colpi di stato, esplosioni di armi militari, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazioni militari, invasioni, reati dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio; n) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni nonché calamità naturali dichiarate tali dalle competenti Autorità; o) sviluppo, comunq...
Esclusioni. La garanzia “Annullamento Gite” non è operante per rinunce dovute a: a) ricoveri od interventi sanitari che siano la conseguenza diretta di situazioni patologiche note all’Assicurato alla data di inizio della copertura e/o le loro conseguenze, ricadute o recidive; b) malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio; c) aborto volontario; d) malattie correlate a sindrome da immunodeficienza acquisita; e) viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un’Autorità Pubblica competente; f) viaggio intrapreso allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici; g) epidemie aventi caratteristica di pandemia, di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile; h) quarantene; i) abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni; j) reati dolosi commessi o tentati dall’Assicurato, salvo il caso di atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; k) suicido od il tentato suicidio; l) esercizio, anche occasionale, dei seguenti sport: atletica pesante con la sola esclusione della pratica del body building che pertanto si deve intendere ricompreso in garanzia, pelota, alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai senza accompagnatore di guida qualificata, salti dal trampolino con sci o idroscì, guidoslitta, caccia a cavallo, immersioni con autorespiratore, paracadutismo e sport aerei in genere, speleologia; m) partecipazione a corse o gare sportive e/o in generale a qualsiasi attività sportiva avente carattere professionistico o semiprofessionistico, tra le altre: gioco del calcio, automobilismo (salvo quelle di regolarità e le gimcane), motociclismo, motonautica, ippica, ecc., e relative prove ed allenamenti.
Esclusioni. Le Coperture sono escluse nei seguenti casi: a) dolo dell'Assicurato, dell’Aderente ovvero del Beneficiario; b) sinistri avvenuti in relazione ad uno stato di guerra, dichiarata o non dichiarata, ivi inclusi, in via esemplificativa, la guerra civile, l’insurrezione, gli atti di terrorismo, l’occupazione militare e l’invasione, ed eccezion fatta, in ogni caso, per i sinistri verificatisi nei primi 14 giorni dall’inizio degli eventi bellici se e in quanto l'Assicurato sia stato già presente sul luogo degli stessi al momento del loro insorgere; c) ▇▇▇▇▇▇▇▇ conseguenti ad azioni intenzionali dell’Assicurato quali: suicidio dell’Assicurato entro i primi due anni dalla data di decorrenza dell’assicurazione; il tentato suicidio; la mutilazione volontaria; i Sinistri provocati volontariamente dall'Assicurato; i Sinistri che siano conseguenza dell'uso di stupefacenti o di medicine in dosi non prescritte dal medico, o di stati d'alcolismo acuto o cronico; d) ▇▇▇▇▇▇▇▇ conseguenti ad incidente aereo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo; e) partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore; f) sinistri che siano diretta conseguenza di stati depressivi, minorazioni dell’integrità psichica, affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche o dell’assunzione in via continuativa di farmaci psicotropi a scopo terapeutico; g) sinistri che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni atomiche o di radiazioni atomiche; h) sinistri che siano conseguenza diretta della pratica di Attività Sportive Professionistiche, della pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere; i) Malattia consistente in sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero in altre patologie ad essa collegate; Per maggiori informazioni circa le specifiche esclusioni previste per le singole Coperture si rimanda alle Condizioni Particolari di Assicurazione.
Esclusioni. Le garanzie non sono valide: a) in materia fiscale ed amministrativa; b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive; c) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili; d) per fatti dolosi delle persone assicurate; e) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell’ambiente; f) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria per la Responsabilità Civile da circolazione, salvo che l’Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell’omissione degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 209/2005 e successive modificazioni; g) nei casi di violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l’effetto di alcool o di sostanze stupefacenti o della normativa inerente l’omissione di fermata e assistenza; h) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall’A.C.I.; i) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; l) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l’Assicurato viene perseguito in sede penale; m) se la richiesta di risarcimento danni di cui all’art. “7.12 – Prestazioni garantiteTutela Legale della circolazione – Plus”, lettera d), avviene prima dell’offerta di risarcimento comunicata da parte della propria Compagnia R.C. Auto ai sensi dell’art. 8 del DPR. 254/2006; n) se il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l’influenza dell’alcool; o) per le vertenze con la Società; p) per i casi di adesione a class action.
