Esclusioni Clausole campione
Esclusioni. Le Coperture sono escluse nei seguenti casi:
a) dolo dell'Assicurato, dell’Aderente ovvero del Beneficiario;
b) sinistri avvenuti in relazione ad uno stato di guerra, dichiarata o non dichiarata, ivi inclusi, in via esemplificativa, la guerra civile, l’insurrezione, gli atti di terrorismo, l’occupazione militare e l’invasione, ed eccezion fatta, in ogni caso, per i sinistri verificatisi nei primi 14 giorni dall’inizio degli eventi bellici se e in quanto l'Assicurato sia stato già presente sul luogo degli stessi al momento del loro insorgere;
c) xxxxxxxx conseguenti ad azioni intenzionali dell’Assicurato quali: suicidio dell’Assicurato entro i primi due anni dalla data di decorrenza dell’assicurazione; il tentato suicidio; la mutilazione volontaria; i Sinistri provocati volontariamente dall'Assicurato; i Sinistri che siano conseguenza dell'uso di stupefacenti o di medicine in dosi non prescritte dal medico, o di stati d'alcolismo acuto o cronico;
d) xxxxxxxx conseguenti ad incidente aereo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo;
e) partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
f) sinistri che siano diretta conseguenza di stati depressivi, minorazioni dell’integrità psichica, affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche o dell’assunzione in via continuativa di farmaci psicotropi a scopo terapeutico;
g) sinistri che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni atomiche o di radiazioni atomiche;
h) sinistri che siano conseguenza diretta della pratica di Attività Sportive Professionistiche, della pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere;
i) Malattia consistente in sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero in altre patologie ad essa collegate; Per maggiori informazioni circa le specifiche esclusioni previste per le singole Coperture si rimanda alle Condizioni Particolari di Assicurazione.
Esclusioni. L'assicurazione R.C.T. non comprende:
a) le gare che coinvolgono i natanti in quanto soggette alla legge 990 del 24/12/1969;
b) i rischi di responsabilità civile dei proprietari e/o dei conducenti degli autoveicoli e natanti al seguito di gare sportive. Sono inoltre esclusi dalla garanzia i danni:
c) conseguenti a inquinamento in genere, comunque cagionato; interruzioni, deviazioni, impoverimento ed alterazioni di sorgenti, di corsi d’acqua sotterranei, di falde acquifere e di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
d) provocati a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
e) provocati a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da questi detenute;
f) da furto;
g) dovuti ad errori od omissioni, disguidi o ritardi nella redazione, consegna, conservazione, pubblicazione, diffusione di atti, documenti, valori e simili; da responsabilità volontariamente assunte e non derivanti direttamente per legge;
h) alle cose che vengono trasportate, rimorchiate, trainate, sollevate, caricate o scaricate;
i) ad opere o cose sulle quali o mediante le quali si esplicano i lavori;
j) derivanti dalla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore e dalla navigazione di natanti a motore;
k) derivanti dalla detenzione o dall’impiego di aeromobili;
l) cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l’esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l’ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo trenta giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all’uso od aperta al pubblico;
m) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
n) da detenzione od impiego di esplosivi;
o) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
p) di qualunque natura derivanti da amianto o da qualsiasi al...
Esclusioni. La garanzia “Annullamento Gite” non è operante per rinunce dovute a:
a) ricoveri od interventi sanitari che siano la conseguenza diretta di situazioni patologiche note all’Assicurato alla data di inizio della copertura e/o le loro conseguenze, ricadute o recidive;
b) malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio;
c) aborto volontario;
d) malattie correlate a sindrome da immunodeficienza acquisita;
e) viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un’Autorità Pubblica competente;
f) viaggio intrapreso allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
g) epidemie aventi caratteristica di pandemia, di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile;
h) quarantene;
i) abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;
j) reati dolosi commessi o tentati dall’Assicurato, salvo il caso di atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
k) suicido od il tentato suicidio;
l) esercizio, anche occasionale, dei seguenti sport: atletica pesante con la sola esclusione della pratica del body building che pertanto si deve intendere ricompreso in garanzia, pelota, alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai senza accompagnatore di guida qualificata, salti dal trampolino con sci o idroscì, guidoslitta, caccia a cavallo, immersioni con autorespiratore, paracadutismo e sport aerei in genere, speleologia;
m) partecipazione a corse o gare sportive e/o in generale a qualsiasi attività sportiva avente carattere professionistico o semiprofessionistico, tra le altre: gioco del calcio, automobilismo (salvo quelle di regolarità e le gimcane), motociclismo, motonautica, ippica, ecc., e relative prove ed allenamenti.
