Il caso. Con Contratto Quadro del 6 aprile 1999, il Cedente, Alfa, ha regolato con il Factor le cessioni dei crediti d’impresa che Alfa avrebbe maturato nell’ambito della propria attività imprenditoriale di fornitura di prestazioni sanitarie in regime di accreditamento. Nell’ambito del rapporto di factoring, sono stati sottoscritti tra il Cedente e il Factor atti pubblici di cessione dei crediti i) in data 5 maggio 2007 in riferimento a crediti, nei confronti di una Azienda Sanitaria Locale, già maturati e che sarebbero maturati per prestazioni rese sino al dicembre 2007; e ii) in data 30 maggio 2008 in relazione a crediti, sempre nei confronti del medesimo debitore Ceduto, già a quella data maturati e che sarebbero venuti a esistenza per prestazioni rese sino al dicembre 2009. Nel corso del giudizio di primo grado, è tuttavia intervenuto in giudizio il Fallimento del Cedente (fallimento dichiarato il 3 aprile 2013 dal Tribunale di Napoli) il quale ha allegato che il Curatore si sarebbe sciolto dal contratto pendente ai sensi dell’art. 72 l.f., scioglimento del contratto che, secondo la tesi espressa dalla Curatela, avrebbe comportato il venir meno della legittimazione attiva del Factor alla riscossione del credito1. In sostanza, secondo la prospettazione del Fallimento, il rapporto intercorso tra Alfa e il Factor si sarebbe risolto in un contratto di mandato per la gestione dei crediti di Alfa, con la conseguenza per cui, scioltosi il rapporto a seguito della scelta effettuata dalla Curatela, sarebbe venuta meno la legittimazione del Factor a riscuotere il credito nei confronti della ASL. Lo scioglimento del contratto di factoring era peraltro stato autorizzato dal Giudice delegato presso il Tribunale di Napoli, con provvedimento reclamato dal Factor ai sensi dell’art. 26 l.f., reclamo contro il cui rigetto il Factor ha proposto ricorso in Cassazione.
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Sources: Contratto Di Factoring
Il caso. Con Contratto Quadro La fattispecie ha ad oggetto l’impugnazione proposta da una società di factoring - che ha chiesto di essere ammessa al passivo del 6 aprile 1999fallimento della società cedente, il Cedentein ragione di un credito di oltre un milione di euro, Alfa, ha regolato con il Factor le cessioni dei crediti d’impresa che Alfa avrebbe maturato nell’ambito della propria attività imprenditoriale di fornitura di prestazioni sanitarie in regime di accreditamento. Nell’ambito del rapporto di factoring, sono stati sottoscritti tra il Cedente e il Factor atti pubblici di cessione dei crediti i) in data 5 maggio 2007 in riferimento a crediti, nei confronti di una Azienda Sanitaria Locale, già maturati e che sarebbero maturati per prestazioni rese sino al dicembre 2007; e ii) in data 30 maggio 2008 in relazione a crediti, sempre nei confronti del medesimo un saldo debitore Ceduto, già a quella data maturati e che sarebbero venuti a esistenza per prestazioni rese sino al dicembre 2009. Nel corso del giudizio di primo grado, è tuttavia intervenuto in giudizio il Fallimento del Cedente (fallimento dichiarato il 3 aprile 2013 dal Tribunale di Napoli) il quale ha allegato che il Curatore si sarebbe sciolto dal contratto pendente ai sensi dell’art. 72 l.f., scioglimento del contratto che, secondo la tesi espressa dalla Curatela, avrebbe comportato il venir meno della legittimazione attiva del Factor alla riscossione del credito1. In sostanza, secondo la prospettazione del Fallimento, il rapporto intercorso tra Alfa e il Factor si sarebbe risolto avente base in un contratto di mandato factoring riferito a diversi rapporti - avverso il decreto che ha rigettato sia l’opposizione dalla medesima proposta allo stato passivo sia l’impugnazione dello stato passivo per l’ammissione del credito di altro soggetto insinuato. La tesi difensiva della società di factoring, pur nella minimale ricostruzione del fatto evincibile dalla sentenza in commento, è la gestione dei crediti seguente. Il patto di Alfaincedibilità di un credito che le parti, con la conseguenza per cuinell’esercizio della loro autonomia contrattuale, scioltosi possono lecitamente stipulare ai sensi del secondo comma dell’art. 1260 c.c. possiede efficacia non reale, bensì esclusivamente inter partes, in ossequio al dettato dell’art. 1372 c.c. secondo cui il rapporto a seguito della scelta effettuata dalla Curatelacontratto ha forza di legge tra le parti. Per l’effetto, sarebbe venuta meno la legittimazione del Factor a in caso di cessione di un credito incedibile realizzata attraverso il contratto di factoring, il factor, estraneo al patto di incedibilità, potrebbe riscuotere il credito credito, di cui è divenuto esclusivo titolare in forza della cessione, nei confronti della ASLdel debitore ceduto. Lo scioglimento Nella fattispecie, poiché in ragione del contratto di factoring, il factor aveva anticipato alla cedente importi corrispondenti a crediti ceduti, per tali importi assumeva di potersi (come ha fatto) insinuare al