Le Informazioni Privilegiate. 2.1 Ai sensi e per gli effetti della Normativa sugli Abusi di Mercato e della Procedura, per “Informazioni Privilegiate”3 si intendono quelle informazioni di carattere preciso, che non sono state rese pubbliche, concernenti direttamente o indirettamente la Società, ovvero le Azioni della Società ammesse alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (le “Azioni”) che, se rese pubbliche, potrebbero avere un effetto significativo sul prezzo delle Azioni o degli strumenti finanziari derivati collegati alle Azioni (gli “Strumenti Finanziari Collegati alle Azioni”). Un’Informazione Privilegiata si ritiene di carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi delle Azioni o degli Strumenti Finanziari Collegati alle Azioni. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell’evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso. Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un’informazione privilegiata se risponde ai criteri fissati nel presente articolo riguardo alle Informazioni Privilegiate. 1 Si vedano (i) la Direttiva 2014/57/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (la “Direttiva Abusi di Mercato”); (ii) il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato, che abroga la direttiva 2003/6/CE o e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE (il “Regolamento sugli Abusi di Mercato” o “MAR”); (iii) il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione del 10 marzo 2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il relativo aggiornamento a norma della MAR, (il “Regolamento 347/2016”); (iv) il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione del 29 giugno 2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli strumenti tecnici per l’adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e per ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate ai sensi della MAR (il “Regolamento 1055/2016”),e (v) le altre norme di esecuzione di tempo in tempo emanate dalle autorità competenti. 2 Si vedano il D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il “Testo Unico della Finanza” o “TUF”) e la normativa di attuazione contenuta nel regolamento in materia di emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (il “Regolamento Emittenti”). 3 Si veda l’art. 7 della MAR. Un’informazione che, se resa pubblica, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi delle Azioni o degli Strumenti Finanziari Collegati alle Azioni è quella informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento. 2.2 Tra le Informazioni Privilegiate possono rientrare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, in funzione della loro effettiva e concreta rilevanza e al ricorrere di tutti i requisiti stabiliti dal precedente paragrafo 2.1: (i) i dati previsionali e gli obiettivi quantitativi concernenti l’andamento della gestione contenuti in piani industriali interni della Società; (ii) i dati contabili di periodo; (iii) le informazioni relative a operazioni societarie straordinarie (quali aumenti di capitale, fusioni, scissioni, etc.); (iv) le informazioni relative a contenziosi significativi dei quali sono parti la Società e/o le Società Controllate; (v) le informazioni relative a nuove iniziative di particolare rilievo ovvero a trattative o accordi in merito all’acquisizione e/o alla cessione di assets strategici o significativi; e (vii) le informazioni relative a vicende e modifiche riguardanti le cariche sociali, il top e il senior management. 2.3 Le informazioni riservate relative alla Società alle Azioni e agli Strumenti Finanziari Collegati alle Azioni, che potrebbero diventare Informazioni Privilegiate, ma che non possono ancora essere qualificate come tali per l’assenza di uno o più dei requisiti di cui al precedente paragrafo 2.1, devono in ogni caso essere trattate con la massima riservatezza e confidenzialità, nella puntuale osservanza della presente Procedura, della Normativa sugli Abusi di Mercato e delle altre disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo vigenti. 2.4 La Società comunica al pubblico quanto prima possibile le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente la Società in adempimento degli obblighi previsti dalla Normativa sugli Abusi di Mercato4 e delle altre disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo vigenti. Qualora la Società o un soggetto che agisca in suo nome o per suo conto, comunichi, nel normale esercizio della propria attività lavorativa, professionale o della propria funzione, Informazioni Privilegiate a terzi che non sono tenuti a obblighi di riservatezza di natura legislativa, regolamentare, statutaria o contrattuale, la Società ha l’obbligo di dare integrale ed effettiva comunicazione al pubblico simultaneamente in caso di comunicazione intenzionale e tempestivamente in caso di comunicazione non intenzionale. 2.5 La Società può ritardare, sotto la propria responsabilità, la comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate nel rispetto di quanto previsto dalla Normativa sugli Abusi di Mercato5 e dall’art. 8.4 della Procedura, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della Società; b) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l’effetto di fuorviare il pubblico; c) la Società è in grado di garantire la riservatezza di tali Informazioni Privilegiate. Nel caso di un processo prolungato, che si verifichi in fasi e sia volto a concretizzare o che comporti una particolare circostanza o un evento particolare, la Società può, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate relative a tale processo, fatte salve le condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c).
