Common use of IL REFERENTE DI AFT Clause in Contracts

IL REFERENTE DI AFT. 1. Dalla istituzione della AFT il coordinatore distrettuale di cui all’articolo 3-sexies, comma 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal referente di AFT, senza nuovi ed ulteriori oneri a carico dell’Azienda. Con la medesima decorrenza il coordinatore aziendale, qualora previsto da norme regionali, è sostituito dal referente di AFT, senza nuovi ed ulteriori oneri a carico dell’Azienda. Tali sostituzioni vengono effettuate secondo modalità definite a livello regionale. 2. Il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria individua tra gli specialisti ambulatoriali, i veterinari di cui all’articolo 6, comma 3 e i professionisti componenti la AFT un referente ed il suo sostituto, scelti all’interno di una rosa di nomi, composta da almeno 3 candidati, proposta dagli stessi componenti la AFT. I nominativi proposti devono essere disponibili a svolgere tale funzione, garantendone la continuità per una durata non inferiore a tre anni e mantenendo invariato l’incarico convenzionale in essere; devono, inoltre, poter documentare una formazione riconosciuta da istituzioni pubbliche e private in tema di problematiche connesse al governo clinico e all’integrazione professionale, incluse precedenti attività di responsabilità aziendale, compresa la responsabilità di branca, ed aver acquisito su tali temi almeno 1/3 dei crediti ECM previsti dalla normativa vigente per il triennio precedente. 3. Il referente assicura il coordinamento organizzativo e la integrazione professionale dei componenti della AFT, nonché l’integrazione tra questi, i medici ed altro personale dell’Azienda, con particolare riferimento al governo clinico e ai processi assistenziali, raccordandosi anche con i responsabili di branca, ove presenti. Tra i referenti di AFT sono individuati dall’Azienda il componente che partecipa all’Ufficio di coordinamento delle attività distrettuali e l’eventuale componente del Collegio di Direzione. 4. Il referente è inoltre responsabile, per la parte che riguarda la AFT, dell’integrazione dei servizi e dei percorsi assistenziali volti a garantire continuità dell’assistenza con gli altri servizi aziendali e con le AFT della medicina generale, della pediatria di libera scelta e con le UCCP. 5. Il referente garantisce la coerenza tra i programmi della AFT e gli obiettivi della struttura organizzativa aziendale di riferimento, esercita inoltre il coordinamento di tutte le AFT aziendali qualora previsto dalla Azienda. 6. Il Direttore Generale dell’Azienda, o suo delegato, valuta annualmente il referente di AFT in relazione al conseguimento dei risultati di cui all’articolo 7, comma 6 del presente Accordo e può procedere alla sua sostituzione, anche prima della scadenza, per mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati. 7. L’attuazione di quanto previsto dal presente articolo è demandata al regolamento di funzionamento di cui all’articolo 7, comma 8 del presente Accordo. 8. Al referente di AFT è riconosciuto un compenso commisurato alle funzioni assegnate e ai risultati ottenuti. Gli Accordi Integrativi Regionali definiscono l’entità della remunerazione destinata a tale funzione, il cui onere è finanziato con risorse attinte preventivamente dai fondi di cui all’articolo 43, lettera B, comma 7 e all’articolo 44, lettera B, comma 6.

