INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI Clausole campione

INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane di cui al punto 7.1 deve essere posseduto dal consorzio o da tutte le consorziate esecutrici dell’affidamento. I requisiti di capacità economica (punto 7.2), nonché tecnica e professionale (punto 7.3 a) e b), ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all’articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane di cui al punto
INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. Il requisito del possesso dell’attestazione SOA deve essere posseduto: – per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo; – per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti di cui al punto 7.1, lett. a) e b) devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. Ai sensi dell’art. 47 del Codice, i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.2 devono essere posseduti:
INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. I requisiti di capacità economica e 2inanziaria nonché tecnica e pro2essionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. Per i consorzi stabili di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, si precisa che la sussistenza in capo al consorzio dei requisiti richiesti per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. L’affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice ai propri consorziati non costituisce subappalto.
INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 8.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. Il requisito relativo al possesso di regolare autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso dei medicinali di cui al punto 8.1 lett. b) deve essere posseduto direttamente dal consorzio medesimo. I requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al paragrafo 8.2, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti: • per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), direttamente dal consorzio medesimo; • per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può far ricorso, oltre ai propri requisiti, anche a quelli delle proprie consorziate quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio. Per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché dell’organico medio annuo sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese
INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. I Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre, ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, così come modificato dall’art. 8 comma 5 lett. a ter del Decreto Semplificazioni. Ai sensi dell’art. 48, comma 7-bis del Codice, è consentito nella fase di gara che i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice designino una o più imprese consorziate diverse da quelle indicate in sede di offerta, per fatti o atti sopravvenuti, ivi comprese le situazioni di perdita sopravvenuta dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice. I consorziati designati ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice così come modificato dall’art. 8 comma 5 lett. a ter del Decreto Semplificazioni, debbono essere in possesso dei requisiti generali di partecipazione alla gara. In ogni caso i consorziati designati in addizione od in sostituzione di quelli indicati in sede di offerta, debbono appartenere alla compagine consortile sin dalla data di presentazione dell’offerta e non devono aver partecipato alla medesima gara sotto qualsivoglia forma, o in caso di gara suddivisa in lotti, al medesimo lotto o ad altro lotto della medesima procedura. In fase esecutiva, i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, potranno assegnare le prestazioni oggetto del contratto d’appalto ad imprese consorziate diverse da quelle designate in sede di offerta, e potranno altresì sostituire una o più consorziate designate in sede di presentazione dell’offerta, anche nel caso in cui queste ultime abbiano perso un requisito generale di cui all’art. 80 del Codice, così come modificato dall’art.10, comma 1, della Legge 238/2021 (c.d. Legge Europea). In ogni caso i consorziati designati in addizione od in sostituzione di quelli indicati in sede di offerta, debbono appartenere alla compagine consortile sin dalla data di presentazione dell’offerta e non devono aver partecipato alla medesima gara sotto qualsivoglia forma, o in caso di g...
INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. In caso di partecipazione nelle forme di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i partecipanti con identità plurisoggettiva devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti di ordine generale e i requisiti speciali devono essere posseduti e dichiarati, oltre che dal consorzio, anche da ognuna delle imprese consorziate indicate come esecutrici. I requisiti di capacità economica e finanziaria devono essere posseduti: - in caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate; - in caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 3.3.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.