INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI Clausole campione

INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti: a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate; b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all’art. art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 8.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. I Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre, ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, così come modificato dall’art. 8 comma 5 lett. a ter del Decreto Semplificazioni. Ai sensi dell’art. 48, comma 7-bis del Codice, è consentito nella fase di gara che i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice designino una o più imprese consorziate diverse da quelle indicate in sede di offerta, per fatti o atti sopravvenuti, ivi comprese le situazioni di perdita sopravvenuta dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice. I consorziati designati ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice così come modificato dall’art. 8 comma 5 lett. a ter del Decreto Semplificazioni, debbono essere in possesso dei requisiti generali di partecipazione alla gara. In ogni caso i consorziati designati in addizione od in sostituzione di quelli indicati in sede di offerta, debbono appartenere alla compagine consortile sin dalla data di presentazione dell’offerta e non devono aver partecipato alla medesima gara sotto qualsivoglia forma, o in caso di gara suddivisa in lotti, al medesimo lotto o ad altro lotto della medesima procedura. In fase esecutiva, i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, potranno assegnare le prestazioni oggetto del contratto d’appalto ad imprese consorziate diverse da quelle designate in sede di offerta, e potranno altresì sostituire una o più consorziate designate in sede di presentazione dell’offerta, anche nel caso in cui queste ultime abbiano perso un requisito generale di cui all’art. 80 del Codice, così come modificato dall’art.10, comma 1, della Legge 238/2021 (c.d. Legge Europea). In ogni caso i consorziati designati in addizione od in sostituzione di quelli indicati in sede di offerta, debbono appartenere alla compagine consortile sin dalla data di presentazione dell’offerta e non devono aver partecipato alla medesima gara sotto qualsivoglia forma, o in caso di g...
INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1. lettera a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, devono essere posseduti: 1. per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2 lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate; 2. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio. I requisiti relativi al possesso delle certificazioni di cui all’art. 87 del codice sono attestati e verificati in relazione: a) al consorzio e alle singole imprese consorziate indicate quali esecutrici; b) al solo consorzio il cui ambito di certificazione del sistema gestionale include la verifica che l’erogazione dei servizi o delle forniture da parte delle imprese consorziate indicate quali esecutrici rispettino i requisiti delle norme coperte da certificazione; c) alle imprese consorziate indicate come esecutrici in caso di certificazioni specificamente correlate alla attività oggetto dell’appalto.
INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane di cui al punto 7.1 deve essere posseduto dal consorzio o da tutte le consorziate esecutrici dell’affidamento. I requisiti di capacità economica (punto 7.2), nonché tecnica e professionale (punto 7.3 a) e b), ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito dell’Abilitazione MePA di cui al punto 6.1.lett. 0), deve essere posseduto dal Consorzio. Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane oppure nel competente Ordine Professionale di cui al punto 6.1. lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate; b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti generali di cui al paragrafo 5.1 devono essere posseduti da ciascuna delle imprese partecipanti. Il requisito professionale di cui al paragrafo 5.2 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. I requisiti di capacità tecnica e professionale nonché economica e finanziaria di cui ai paragrafi 5.3 e 5.4, devono essere posseduti dal Consorzio e dai consorziati secondo quanto previsto dall’art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto da: a. consorzio e ciascuna delle imprese consorziate esecutrici; Il requisito di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto da: a. almeno da una delle imprese consorziate esecutrici; Il requisito di cui al punto 7.3 lett. a) deve essere posseduto: - complessivamente sommando le capacità del Consorzio con le capacità dei consorziati esecutori.
INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 deve essere posseduto dal Consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. I requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al punto 7.2, nonché tecnica e professionale di cui al punto 7.3 devono essere posseduti: a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo; b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice dal Consorzio e sono valutati a seguito della verifica della effettiva esistenza del predetto requisito in capo ai singoli consorziati.