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Le Informazioni Privilegiate. 2.1 Ai sensi e per gli effetti della Normativa sugli Abusi di Mercato e della Procedura, per “Informazioni Privilegiate”3 si intendono quelle informazioni di carattere preciso, che non sono state rese pubbliche, concernenti direttamente o indirettamente la Società, ovvero le Azioni della Società ammesse alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (le “Azioni”) che, se rese pubbliche, potrebbero avere un effetto significativo sul prezzo delle Azioni o degli strumenti finanziari derivati collegati alle Azioni (gli “Strumenti Finanziari Collegati alle Azioni”). Un’Informazione Privilegiata si ritiene di carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi delle Azioni o degli Strumenti Finanziari Collegati alle Azioni. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell’evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso. Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un’informazione privilegiata se risponde ai criteri fissati nel presente articolo riguardo alle Informazioni Privilegiate. Un’informazione che, se resa pubblica, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi delle Azioni o degli Strumenti Finanziari Collegati alle Azioni è quella informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.
1 Si vedano (i) la Direttiva 2014/57/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (la “Direttiva Abusi di Mercato”); (ii) il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato, che abroga la direttiva 2003/6/CE o e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE (il “Regolamento sugli Abusi di Mercato” o “MAR”); (iii) il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione del 10 marzo 2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il relativo aggiornamento a norma della MAR, MAR (il “Regolamento 347/2016”); (iv) il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione del 29 giugno 2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli strumenti tecnici per l’adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e per ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate ai sensi della MAR (il “Regolamento 1055/2016”),e 1055/2016”); e (v) le altre norme di esecuzione di tempo in tempo emanate dalle autorità competenti.
2 Si vedano il D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il “Testo Unico della Finanza” o “TUF”) e la normativa di attuazione contenuta nel regolamento in materia di emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (il “Regolamento Emittenti”).
3 Si veda l’art. 7 della MAR. Un’informazione che, se resa pubblica, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi delle Azioni o degli Strumenti Finanziari Collegati alle Azioni è quella informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.
2.2 Tra le Informazioni Privilegiate possono rientrare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, in funzione della loro effettiva e concreta rilevanza e al ricorrere di tutti i requisiti stabiliti dal precedente paragrafo 2.1: (i) i dati previsionali e gli obiettivi quantitativi concernenti l’andamento della gestione contenuti in piani industriali interni della Società; (ii) i dati contabili di periodo; (iii) le informazioni relative a operazioni societarie straordinarie (quali aumenti di capitale, fusioni, scissioni, etc.); (iv) le informazioni relative a contenziosi significativi dei quali sono parti la Società e/o le Società Controllate; (v) le informazioni relative a nuove iniziative di particolare rilievo ovvero a trattative o accordi in merito all’acquisizione e/o alla cessione di assets strategici o significativi; e (vii) le informazioni relative a vicende e modifiche riguardanti le cariche sociali, il top e il senior management.
2.3 Le informazioni riservate relative alla Società alle Azioni e agli Strumenti Finanziari Collegati alle Azioni, che potrebbero diventare Informazioni Privilegiate, ma che non possono ancora essere qualificate come tali per l’assenza di uno o più dei requisiti di cui al precedente paragrafo 2.1, devono in ogni caso essere trattate con la massima riservatezza e confidenzialità, nella puntuale osservanza della presente Procedura, della Normativa sugli Abusi di Mercato e delle altre disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo vigenti.
