Riservatezza e trattamento dei dati personali Clausole campione

Riservatezza e trattamento dei dati personali. Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata. Le Parti del presente Accordo garantiscono il rispetto delle disposizioni di cui al Reg. (UE) 2016/679 e Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Riservatezza e trattamento dei dati personali. L’Operatore Economico aggiudicatario dell’appalto sarà nominato dal Titolare (A.O.U. di Sassari), ai sensi dell’art 28 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) Responsabile delle operazioni di trattamento dei dati personali previste per l’esecuzione del contratto principale in essere tra le parti, definendo gli obblighi delle medesime parti in materia di tutela dei dati personali. Il Responsabile tratta i dati personali nella misura strettamente necessaria all’esecuzione del contratto principale e per le finalità individuate da quest’ultimo. Il Titolare fornisce, di seguito, al Responsabile le pertinenti istruzioni cui attenersi nello svolgimento dell'incarico. Esse integrano quanto eventualmente già specificato nel contratto principale. Il Responsabile – per quanto di propria competenza – è tenuto, in forza di legge e di contratto, al rispetto della riservatezza, integrità e qualità dei dati ed a utilizzarli esclusivamente per le finalità specificate e nell’ambito delle attività connesse all’esecuzione del Contratto. Il Responsabile esterno del trattamento può autonomamente assumere decisioni in ambito tecnico ed organizzativo con riguardo al servizio che sta offrendo; in nessun caso potrà variare le finalità e modalità del trattamento definite dal Titolare, ne potrà usare i dati per propri scopi. Nel caso in cui il Responsabile esterno decida di usare i dati per scopi propri ovvero per finalità o tramite mezzi non corrispondenti a quanto definito dal Titolare, sarà considerato a sua volta un Titolare per le attività di trattamento per le quali ha definito le finalità e/o i mezzi in autonomia, fatta salva la sua responsabilità per l’utilizzo illecito dei dati. Il Responsabile esterno deve garantire che le persone da lui autorizzate al trattamento dei dati personali abbiano un adeguato obbligo legale alla riservatezza ed un’adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali. Il Responsabile esterno del trattamento ha l’obbligo di individuare ed adottare adeguate misure tecniche ed organizzative idonee a garantire la sicurezza dei dati trattati per conto del Titolare. Le misure dovranno essere commisurate al rischio per i diritti e le libertà degli interessati, dovranno soddisfare i requisiti di cui all’articolo 32 del GDPR e potranno comprendere, tra le altre, se del caso: a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali; b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sist...
Riservatezza e trattamento dei dati personali. Ai fini degli obblighi di cui al presente articolo, viene stabilito che con il termine “Informazioni Confidenziali” si intende indicare dati, informazioni tecniche commerciali e/o finanziarie, campioni, disegni, specifiche di progetto, specificazioni di materiali, note di calcolo, manuali operativi e, in generale, documentazione relativa a prodotti, tecnologie, software, know-how, segreti commerciali, attività, processi e sviluppi industriali e altri oggetti similari di natura confidenziale e nella titolarità di una delle parti che vengano trasmesse da una parte all’altra ai fini dell’esecuzione dell’Ordine e/o del Contratto. La parte che riceve dall’altra Informazioni Confidenziali deve mantenerle riservate, usando a questo scopo ogni cautela necessaria; pertanto, le Informazioni Confidenziali non possono essere divulgate in alcun modo a terzi e possono essere utilizzate esclusivamente ai fini dell’esecuzione del Contratto. Ai fini del presente articolo, per terzo deve intendersi qualunque soggetto diverso da una delle parti e dalle società controllate dalle medesime ai sensi dell’art.2359 c.c. Ciascuna parte garantisce e assicura all’altra che detto obbligo di riservatezza è stato osservato anche in fase di trattativa. L’Ordine e/o Contratto è da considerarsi Informazione Confidenziale. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente art. 14 non si applicano alle Informazioni Confidenziali che: (i) siano legittimante note alla parte ricevente prima della loro diffusione; (ii) siano di dominio pubblico o lo diventino per cause non imputabili alla parte ricevente tali informazioni; (iii) siano nella disponibilità della parte ricevente per averle quest’ultima ricevute da terzi non vincolati ad alcun obbligo di riservatezza; (iv) siano state autonomamente elaborate dalla parte ricevente senza far uso di Informazioni Confidenziali; oppure (v) quando la parte ricevente le informazioni è obbligata, per legge e/o per ordine legittimo di un’autorità, a rivelare il contenuto delle Informazioni Confidenziali; in tal caso, tuttavia, è fatto espresso obbligo alla parte ricevente di informare tempestivamente la parte comunicante, prima di dare seguito a quanto sopra, della dovuta rivelazione e dei motivi della stessa; in tal caso, ancora, la parte ricevente è obbligata a usare ogni possibile cautela per mantenere riservato il contenuto delle Informazioni Confidenziali diverse e ulteriori rispetto a quelle che devono formare oggetto della rivelazione alla quale la part...