passivo del fallimento, a condizione del mancato soddisfacimento del proprio credito ceduto pro solvendo da parte del o dei debitori ceduti. In altri termini il factor assume di poter riscuotere i propri crediti direttamente dal debitore ceduto, salvo in difetto insinuarsi al passivo fallimentare. Con riferimento all’opposizione allo stato passivo, dopo aver ammesso la configurabilità di un contratto di factoring era peraltro stato autorizzato dal Giudice delegato presso avente ad oggetto crediti convenzionalmente incedibili, il Tribunale ha essenzialmente affermato che, in simile ipotesi, a seguito di Napolifallimento del cedente, spetta al Fallimento chiedere al debitore ceduto il pagamento del credito incedibile, dal momento che, diversamente argomentando, il debitore ceduto potrebbe rifiutarsi di pagare sia al cessionario, opponendogli il patto di incedibilità, sia al cedente, invocando l’intervenuta cessione. Avverso il provvedimento del Tribunale, è stato dunque promosso ricorso per Cassazione da parte della società di factoring, in base a tre motivi non accolti, il primo perché infondato e il secondo e il terzo in quanto inammissibili. In particolare con provvedimento reclamato il secondo motivo di gravame la società di factoring ha lamentato che il Tribunale, pur premettendo che la giurisprudenza riconosce l’effetto traslativo dell’accordo di cessione del credito tra cedente e cessionario indipendentemente ed anche contro la volontà del debitore ceduto e senza la necessità della notifica della cessione, ed affermando che la cessione di credito avente ad oggetto crediti incedibili non è affetta da nullità, ha concluso statuendo che la presenza del patto di incedibilità dei crediti tra cedente e debitore ceduto rende le cessioni inopponibili al fallimento ex articoli 5, 6 e 7 della legge numero 52 del 1991 e legittima la procedura ad incassare dai debitori ceduti e pretendere la ripetizione delle somme incassate dal Factor ai sensi factor senza alcuna motivazione logico- giuridica, senza alcun riferimento fattuale, in totale incoerenza con le premesse, e applicando erroneamente le norme che disciplinano l’efficacia e l’opponibilità della cessione verso terzi. Nelle pur generali argomentazioni che conducono al rigetto del secondo motivo di gravame in quanto inammissibile per mancanza di chiarezza nell’esposizione del ricorso, la pronuncia evoca - sebbene non tratti ex professo - principi di indubbio rilievo, tra cui in particolare: (a) il pactum de non cedendo di cui al comma 2 dell’art. 26 l.f1260 c.c. e (b) l’efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto ex art. 1264 c.c., reclamo contro il cui rigetto il Factor ha proposto ricorso in Cassazione.
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Il caso. [1] Con Contratto Quadro atto di citazione notificato nel marzo del 6 aprile 19992007, l’attore si rivolge al Tribunale per chiedere la condanna sia dell’Azienda ospedaliera, che del medico, al risarcimento del danno iatrogeno e quello derivato dalla mancata informazione circa la natura e le conseguenze dell’intervento medico. In primo grado le domande attoree vennero respinte, mentre in secondo grado, la Corte di Appello ritenne fondata esclusivamente la domanda relativa al danno derivato dalla mancata corretta informazione, escludendo la responsabilità in relazione all’intervento in sé considerato, essendo stato questo eseguito a regola d’arte nonostante l’esito sfavorevole per il paziente. Nel giudizio di cassazione instaurato dal paziente, i convenuti propongono ricorso incidentale nel quale contestano la mancata allegazione e prova del fatto che, in presenza di più compiuta informazione, il Cedente, Alfa, ha regolato con il Factor le cessioni dei crediti d’impresa che Alfa avrebbe maturato nell’ambito della propria attività imprenditoriale di fornitura di prestazioni sanitarie in regime di accreditamento. Nell’ambito del rapporto di factoring, sono stati sottoscritti tra il Cedente e il Factor atti pubblici di cessione dei crediti i) in data 5 maggio 2007 in riferimento a crediti, nei confronti di una Azienda Sanitaria Locale, già maturati e che sarebbero maturati per prestazioni rese sino al dicembre 2007; e ii) in data 30 maggio 2008 in relazione a crediti, sempre nei confronti del medesimo debitore Ceduto, già a quella data maturati e che sarebbero venuti a esistenza per prestazioni rese sino al dicembre 2009. Nel corso del giudizio di primo grado, è tuttavia intervenuto in giudizio il Fallimento del Cedente (fallimento dichiarato il 3 aprile 2013 dal Tribunale di Napoli) il quale ha allegato che il Curatore paziente non si sarebbe sciolto dal contratto pendente ai sensi dell’artsottoposto all’intervento. 72 l.f.