Esclusioni. La prestazione assicurata in caso di Decesso dell’Assicurato di cui all’Art. 1 “OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE E PRESTAZIONE ASSICURATA” è garantita qualunque possa essere la causa del Decesso, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato stesso intervenuti successivamente alla stipulazione del Contratto, salvo nei casi in cui il Decesso sia causato da: • Dolo del Contraente, dell’Assicurato o del Beneficiario; • Partecipazione attiva dell’Assicurato ad atti dolosi, scioperi, sommosse e tumulti popolari; • Contaminazione biologica e/o chimica; • Partecipazione attiva a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; • Partecipazione attiva a risse, tranne per il caso di legittima difesa; • Trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); • Atti volontari di autolesionismo o avvenuti quando questo si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da esso stesso procurato; • Seguiti e conseguenze di Infortuni, limitatamente alle coperture assicurative assunte con Questionario Medico già verificatisi prima della data di adesione alla Polizza; malattie, malformazioni e stati patologici rientranti tra quelli elencati nel Questionario Medico che dovessero risultare già diagnosticati prima della data di adesione alla Polizza; malattie sottaciute per le quali siano state effettuate negli ultimi cinque anni cure farmacologiche, approfondimenti dia-gnostici, ricoveri, interventi chirurgici; • Seguiti e conseguenze di Infortuni, limitatamente alle coperture assicurative assunte con Rapporto di Visita Medica già verificatisi e malattie sottaciute che dovessero risultare già diagnosticate alla data di sottoscrizione del Rapporto di Visita Medica; • Suicidio, se avviene nei primi ventiquattro mesi dalla decorrenza della Copertura assicurativa.
Esclusioni. Il rischio morte è coperto qualunque sia la causa del de- cesso senza alcun limite territoriale e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato, ad ecce- zione dei casi in cui il decesso sia causato da: • partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italia- no; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni del com- petente Ministero; • partecipazione a corse di velocità e relativi allena- menti, con qualsiasi mezzo a motore; • incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia inqualità di membro dell’equipaggio. In presenza di tali situazioni la Compagnia applica le condizioni previste nel periodo di carenza di cui al prece- dente paragrafo 2.2. Il Contraente è tenuto a indicare le suddette generalità sia alla sottoscrizione della Proposta sia successivamen- te, in corso di Contratto, in caso di revoca e/o modifca del Beneficiario originariamente designato. • quando il Contraente e il Benefciario hanno dichiarato per iscritto, rispettivamente, di rinunciare al potere di revoca e di accettare il beneficio. In questo caso, il riscatto totale o parziale, la costituzione in pegno e qualsiasi altro atto dispositivo del Contratto potranno essere effettuati solo con il consenso scritto del Be- neficiario; • dopo che, verificatosi il sinistro, il Beneficiario abbia dichiarato per iscritto alla Compagnia di voler proftta- re del beneficio. Inoltre, il Contraente si impegna a consegnare al Be- neficiario designato in forma nominativa copia dell’In- formativa sul trattamento dei dati personali di quest’ulti- mo ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, sollevando la Compagnia dalla responsabilità di ogni danno che dovesse derivare dal proprio inadem- pimento. Una copia di tale informativa è allegata al Mo- dulo di Proposta ed è disponibile sul sito internet della Compagnia.
Esclusioni. La Società non indennizza le perdite e le spese dovute a prolungamento dell’inattività conseguente ad un Sinistro, ancorché indennizzabile a termini della Sezione A) – Norme che regolano l’Assicurazione Danni Diretti della presente Polizza causato da: 1) serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità; 2) mancata disponibilità da parte dell’Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell’attività; 3) difficoltà di ricostruzione, limitazioni dell’esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza, ripristino o rimpiazzo dell’Impianto distrutto o danneggiato imputabili a cause esterne, quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge o da provvedimenti dell’autorità; 4) sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti. La Società inoltre non indennizza: 5) penali, indennità o multe; 6) giornate di sospensione dell’attività che si sarebbero rese necessarie, per qualunque motivo, anche se il Sinistro non si fosse verificato. La Società inoltre non indennizza le perdite conseguenti a prolungamento od estensione dell’inattività causati da: 7) maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina, che impediscano o rallentino la fornitura dei materiali; 8) revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo degli Impianti danneggiati o distrutti. Sono inoltre escluse le perdite dovute a: 9) dolo del Contraente, dell’Assicurato, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata; 10) atti di guerra o verificatisi in conseguenza di insurrezione, di sequestri e/o ordinanze di governo e/o altra autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, di occupazione militare, di invasione; 11) difetto di rendimento dell’Impianto o mancato raggiungimento delle performance attese; 12) mancato riaggancio automatico dell’Inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione.