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IL REFERENTE DI AFT. 1. Dalla istituzione della I medici componenti la AFT il coordinatore distrettuale individuano al loro interno, con modalità definite nel regolamento di funzionamento di cui all’articolo 3-sexies29, comma 2 del D.Lgs. 30 dicembre 199212, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal referente di AFT, senza nuovi ed ulteriori oneri a carico dell’Azienda. Con la medesima decorrenza il coordinatore aziendale, qualora previsto da norme regionali, è sostituito dal referente di AFT, senza nuovi ed ulteriori oneri a carico dell’Azienda. Tali sostituzioni vengono effettuate secondo modalità definite a livello regionale. 2. Il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria individua tra gli specialisti ambulatoriali, i veterinari di cui all’articolo 6, comma 3 e i professionisti componenti la AFT un referente ed il suo sostituto, scelti all’interno di una rosa di nomi, composta da almeno 3 candidati, proposta dagli stessi componenti la AFT. I nominativi medici proposti devono essere disponibili a svolgere tale funzione, garantendone la continuità per una la durata prevista. Gli Accordi Integrativi Regionali disciplinano la durata del mandato e le modalità di svolgimento. Tale funzione non inferiore a tre anni e mantenendo invariato l’incarico incide sull’incarico convenzionale in essere; devono, inoltre, poter documentare una formazione riconosciuta da istituzioni pubbliche e private in tema di problematiche connesse al governo clinico e all’integrazione professionale, incluse precedenti attività di responsabilità aziendale, compresa la responsabilità di branca, ed aver acquisito su tali temi almeno 1/3 dei crediti ECM previsti dalla normativa vigente per il triennio precedente. 32. Il referente assicura il coordinamento organizzativo e la integrazione professionale dei componenti della AFT, nonché l’integrazione tra questi, i medici ed altro personale dell’Azienda, con particolare riferimento al governo clinico e ai processi assistenziali, raccordandosi anche con i responsabili di branca, ove presenti. Tra i referenti di AFT sono individuati dall’Azienda il componente che partecipa all’Ufficio di coordinamento delle attività distrettuali e l’eventuale componente del Collegio di Direzione. 4. Il referente è inoltre responsabilesi occupa, per la parte che riguarda la AFT, dell’integrazione dei servizi e dei percorsi assistenziali volti a garantire continuità dell’assistenza con gli altri servizi aziendali aziendali, incluso il raccordo funzionale con la forma organizzativa multiprofessionale di riferimento. 3. Il referente coordina altresì l’attività dei medici componenti della AFT allo scopo di garantire la continuità della assistenza per tutto l’arco della giornata e per tutti i giorni della settimana. 4. Il referente predispone annualmente la relazione dell’attività svolta dalla AFT per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, sulla base di indicatori di processo e di risultato concordati con le AFT della medicina generale, della pediatria di libera scelta e con le UCCPl’Azienda. 5. Il referente garantisce la coerenza tra i programmi della collabora con l’Azienda, in particolare con l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), per risolvere disservizi inerenti alla AFT e gli obiettivi della struttura organizzativa aziendale a seguito di riferimento, esercita inoltre il coordinamento di tutte le AFT aziendali qualora previsto dalla Aziendasegnalazioni. 6. Il Direttore Generale dell’Azienda, o suo delegato, valuta annualmente il referente di AFT in relazione al conseguimento dei risultati di cui all’articolo 7, comma 6 del presente Accordo e può procedere alla sua sostituzione, anche prima della scadenza, per mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati. 7. L’attuazione di quanto previsto dal presente articolo è demandata al regolamento di funzionamento di cui all’articolo 7, comma 8 del presente Accordo. 8. Al referente di AFT è riconosciuto un compenso commisurato alle funzioni assegnate e ai risultati ottenuti. Gli Accordi Integrativi Regionali definiscono l’entità della remunerazione destinata a tale funzionealla funzione di “referente”, il cui onere è finanziato con risorse attinte preventivamente dai fondi dal fondo di cui all’articolo 4347, comma 2, lettera B, comma 7 punto II. 7. Il Direttore Generale dell’Azienda ratifica la designazione e all’articolo 44, lettera Bvaluta annualmente il referente di AFT in relazione ai compiti di cui al presente articolo. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati di cui all'articolo 29, comma 611 del presente Accordo e sentiti i componenti della AFT, ovvero su richiesta dei componenti della AFT secondo quanto previsto dal regolamento di funzionamento di cui all'articolo 29, comma 12 del presente Accordo, il Direttore Generale dell'Azienda può procedere, anche prima della scadenza, al subentro del sostituto nella funzione fino alla nuova designazione ai sensi del precedente comma 1. 8. Tra i referenti di AFT del Distretto è individuato il rappresentante dei medici di medicina generale componente di diritto dell'Ufficio di coordinamento delle attività distrettuali. 9. L’attuazione di quanto previsto dal presente articolo è demandata al regolamento di funzionamento di cui all’articolo 29, comma 12 del presente Accordo.