2.4 La Società comunica al pubblico quanto prima possibile le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente la Società in adempimento degli obblighi previsti dalla Normativa sugli Abusi di Mercato4 e delle altre disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo vigenti. Qualora la Società o un soggetto che agisca in suo nome o per suo conto, comunichi, nel normale esercizio della propria attività lavorativa, professionale o della propria funzione, Informazioni Privilegiate a terzi che non sono tenuti a obblighi di riservatezza di natura legislativa, regolamentare, statutaria o contrattuale, la Società ha l’obbligo di dare integrale ed effettiva comunicazione al pubblico simultaneamente in caso di comunicazione intenzionale e tempestivamente in caso di comunicazione non intenzionale.
2.5 La Società può ritardare, sotto la propria responsabilità, la comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate nel rispetto di quanto previsto dalla Normativa sugli Abusi di Mercato5 e dall’art. 8.4 della Procedura, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della Società;
b) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l’effetto di fuorviare il pubblico;
c) la Società è in grado di garantire la riservatezza di tali Informazioni Privilegiate. Nel caso di un processo prolungato, che si verifichi in fasi e sia volto a concretizzare o che comporti una particolare circostanza o un evento particolare, la Società può, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate relative a tale processo, fatte salve le condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c).
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Le Informazioni Privilegiate. 2.1 Ai sensi e per gli effetti della Normativa sugli Abusi di Mercato e della Procedura, Procedura per “Informazioni Privilegiate”3 si intendono quelle informazioni di carattere preciso, che non sono state rese pubbliche, concernenti direttamente o indirettamente la Società, ovvero le Azioni gli strumenti finanziari della Società ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati e/o su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi incluse le azioni ordinarie della Società, ammesse alla quotazione sul Mercato Telematico Azionariomercato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (le “Azioni”) (collettivamente, gli “Strumenti Finanziari”), che, se rese pubbliche, potrebbero avere un effetto significativo sul prezzo delle Azioni degli Strumenti Finanziari o degli strumenti finanziari derivati collegati alle Azioni (gli “Strumenti Finanziari Collegati alle Azioni”)ad essi collegati. Un’Informazione Privilegiata si ritiene di carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi delle Azioni o degli Strumenti Finanziari Collegati alle Azionio degli strumenti finanziari derivati collegati. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell’evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso. Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un’informazione privilegiata se risponde ai criteri fissati nel presente articolo riguardo alle Informazioni Privilegiate.
1 Si vedano (i) la Direttiva 2014/57/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (la “Direttiva Abusi di Mercato”); (ii) il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato, che abroga la direttiva 2003/6/CE o e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE (il “Regolamento sugli Abusi di Mercato” o “MAR”); (iii) il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione del 10 marzo 2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il relativo aggiornamento a norma della MAR, MAR (il “Regolamento 347/2016”); (iv) il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione del 29 giugno 2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli strumenti tecnici per l’adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e per ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate ai sensi della MAR (il “Regolamento 1055/2016”),e 1055/2016”), (v) le altre norme di esecuzione della MAR di tempo in tempo emanate dalle autorità competenti.
2 Si vedano il D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 , nonché (il vi) gli orientamenti di volta in volta approvati dalla European Securities and Markets Authority (“Testo Unico della Finanza” o “TUF”) e la normativa di attuazione contenuta nel regolamento in materia di emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (il “Regolamento EmittentiESMA”).
3 Si veda l’art. 7 della MAR. Un’informazione che, se resa pubblica, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi delle Azioni o degli Strumenti Finanziari Collegati alle Azioni è quella informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.
2.2 Tra le Informazioni Privilegiate possono rientrare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, in funzione della loro effettiva e concreta rilevanza e al ricorrere di tutti i requisiti stabiliti dal precedente paragrafo 2.1: (i) i dati previsionali e gli obiettivi quantitativi concernenti l’andamento della gestione contenuti in piani industriali interni della Società; (ii) i dati contabili di periodo; (iii) le informazioni relative a operazioni societarie straordinarie (quali aumenti di capitale, fusioni, scissioni, etc.); (iv) le informazioni relative a contenziosi significativi dei quali sono parti la Società e/o le Società Controllate; (v) le informazioni relative a nuove iniziative di particolare rilievo ovvero a trattative o accordi in merito all’acquisizione e/o alla cessione di assets strategici o significativi; e (vii) le informazioni relative a vicende e modifiche riguardanti le cariche sociali, il top e il senior management.