Riservatezza e trattamento dei dati personali. Il Fornitore si obbliga, per sé ed i propri dipendenti e collaboratori, a non divulgare, estrarre copia, duplicare, comunicare a terzi, informazioni acquisite in costanza della collaborazione con il Committente ("Informazioni Rilevanti") e si obbliga altresì a non utilizzare tali Informazioni Rilevanti, se non negli stretti limiti strumentalmente necessari per la regolare esecuzione del Contratto. Tra le Informazioni Rilevanti sono comprese (in via esemplificativa) le seguenti fattispecie: 1) notizie attinenti all'organizzazione o ai metodi di produzione del Committente, del le controllate o dei suoi Clienti; 2) programmi software e loro versioni prototipali con relativi codici sorgenti ed eseguibili, specifiche tecnico- funzionali, database e raccolte compilative aziendali o delle controllate; 3) credenziali di accesso informatico a sistemi informativi (password e login) del Committente, di Gruppo o dei suoi Clienti; 4) informazioni price sensitive ai sensi della normativa vigente in materia di tutela del risparmio; 5) informazioni e documenti che fanno parte del sistema di Knowledge Sharingaziendale. Il Fornitore è informato del fatto che le Informazioni Rilevanti potrebbero avere natura di segreto industriale protetto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 98 del DLgs. n. 30/05, con conseguente possibile comminatoria di sanzioni penali in caso di divulgazione non autorizzata a terzi. L'obbligo di confidenzialità continuerà a restare valido e vincolante, fatto salvo casi di Informazioni Rilevanti divenute di pubblico dominio (senza colpa né dolo del Fornitore), decorso un periodo di due anni dalla scadenza o risoluzione per qualsivoglia causa del Contratto. Alla scadenza del Contratto per qualsivoglia motivazione, il Fornitore si obbliga a restituire tempestivamente (entro e non oltre 5 giorni) alla Committente ogni documento ricevuto in costanza del Contratto o sul quale abbia avuto accesso e/o copia in relazione dell'attività svolta. a) Le Parti si danno reciprocamente atto che nell’esecuzione delle attività previste dal presente Contratto potranno essere trasmessi, o comunque resi accessibili da una parte all’altra, dati personali del personale incaricato di gestire l’esecuzione del presente Contratto, che assumono rilevanza ai sensi della normativa applicabile in materia di privacy e protezione dei dati personali (di seguito, “Dati Personali”). b) Ciascuna Parte si impegna, in qualità di titolare, ad effettuare il trattamento dei Dati Personali, ...