Esclusioni. La garanzia “Assicurazione Bagaglio” non è operante per i danni: a. determinati o agevolati da dolo, colpa grave, negligenza od incuria dell’Assicurato, di suoi familiari, di suoi dipendenti o di altre persone che agiscono per lui; b. subiti in occasione di un viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un’Autorità Pubblica competente; c. derivanti od imputabili a rotture, danneggiamenti, dall’aver dimenticato, smarrito o perduto un oggetto; d. causati alle attrezzature sportive durante il loro utilizzo; e. verificatisi quando: f. verificatisi durante il soggiorno in campeggio; g. di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l'evento. Sono, inoltre, esclusi: ▇. ▇ corredi foto-cine-ottici affidati a terzi (albergatori, vettori ecc.); i. i beni che non risultano indicati nella denuncia sporta alle Autorità competenti; j. i beni di consumo (intendendosi per tali, a puro titolo esemplificativo, creme, profumi, bevande, medicinali, sigarette) nonché i beni acquistati durante il viaggio salvo gli acquisti di prima necessità sostenuti per il fabbisogno personale in conseguenza di sinistro risarcibile a termini di polizza; k. i beni consegnati ad impresa di trasporto o di spedizioni quando questi non viaggiano insieme all’Assicurato.
Esclusioni. La Società non indennizza l’Assicurato per i danni: a. causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente, mentre sono invece garantiti i danni determinati da colpa grave dell'Assicurato e delle persone di cui deve rispondere a norma di Legge nonché da dolo dei propri dipendenti; b. di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell’uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici; c. per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate; d. verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di traslochi e trasferimenti salvo quanto previsto all’art. 103; e. dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore; f. meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettrici dell’impianto assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e dell’identificazione di difetti) la cui riparazione rientra nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica della Casa costruttrice, o di Organizzazioni da essa autorizzate, anche se detto contratto non è stato sottoscritto dall’Assicurato. Sono comunque esclusi i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a: Tuttavia, saranno comunque indennizzati i danni imputabili a variazione di tensione nella rete elettrica di alimentazione a monte degli impianti stessi, nel caso in cui i sistemi di protezione e stabilizzazione degli impianti stessi non esistano o se esistenti non subiscano alcun danno. g. di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili; h. attribuiti a difetti noti all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza; i. ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate; j. causati da atti di guerra, anche civile con o senza dichiarazione, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, occupazione militare, furti, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, atti vandalici, trasmutazione del nucleo dell’atomo nonché da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti; k. causati da terremoti, maremoti, eruzioni vul...
Esclusioni. La copertura non è operante: a) Per Sinistri avvenuti durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive ufficiali, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara oppure se il Veicolo circola nelle zone a queste riservate sia all’interno che all’esterno degli autodromi; b) Per Sinistri avvenuti nelle aree aeroportuali civili e militari, salvo che per alcune aree aeroportuali civili previste dalla normativa in vigore; c) Per i danni derivanti da urto con animali selvatici; d) Per i danni, diretti ed indiretti, causati da Veicolo alimentato a metano o GPL (anche in alternativa ad altre forme di alimentazione) e avvenuti nelle aree ove l’accesso a questa tipologia di veicoli è vietato dalla legge; e) Per i danni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo (controllato o meno) di energia nucleare o di radioattività; f) Per i danni determinati o agevolati da dolo (compreso il suicidio o il tentato suicidio) del Contraente, dell’Assicurato, delle persone presenti nel loro stato di famiglia, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate o autorizzate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo; g) Per i danni avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d’aria, uragani, allagamenti, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale di neve, venti oltre gli 80 km/h, oggetti trasportati dal vento, frane o smottamento di terreno; h) Per i danni avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, Cyberterrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario; i) Per i danni conseguenti ad appropriazione indebita. j) Se il Veicolo è soggetto a provvedimento di fermo amministrativo e non sono stati rispettati i criteri di custodia stabiliti dall’art. 214 “Fermo amministrativo del veicolo” Codice della Strada; k) Per i danni subiti dal Veicolo se non abilitato alla circolazione per mancata revisione ai sensi delle disposizioni del Codice della Strada; l) Per i danni causati da cose o animali trasportati sul Veicolo; m) Per i danni da operazioni di carico e scarico; n) Per i danni subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione fuori strada;