Esclusioni. Sono esclusi dalla garanzia:
1. i danni dovuti a vizi e/o difetti propri delle cose assicurate o causate da normale obsolescenza e usura delle stesse, il tutto limitato alla sola parte affetta;
2. i danni di carattere estetico;
3. i danni relativi alla mazza battente e al blocco incudine dei magli, agli organi di frantumazione, ai pneumatici, alle parti accessorie intercambiabili, nonché a nastri di trasmissione, funi, cinghie e simili, a fluidi di qualsiasi genere fatta eccezione per l’olio del trasformatore e degli interruttori;
4. i beni per i quali siano trascorsi più di 12 (dodici) anni dal 31 dicembre dell'anno della prima consegna e comunque tutti i beni per i quali siano trascorsi più di 13 (tredici) anni dal 31 dicembre dell’anno di costruzione;
5. i guasti meccanici e/o elettrici al “macchinario ed attrezzature di cantiere – macchine movimento terra”, “gru a torre” ;
6. i guasti meccanici e/o elettrici a tutti i beni per i quali siano trascorsi più di 6 (sei) anni dal 31 dicembre dell'anno di costruzione.
7. i danni di appropriazione indebita e truffa, o derivanti da dolo e/o colpa grave del Conduttore, e/o del Subconduttore e/o del Fornitore.
8. ammanchi e/o smarrimenti constatati in sede di inventario o di verifica. La Società non è inoltre obbligata per i danni avvenuti in occasione di o anche solo indirettamente connessi con:
9. atto di guerra, occupazione militare, invasione, rappresaglie e/o adozioni di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, insurrezione, assunzioni o usurpazioni di poteri militari, esercizio del diritto di guerra, confische e/o requisizioni e/o sequestro e/o altro provvedimento di un governo o di altra autorità anche locale di diritto o di fatto;
10. eventi atomici, esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo e provenienti inoltre da fatti accaduti in occasioni di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; a meno che il Contraente e/o il Conduttore provino che i danni non ebbero alcun rapporto con i suddetti eventi.
Esclusioni. La prestazione assicurata di cui all’Art. 24 “PRESTAZIONI ASSICURATE” è garantita qualunque possa essere la causa del decesso dell’Assicurato, senza limiti territoriali e per tutto il periodo di vigore della Copertura Assicurativa. E’ escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da: • partecipazione attiva dell’Assicurato a: delitti dolosi, fatti di guerra salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano, risse tranne per il caso di legittima difesa, atti di terrorismo e sabotaggio; • incidente di volo se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di pilota o membro dell’equipaggio; • suicidio che avvenga nei primi due anni dalla data di decorrenza della copertura; • uso di stupefacenti o di medicine in dosi non prescritte dal medico; • partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore; • seguiti e conseguenze di Infortuni già verificatesi e, malattie già in essere alla data di decorrenza della Copertura; • pratica di attività sportive professionistiche; • pratica del paracadutismo o di sports aerei in genere; • sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) ovvero altre patologie ad essa collegate • stato di ubriachezza/ebbrezza: qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a quello stabilito dal Codice della Strada ed il decesso avvenga alla guida di un veicolo; in ogni altro caso qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a 0,8 grammi litro; • decesso avvenuto in uno qualunque dei paesi indicati come paesi a rischio e per i quali il Ministero degli Esteri ha sconsigliato di intraprendere viaggi a qualsiasi titolo. L’indicazione è rilevabile sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Qualora l’indicazione fornita dal Ministero degli Esteri venga diramata mentre l’ Assicurato si trova nel paese segnalato, la garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni dalla data della segnalazione; • decesso avvenuto in un qualunque paese in cui viene dichiarato lo stato di guerra, durante il periodo di soggiorno dell’Assicurato. La garanzia è estesa per un periodo massimo di 10 giorni, tempo necessario per l'evacuazione previsto dalle Autorità Italiane. In questi casi l’Impresa di Assicurazione restituirà all’Assicurato la parte di Premio per la Copertura Morte corrispondente al periodo di assicurazione non goduto calcolata con la formula riportata al...
Esclusioni. Le garanzie non sono valide:
a) in materia fiscale ed amministrativa;
b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
c) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
d) per fatti dolosi delle persone assicurate;
e) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell’ambiente;
f) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria per la Responsabilità Civile da circolazione, salvo che l’Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell’omissione degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 209/2005 e successive modificazioni;
g) nei casi di violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l’effetto di alcool o di sostanze stupefacenti o della normativa inerente l’omissione di fermata e assistenza;
h) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall’A.C.I.;
i) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
l) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l’Assicurato viene perseguito in sede penale;
m) se la richiesta di risarcimento danni di cui all’art. “7.12 – Prestazioni garantite – Tutela Legale della circolazione – Plus”, lettera d), avviene prima dell’offerta di risarcimento comunicata da parte della propria Compagnia R.C. Auto ai sensi dell’art. 8 del DPR. 254/2006;
n) se il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l’influenza dell’alcool;
o) per le vertenze con la Società;
p) per i casi di adesione a class action.
