La verifica di conformità. L’esecuzione dell’appalto è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle prescrizioni degli atti di gara. E’ fatta salva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale. Tale verifica è avviata entro 20 giorni dall’ultimazione delle singole prestazioni e viene condotta dal D.E.C. oppure da apposita commissione nominata dal DEC. La verifica di conformità in corso di esecuzione è obbligatoria: a) nel caso in cui, stante la natura dei prodotti da fornire o dei servizi da prestare, questa sia possibile solo in corso di esecuzione contrattuale; b) nel caso di forniture e servizi continuativi. La Stazione Appaltante si riserva comunque, la facoltà di condurre la verifica di conformità in corso di esecuzione, ogniqualvolta ne ravvisi l’opportunità. La verifica di conformità verrà conclusa non oltre 60 giorni dall’ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. In caso di prolungamento delle operazioni oltre tale termine, verrà trasmessa formale comunicazione all’Esecutore. La verifica della buona esecuzione delle prestazioni è effettuata attraverso gli accertamenti e riscontri, che l’incaricato della verifica di conformità riterrà necessari. Al Fornitore verrà data tempestiva comunicazione del giorno della verifica di conformità, affinché possa intervenire. Della verifica sarà redatto apposito verbale, sottoscritto da tutti gli interessati. Sono a carico dell’Azienda Aggiudicataria tutte le operazioni necessarie alla verifica di conformità; pertanto, ella, a propria cura e spesa, dovrà mettere a disposizione del soggetto incaricato dall'appaltante tutti i mezzi necessari per l’ottimale svolgimento delle operazioni di verifica. Nel caso in cui non ottemperi a tali obblighi, il D.E.C. o altro soggetto all’uopo incaricato disporranno che sia provveduto d’ufficio, deducendo le spese sostenute dal corrispettivo dovuto al Fornitore. Il D.E.C. o suo delegato, e comunque persona diversa dal responsabile del procedimento, indica se le prestazioni siano o meno collaudabili ovvero, riscontrando difetti o mancanze di lieve entità riguardo all’esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all’Esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere. Il D.E.C. o suo delegato provvederà al rilascio del certificato di verifica di conformità, nel caso in cui riscontrerà la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali. E’ fatta salva la responsabilità dell’Azienda Aggiudicataria per eventuali vizi o difetti non verificabili in sede di verifica di conformità. In caso di mancata o ritardata esecuzione del servizio, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di approvvigionarsi altrove, con spese a totale carico dell’Azienda Aggiudicataria che non potrà fare opposizione o sollevare eccezione alcuna sulla modalità di esecuzione e sui beni così acquistati. Tale disposizione si applica anche per erogazione del servizio in quantità inferiori a quelle ordinate. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all’Azienda Aggiudicataria, la quale dovrà restituirlo firmato, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento. La stessa potrà, all’atto della firma, aggiungere le contestazioni che ritiene opportune rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
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Samples: Fornitura Di Materiale Elettrico
La verifica di conformità. L’esecuzione dell’appalto è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle prescrizioni degli atti di gara. E’ fatta salva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale. Tale verifica è avviata entro 20 giorni dall’ultimazione delle singole prestazioni e viene condotta dal D.E.C. oppure da apposita commissione nominata dal DEC. La verifica di conformità in corso di esecuzione è obbligatoria:
a) a. nel caso in cui, stante la natura dei prodotti da fornire o dei servizi da prestare, questa sia possibile solo in corso di esecuzione contrattuale;
