Lavoro in turni avvicendati. I lavori in turno presi in considerazione ai fini della disciplina prevista nel presente articolo sono i seguenti: - turno A: turni programmati ciclici e avvicendati con esclusione delle prestazioni dalle ore 22 alle ore 6; - turno B: turni programmati ciclici e avvicendati comprensivi del periodo notturno. Resta ferma la possibilità per le parti di individuare aziendalmente, in aggiunta ai tipi di turno sopra considerati, altre eventuali articolazioni differenziate di orario di lavoro. Ai lavoratori in turno, relativamente alle prestazioni effettuate secondo lo schema della propria turnazione, si applicano le seguenti indennità giornaliere a prestazione effettiva: per le prestazioni in turno di tipo A o B effettuate in orario diurno, l’indennità di £. 4.000 (euro 2,06) per ogni giornata di prestazione diurna; per le prestazioni in turno di tipo B effettuate in orario notturno, l’indennità di £. 20.000 (euro 10,32) per ogni giornata di prestazione notturna. Tale indennità, connessa al disagio per la prestazione in turno, è comprensiva di ogni altro disagio riferito alle difficoltà relative a problemi di trasporto, fruizione pasto, ecc. I lavoratori, che svolgono servizio in turno nelle domeniche o nel giorno festivo del proprio culto, hanno diritto all’indennità di lavoro domenicale, prevista al precedente articolo 36, pari a £. 10.000 (euro 5,16). Nei casi di sostituzione di lavoratori addetti ai turni avvicendati da parte di lavoratori non addetti a tali turni, le indennità di cui sopra vengono corrisposte secondo la stessa modalità a prestazione effettiva. Le Parti convengono che, compatibilmente con l'organizzazione aziendale e le esigenze del servizio, la copertura del turno per mancato cambio avvenga di norma con il prolungamento del turno non oltre le quattro ore e con corrispondente entrata in turno anticipata del turnista subentrante.
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Lavoro in turni avvicendati. I lavori in turno presi in considerazione ai fini della disciplina prevista nel presente articolo sono i seguenti: - turno A: • turni programmati ciclici ciclici, continui e avvicendati avvicendati, che si alternano nell’arco di almeno un mese continuativo, con esclusione delle prestazioni dalle ore 22 alle ore 6, definiti turno A; - turno B: • turni programmati ciclici ciclici, continui e avvicendati avvicendati, che si alternano nell’arco di almeno un mese continuativo, comprensivi del periodo notturno. Resta ferma la possibilità per le parti di individuare aziendalmente, in aggiunta ai tipi di definiti turno sopra considerati, altre eventuali articolazioni differenziate di orario di lavoro. B. Ai lavoratori in turno, relativamente alle prestazioni effettuate secondo lo schema della propria turnazione, si applicano le seguenti indennità giornaliere a prestazione effettiva: per - Per le prestazioni in turno sia di tipo A o B effettuate in orario diurno, l’indennità di £una indennità pari al 5% della retribuzione oraria complessiva. 4.000 (euro 2,06) per ogni giornata di prestazione diurna; per Per le prestazioni in turno di tipo B effettuate in orario notturno, si somma limitatamente alle ore di cui all’art. 37, l’indennità di £aggiuntiva (20%). 20.000 (euro 10,32) per Dette indennità hanno le seguenti caratteristiche: - sono onnicomprensive e compensano ogni giornata di prestazione notturna. Tale indennitàaltra indennità legata al disagio; - sono cumulabili con le maggiorazioni previste dagli istituti contrattuali del lavoro notturno, connessa al disagio per la prestazione in turno, è comprensiva di ogni altro disagio riferito alle difficoltà relative a problemi di trasporto, fruizione pasto, ecc. I lavoratori, che svolgono servizio in turno nelle domeniche o nel giorno festivo del proprio culto, hanno diritto all’indennità di lavoro domenicale, prevista al precedente articolo 36, pari a £. 10.000 (euro 5,16)e delle prestazioni straordinarie. Nei casi di sostituzione di lavoratori addetti ai turni avvicendati da parte di lavoratori non addetti a tali turni, le indennità di cui sopra vengono corrisposte secondo la stessa modalità a prestazione effettiva. Le Parti parti convengono che, compatibilmente con l'organizzazione aziendale e le esigenze del servizio, la copertura del turno per mancato mancata cambio avvenga di norma con il prolungamento del turno non oltre le quattro due ore e con corrispondente entrata in turno anticipata del turnista subentrante.
