Common use of INDENNIZZO PER IL CASO INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE Clause in Contracts

INDENNIZZO PER IL CASO INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE. La copertura assicurativa per il caso di Invalidità Totale Permanente viene prestata nel caso in cui l’Assicurato, a causa di Infortunio avvenuto o di Malattia insorta durante il periodo di efficacia della copertura, perda in modo totale, definitivo ed irrimediabile la capacità di attendere alle proprie attività lavorative o di vita quotidiana. Tale perdita viene stabilita esclusivamente nel grado pari o superiore al 60% secondo le disposizioni contenute nel T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R. n. 1124 del 30/06/65, così come modificato dal DM 12.07.2000, e successive modifiche ed integrazioni (Tabelle INAIL). ATTENZIONE: nello stabilire il grado di Invalidità Totale Permanente viene tassativamente ESCLUSA qualsiasi rilevanza alle disposizioni di cui DM – Ministero della Sanità 05/02/1992 (Tabelle INPS). In caso di Invalidità Totale Permanente, la Società si impegna a corrispondere al Beneficiario un importo pari al Debito Residuo moltiplicato per il rapporto fra il capitale assicurato alla Data di Decorrenza della Polizza Convenzione e l’importo dovuto al Contraente a tale data ai sensi del Piano di Ammortamento Originario, dal quale sarà dedotto (in quanto non indennizzabile ai sensi della Polizza Convenzione) l’ammontare delle rate scadute e non pagate alla data del Sinistro e degli eventuali interessi moratori dovuti sulle stesse. ATTENZIONE: l’Indennizzo non può eccedere in ogni caso l’ammontare del Debito Residuo del mutuo oggetto del Contratto di Finanziamento, anche in caso di Sinistro occorso a più Assicurati cointestatari del Contratto di Finanziamento. Resta inteso che qualora si verifichi il decesso dell’Assicurato per cause diverse da quella che ha generato l’Invalidità, prima che la Società abbia accertato la stabilizzazione dei postumi invalidanti, il Beneficiario dell’Assicurato potrà dimostrare la sussistenza del diritto all’Indennizzo mediante la consegna di documentazione idonea a provare lo stato di Invalidità Totale Permanente. In questo caso la Società provvederà al pagamento dell’Indennizzo per il caso Invalidità Totale Permanente e non per il Caso Morte. prestazione assicurativa = € 100.000,00 x € 150.000,00 = € 75.000,00 € 200.000,00

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INDENNIZZO PER IL CASO INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE. La copertura assicurativa per il caso di Invalidità Totale Permanente viene prestata nel caso in cui l’Assicurato, a causa di Infortunio avvenuto o di Malattia insorta durante il periodo di efficacia della copertura, perda in modo totale, definitivo ed irrimediabile la capacità di attendere alle proprie attività lavorative o di vita quotidiana. Tale perdita viene stabilita esclusivamente nel grado pari o superiore al 60% secondo le disposizioni contenute nel T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R. n. 1124 del 30/06/65, così come modificato dal DM 12.07.2000, e successive modifiche ed integrazioni (Tabelle INAIL). ATTENZIONE: nello stabilire il grado di Invalidità Totale Permanente viene tassativamente ESCLUSA qualsiasi rilevanza alle disposizioni di cui DM – Ministero della Sanità 05/02/1992 (Tabelle INPS). In caso di Invalidità Totale Permanente, la Società si impegna a corrispondere al Beneficiario un importo pari al Debito Residuo moltiplicato per il rapporto fra il capitale assicurato alla Data di Decorrenza della Polizza Convenzione e l’importo dovuto al Contraente a tale data ai sensi del Piano di Ammortamento Originario, dal quale sarà dedotto (in quanto non indennizzabile ai sensi della Polizza Convenzione) l’ammontare delle rate scadute e non pagate alla data del Sinistro e degli eventuali interessi moratori dovuti sulle stesse. ATTENZIONE: l’Indennizzo non può eccedere in ogni caso l’ammontare del Debito Residuo del mutuo oggetto del Contratto di Finanziamento, anche in caso di Sinistro occorso a più Assicurati cointestatari del Contratto di Finanziamento. Resta inteso che qualora si verifichi il decesso dell’Assicurato per cause diverse da quella che ha generato l’Invalidità, prima che la Società abbia accertato la stabilizzazione dei postumi invalidanti, il Beneficiario dell’Assicurato potrà dimostrare la sussistenza del diritto all’Indennizzo mediante la consegna di documentazione idonea a provare lo stato di Invalidità Totale Permanente. In questo caso la Società provvederà al pagamento dell’Indennizzo per il caso Invalidità Totale Permanente e non per il Caso Morte. capitale assicurato alla Data di Decorrenza della Polizza Convenzione= € 150.000,00 prestazione assicurativa = € 100.000,00 x € 150.000,00 = € 75.000,00 € 200.000,00

