IL PERSONALE PREPOSTO DA OLTRE DUE ANNI A SUCCURSALE Clausole campione

IL PERSONALE PREPOSTO DA OLTRE DUE ANNI A SUCCURSALE. ⮚ con organico di 1 addetto: trova inquadramento nel 3° livello retributivo della 3° Area Professionale; ⮚ con organico di 2 addetti, preposto incluso: trova inquadramento nel 4° livello retributivo della 3° Area Professionale; ⮚ con organico di 3 addetti, preposto incluso: viene riconosciuta una maggiorazione dell’indennità di preposto pari al 75% dell’indennità tempo per tempo vigente; ⮚ con organico di 4 addetti preposto incluso: trova inquadramento nel 1° livello retributivo dei Quadri direttivi. Nel caso di aumento del numero degli addetti in organico presso la succursale di appartenenza, ovvero di trasferimento ad altra succursale con numero di addetti superiore rispetto a quella di provenienza, al personale preposto a succursale, come sopra individuato, compete, per dodici mesi, la maggiorazione dell’indennità prevista per la succursale di provenienza. Al personale preposto, da almeno un anno a succursale con organico complessivo di 4 addetti, preposto compreso, viene riconosciuto l’inquadramento nel primo livello retributivo dei Quadri direttivi, se ha maturato una precedente esperienza non inferiore a due anni come preposto in succursali con organico complessivo di almeno 2 addetti. Le maggiorazioni delle indennità di preposto cesseranno di essere corrisposte venendo meno l’incarico di preposto a succursale ovvero in caso di promozione alla categoria dei Quadri direttivi. Le Parti si impegnano ad incontrarsi entro 30 giorni dalla sottoscrizione del prossimo c.c.n.l. di categoria, laddove l’importo dell’”Assegno di preposto” dovesse essere aumentato in misura superiore, rispetto alle percentuali di incremento della voce stipendio delle tabelle retributive allegate al c.c.n.l.. Le Parti concordano che: ⮚ per le posizioni in essere alla data di sottoscrizione del presente accordo, le disposizioni del presente articolo decorrono dal 1/7/2008; ⮚ ai preposti a succursale con numero complessivo di 4 addetti, per cui sia iniziato il decorso dei termini individuati dall’art. 7 dell’Accordo regionale di secondo livello 3/12/2002, si applica, se più favorevole, la disciplina di detto articolo.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).