2.3 Le informazioni riservate relative alla Società alle Azioni e agli Strumenti Finanziari Collegati alle Azioni, che potrebbero diventare Informazioni Privilegiate, ma che non possono ancora essere qualificate come tali per l’assenza di uno o più dei requisiti di cui al precedente paragrafo 2.1, devono in ogni caso essere trattate con la massima riservatezza e confidenzialità, nella puntuale osservanza della presente Procedura, della Normativa sugli Abusi di Mercato e delle altre disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo vigenti.
2.4 La Società comunica al pubblico quanto prima possibile le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente la Società in adempimento degli obblighi previsti dalla Normativa sugli Abusi di Mercato4 e delle altre disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo vigenti. Qualora la Società o un soggetto che agisca in suo nome o per suo conto, comunichi, nel normale esercizio della propria attività lavorativa, professionale o della propria funzione, Informazioni Privilegiate a terzi che non sono tenuti a obblighi di riservatezza di natura legislativa, regolamentare, statutaria o contrattuale, la Società ha l’obbligo di dare integrale ed effettiva comunicazione al pubblico simultaneamente in caso di comunicazione intenzionale e tempestivamente in caso di comunicazione non intenzionale.
2.5 La Società può ritardare, sotto la propria responsabilità, la comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate nel rispetto di quanto previsto dalla Normativa sugli Abusi di Mercato5 e dall’art. 8.4 della Procedura, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della Società;
b) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l’effetto di fuorviare il pubblico;
c) la Società è in grado di garantire la riservatezza di tali Informazioni Privilegiate. Nel caso di un processo prolungato, che si verifichi in fasi e sia volto a concretizzare o che comporti una particolare circostanza o un evento particolare, la Società può, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate relative a tale processo, fatte salve le condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c).
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Le Informazioni Privilegiate. 2.1 Ai sensi e per gli effetti della Normativa sugli Abusi di Mercato e della Procedura, Procedura per “Informazioni Privilegiate”3 si intendono quelle informazioni di carattere preciso, che non sono state rese pubbliche, concernenti direttamente o indirettamente la Società, ovvero le Azioni gli strumenti finanziari della Società ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati e/o su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi incluse le azioni ordinarie della Società, ammesse alla quotazione sul Mercato Telematico Azionariomercato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (le “Azioni”) (collettivamente, gli “Strumenti Finanziari”), che, se rese pubbliche, potrebbero avere un effetto significativo sul prezzo delle Azioni degli Strumenti Finanziari o degli strumenti finanziari derivati collegati alle Azioni (gli “Strumenti Finanziari Collegati alle Azioni”)ad essi collegati. Un’Informazione Privilegiata si ritiene di carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi delle Azioni o degli Strumenti Finanziari Collegati alle Azionio degli strumenti finanziari derivati collegati. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell’evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso. Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un’informazione privilegiata se risponde ai criteri fissati nel presente articolo riguardo alle Informazioni Privilegiateinformazioni privilegiate.
1 Si vedano (i) la Direttiva 2014/57/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (la “Direttiva Abusi di Mercato”); (ii) il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato, che abroga la direttiva 2003/6/CE o e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE (il “Regolamento sugli Abusi di Mercato” o “MAR”); (iii) il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione del 10 marzo 2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il relativo aggiornamento a norma della MAR, (il “Regolamento 347/2016”); (iv) il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione del 29 giugno 2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli strumenti tecnici per l’adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e per ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate ai sensi della MAR (il “Regolamento 1055/2016”),e (v) le altre norme di esecuzione di tempo in tempo emanate dalle autorità competenti.