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INDENNIZZO PER IL CASO INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE. La copertura assicurativa per il caso di Invalidità Totale Permanente viene prestata nel caso in cui l’Assicurato, a causa di Infortunio avvenuto o di Malattia insorta durante il periodo di efficacia della copertura, perda in modo totale, definitivo ed irrimediabile la capacità di attendere alle proprie attività lavorative o di vita quotidiana. Tale perdita viene stabilita esclusivamente nel grado pari o superiore al 60% secondo le disposizioni contenute nel T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R. n. 1124 del 30/06/65, così come modificato dal DM 12.07.2000, e successive modifiche ed integrazioni (Tabelle INAIL). ATTENZIONE: nello stabilire il grado di Invalidità Totale Permanente viene tassativamente ESCLUSA qualsiasi rilevanza alle disposizioni di cui DM – Ministero della Sanità 05/02/1992 (Tabelle INPS). In caso di Invalidità Totale Permanente, la Società si impegna a corrispondere al Beneficiario un importo pari al Debito Residuo moltiplicato per il rapporto fra il capitale assicurato alla Data di Decorrenza della Polizza Convenzione e l’importo dovuto al Contraente a tale data ai sensi del Piano di Ammortamento Originario, dal quale sarà dedotto (in quanto non indennizzabile ai sensi della Polizza Convenzione) l’ammontare delle rate scadute e non pagate alla data del Sinistro e degli eventuali interessi moratori dovuti sulle stesse. ATTENZIONE: l’Indennizzo non può eccedere in ogni caso l’ammontare del Debito Residuo del mutuo oggetto del Contratto di Finanziamento, anche in caso di Sinistro occorso a più Assicurati cointestatari del Contratto di Finanziamento. Resta inteso che qualora si verifichi il decesso dell’Assicurato per cause diverse da quella che ha generato l’Invalidità, prima che la Società abbia accertato la stabilizzazione dei postumi invalidanti, il Beneficiario dell’Assicurato potrà dimostrare la sussistenza del diritto all’Indennizzo mediante la consegna di documentazione idonea a provare lo stato di Invalidità Totale Permanente. In questo caso la Società provvederà al pagamento dell’Indennizzo per il caso Invalidità Totale Permanente e non per il Caso Morte. capitale assicurato alla Data di Decorrenza della Polizza Convenzione= € 150.000,00 prestazione assicurativa = € 100.000,00 x € 150.000,00 = € 75.000,00 € 200.000,0075.000,00

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INDENNIZZO PER IL CASO INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE. La copertura assicurativa per il caso di Invalidità Totale Permanente viene prestata nel caso in cui l’Assicurato, a causa di Infortunio avvenuto o di Malattia insorta durante il periodo di efficacia della copertura, perda in modo totale, definitivo ed irrimediabile la capacità di attendere alle proprie attività lavorative o di vita quotidiana. Tale perdita viene stabilita esclusivamente nel grado pari o superiore al 60% secondo le disposizioni contenute nel T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R. n. 1124 del 30/06/65, così come modificato dal DM 12.07.2000, e successive modifiche ed integrazioni (Tabelle INAIL). ATTENZIONE: nello stabilire il grado di Invalidità Totale Permanente viene tassativamente ESCLUSA qualsiasi rilevanza alle disposizioni di cui DM – Ministero della Sanità 05/02/1992 (Tabelle INPS). In caso di Invalidità Totale Permanente, la Società si impegna a corrispondere al Beneficiario un importo pari al Debito Residuo moltiplicato per il rapporto fra il capitale assicurato alla Data Capitale Assicurato risultante dalla data di Decorrenza della Polizza Convenzione e l’importo dovuto al Contraente a tale data ai sensi del Piano di Ammortamento Originario, dal quale sarà dedotto (in quanto non indennizzabile ai sensi della Polizza Convenzione) l’ammontare delle rate scadute e non pagate alla pagamento dell’ultimo Premio precedente la data del Sinistro e degli eventuali interessi moratori dovuti sulle stesseverificarsi del Sinistro. ATTENZIONE: l’Indennizzo L’Indennizzo non può eccedere in il massimale complessivo di Euro 200.000,00 per ogni caso l’ammontare del Debito Residuo del mutuo oggetto del Contratto di Finanziamento, anche in caso di Sinistro occorso a più Assicurati cointestatari del Contratto di Finanziamentosingolo Assicurato. Resta inteso che qualora si verifichi il decesso dell’Assicurato per cause diverse da quella che ha generato l’Invalidità, prima che la Società abbia accertato la stabilizzazione dei postumi invalidanti, il Beneficiario dell’Assicurato potrà dimostrare la sussistenza del diritto all’Indennizzo mediante la consegna di documentazione idonea a provare lo stato di Invalidità Totale Permanente. In questo caso la Società provvederà al pagamento dell’Indennizzo per il caso Invalidità Totale Permanente e non per il Caso Morte. prestazione assicurativa = € 100.000,00 x € 150.000,00 = € 75.000,00 € 200.000,00.

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