Riservatezza e trattamento dei dati personali. 12.1. Tutte le informazioni di carattere personale, industriale, finanziario, economico, patrimoniale e commerciale, rilasciate dal PRODUTTORE a ENEL sono da considerarsi riservate e non saranno utilizzate da ENEL se non in funzione di attività previste dalla legge o dalle GUIDA o altrimenti prescritte dalle autorità competenti. ENEL garantirà al PRODUTTORE il rispetto del segreto d’ufficio e della riservatezza su tutte le informazioni riservate ricevute e non comunicherà dette informazioni a terzi senza il consenso scritto del PRODUTTORE. 12.2. Il PRODUTTORE consente che ENEL possa utilizzare e pubblicare i propri dati, in forma aggregata ed anonima, per l’elaborazione di bilanci, a fini statistici o per altre finalità istituzionali. 12.3. Il PRODUTTORE, ai sensi di quanto previsto dal D.Leg. n. 196/2003, presta il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione, da parte di ENEL, dei dati riguardanti la connessione -ivi compresi quelli di misura dei prelievi e dei consumi- nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano funzionali all’adempimento di tutti gli obblighi previsti dalle presenti condizioni generali , dalla legge, da regolamenti, da delibere, dalla normativa comunitaria e dalle GUIDA. 12.4. Il PRODUTTORE , ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.n.196/2003, acconsente che i dati dallo stesso forniti siano utilizzati per il monitoraggio della qualità del servizio prestato e che gli stessi dati possano essere, comunicati, per le medesime finalità, a società controllate o collegate e/o a terzi fornitori di servizi.
Riservatezza e trattamento dei dati personali. 1. Il rispetto della riservatezza dei dati relativi all’utenza e raccolti per l’applicazione del presente regolamento, ivi compresi quelli sensibili, è garantito con l’applicazione delle norme in materia. 2. I dati forniti dall’utenza, oltre che presso la banca dati dell’INPS e l’Agenzia delle Entrate, sono raccolti presso l’ufficio servizi sociali, anche mediante strumenti informatici, al fine di determinare l’ammissione alle agevolazioni richieste e sono trattati, oltre che a tale scopo, eventualmente anche a fini di statistica, di ricerca e di studio. 3. L’acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l’ammissione, a pena di esclusione dall’agevolazione richiesta e conseguente applicazione della tariffa massima. 4. Sono garantiti all’utenza i diritti e le facoltà stabilite dalle norme di legge.11
Riservatezza e trattamento dei dati personali. Il Contraente sarà nominato dal Titolare (A.O.U. di Sassari), ai sensi dell’art 28 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) Responsabile delle operazioni di trattamento dei dati personali previste per l’esecuzione del contratto principale in essere tra le parti, definendo gli obblighi delle medesime parti in materia di tutela dei dati personali.
Riservatezza e trattamento dei dati personali. Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata. Le parti, inoltre, dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti in relazione alla presente Convenzione, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità della Convenzione, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connessi alla stipula della stessa. Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, le parti si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati “GDPR” n. 679/2016. Inoltre le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della sottoscrizione della presente Convenzione, delle modalità e delle finalità relative al trattamento dei dati personali per l’esecuzione dell’Accordo medesimo. Le Parti, con il presente Accordo in relazione al trattamento dei predetti dati, assumono la qualifica di "Contitolari" ai sensi dell’art. 4, n.7 e 26 del Regolamento (UE) 2016/679 "GDPR. Le modalità di trattamento e relativi compiti e ruoli operativi verranno meglio descritte nel dettaglio in un separato atto di “contitolarità” che l’ARSIAL ed il CREA si impegnano sin d’ora a sottoscrivere.
Riservatezza e trattamento dei dati personali. Le Parti si impegnano ad assicurare, da parte del proprio personale, o di quanti collaborano nello svolgimento delle attività, l’osservanza della massima riservatezza circa le informazioni, dati, documenti e notizie di cui vengono a conoscenza in forza della presente Convenzione, e si impegnano ad utilizzarli esclusivamente per il raggiungimento delle finalità del presente accordo. Ai sensi del D. Lgs. 196/03 e s.m.i. le Parti prestano il consenso al trattamento dei dati personali per l’esecuzione delle operazioni e attività connesse al presente accordo, in conformità ai principi di liceità, proporzionalità, necessità, indispensabilità e trasparenza del trattamento, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del Regolamento UE679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio e del decreto leg.tivo n. 101/2018 e s.m.i.
Riservatezza e trattamento dei dati personali. 1. E’ fatto obbligo all’Istituto di patronato di mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato e/o informazione di cui venga a conoscenza in virtù dell’espletamento delle attività di cui all’articolo 1 della presente convenzione.