La verifica di conformità Clausole campione
La verifica di conformità. L’appalto è soggetto a verifica di conformità, per appurare che l’oggetto del contratto attuativo in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
La verifica di conformità. L’esecuzione dell’appalto è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle prescrizioni degli atti di gara. E’ fatta salva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale. Tale verifica è avviata entro 20 giorni dall’ultimazione delle singole prestazioni e viene condotta dal D.E.C. oppure da apposita commissione nominata dal DEC. La verifica di conformità in corso di esecuzione è obbligatoria: - nel caso in cui, stante la natura dei prodotti da fornire o dei servizi da prestare, questa sia possibile solo in corso di esecuzione contrattuale; - nel caso di forniture e servizi continuativi. La stazione appaltante si riserva comunque, la facoltà di condurre la verifica di conformità in corso di esecuzione, ogniqualvolta ne ravvisi l’opportunità. La verifica di conformità verrà conclusa non oltre 60 giorni dall’ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. In caso di prolungamento delle operazioni oltre tale termine, verrà trasmessa formale comunicazione all’esecutore. La verifica della buona esecuzione delle prestazioni è effettuata attraverso gli accertamenti e riscontri, che l’incaricato della verifica di conformità riterrà necessari. All’esecutore verrà data tempestiva comunicazione del giorno della verifica di conformità, affinché possa intervenire. Della verifica sarà redatto apposito verbale, sottoscritto da tutti gli interessati. Sono a carico dell’esecutore del contratto tutte le operazioni necessarie alla verifica di conformità; pertanto, egli, a propria cura e spesa, dovrà mettere a disposizione del soggetto incaricato dall'appaltante tutti i mezzi necessari per l’ottimale svolgimento delle operazioni di verifica. Nel caso in cui non ottemperi a tali obblighi, il D.E.C. o altro soggetto all’uopo incaricato disporranno che sia provveduto d’ufficio, deducendo le spese sostenute dal corrispettivo dovuto all’Aggiudicatario. Il D.E.C. o suo delegato, e comunque persona diversa dal Responsabile del Procedimento, indica se le prestazioni siano o meno collaudabili ovvero, riscontrando difetti o mancanze di lieve entità riguardo all’esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all’esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere. Il D.E.C. o suo delegato provvederà al rilascio del certificato di verifica di conformità, nel caso in cui riscontrerà la completa e regolare esecuzione de...
La verifica di conformità. L’esecuzione dell’appalto è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle prescrizioni degli atti di gara. E’ fatta salva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale. Tale verifica è avviata entro 20 giorni dall’ultimazione delle singole 32 prestazioni e viene condotta dal D.E.C. oppure da apposita commissione nominata dal DEC. La verifica di conformità in corso di esecuzione è obbligatoria: nel caso in cui, stante la natura dei prodotti da fornire o dei servizi da prestare, questa sia possibile solo in corso di esecuzione contrattuale; nel caso di forniture e servizi continuativi.
La verifica di conformità. Le forniture e i servizi sono soggetti a verifica di conformità secondo quanto previsto dall’art. 102 del D. Lgs 50/2016, dal DM MIT 07/03/2018, n. 49 e dal presente Capitolato, per quanto non disposto dal presente articolo. E’ fatta salva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale. Tale verifica è avviata entro 20 giorni dall’ultimazione delle singole prestazioni e viene condotta dal D.E.C., avvalendosi dei direttori operativi. La verifica di conformità in corso di esecuzione è obbligatoria: • nel caso in cui, stante la natura dei prodotti da fornire o dei servizi da prestare, questa sia possibile solo in corso di esecuzione contrattuale; • nel caso di forniture e servizi continuativi.
La verifica di conformità. L’esecuzione dell’appalto è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle prescrizioni degli atti di gara. E’ fatta salva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale. Tale verifica è avviata entro 20 giorni dall’ultimazione delle singole prestazioni e viene condotta dal D.E.C. oppure da apposita commissione nominata dal DEC, avvalendosi dei direttori operativi. La verifica di conformità in corso di esecuzione è obbligatoria: • nel caso in cui, stante la natura dei prodotti da fornire o dei servizi da prestare, questa sia possibile solo in corso di esecuzione contrattuale; • nel caso di forniture e servizi continuativi.
La verifica di conformità. L’appalto è soggetto a verifica di conformità, per appurare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Il Comune si riserva il diritto di controllare con personale proprio (o incaricato) l’esecuzione del servizio ed avrà diritto di eseguire accertamenti in qualunque momento.