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IL REFERENTE DI AFT. 1. Dalla istituzione della AFT il coordinatore distrettuale di cui all’articolo all’art. 3-sexies, comma 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal referente di AFT, senza nuovi ed ulteriori oneri a carico dell’Azienda. Con la medesima decorrenza il coordinatore aziendale, qualora previsto da norme regionali, è sostituito dal referente di AFT, senza nuovi ed ulteriori oneri a carico dell’Azienda. Tali sostituzioni vengono effettuate secondo modalità definite a livello regionale. 2. Il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria individua tra gli specialisti ambulatoriali, i veterinari di cui all’articolo 6all’art. 4, comma 3 4 e i professionisti componenti la AFT un referente ed il suo sostituto, scelti all’interno di una rosa di nomi, composta da almeno 3 candidati, proposta dagli stessi componenti la AFT. I nominativi proposti devono essere disponibili a svolgere tale funzione, garantendone la continuità per una durata non inferiore a tre anni e mantenendo invariato l’incarico convenzionale in essere; devono, inoltre, poter documentare una formazione riconosciuta da istituzioni pubbliche e private in tema di problematiche connesse al governo clinico e all’integrazione professionale, incluse precedenti attività di responsabilità aziendale, compresa la responsabilità di branca, ed aver acquisito su tali temi almeno 1/3 dei crediti ECM previsti dalla normativa vigente per il triennio precedente. 3. Il referente assicura il coordinamento organizzativo e la integrazione professionale dei componenti della AFT, nonché l’integrazione tra questi, i medici ed altro personale dell’Azienda, con particolare riferimento al governo clinico e ai processi assistenziali, raccordandosi anche con i responsabili di branca, ove presenti. Tra i referenti di AFT sono individuati dall’Azienda il componente che ; partecipa altresì all’Ufficio di coordinamento delle attività distrettuali e l’eventuale componente del Collegio di Direzionedistrettuali. 4. Il referente è inoltre responsabile, per la parte che riguarda la AFT, dell’integrazione dei servizi e dei percorsi assistenziali volti a garantire continuità dell’assistenza con gli altri servizi aziendali e con le AFT della medicina generale, della pediatria di libera scelta e con le UCCP. 5. Il referente garantisce la coerenza tra i programmi della AFT e gli obiettivi della struttura organizzativa aziendale di riferimento, esercita inoltre il coordinamento di tutte le AFT aziendali qualora previsto dalla Azienda. 6. Il Direttore Generale dell’Azienda, o suo delegato, valuta annualmente il referente di AFT in relazione al conseguimento dei risultati di cui all’articolo 7all’art. 5, comma 6 del presente Accordo e può procedere alla sua sostituzione, anche prima della scadenza, per mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati. 7. L’attuazione di quanto previsto dal presente articolo è demandata al regolamento di funzionamento di cui all’articolo 7all’art. 5, comma 8 7 del presente Accordo. 8. Al referente di AFT è riconosciuto un compenso commisurato alle funzioni assegnate e ai risultati ottenuti. Gli Accordi Integrativi Regionali definiscono l’entità della remunerazione destinata a tale funzione, il cui onere è finanziato con risorse attinte preventivamente dai fondi di cui all’articolo 43, lettera B, comma 7 e all’articolo 44, lettera B, comma 6.

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IL REFERENTE DI AFT. 1. Dalla istituzione della AFT il coordinatore distrettuale di cui all’articolo 3-sexies, comma 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal referente di AFT, senza nuovi ed ulteriori oneri a carico dell’Azienda. Con la medesima decorrenza il coordinatore aziendale, qualora previsto da norme regionali, è sostituito dal referente di AFT, senza nuovi ed ulteriori oneri a carico dell’Azienda. Tali sostituzioni vengono effettuate secondo modalità definite a livello regionale. 