b) b. nel caso di forniture e servizi continuativi. La Stazione Appaltante si riserva comunque, la facoltà di condurre la verifica di conformità in corso di esecuzione, ogniqualvolta ne ravvisi l’opportunità. La verifica di conformità verrà conclusa non oltre 60 giorni dall’ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. In caso di prolungamento delle operazioni oltre tale termine, verrà trasmessa formale comunicazione all’Esecutore. La verifica della buona esecuzione delle prestazioni è effettuata attraverso gli accertamenti e riscontri, che l’incaricato della verifica di conformità riterrà necessari. Al Fornitore All’Appaltatore verrà data tempestiva comunicazione del giorno della verifica di conformità, affinché possa intervenire. Della verifica sarà redatto apposito verbale, sottoscritto da tutti gli interessati. Sono a carico dell’Azienda Aggiudicataria dell’Esecutore del contratto tutte le operazioni necessarie alla verifica di conformità; pertanto, ellaegli, a propria cura e spesa, dovrà mettere a disposizione del soggetto incaricato dall'appaltante tutti i mezzi necessari per l’ottimale svolgimento delle operazioni di verifica. Nel caso in cui non ottemperi a tali obblighi, il D.E.C. o altro soggetto all’uopo incaricato disporranno che sia provveduto d’ufficio, deducendo le spese sostenute dal corrispettivo dovuto al Fornitoreall’Appaltatore. Il D.E.C. o suo delegato, e comunque persona diversa dal responsabile del procedimento, indica se le prestazioni siano o meno collaudabili ovvero, riscontrando difetti o mancanze di lieve entità riguardo all’esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all’Esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere. Il D.E.C. o suo delegato provvederà al rilascio del certificato di verifica di conformità, nel caso in cui riscontrerà la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali. E’ fatta salva la responsabilità dell’Azienda Aggiudicataria dell’Esecutore per eventuali vizi o difetti non verificabili in sede di verifica di conformità. In caso di mancata o ritardata esecuzione del servizio, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di approvvigionarsi altrove, con spese a totale carico dell’Azienda Aggiudicataria dell’Aggiudicatario che non potrà fare opposizione o sollevare eccezione alcuna sulla modalità di esecuzione e sui beni così acquistati. Tale disposizione si applica anche per erogazione del servizio in quantità inferiori a quelle ordinate. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all’Azienda Aggiudicatariaall’Esecutore, la il quale dovrà restituirlo firmato, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento. La stessa Lo stesso potrà, all’atto della firma, aggiungere le contestazioni che ritiene opportune rispetto alle operazioni di verifica di conformità. Tra le attività di verifica, la Stazione Appaltantesi riserva il diritto di eseguire controlli sugli automezzi utilizzati, sui materiali e sulle dotazioni degli stessi, al fine di verificare la rispondenza tra il servizio reso e quanto previsto sia dalle prescrizioni di legge che dai requisiti previsti dal presente Capitolato. Eseguito il controllo, la Stazione Appaltante comunicherà all’Impresa l’esito, affinché lo stesso possa produrre proprie argomentazioni, nel caso in cui venissero riscontrate anomalie e/o non conformità, come sovra specificato.
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Samples: Service Agreement
La verifica di conformità. L’esecuzione dell’appalto è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle prescrizioni degli atti di gara. E’ fatta salva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale. Tale verifica è avviata entro 20 giorni dall’ultimazione delle singole prestazioni e viene condotta dal D.E.C. oppure da apposita commissione nominata dal DEC. La verifica di conformità in corso di esecuzione è obbligatoria:
a) nel caso in cui, stante la natura dei prodotti da fornire o dei servizi da prestare, questa sia possibile solo in corso di esecuzione contrattuale;
b) nel caso di forniture e servizi continuativi. La Stazione Appaltante si riserva comunque, la facoltà di condurre la verifica di conformità in corso di esecuzione, ogniqualvolta ne ravvisi l’opportunità. La verifica di conformità verrà conclusa non oltre 60 giorni dall’ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. In caso di prolungamento delle operazioni oltre tale termine, verrà trasmessa formale comunicazione all’Esecutore. La verifica della buona esecuzione delle prestazioni è effettuata attraverso gli accertamenti e riscontri, che l’incaricato della verifica di conformità riterrà necessari. Al Fornitore All’Appaltatore verrà data