[1] Con la pronuncia in epigrafe, scioglimento la Corte di cassazione, nel confermare la decisione della Corte di appello, ritiene non corretta la tesi prospettata dai ricorrenti incidentali in virtù della quale l’inadempimento dell’obbligo informativo si avrebbe solo in caso di allegazione e prova, da parte del contratto chepaziente, di un suo probabile rifiuto all’intervento in caso di avvenuta adeguata informazione; al riguardo, la Corte di cassazione evidenzia la natura contrattuale dell’obbligo gravante sul medico e quindi la sufficienza dell’allegazione dell’inadempimento da parte del paziente-creditore. Dunque, secondo la tesi espressa dalla Curatela, avrebbe comportato il venir meno della legittimazione attiva del Factor alla riscossione del credito1. In sostanza, secondo la prospettazione del FallimentoSuprema Corte, il rapporto intercorso tra Alfa paziente deve essere risarcito anche se l’intervento è stato eseguito a regola d’arte, in quanto l’obbligo informativo che grava sul medico ha natura contrattuale e trova il Factor si sarebbe risolto proprio fondamento nel diritto all’autodeterminazione e non nel diritto alla salute ex art. 32 Cost. [1] Con la sentenza in un esame la Suprema Corte respinge l’orientamento dottrinale minoritario secondo il quale l’obbligo informativo gravante sul medico è da ricondursi al principio di buona fede, al cui rigoroso rispetto sono tenute le parti nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto (art. 1337 c.c.), la cui violazione da parte del sanitario integrerebbe responsabilità di mandato per la gestione dei crediti di Alfatipo extra-contrattuale, con la conseguenza che la prova del fatto illecito – la mancata acquisizione del consenso – dovrebbe essere fornita dal paziente. Dunque, la Corte di cassazione accoglie la tesi contrattuale del rapporto medico-paziente, in virtu’ della quale l’illustrazione al paziente delle caratteristiche e dei rischi del trattamento medico, al fine di ottenere il consenso dello stesso, costituisce obbligazione, il cui adempimento deve essere provato dal sanitario a fronte dell’allegazione dell’inadempimento da parte del paziente. Con la sentenza in commento la Corte sconfessa altresì una pronuncia della sua terza sezione (Cass. 9 febbraio 2010, n. 2847) che specificava che se il paziente lamentava anche la lesione del diritto alla salute per cuimancanza del consenso informato, scioltosi questo doveva dimostrare che, se messo al corrente dei rischi, non si sarebbe sottoposto all’intervento; al riguardo, la Suprema Corte evidenzia come l’acquisizione da parte del medico del consenso informato costituisce prestazione altra e diversa da quella relativa all’intervento medico, assumendo autonoma rilevanza ai fini dell’eventuale responsabilità risarcitoria in caso di mancata prestazione da parte del paziente (▇▇▇▇. 16 maggio 2013, n. 11950); in altre parole, la Corte di cassazione distingue nettamente tra il rapporto diritto all’autodeterminazione del paziente, al quale si collega il consenso informato e il diritto alla salute che si collega, invece, al trattamento terapeutico; in base a seguito questa distinzione, la Corte afferma che la lesione del primo diritto – quello all’autodeterminazione – si verifica per il solo fatto che il medico compie atti sul paziente senza averne ottenuto il consenso (c.d. danno evento), e dove il danno conseguenza è rappresentato dall’effetto pregiudizievole nella sfera del paziente; sul punto, la Suprema Corte precisa che la sofferenza e la contrazione della scelta effettuata dalla Curatelalibertà di disporre di se stessi sono certamente effetti pregiudizievoli derivanti dal compimento di atti terapeutici senza consenso, sarebbe venuta meno tali per cui il paziente deve ritenersi esentato dall’onere di fornire prova specifica, salvo che voglia far valere conseguenze ulteriori e più gravi, quali, ad esempio, la legittimazione decisione di non sottoporsi all’intervento o di acquisire pareri e soluzioni alternative (in senso conforme anche ▇▇▇▇. 23 novembre 2015, n. 23204). In conclusione, il paziente che intenda formulare domanda risarcitoria invocando la violazione del Factor a riscuotere consenso informato, dovrà limitarsi ad allegare l’inadempimento del sanitario, dovendosi ritenere provato sulla base di nozioni di comune esperienza il credito nei confronti danno evento nelle forme della ASLsofferenza e della costrizione della libertà. Lo scioglimento del contratto di factoring era peraltro stato autorizzato dal Giudice delegato presso il Tribunale di NapoliPer approfondimenti: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, con provvedimento reclamato dal Factor ai sensi dell’artin Nuova giur. 26 l.fciv. comm., reclamo contro 2016, 3, 436; ▇▇▇▇▇▇▇▇, Il consenso del paziente al trattamento medico-chirurgico, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1957, 949; ▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇▇ informato e onere della prova, in ▇▇▇▇▇ e resp., 2010, 690; Gorgoni, Il diritto alla salute e il cui rigetto il Factor ha proposto ricorso diritto all’autodeterminazione nella responsabilità medica, in CassazioneObbl. e contr., 2011, 911; Riccio, La violazione dell’autodeterminazione è, dunque, autonomamente risarcibile, in Contr. impr., 2010, 313.