2. Il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria individua tra gli specialisti ambulatoriali, i veterinari di cui all’articolo 6, comma 3 e i professionisti I medici componenti la AFT individuano al loro interno un referente ed il suo sostituto, scelti all’interno di una rosa di nomi, composta da almeno 3 candidati, proposta dagli stessi componenti la AFT. I nominativi medici proposti devono essere disponibili a svolgere tale funzione, garantendone la continuità per una durata non inferiore a tre anni e mantenendo invariato l’incarico convenzionale in essere; devono, inoltre, poter documentare una formazione riconosciuta da istituzioni pubbliche e private in tema di problematiche connesse al governo clinico e all’integrazione professionale, incluse precedenti attività di responsabilità aziendale, compresa la responsabilità di branca, ed aver acquisito su tali temi almeno 1/3 dei crediti ECM previsti dalla normativa vigente per il triennio precedente. 32. Il referente assicura il coordinamento organizzativo e la integrazione promuove l'integrazione professionale dei componenti della AFT, nonché l’integrazione tra questi, i medici ed altro personale dell’Azienda, con particolare riferimento al governo clinico e ai processi assistenziali, raccordandosi anche con i responsabili di branca, ove presenti. Tra i referenti di AFT sono individuati dall’Azienda del Distretto è individuato il rappresentante dei medici di medicina generale componente che partecipa all’Ufficio di diritto dell'Ufficio di coordinamento delle attività distrettuali e l’eventuale componente del Collegio di Direzionedistrettuali. 43. Il referente è inoltre responsabile, per la parte che riguarda la AFT, dell’integrazione dei servizi e dei percorsi assistenziali volti a garantire continuità dell’assistenza con gli altri servizi aziendali e aziendali, incluso il raccordo funzionale con le AFT della medicina generale, della pediatria di libera scelta e con le la UCCP. 4. Il referente è altresì responsabile del coordinamento dell’attività dei medici componenti della AFT allo scopo di garantire la continuità della assistenza per tutto l’arco della giornata e per tutti i giorni della settimana. 5. Il referente promuove e facilita l’adozione, da parte di tutti i medici della AFT, di comportamenti orientati all’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse. 6. Il referente garantisce la coerenza tra i programmi della AFT e gli obiettivi del Distretto di riferimento ed annualmente predispone la relazione dell’attività della struttura organizzativa aziendale AFT sulla base di riferimento, esercita inoltre indicatori di processo e di risultato concordati con l’Azienda per il coordinamento di tutte le AFT aziendali qualora previsto dalla Azienda. 6. Il Direttore Generale dell’Azienda, o suo delegato, valuta annualmente il referente di AFT in relazione al conseguimento dei risultati di cui all’articolo 7, comma 6 del presente Accordo e può procedere alla sua sostituzione, anche prima della scadenza, per mancato raggiungimento degli obiettivi di salute assegnati. 7. L’attuazione Il referente collabora con l’Azienda, in particolare con l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), per risolvere segnalazioni di quanto previsto dal presente articolo è demandata al regolamento di funzionamento di cui all’articolo 7, comma 8 del presente Accordodisservizio relative ai medici della AFT. 8. Al referente di AFT è riconosciuto un compenso commisurato alle funzioni assegnate e ai risultati ottenuti. Gli Accordi Integrativi Regionali definiscono l’entità della remunerazione destinata a tale funzionealla funzione di “referente”, il cui onere è finanziato con risorse attinte preventivamente dai fondi dal fondo di cui all’articolo 43, lettera B, comma 7 e all’articolo 442, lettera B, punto II. 9. Il Direttore Generale dell’Azienda, o suo delegato, ratifica la designazione e valuta annualmente il referente di AFT in relazione al conseguimento dei risultati di cui all’articolo 25, comma 69 del presente Accordo. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, il Direttore Generale dell’Azienda, o suo delegato, può procedere, anche prima della scadenza, al subentro del sostituto nella funzione fino alla nuova designazione ai sensi del precedente comma 1. 10. L’attuazione di quanto previsto dal presente articolo è demandata al regolamento di funzionamento di cui all’articolo 25, comma 10 del presente Accordo.