tempestiva comunicazione del giorno della verifica di conformità, affinché possa intervenire. Della verifica sarà redatto apposito verbale, sottoscritto da tutti gli interessati. Sono a carico dell’Azienda Aggiudicataria dell’Esecutore del contratto tutte le operazioni necessarie alla verifica di conformità; pertanto, ellaegli, a propria cura e spesa, dovrà mettere a disposizione del soggetto incaricato dall'appaltante tutti i mezzi necessari per l’ottimale svolgimento delle operazioni di verifica. Nel caso in cui non ottemperi a tali obblighi, il D.E.C. o altro soggetto all’uopo incaricato disporranno che sia provveduto d’ufficio, deducendo le spese sostenute dal corrispettivo dovuto al Fornitoreall’Appaltatore. Il D.E.C. o suo delegato, e comunque persona diversa dal responsabile del procedimento, indica se le prestazioni siano o meno collaudabili ovvero, riscontrando difetti o mancanze di lieve entità riguardo all’esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all’Esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere. Il D.E.C. o suo delegato provvederà al rilascio del certificato di verifica di conformità, nel caso in cui riscontrerà la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali. E’ fatta salva la responsabilità dell’Azienda Aggiudicataria dell’Esecutore per eventuali vizi o difetti non verificabili in sede di verifica di conformità. In caso di mancata o ritardata esecuzione del servizio, la Stazione Appaltante stazione appaltante si riserva la facoltà di approvvigionarsi altrove, con spese a totale carico dell’Azienda Aggiudicataria dell’Aggiudicatario che non potrà fare opposizione o sollevare eccezione alcuna sulla modalità di esecuzione e sui beni così acquistati. Tale disposizione si applica anche per erogazione del servizio in quantità inferiori a quelle ordinate. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all’Azienda Aggiudicatariaall’Esecutore, la il quale dovrà restituirlo firmato, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento. La stessa Lo stesso potrà, all’atto della firma, aggiungere le contestazioni che ritiene opportune rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
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Samples: Capitolato Speciale
La verifica di conformità. L’esecuzione dell’appalto è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle prescrizioni degli atti di gara. E’ fatta salva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale. Tale verifica è avviata entro 20 giorni dall’ultimazione delle singole prestazioni e viene condotta dal D.E.C. oppure da apposita commissione nominata dal DEC. La verifica di conformità in corso di esecuzione è obbligatoria:
a) : nel caso in cui, stante la natura dei prodotti da fornire o dei servizi da prestare, questa sia possibile solo in corso di esecuzione contrattuale;
b) ; nel caso di forniture e servizi continuativi. La Stazione Appaltante stazione appaltante si riserva comunque, la facoltà di condurre la verifica di conformità in corso di esecuzione, ogniqualvolta ne ravvisi l’opportunità. La verifica di conformità verrà conclusa non oltre 60 giorni dall’ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. In caso di prolungamento delle operazioni oltre tale termine, verrà trasmessa formale comunicazione all’Esecutore. La verifica della buona esecuzione delle prestazioni è effettuata attraverso gli accertamenti e riscontri, che l’incaricato della verifica di conformità riterrà necessari. Al Fornitore All’Appaltatore verrà data tempestiva comunicazione del giorno della verifica di conformità, affinché possa intervenire. Della verifica sarà redatto apposito verbale, sottoscritto da tutti gli interessati. Sono a carico dell’Azienda Aggiudicataria dell’Esecutore del contratto tutte le operazioni necessarie alla verifica di conformità; pertanto, ellaegli, a propria cura e spesa, dovrà mettere a disposizione del soggetto incaricato dall'appaltante tutti i mezzi necessari per l’ottimale svolgimento delle operazioni di verifica. Nel caso in cui non ottemperi a tali obblighi, il D.E.C. o altro soggetto all’uopo incaricato disporranno che sia provveduto d’ufficio, deducendo le spese sostenute dal corrispettivo dovuto al Fornitoreall’Appaltatore. Il D.E.C. o suo delegato, e comunque persona diversa dal responsabile del procedimento, indica