Common use of Il caso Clause in Contracts

Il caso. Nel quadro di un rapporto di factoring, il Cedente cede al Factor i crediti futuri che sarebbero sorti nei successivi 24 mesi. In data 2 gennaio 2004, tale cessione viene notificata al Debitore, senza che però quest’ultimo accetti la cessione stessa. Quindi, l’8 giugno 2004 viene comunicata al Debitore l’emissione di una fattura datata 1 giugno 2004. Il Debitore, tuttavia, oppone in compensazione al Factor un proprio credito nei confronti del ▇▇▇▇▇▇▇, sorto nel marzo- aprile 2004, dunque successivamente alla avvenuta notifica della cessione. Il Debitore quindi adisce il Tribunale di Milano chiedendo l’accertamento negativo del suo asserito debito nei confronti del Factor per intercorsa compensazione. Il giudice di primo grado accoglie la domanda, dichiarando estinto il debito per compensazione e dunque inesistente il credito oggetto di trasferimento, osservando come nella cessione di crediti futuri l’effetto traslativo si verifichi quando il credito viene ad esistere e non anteriormente, quando cioè il cedente ed il cessionario stipulano il contratto di factor. Il Factor promuove quindi ricorso in cassazione per la riforma della sentenza di secondo grado. Anche la Suprema Corte conferma la decisione del tribunale: dal momento che il debitore ceduto non ha accettato la cessione, troverà applicazione il comma 2 dell’art. 1248 c.c., a norma del quale “La cessione non accettata dal debitore, ma a questo notificata, impedisce la compensazione dei crediti sorti posteriormente alla notificazione”.

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Sources: Observatory of Jurisprudence on Factoring

Il caso. Nel quadro La sentenza della Suprema Corte origina da un caso di un rapporto cessione di factoringcredito e opponibilità della stessa al debitore ceduto – una Azienda Ospedaliera, il Cedente cede al Factor i crediti futuri dipendente da una Azienda Sanitaria Locale – che sarebbero sorti nei successivi 24 mesi. In data 2 gennaio 2004, tale cessione viene notificata al Debitore, senza che però quest’ultimo accetti aveva contestato l’efficacia formale della notifica e la cessione stessa. Quindi, l’8 giugno 2004 viene comunicata al Debitore l’emissione di una fattura datata 1 giugno 2004. Il Debitore, tuttavia, oppone in compensazione al Factor un proprio credito nei confronti del ▇▇▇▇▇▇▇, sorto nel marzo- aprile 2004, dunque successivamente alla avvenuta notifica accettazione della cessione. Il Debitore quindi adisce credito nasce da un contratto di fornitura di un’apparecchiatura per la risonanza magnetica tra il Tribunale debitore ceduto La società creditrice conclude un contratto di Milano chiedendo l’accertamento negativo cessione del suo asserito debito credito con un istituto di credito, il quale - anche in considerazione dell’esaurimento della fornitura - agisce nei confronti del Factor debitore ceduto al fine di recuperare il proprio credito, formulando domanda principale per intercorsa compensazionel’intero e domanda in via subordinata per una somma minore. Il giudice Una volta instaurato il giudizio di primo grado, il Tribunale adito ha rigettato la domanda della Banca, reputando in primo luogo che, per l’origine del credito ceduto, la cessione avrebbe dovuto rispettare le formalità degli artt. 69 e 70 del R.D. n. 2440 del 1923, a suo dire applicabili anche alle A.S.L. In secondo luogo, ha ritenuto che non risultava comunque dimostrata una espressa accettazione dell’Azienda alla cessione. La Corte territoriale, andando in contrario avviso rispetto alla sentenza di primo grado accoglie e in accoglimento dei motivi d’appello della Banca, dopo avere rilevato che la domandacessione era dimostrata solo per l’importo richiesto in via subordinata e avere affermato che risultava comunque una accettazione da parte dell’Azienda, dichiarando estinto il debito per compensazione e dunque inesistente il credito oggetto di trasferimentoha escluso l’applicabilità della disciplina dell’art. 69, osservando come comma 3, del R.D. n. 2440 del 1923 sotto due distinti profili, cioè sia perché essa non trovava applicazione alle amministrazioni non statali, sia perché, nella specie, quella disciplina non sarebbe risultata comunque applicabile, in quanto la cessione di crediti futuri l’effetto traslativo si verifichi era avvenuta quando il credito viene ad esistere e non anteriormente, quando cioè il cedente ed il cessionario stipulano il contratto di factor. Il Factor promuove quindi ricorso in cassazione per la riforma della sentenza di secondo grado. Anche la Suprema Corte conferma la decisione del tribunale: dal momento che il debitore ceduto non ha accettato la cessione, troverà applicazione il comma 2 dell’art. 1248 c.crapporto era esaurito., a norma del quale “La cessione non accettata dal debitore, ma a questo notificata, impedisce la compensazione dei crediti sorti posteriormente alla notificazione”.