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IL REFERENTE DI AFT. 1. Dalla istituzione della I pediatri di libera scelta componenti la AFT il coordinatore distrettuale individuano al loro interno, con modalità definite nel regolamento di funzionamento di cui all’articolo 3-sexies28, comma 2 del D.Lgs. 30 dicembre 199211, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal referente di AFT, senza nuovi ed ulteriori oneri a carico dell’Azienda. Con la medesima decorrenza il coordinatore aziendale, qualora previsto da norme regionali, è sostituito dal referente di AFT, senza nuovi ed ulteriori oneri a carico dell’Azienda. Tali sostituzioni vengono effettuate secondo modalità definite a livello regionale. 2. Il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria individua tra gli specialisti ambulatoriali, i veterinari di cui all’articolo 6, comma 3 e i professionisti componenti la AFT un referente ed il suo sostituto, scelti all’interno di una rosa di nomi, composta da almeno 3 candidati, proposta dagli stessi componenti la AFT. I nominativi pediatri proposti devono essere disponibili a svolgere tale funzione, garantendone la continuità per una la durata non inferiore a tre anni prevista e mantenendo invariato l’incarico convenzionale in essere; devono, inoltre, poter documentare una formazione riconosciuta da istituzioni pubbliche . Gli Accordi Integrativi Regionali disciplinano la durata del mandato e private in tema le modalità di problematiche connesse al governo clinico e all’integrazione professionale, incluse precedenti svolgimento. 2. Tra i referenti di AFT del Distretto è individuato dall’Azienda il rappresentante dei pediatri di libera scelta componente di diritto dell'Ufficio di coordinamento delle attività di responsabilità aziendale, compresa la responsabilità di branca, ed aver acquisito su tali temi almeno 1/3 dei crediti ECM previsti dalla normativa vigente per il triennio precedentedistrettuali. 3. Il referente assicura il coordinamento organizzativo e la integrazione professionale dei componenti della AFT, nonché l’integrazione tra questi, i medici ed altro personale dell’Azienda, con particolare riferimento al governo clinico e ai processi assistenziali, raccordandosi anche con i responsabili di branca, ove presenti. Tra i referenti di AFT sono individuati dall’Azienda promuove, in particolare, la realizzazione di quanto previsto dall’articolo 28, comma 1. Il referente promuove, altresì, il componente che partecipa all’Ufficio di coordinamento delle attività distrettuali dei pediatri al fine di garantire, nell’ambito delle attività distrettuali, la continuità dell’assistenza, che si realizza per tutto l’arco della giornata e l’eventuale componente per tutti i giorni della settimana attraverso l’integrazione con i medici del Collegio ruolo unico di Direzioneassistenza primaria ad attività oraria. 4. Il referente è inoltre responsabilefavorisce, per la parte che riguarda la AFT, dell’integrazione dei servizi e l’integrazione dei percorsi assistenziali volti a garantire continuità dell’assistenza con gli altri servizi aziendali e aziendali, incluso il raccordo funzionale con le AFT della medicina generale, della pediatria di libera scelta e con le la UCCP. 5. Il referente garantisce predispone annualmente la coerenza tra i programmi della relazione dell’attività svolta dalla AFT e gli per il raggiungimento degli obiettivi della struttura organizzativa aziendale di riferimentocui all’articolo 28, esercita inoltre il coordinamento di tutte le AFT aziendali qualora previsto dalla Aziendacomma 10. 6. Il Direttore Generale dell’Aziendareferente collabora con l'Azienda, o suo delegato, valuta annualmente in particolare con l'Ufficio Relazioni con il referente di AFT in relazione al conseguimento dei risultati di cui all’articolo 7, comma 6 del presente Accordo e può procedere alla sua sostituzione, anche prima della scadenzaPubblico (URP), per mancato raggiungimento degli obiettivi assegnatirisolvere disservizi a seguito di segnalazioni. 7. L’attuazione di quanto previsto dal presente articolo è demandata al regolamento di funzionamento di cui all’articolo 7, comma 8 del presente Accordo. 8. Al referente di AFT è riconosciuto un compenso commisurato alle funzioni assegnate e ai risultati ottenuti. Gli Accordi Integrativi Regionali definiscono l’entità della remunerazione destinata a tale funzionealla funzione di “referente”, il cui onere è finanziato con risorse attinte preventivamente dai fondi dal fondo di cui all’articolo 43all'articolo 44, comma 1, lettera B, comma 7 punto II. 8. Il Direttore Generale dell’Azienda ratifica la designazione e all’articolo 44, lettera Bvaluta annualmente il referente di AFT in relazione ai compiti di cui al presente articolo. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati di cui all'articolo 28, comma 610 del presente Accordo e sentiti i componenti della AFT, ovvero su richiesta dei componenti della AFT secondo quanto previsto dal regolamento di funzionamento di cui all'articolo 28, comma 11 del presente Accordo, il Direttore Generale dell'Azienda può procedere, anche prima della scadenza, al subentro del sostituto nella funzione fino alla nuova designazione ai sensi del precedente comma 1. 9. L’attuazione di quanto previsto dal presente articolo è demandata al regolamento di funzionamento di cui all’articolo 28, comma 11 del presente Accordo.