se le prestazioni siano o meno collaudabili ovvero, riscontrando difetti o mancanze di lieve entità riguardo all’esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all’Esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere. Il D.E.C. o suo delegato provvederà al rilascio del certificato di verifica di conformità, nel caso in cui riscontrerà la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali. E’ fatta salva la responsabilità dell’Azienda Aggiudicataria dell’Esecutore per eventuali vizi o difetti non verificabili in sede di verifica di conformità. In caso di mancata o ritardata esecuzione del servizio, la Stazione Appaltante stazione appaltante si riserva la facoltà di approvvigionarsi altrove, con spese a totale carico dell’Azienda Aggiudicataria dell’Aggiudicatario che non potrà fare opposizione o sollevare eccezione alcuna sulla modalità di esecuzione e sui beni così acquistati. Tale disposizione si applica anche per erogazione del servizio in quantità inferiori a quelle ordinate. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all’Azienda Aggiudicatariaall’Esecutore, la il quale dovrà restituirlo firmato, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento. La stessa Lo stesso potrà, all’atto della firma, aggiungere le contestazioni che ritiene opportune rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
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Samples: Service Agreement
La verifica di conformità. L’esecuzione dell’appalto è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle prescrizioni degli atti di gara. E’ É fatta salva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale. Tale verifica è avviata entro 20 giorni dall’ultimazione delle singole prestazioni e viene condotta dal D.E.C. oppure da apposita commissione Commissione nominata dal DEC. D.E.C.. La verifica di conformità in corso di esecuzione è obbligatoria:
a) nel caso in cui, stante la natura dei prodotti da fornire o dei servizi da prestare, questa sia possibile solo in corso di esecuzione contrattuale;
b) nel caso di forniture e servizi continuativi. La Stazione Appaltante ASST si riserva comunque, la facoltà di condurre la verifica di conformità in corso di esecuzione, ogniqualvolta ne ravvisi l’opportunità. La verifica di conformità verrà conclusa non oltre 60 giorni dall’ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. In caso di prolungamento delle operazioni oltre tale termine, verrà trasmessa formale comunicazione all’EsecutoreASST. La verifica della buona esecuzione delle prestazioni è effettuata attraverso gli accertamenti e riscontri, che l’incaricato della verifica di conformità riterrà necessari. Al Fornitore Alla Ditta aggiudicataria verrà data tempestiva comunicazione del giorno della verifica di conformità, affinché possa intervenire. Della verifica sarà redatto apposito verbale, sottoscritto da tutti gli interessati. Sono a carico dell’Azienda Aggiudicataria della Ditta aggiudicataria del contratto tutte le operazioni necessarie alla verifica di conformità; pertanto, ellaegli, a propria cura e spesa, dovrà mettere a disposizione del soggetto incaricato dall'appaltante tutti i mezzi necessari per l’ottimale svolgimento delle operazioni di verifica. Nel caso in cui non ottemperi a vangano ottemperati tali obblighi, il D.E.C. o altro soggetto all’uopo incaricato disporranno che sia provveduto d’ufficio, deducendo le spese sostenute dal corrispettivo dovuto al Fornitorealla Ditta aggiudicataria. Il D.E.C. o od suo delegato, e comunque persona diversa dal responsabile del procedimento, indica se le prestazioni siano o meno collaudabili ovvero, riscontrando difetti o mancanze di lieve entità riguardo all’esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all’Esecutorealla Ditta aggiudicataria, con assegnazione di un termine per entro cui adempiere. Il D.E.C. o od suo delegato provvederà al rilascio del certificato di verifica di conformità, nel caso in cui riscontrerà la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali. E’ È fatta salva la responsabilità dell’Azienda Aggiudicataria della Ditta aggiudicataria per eventuali vizi o difetti non verificabili in sede di verifica di conformità. In caso di mancata o ritardata esecuzione del servizio, la Stazione Appaltante ASST si riserva la facoltà di approvvigionarsi altrove, con spese a totale carico dell’Azienda Aggiudicataria dell’Ditta aggiudicataria che non potrà fare opposizione o sollevare eccezione alcuna sulla modalità di esecuzione e sui beni così acquistati. Tale disposizione si applica anche per erogazione del servizio della fornitura in quantità inferiori a quelle ordinate. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all’Azienda Aggiudicatariaalla Ditta aggiudicataria, la quale dovrà restituirlo firmato, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento. La stessa potrà, all’atto della firma, aggiungere le contestazioni che ritiene opportune rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
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Samples: Capitolato Speciale
La verifica di conformità. L’esecuzione dell’appalto è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle prescrizioni degli atti di gara. E’ fatta salva la possibilità possibilità, nei casi particolari in cui le caratteristiche dell’appalto non consentano la verifica di conformità della totalità delle prestazioni rese, di effettuare controlli a campione campione, con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale. Tale verifica è avviata entro 20 giorni dall’ultimazione delle singole prestazioni e viene condotta dal D.E.C. oppure da apposita commissione nominata dal DEC. La verifica di conformità in corso di esecuzione è obbligatoria:
a) 1. nel caso in cui, stante la natura dei prodotti da fornire o dei servizi da prestare, questa sia possibile solo in corso di esecuzione contrattuale;
b) 2. nel caso di forniture e servizi continuativi. La Stazione Appaltante Le AA.OO. si riserva riservaano comunque, la facoltà di condurre la verifica di conformità in corso di esecuzione, ogniqualvolta ne ravvisi l’opportunità. La verifica di conformità verrà conclusa non oltre 60 giorni dall’ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. In caso di prolungamento delle operazioni oltre tale termine, verrà trasmessa formale comunicazione all’Esecutore. La verifica della buona esecuzione delle prestazioni è effettuata attraverso gli accertamenti e riscontri, che l’incaricato della verifica di conformità riterrà necessari. Al Fornitore All’Appaltatore verrà data tempestiva comunicazione del giorno della verifica di conformità, affinché possa intervenire. Della verifica sarà redatto apposito verbale, sottoscritto da tutti gli interessati. Sono a carico dell’Azienda Aggiudicataria dell’Esecutore del contratto tutte le operazioni necessarie alla verifica di conformità; pertanto, ellaegli, a propria cura e spesa, dovrà mettere a disposizione del soggetto incaricato dall'appaltante dalle AA.OO. tutti i mezzi necessari per l’ottimale svolgimento delle operazioni di verifica. Nel caso in cui non ottemperi a tali obblighi, il D.E.C. o altro soggetto all’uopo incaricato dalle AA.OO. disporranno che sia provveduto d’ufficio, deducendo le spese sostenute dal corrispettivo dovuto al Fornitoreall’Appaltatore. Il D.E.C. o suo delegato, e comunque persona diversa dal responsabile del procedimento, indica se le prestazioni siano o meno collaudabili ovvero, riscontrando difetti o mancanze di lieve entità riguardo all’esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all’Esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere. Il D.E.C. o suo delegato delegato, e comunque persona diversa dal responsabile del procedimento, provvederà al rilascio del certificato di verifica di conformità, nel caso in cui riscontrerà la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali. E’ fatta salva la responsabilità dell’Azienda Aggiudicataria dell’Esecutore per eventuali vizi o difetti difetti, anche in relazione a parti del servizio non verificabili in sede di verifica di conformità. In caso di mancata o ritardata esecuzione del servizio, la Stazione Appaltante le AA.OO. si riserva riservano la facoltà di approvvigionarsi degli stessi altrove, con spese a totale carico dell’Azienda Aggiudicataria dell’Aggiudicatario, che non potrà fare opposizione o sollevare eccezione alcuna sulla modalità di esecuzione e sui beni prezzi così acquistati. Tale disposizione si applica anche per erogazione del servizio in quantità inferiori a quelle ordinate. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all’Azienda Aggiudicatariaall’Esecutore, la il quale dovrà restituirlo firmato, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento. La stessa Lo stesso potrà, all’atto della firma, aggiungere le contestazioni che ritiene opportune rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