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Lavoro in turni avvicendati. I lavori in turno presi in considerazione ai fini della disciplina prevista nel presente articolo sono i seguenti: - turno A: turni programmati ciclici e avvicendati con esclusione delle prestazioni dalle ore 22 alle ore 6; - turno B: turni programmati ciclici e avvicendati comprensivi del periodo notturno. Resta ferma la possibilità per le parti di individuare aziendalmente, in aggiunta ai tipi di turno sopra considerati, altre eventuali articolazioni differenziate di orario di lavoro. Ai lavoratori in turno, relativamente alle prestazioni effettuate secondo lo schema della propria turnazione, si applicano le seguenti indennità giornaliere a prestazione effettiva: - per le prestazioni in turno di tipo A o B effettuate in orario diurno, l’indennità di £. 4.000 (euro 2,06) per ogni giornata di prestazione diurna; - per le prestazioni in turno di tipo B effettuate in orario notturno, l’indennità di £. 20.000 (euro 10,32) per ogni giornata di prestazione notturna. Tale indennità, connessa al disagio per la prestazione in turno, è comprensiva di ogni altro disagio riferito alle difficoltà relative a problemi di trasporto, fruizione pasto, ecc. I lavoratori, che svolgono servizio in turno nelle domeniche o nel giorno festivo del proprio culto, hanno diritto all’indennità di lavoro domenicale, prevista al precedente articolo 36, pari a £. 10.000 (euro 5,16). Nei casi di sostituzione di lavoratori addetti ai turni avvicendati da parte di lavoratori non addetti a tali turni, le indennità di cui sopra vengono corrisposte secondo la stessa modalità a prestazione effettiva. Le Parti convengono che, compatibilmente con l'organizzazione aziendale e le esigenze del servizio, la copertura del turno per mancato cambio avvenga di norma con il prolungamento del turno non oltre le quattro ore e con corrispondente entrata in turno anticipata del turnista subentrante.
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Lavoro in turni avvicendati. I lavori in turno presi in considerazione ai fini della disciplina prevista nel presente articolo sono i seguenti: - turno A: ♦ turni programmati ciclici ciclici, continui e avvicendati avvicendati, che si alternano nell’arco di almeno un mese continuativo, con esclusione delle prestazioni dalle ore 22 alle ore 6, definiti turno A; - turno B: ♦ turni programmati ciclici ciclici, continui e avvicendati avvicendati, che si alternano nell’arco di almeno un mese continuativo, comprensivi del periodo notturno. Resta ferma la possibilità per le parti di individuare aziendalmente, in aggiunta ai tipi di definiti turno sopra considerati, altre eventuali articolazioni differenziate di orario di lavoro. B. Ai lavoratori in turno, relativamente alle prestazioni effettuate secondo lo schema della propria turnazione, si applicano le seguenti indennità giornaliere a prestazione effettiva: per - Per le prestazioni in turno sia di tipo A o B effettuate in orario diurno, l’indennità di £una indennità pari al 5% della retribuzione oraria complessiva. 4.000 (euro 2,06) per ogni giornata di prestazione diurna; per Per le prestazioni in turno di tipo B effettuate in orario notturno, si somma limitatamente alle ore di cui all’art. 37, l’indennità di £aggiuntiva (20%). 20.000 (euro 10,32) per Dette indennità hanno le seguenti caratteristiche: - sono onnicomprensive e compensano ogni giornata di prestazione notturna. Tale indennitàaltra indennità legata al disagio; - sono cumulabili con le maggiorazioni previste dagli istituti contrattuali del lavoro notturno, connessa al disagio per la prestazione in turno, è comprensiva di ogni altro disagio riferito alle difficoltà relative a problemi di trasporto, fruizione pasto, ecc. I lavoratori, che svolgono servizio in turno nelle domeniche o nel giorno festivo del proprio culto, hanno diritto all’indennità di lavoro domenicale, prevista al precedente articolo 36, pari a £. 10.000 (euro 5,16)e delle prestazioni straordinarie. Nei casi di sostituzione di lavoratori addetti ai turni avvicendati da parte di lavoratori non addetti a tali turni, le indennità di cui sopra vengono corrisposte secondo la stessa modalità a prestazione effettiva. Le Parti parti convengono che, compatibilmente con l'organizzazione aziendale e le esigenze del servizio, la copertura del turno per mancato mancata cambio avvenga di norma con il prolungamento del turno non oltre le quattro due ore e con corrispondente entrata in turno anticipata del turnista subentrante.
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