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IL REFERENTE DI AFT. 1. Dalla istituzione della AFT il coordinatore distrettuale di cui all’articolo 3-sexies, comma 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal referente di AFT, senza nuovi ed ulteriori oneri a carico dell’Azienda. Con la medesima decorrenza il coordinatore aziendale, qualora previsto da norme regionali, è sostituito dal referente di AFT, senza nuovi ed ulteriori oneri a carico dell’Azienda. Tali sostituzioni vengono effettuate secondo modalità definite a livello regionale. 2. Il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria individua tra gli specialisti ambulatoriali, i veterinari di cui all’articolo 6, comma 3 e i professionisti I medici componenti la AFT individuano al loro interno un referente ed il suo sostituto, scelti all’interno di una rosa di nomi, composta da almeno 3 candidati, proposta dagli stessi componenti la AFT. I nominativi medici proposti devono essere disponibili a svolgere tale funzione, garantendone la continuità per una durata non inferiore a tre anni e mantenendo invariato l’incarico convenzionale in essere; devono, inoltre, poter documentare una formazione riconosciuta da istituzioni pubbliche e private in tema di problematiche connesse al governo clinico e all’integrazione professionale, incluse precedenti attività di responsabilità aziendale, compresa la responsabilità di branca, ed aver acquisito su tali temi almeno 1/3 dei crediti ECM previsti dalla normativa vigente per il triennio precedente. 32. Il referente assicura il coordinamento organizzativo e la integrazione promuove l'integrazione professionale dei componenti della AFT, nonché l’integrazione tra questi, i medici ed altro personale dell’Azienda, con particolare riferimento al governo clinico e ai processi assistenziali, raccordandosi anche con i responsabili di branca, ove presenti. Tra i referenti di AFT sono individuati dall’Azienda del medesimo ambito è individuato il rappresentante dei medici di medicina generale componente che partecipa all’Ufficio di diritto dell'Ufficio di coordinamento delle attività distrettuali e l’eventuale componente del Collegio di Direzionedistrettuali. 43. Il referente è inoltre responsabile, per la parte che riguarda la AFT, dell’integrazione dei servizi e dei percorsi assistenziali volti a garantire continuità dell’assistenza con gli altri servizi aziendali e aziendali, incluso il raccordo funzionale con le AFT della medicina generale, della pediatria di libera scelta e con le la UCCP. 4. Il referente è altresì responsabile del coordinamento dell’attività dei medici componenti della AFT allo scopo di garantire la continuità della assistenza per tutto l’arco della giornata e per tutti i giorni della settimana. 5. Il referente promuove e facilita l’adozione, da parte di tutti i medici della AFT, di comportamenti orientati all’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse. 6. Il referente garantisce la coerenza tra i programmi della AFT e gli obiettivi del Distretto di riferimento ed annualmente predispone la relazione dell’attività della struttura organizzativa aziendale AFT sulla base di riferimento, esercita inoltre indicatori di processo e di risultato concordati con l’Azienda per il coordinamento di tutte le AFT aziendali qualora previsto dalla Azienda. 6. Il Direttore Generale dell’Azienda, o suo delegato, valuta annualmente il referente di AFT in relazione al conseguimento dei risultati di cui all’articolo 7, comma 6 del presente Accordo e può procedere alla sua sostituzione, anche prima della scadenza, per mancato raggiungimento degli obiettivi di salute assegnati. 7. L’attuazione di quanto previsto dal presente articolo è demandata al regolamento di funzionamento Il referente esercita le funzioni di cui all’articolo 7, comma 8 all’art. 22 del presente AccordoAccordo informando tempestivamente il Direttore del Distretto e collabora con l’Azienda, in particolare con l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), per risolvere segnalazioni di disservizio relative ai medici della AFT. 8. Al referente di AFT è riconosciuto un compenso commisurato alle funzioni assegnate e ai risultati ottenuti. Gli Accordi Integrativi Regionali definiscono l’entità della remunerazione destinata a tale funzionealla funzione di “referente”, il cui onere è finanziato con risorse attinte preventivamente dai fondi dal fondo di cui all’articolo 4342, comma 2, lettera B, comma 7 punto II. 9. Il Direttore Generale dell’Azienda, o suo delegato, ratifica la designazione e valuta annualmente il referente di AFT in relazione al conseguimento dei risultati di cui all’articolo 44, lettera B5, comma 69 del presente Accordo. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, il Direttore Generale dell’Azienda, o suo delegato, può procedere, anche prima della scadenza, al subentro del sostituto nella funzione fino alla nuova designazione ai sensi del precedente comma 1. 10. L’attuazione di quanto previsto dal presente articolo è demandata al regolamento di funzionamento di cui all’articolo 5, comma 10 del presente Accordo.