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Sources: Not Applicable
Il caso. Con Contratto Quadro Un creditore propone domanda di insinuazione al passivo del 6 aprile 1999fallimento della società debitrice per un credito pari a Euro 100.000, 00. Dal momento che la domanda è respinta dal Giudice Delegato, viene proposta opposizione dinanzi al Tribunale di Catania avverso lo stato passivo. Il Tribunale di Catania rigetta l’opposizione, ritenendo che la documentazione prodotta dall’opponente è inopponibile alla curatela poiché priva di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, adducendo che il Cedente, Alfa, ha regolato con il Factor le cessioni dei crediti d’impresa che Alfa avrebbe maturato nell’ambito della propria attività imprenditoriale timbro postale apposto da un gestore di fornitura un servizio di prestazioni sanitarie in regime di accreditamento. Nell’ambito del rapporto di factoring, sono stati sottoscritti posta privata su alcune lettere scambiate tra il Cedente debitore e il Factor atti pubblici creditore non assurge a prova decisiva di cessione dei crediti i) in data 5 maggio 2007 in riferimento a crediti, nei confronti di una Azienda Sanitaria Locale, già maturati e che sarebbero maturati per prestazioni rese sino al dicembre 2007; e ii) in data 30 maggio 2008 in relazione a crediti, sempre nei confronti del medesimo debitore Ceduto, già a quella data maturati e che sarebbero venuti a esistenza per prestazioni rese sino al dicembre 2009. Nel corso del giudizio di primo grado, è tuttavia intervenuto in giudizio il Fallimento del Cedente (fallimento dichiarato il 3 aprile 2013 dal Tribunale di Napoli) il quale ha allegato che il Curatore si sarebbe sciolto dal contratto pendente certa ai sensi dell’art. 72 l.f., scioglimento del contratto che, secondo la tesi espressa dalla Curatela, avrebbe comportato il venir meno della legittimazione attiva del Factor alla riscossione del credito12704 c.c. In sostanza, secondo la prospettazione del Fallimento, il rapporto intercorso tra Alfa e il Factor si sarebbe risolto in un contratto di mandato per la gestione dei crediti di Alfa, con la conseguenza per cui, scioltosi il rapporto a seguito della scelta effettuata dalla Curatela, sarebbe venuta meno la legittimazione del Factor a riscuotere il credito nei confronti della ASL. Lo scioglimento del contratto di factoring era peraltro stato autorizzato dal Giudice delegato presso il Tribunale di Napoli, con provvedimento reclamato dal Factor ai sensi dell’art. 26 l.f., reclamo contro il cui rigetto il Factor ha Contro tale decreto viene proposto ricorso in Cassazione, la quale, respingendolo, condivide la tesi del Tribunale di Catania. La Suprema Corte, infatti, rammenta che a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. 22 luglio 1999, n. 261 e della conseguente liberalizzazione dei servizi postali, questi ultimi sono garantiti ed erogati sia da fornitori di un servizio postale, sia da fornitori del servizio universale a cui sono riservati i servizi inerenti le notificazioni o le comunicazioni di atti a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari. La Corte di Cassazione respinge il ricorso della creditrice concludendo che il timbro datario apposto da un soggetto privato, il cui personale dipendente è privo di poteri pubblicistici di certificazione, non può valere a rendere certa la data di ricezione di un plico consegnato dal mittente su cui vi è apposto un timbro datario.
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Sources: Factoring Agreement