Esclusioni. Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che il sinistro non sia in alcun rapporto con tali eventi, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva AV se richiamata in polizza ed operante;
b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione di particelle atomiche, salvo che il sinistro non sia in alcun rapporto con tali eventi;
c) causati con dolo dell’Assicurato o del Contraente;
d) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, alluvioni allagamenti, salvo quanto previsto dalle garanzie aggiuntive TER e ALL se richiamate in polizza ed operanti;
e) agli apparecchi od agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio dovuto ad usura, corrosione o difetti di materiale;
f) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l’assicurazione, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva FE se richiamata in polizza ed operante;
g) da gelo, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva GE se richiamata in polizza ed operante;
h) causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a cause eccezionali;
i) ad affreschi e statue che abbiano valore artistico;
j) agli impianti di energia alternativa anche se fissi. Sono altresì escluse le spese per demolizione, sgombero e ripristino di parte del fabbricato e di impianti sostenute al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva RG se richiamata in polizza ed operante.
Esclusioni. L’Assicurazione non è operante per gli Infortuni causati da:
a. delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;
b. suicidio e tentato suicidio;
c. infarti da qualunque causa determinati;
x. xxxxx, salvo quanto previsto dall’art. 28 ultimo capoverso;
e. guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l’Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore. Tuttavia, in caso di patente scaduta ma non ancora rinnovata, l’assicurazione conserva la sua efficacia a condizione che la validità della patente stessa venga confermata successivamente alla data del sinistro;
x. xxxxx di velivoli ed elicotteri, nonché dal loro uso in qualità di pilota o membro dell’equipaggio;
x. xxx, anche come passeggero di
x. xxxxxx, insurrezione popolare, occupazione militare, invasione, salvo quanto previsto dall’art. 28 punti 1 e 2;
i. uso non terapeutico di psicofarmaci, di stupefacenti o di allucinogeni;
x. xxx, anche come passeggero, di veicoli o di natanti a motore in gare, competizioni e relative prove;
x. xxxxxxxxx, inondazioni, maremoti, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
l. trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure di radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti, raggi X, salvo che non si tratti di conseguenze di terapie mediche indennizzabili ai sensi della presente Polizza;
m. conseguenze di operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortuni.
n. terrorismo nucleare, biologico, chimico. Sono comunque esclusi dall’Assicurazione gli infarti.
Esclusioni. La Società non indennizza l’Assicurato per i danni:
a. causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente, mentre sono invece garantiti i danni determinati da colpa grave dell'Assicurato e delle persone di cui deve rispondere a norma di Legge nonché da dolo dei propri dipendenti;
b. di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell’uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
c. per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
d. verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di traslochi e trasferimenti salvo quanto previsto all’art. 103;
e. dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore;
f. meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettrici dell’impianto assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e dell’identificazione di difetti) la cui riparazione rientra nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica della Casa costruttrice, o di Organizzazioni da essa autorizzate, anche se detto contratto non è stato sottoscritto dall’Assicurato. Sono comunque esclusi i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a: Tuttavia, saranno comunque indennizzati i danni imputabili a variazione di tensione nella rete elettrica di alimentazione a monte degli impianti stessi, nel caso in cui i sistemi di protezione e stabilizzazione degli impianti stessi non esistano o se esistenti non subiscano alcun danno.
g. di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
h. attribuiti a difetti noti all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza;
i. ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
j. causati da atti di guerra, anche civile con o senza dichiarazione, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, occupazione militare, furti, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, atti vandalici, trasmutazione del nucleo dell’atomo nonché da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti;
k. causati da terremoti, maremoti, eruzioni vul...
Esclusioni. ESCLUSIONI DI CARATTERE GENERALE VALIDE PER TUTTE LE GARANZIE Non sono assicurati:
a) I danni che causi con dolo;
b) I danni derivanti da appropriazione indebita (art.646 del Codice Penale);
c) I danni avventi durante la partecipazione con il Veicolo a gare automobilistiche e relative prove e allenamenti. Europ Assistance non ti indennizza:
a. i danni causati in conseguenza di guerra, eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
b. i danni derivati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e atti dolosi di terzi in genere;
c. i danni provocati da trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, frane, valanghe, slavine e grandine;
d. i danni che derivano da Furto, quando il Veicolo non sia stato chiuso a chiave, con i vetri alzati e, se dotato di antifurto, con questo non inserito;
e. i danni ad apparecchi fonoaudiovisivi in genere. Sono invece compresi gli apparecchi fissi purché il loro valore sia compreso nella somma assicurata;
f. i danni causati in conseguenza di traino attivo o passivo, di xxxxxxx a spinta o a mano;
g. i danni causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio, nonché quelli dovuti a fenomeno elettrico, comunque causato, salvo che abbia provocato fiamma;
h. i danni che derivano dal mancato uso del Veicolo, il suo deprezzamento e le spese di ricovero.