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IL REFERENTE DI AFT. 1. Dalla istituzione della AFT il coordinatore distrettuale di cui all’articolo all'art. 3-sexies, comma 2 del D.Lgs. decreto legislativo 30 dicembre 1992, 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni è e' sostituito dal referente di AFT, senza nuovi ed ulteriori oneri a carico dell’Aziendadell'Azienda. Con la medesima decorrenza il coordinatore aziendale, qualora previsto da norme regionali, è e' sostituito dal referente di AFT, senza nuovi ed ulteriori oneri a carico dell’Aziendadell'Azienda. Tali sostituzioni vengono effettuate secondo modalità modalita' definite a livello regionale. 2. Il Direttore Generale dell’Azienda dell'Azienda Sanitaria individua tra gli specialisti ambulatoriali, i veterinari di cui all’articolo 6all'art, 4, comma 3 4 e i professionisti componenti la AFT un referente ed il suo sostituto, scelti all’interno all'interno di una rosa di nomi, composta da almeno 3 candidati, proposta dagli stessi componenti la AFT. I i nominativi proposti devono essere disponibili a svolgere tale funzione, garantendone la continuità continuita' per una durata non inferiore a tre anni e mantenendo invariato l’incarico l'incarico convenzionale in essere; devono, inoltre, poter documentare una formazione riconosciuta da istituzioni pubbliche e private in tema di problematiche connesse al governo clinico e all’integrazione all'integrazione professionale, incluse precedenti attività attivita' di responsabilità responsabilita' aziendale, compresa la responsabilità responsabilita' di branca, ed aver acquisito su tali temi almeno 1/3 dei crediti ECM previsti dalla normativa vigente per il triennio precedente. 3. Il referente assicura il coordinamento organizzativo e la integrazione professionale dei componenti della AFT, nonché l’integrazione nonche' l'integrazione tra questi, i medici ed altro personale dell’Aziendadell'Azienda, con particolare riferimento al governo clinico e ai processi assistenziali, raccordandosi anche con i responsabili di branca, ove presenti. Tra i referenti di AFT sono individuati dall’Azienda il componente che ; partecipa all’Ufficio altresi' all'Ufficio di coordinamento delle attività distrettuali e l’eventuale componente del Collegio di Direzioneattivita' distrettuali. 4. Il referente è e' inoltre responsabile, per la parte che riguarda la AFT, dell’integrazione dell'integrazione dei servizi e dei percorsi assistenziali volti a garantire continuità dell’assistenza continuita' dell'assistenza con gli altri servizi aziendali e con le AFT della medicina generale, della pediatria di libera scelta e con le UCCP. 5. Il referente garantisce la coerenza tra i programmi della AFT e gli obiettivi della struttura organizzativa aziendale di riferimento, esercita inoltre il coordinamento di tutte le AFT aziendali qualora previsto dalla Azienda. 6. Il Direttore Generale dell’Aziendadell'Azienda, o suo delegato, valuta annualmente il referente di AFT in relazione al conseguimento dei risultati di cui all’articolo 7all'art. 5, comma 6 del presente Accordo e può puo' procedere alla sua sostituzione, anche prima della scadenza, per mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati. 7. L’attuazione L'attuazione di quanto previsto dal presente articolo è e' demandata al regolamento di funzionamento di cui all’articolo 7all'art. 5, comma 8 7 del presente Accordo. 8. Al referente di AFT è riconosciuto un compenso commisurato alle funzioni assegnate e ai risultati ottenuti. Gli Accordi Integrativi Regionali definiscono l’entità della remunerazione destinata a tale funzione, il cui onere è finanziato con risorse attinte preventivamente dai fondi di cui all’articolo 43, lettera B, comma 7 e all’articolo 44, lettera B, comma 6.