2 Si vedano il D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il “Testo Unico della Finanza” o “TUF”) e la normativa di attuazione contenuta nel regolamento in materia di emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (il “Regolamento Emittenti”).
3 Si veda l’art. 7 della MAR. Un’informazione che, se resa pubblica, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi delle Azioni o degli Strumenti Finanziari Collegati alle Azioni è quella informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.
2.2 Tra le Informazioni Privilegiate possono rientrare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, in funzione della loro effettiva e concreta rilevanza e al ricorrere di tutti i requisiti stabiliti dal precedente paragrafo 2.1: (i) i dati previsionali e gli obiettivi quantitativi concernenti l’andamento della gestione contenuti in piani industriali interni della Società; (ii) i dati contabili di periodo; (iii) le informazioni relative a operazioni societarie straordinarie (quali aumenti di capitale, fusioni, scissioni, etc.); (iv) le informazioni relative a contenziosi significativi dei quali sono parti la Società e/o le Società Controllate; (v) le informazioni relative a nuove iniziative di particolare rilievo ovvero a trattative o accordi in merito all’acquisizione e/o alla cessione di assets strategici o significativi; e (vii) le informazioni relative a vicende e modifiche riguardanti le cariche sociali, il top e il senior management.
2.3 Le informazioni riservate relative alla Società alle Azioni e agli Strumenti Finanziari Collegati alle Azioni, che potrebbero diventare Informazioni Privilegiate, ma che non possono ancora essere qualificate come tali per l’assenza di uno o più dei requisiti di cui al precedente paragrafo 2.1, devono in ogni caso essere trattate con la massima riservatezza e confidenzialità, nella puntuale osservanza della presente Procedura, della Normativa sugli Abusi di Mercato e delle altre disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo vigenti.
2.4 La Società comunica al pubblico quanto prima possibile le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente la Società in adempimento degli obblighi previsti dalla Normativa sugli Abusi di Mercato4 e delle altre disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo vigenti. Qualora la Società o un soggetto che agisca in suo nome o per suo conto, comunichi, nel normale esercizio della propria attività lavorativa, professionale o della propria funzione, Informazioni Privilegiate a terzi che non sono tenuti a obblighi di riservatezza di natura legislativa, regolamentare, statutaria o contrattuale, la Società ha l’obbligo di dare integrale ed effettiva comunicazione al pubblico simultaneamente in caso di comunicazione intenzionale e tempestivamente in caso di comunicazione non intenzionale.
2.5 La Società può ritardare, sotto la propria responsabilità, la comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate nel rispetto di quanto previsto dalla Normativa sugli Abusi di Mercato5 e dall’art. 8.4 della Procedura, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della Società;
b) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l’effetto di fuorviare il pubblico;
c) la Società è in grado di garantire la riservatezza di tali Informazioni Privilegiate. Nel caso di un processo prolungato, che si verifichi in fasi e sia volto a concretizzare o che comporti una particolare circostanza o un evento particolare, la Società può, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate relative a tale processo, fatte salve le condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c).
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Le Informazioni Privilegiate. 2.1 Ai sensi e per gli effetti della Normativa sugli Abusi di Mercato e della Procedura, Procedura per “Informazioni Privilegiate”3 si intendono quelle informazioni di carattere preciso, che non sono state rese pubbliche, concernenti direttamente o indirettamente la Società, ovvero le Azioni gli strumenti finanziari della Società ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati e/o su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi incluse le azioni ordinarie della Società, ammesse alla quotazione sul Mercato Telematico Azionariomercato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (le “Azioni”) (collettivamente, gli “Strumenti Finanziari”), che, se rese pubbliche, potrebbero avere un effetto significativo sul prezzo delle Azioni degli Strumenti Finanziari o degli strumenti finanziari derivati collegati alle Azioni (gli “Strumenti Finanziari Collegati alle Azioni”)ad essi collegati. Un’Informazione Privilegiata si ritiene di carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi delle Azioni o degli Strumenti Finanziari Collegati alle Azionio degli strumenti finanziari derivati collegati. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell’evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso. Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un’informazione privilegiata se risponde ai criteri fissati nel presente articolo riguardo alle Informazioni Privilegiate.