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Sources: Contratto Di Factoring

Il caso. Nel quadro di un rapporto di factoring, il Cedente cede al Factor i crediti futuri che sarebbero sorti nei successivi 24 mesi. In data 2 gennaio 2004, tale cessione viene notificata al Debitore, senza che però quest’ultimo accetti la cessione stessa. Quindi, l’8 giugno 2004 viene comunicata al Debitore l’emissione di una fattura datata 1 giugno 2004. Il Debitore, tuttavia, oppone in compensazione al Factor un proprio credito nei confronti La sentenza del ▇▇▇▇▇▇▇, sorto nel marzo- aprile 2004, dunque successivamente alla avvenuta notifica della cessione. Il Debitore quindi adisce il Tribunale di Milano chiedendo l’accertamento negativo del suo asserito debito nei confronti del Factor per intercorsa compensazione. Il giudice Bologna origina da un caso di primo grado accoglie la domanda, dichiarando estinto il debito per compensazione e dunque inesistente il credito oggetto di trasferimento, osservando come nella cessione di crediti futuri l’effetto traslativo si verifichi quando il credito viene ad esistere e non anteriormenteopponibilità della stessa al debitore ceduto società in house. I crediti, quando cioè il cedente ed il cessionario stipulano il la cui cessione e relativa notifica sono state contestate dal debitore ceduto, scaturiscono da un contratto di factor. Il Factor promuove quindi ricorso in cassazione per la riforma della sentenza somministrazione di secondo grado. Anche la Suprema Corte conferma la decisione del tribunale: dal momento che energia elettrica concluso il 22 ottobre 2010 tra il debitore ceduto non ha accettato la cessionesocietà in house – e la società creditrice somministrante l’energia elettrica alla prima. Il 16 ottobre 2009 la società creditrice conclude un contratto di cessione del credito con un istituto di credito il quale, troverà applicazione il comma 2 dell’art. 1248 c.c., a norma nelle more del quale “La cessione non accettata dal pagamento da parte del debitore, ma conferisce mandato alla società cedente al fine di recuperare il proprio credito. Una volta instaurato il procedimento monitorio, il Tribunale adito emette un decreto ingiuntivo in favore della società cessionaria. Il debitore ceduto instaura in seguito il giudizio di opposizione a questo notificatadecreto ingiuntivo eccependo, impedisce inter alia, la compensazione dei crediti sorti posteriormente alla notificazione”mancata notifica della cessione del credito poiché effettuata non in conformità Il Tribunale di Bologna, in accoglimento delle controdeduzioni di parte convenuta in relazione all’avvenuto pagamento di parte del debito ingiunto, revoca il decreto ingiuntivo condannando l’opponente al versamento del credito residuo e rigettando l’eccezione relativa all’inopponibilità della cessione del credito in ragione della propria natura di società in house di diritto pubblico.

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Sources: Observatory of Jurisprudence on Factoring

Il caso. Nel quadro I litiganti avevano concluso nel 1975 un contratto di locazione di un capannone industriale il quale poneva a carico del conduttore il divieto di eseguirvi opere senza il consenso del locatore. Questi, dunque, citava in giudizio il primo per sentirlo dichiarare ina- dempiente e condannato alla riduzione in pristino degli svariati interventi effettuati nel corso del rapporto ed al risarcimento del danno, vedendo accolte le proprie domande in entrambi i gradi di factoring, il Cedente cede al Factor i crediti futuri che sarebbero sorti nei successivi 24 mesi. In data 2 gennaio 2004, tale cessione viene notificata al Debitore, senza che però quest’ultimo accetti la cessione stessa. Quindi, l’8 giugno 2004 viene comunicata al Debitore l’emissione di una fattura datata 1 giugno 2004merito. Il Debitoreconduttore proponeva ricorso per Cassazione soste- nendo fondamentalmente che il rapporto era stato novato da una scrittura privata del 1987, tuttaviala quale non riproduceva la clau- sola concernente il divieto di esecuzione di opere sull’immobile locato senza il consenso del locatore e che invece precisava che l’immobile veniva «locato nello stato di fatto in cui si trova». Per il ricorrente, oppone numerosi elementi – tra i quali, in compensazione al Factor un proprio credito nei confronti primis, la variazio- ne della misura del ▇▇▇▇▇▇▇, canone – dovevano portare alla conclusione che il nuovo contratto intendeva estinguere il rapporto sorto nel marzo- aprile 20041975 e determinava la costituzione di un nuovo regolamento tra le parti. I giudici di legittimita` respingono la predetta argomen- tazione e confermano l’inquadramento della questione effettua- to dalla Corte d’Appello, dunque successivamente sintetizzabile, nei suoi tratti essenziali, come di seguito: a) la stipulazione del secondo contratto non importava il consenso del locatore all’esecuzione delle opere sul- l’immobile locato ed era esclusa, pertanto, qualsivoglia ‘‘sanato- ria’’ delle medesime; b) alla avvenuta notifica della cessione. Il Debitore quindi adisce il Tribunale scrittura del 1987 deve attribuirsi la natura di Milano chiedendo l’accertamento negativo contratto modificativo non novativo del suo asserito debito nei confronti rapporto, in quanto non implicante un mutamento dell’oggetto o del Factor per intercorsa compensazione. Il giudice titolo di primo grado accoglie la domandaquest’ultimo, dichiarando estinto il debito per compensazione e dunque inesistente il credito oggetto di trasferimento, osservando come nella cessione di crediti futuri l’effetto traslativo si verifichi quando il credito viene ad esistere e non anteriormente, quando cioè il cedente ed il cessionario stipulano il contratto di factor. Il Factor promuove quindi ricorso in cassazione per la riforma della sentenza di secondo grado. Anche la Suprema Corte conferma la decisione del tribunale: dal momento che il debitore ceduto non ha accettato la cessione, troverà applicazione il comma 2 ma contenente solo modificazioni accessorie ai sensi dell’art. 1248 1231 c.c., a norma del quale “La cessione non accettata dal debitore, ma a questo notificata, impedisce la compensazione dei crediti sorti posteriormente alla notificazione”.

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Sources: Modifiche Contrattuali