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IL REFERENTE DI AFT. 1. Dalla istituzione della AFT il coordinatore distrettuale di cui all’articolo 3-sexies, comma 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal referente di AFT, senza nuovi ed ulteriori oneri a carico dell’Azienda. Con la medesima decorrenza il coordinatore aziendale, qualora previsto da norme regionali, è sostituito dal referente di AFT, senza nuovi ed ulteriori oneri a carico dell’Azienda. Tali sostituzioni vengono effettuate secondo modalità definite a livello regionale. 2. Il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria individua tra gli specialisti ambulatoriali, i veterinari di cui all’articolo 6, comma 3 e i professionisti I medici componenti la AFT individuano al loro interno un referente ed il suo sostituto, scelti all’interno di una rosa di nomi, composta da almeno 3 candidati, proposta dagli stessi componenti la AFT. I nominativi medici proposti devono essere disponibili a svolgere tale funzione, garantendone la continuità per una durata non inferiore a tre anni e mantenendo invariato l’incarico convenzionale in essere; devono, inoltre, poter documentare una formazione riconosciuta da istituzioni pubbliche e private in tema di problematiche connesse al governo clinico e all’integrazione professionale, incluse precedenti attività di responsabilità aziendale, compresa la responsabilità di branca, ed aver acquisito su tali temi almeno 1/3 dei crediti ECM previsti dalla normativa vigente per il triennio precedente. 32. Il referente assicura il coordinamento organizzativo e la integrazione promuove l'integrazione professionale dei componenti della AFT, nonché l’integrazione tra questi, i medici ed altro personale dell’Azienda, con particolare riferimento al governo clinico e ai processi assistenziali, raccordandosi anche con i responsabili di branca, ove presenti. Tra i referenti di AFT sono individuati dall’Azienda del medesimo ambito è individuato il rappresentante dei medici di medicina generale componente che partecipa all’Ufficio di diritto dell'Ufficio di coordinamento delle attività distrettuali e l’eventuale componente del Collegio di Direzionedistrettuali. 43. Il referente è inoltre responsabile, per la parte che riguarda la AFT, dell’integrazione dei servizi e dei percorsi assistenziali volti a garantire continuità dell’assistenza con gli altri servizi aziendali e aziendali, incluso il raccordo funzionale con le AFT della medicina generale, della pediatria di libera scelta e con le la UCCP. 4. Il referente è altresì responsabile del coordinamento dell’attività dei medici componenti della AFT allo scopo di garantire la continuità della assistenza per tutto l’arco della giornata e per tutti i giorni della settimana. 5. Il referente promuove e facilita l’adozione, da parte di tutti i medici della AFT, di comportamenti orientati all’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse. 6. Il referente garantisce la coerenza tra i programmi della AFT e gli obiettivi del Distretto di riferimento ed annualmente predispone la relazione dell’attività della struttura organizzativa aziendale AFT sulla base di riferimento, esercita inoltre indicatori di processo e di risultato concordati con l’Azienda per il coordinamento di tutte le AFT aziendali qualora previsto dalla Azienda. 6. Il Direttore Generale dell’Azienda, o suo delegato, valuta annualmente il referente di AFT in relazione al conseguimento dei risultati di cui all’articolo 7, comma 6 del presente Accordo e può procedere alla sua sostituzione, anche prima della scadenza, per mancato raggiungimento degli obiettivi di salute assegnati. 7. L’attuazione Il referente collabora con l’Azienda ed in particolare con l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) per risolvere segnalazioni di quanto previsto dal presente articolo è demandata al regolamento di funzionamento di cui all’articolo 7, comma 8 del presente Accordodisservizio relative ai medici della AFT. 8. Al referente di AFT è riconosciuto un compenso commisurato alle funzioni assegnate e ai risultati ottenuti. Gli Accordi Integrativi Regionali definiscono l’entità della remunerazione destinata a tale funzionealla funzione di “referente”, il cui onere è finanziato con risorse attinte preventivamente dai fondi dal fondo di cui all’articolo 4342, comma 2, lettera B, comma 7 punto II. 9. Il Direttore Generale dell’Azienda, o suo delegato, ratifica la designazione e valuta annualmente il referente di AFT in relazione al conseguimento dei risultati di cui all’articolo 44, lettera B5, comma 69 del presente Accordo. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, il Direttore Generale dell’Azienda, o suo delegato, può procedere, anche prima della scadenza, al subentro del sostituto nella funzione fino alla nuova designazione ai sensi del precedente comma 1. 10. L’attuazione di quanto previsto dal presente articolo è demandata al regolamento di funzionamento di cui all’articolo 5, comma 10 del presente Accordo.

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