La verifica di conformità. L’esecuzione dell’appalto è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle prescrizioni degli atti di gara. E’ fatta salva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale. Tale verifica è avviata entro 20 giorni dall’ultimazione delle singole prestazioni e viene condotta dal D.E.C. oppure da apposita commissione nominata dal DEC. La verifica di conformità in corso di esecuzione è obbligatoria:
a) : - nel caso in cui, stante la natura dei prodotti da fornire o dei servizi da prestare, questa sia possibile solo in corso di esecuzione contrattuale;
b) ; - nel caso di forniture e servizi continuativi. La Stazione Appaltante stazione appaltante si riserva comunque, la facoltà di condurre la verifica di conformità in corso di esecuzione, ogniqualvolta ne ravvisi l’opportunità. La verifica di conformità verrà conclusa non oltre 60 giorni dall’ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. In caso di prolungamento delle operazioni oltre tale termine, verrà trasmessa formale comunicazione all’Esecutoreall’esecutore. La verifica della buona esecuzione delle prestazioni è effettuata attraverso gli accertamenti e riscontri, che l’incaricato della verifica di conformità riterrà necessari. Al Fornitore All’esecutore verrà data tempestiva comunicazione del giorno della verifica di conformità, affinché possa intervenire. Della verifica sarà redatto apposito verbale, sottoscritto da tutti gli interessati. Sono a carico dell’Azienda Aggiudicataria dell’esecutore del contratto tutte le operazioni necessarie alla verifica di conformità; pertanto, ellaegli, a propria cura e spesa, dovrà mettere a disposizione del soggetto incaricato dall'appaltante tutti i mezzi necessari per l’ottimale svolgimento delle operazioni di verifica. Nel caso in cui non ottemperi a tali obblighi, il D.E.C. o altro soggetto all’uopo incaricato disporranno che sia provveduto d’ufficio, deducendo le spese sostenute dal corrispettivo dovuto al Fornitoreall’Aggiudicatario. Il D.E.C. o suo delegato, e comunque persona diversa dal responsabile Responsabile del procedimentoProcedimento, indica se le prestazioni siano o meno collaudabili ovvero, riscontrando difetti o mancanze di lieve entità riguardo all’esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all’Esecutoreall’esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere. Il D.E.C. o suo delegato provvederà al rilascio del certificato di verifica di conformità, nel caso in cui riscontrerà la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali. E’ fatta salva la responsabilità dell’Azienda Aggiudicataria dell’esecutore per eventuali vizi o difetti non verificabili in sede di verifica di conformità. In caso di mancata o ritardata esecuzione del servizio, la Stazione Appaltante stazione appaltante si riserva la facoltà di approvvigionarsi altrove, con spese a totale carico dell’Azienda Aggiudicataria dell’aggiudicatario che non potrà fare opposizione o sollevare eccezione alcuna sulla modalità di esecuzione e sui beni sul servizio così acquistatiacquistato. Tale disposizione si applica anche per erogazione del servizio in quantità inferiori a quelle ordinate. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all’Azienda Aggiudicatariaall’aggiudicatario, la il quale dovrà restituirlo firmato, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento. La stessa Lo stesso potrà, all’atto della firma, aggiungere le contestazioni che ritiene opportune rispetto alle operazioni di verifica di conformità. Tra le attività di verifica, la stazione appaltante si riserva il diritto di eseguire controlli al fine di verificare la rispondenza tra il servizio reso e quanto previsto sia dalle prescrizioni di legge che dai requisiti previsti dal presente Capitolato. Eseguito il controllo, la Stazione appaltante ne comunicherà all’affidatario l’esito, affinché lo stesso possa produrre proprie argomentazioni, nel caso in cui venissero riscontrate anomalie e/o non conformità, come sovra specificato.
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Samples: Service Agreement