1 Si vedano (i) la Direttiva 2014/57/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (la “Direttiva Abusi di Mercato”); (ii) il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato, che abroga la direttiva 2003/6/CE o e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE (il “Regolamento sugli Abusi di Mercato” o “MAR”); (iii) il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione del 10 marzo 2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il relativo aggiornamento a norma della MAR, (il “Regolamento 347/2016”); (iv) il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione del 29 giugno 2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli strumenti tecnici per l’adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e per ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate ai sensi della MAR (il “Regolamento 1055/2016”),e (v) le altre norme di esecuzione di tempo in tempo emanate dalle autorità competenti.
2 Si vedano il D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il “Testo Unico della Finanza” o “TUF”) e la normativa di attuazione contenuta nel regolamento in materia di emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (il “Regolamento Emittenti”).
3 Si veda l’art. 7 della MARprivilegiate. Un’informazione che, se resa pubblica, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi delle Azioni o degli Strumenti Finanziari Collegati alle Azioni o degli strumenti finanziari derivati collegati è quella informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.
2.2 Tra le Informazioni Privilegiate possono rientrare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, in funzione della loro effettiva e concreta rilevanza e al ricorrere di tutti i requisiti stabiliti dal precedente paragrafo 2.1: (i) i dati previsionali e gli obiettivi quantitativi concernenti l’andamento della gestione contenuti in piani industriali interni della Società; (ii) i dati contabili di periodo; (iii) le informazioni relative a operazioni societarie straordinarie (quali aumenti di capitale, fusioni, scissioni, etc.); (iv) le informazioni relative a contenziosi significativi dei quali sono parti la Società e/o le Società Controllate; (v) le informazioni relative a nuove iniziative di particolare rilievo ovvero a trattative o accordi in merito all’acquisizione e/o alla cessione di assets strategici o significativi; e (vii) le informazioni relative a vicende e modifiche riguardanti le cariche sociali, il top e il senior management.
2.3 Le informazioni riservate relative alla Società alle Azioni e agli Strumenti Finanziari Collegati alle Azioni, che potrebbero diventare Informazioni Privilegiate, ma che non possono ancora essere qualificate come tali per l’assenza di uno o più dei requisiti di cui al precedente paragrafo 2.1, devono in ogni caso essere trattate con la massima riservatezza e confidenzialità, nella puntuale osservanza della presente Procedura, della Normativa sugli Abusi di Mercato e delle altre disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo vigenti.
2.4 La Società comunica al pubblico quanto prima possibile le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente la Società in adempimento degli obblighi previsti dalla Normativa sugli Abusi di Mercato4 e delle altre disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo vigenti. Qualora la Società o un soggetto che agisca in suo nome o per suo conto, comunichi, nel normale esercizio della propria attività lavorativa, professionale o della propria funzione, Informazioni Privilegiate a terzi che non sono tenuti a obblighi di riservatezza di natura legislativa, regolamentare, statutaria o contrattuale, la Società ha l’obbligo di dare integrale ed effettiva comunicazione al pubblico simultaneamente in caso di comunicazione intenzionale e tempestivamente in caso di comunicazione non intenzionale.
2.5 La Società può ritardare, sotto la propria responsabilità, la comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate nel rispetto di quanto previsto dalla Normativa sugli Abusi di Mercato5 e dall’art. 8.4 della Procedura, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della Società;
b) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l’effetto di fuorviare il pubblico;
c) la Società è in grado di garantire la riservatezza di tali Informazioni Privilegiate. Nel caso di un processo prolungato, che si verifichi in fasi e sia volto a concretizzare o che comporti una particolare circostanza o un evento particolare, la Società può, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate relative a tale processo, fatte salve le condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c).investitore
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Samples: Internal Procedure for the Management and Treatment of Privileged Information