Le Informazioni Privilegiate. 2.1 Ai sensi e per gli effetti della Normativa sugli Abusi di Mercato e della Procedura per “Informazioni Privilegiate”3 si intendono quelle informazioni di carattere preciso, che non sono state rese pubbliche, concernenti direttamente o indirettamente la Società, ovvero gli strumenti finanziari della Società ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati e/o su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi incluse le azioni ordinarie della Società, ammesse alla quotazione sul mercato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (le “Azioni”) (collettivamente, gli “Strumenti Finanziari”), che, se rese pubbliche, potrebbero avere un effetto significativo sul prezzo degli Strumenti Finanziari o degli strumenti finanziari derivati ad essi collegati. Un’Informazione Privilegiata si ritiene di carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli Strumenti Finanziari o degli strumenti finanziari derivati collegati. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell’evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso. Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un’informazione privilegiata se risponde ai criteri fissati nel presente articolo riguardo alle informazioni privilegiate.
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Le Informazioni Privilegiate. 2.1 Ai sensi e per gli effetti della Normativa sugli Abusi di Mercato e della Procedura per “Informazioni Privilegiate”3 si intendono quelle informazioni di carattere preciso, che non sono state rese pubbliche, concernenti direttamente o indirettamente la Società, ovvero gli strumenti finanziari della Società ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati e/o su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi incluse le azioni ordinarie della Società, ammesse alla quotazione sul mercato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (le “Azioni”) (collettivamente, gli “Strumenti Finanziari”), che, se rese pubbliche, potrebbero avere un effetto significativo sul prezzo degli Strumenti Finanziari o degli strumenti finanziari derivati ad essi collegati. Un’Informazione Privilegiata si ritiene di carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli Strumenti Finanziari o degli strumenti finanziari derivati collegati. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell’evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso. Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un’informazione privilegiata se risponde ai criteri fissati nel presente articolo riguardo alle informazioni privilegiate.. Un’informazione che, se resa pubblica, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari o degli strumenti finanziari derivati collegati è quella informazione che un investitore
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Le Informazioni Privilegiate. 2.1 Ai sensi e per gli effetti della Normativa sugli Abusi di Mercato e della Procedura Procedura, per “Informazioni Privilegiate”3 si intendono quelle informazioni di carattere preciso, che non sono state rese pubbliche, concernenti direttamente o indirettamente la Società, ovvero gli strumenti finanziari le Azioni della Società ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati e/o su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi incluse le azioni ordinarie della Società, ammesse alla quotazione sul mercato Euronext MilanMercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (le “Azioni”) (collettivamente, gli “Strumenti Finanziari”), che, se rese pubbliche, potrebbero avere un effetto significativo sul prezzo degli Strumenti Finanziari delle Azioni o degli strumenti finanziari derivati ad essi collegaticollegati alle Azioni (gli “Strumenti Finanziari Collegati alle Azioni”). Un’Informazione Privilegiata si ritiene di carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi delle Azioni o degli Strumenti Finanziari o degli strumenti finanziari derivati collegatiCollegati alle Azioni. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell’evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso. Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un’informazione privilegiata se risponde ai criteri fissati nel presente articolo riguardo alle Informazioni Privilegiate. Un’informazione che, se resa pubblica, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi delle Azioni o degli Strumenti Finanziari Collegati alle Azioni è quella informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.
1 Si vedano (i) la Direttiva 2014/57/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (la “Direttiva Abusi di Mercato”); (ii) il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato, che abroga la direttiva 2003/6/CE o e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE (il “Regolamento sugli Abusi di Mercato” o “MAR”); (iii) il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione del 10 marzo 2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiateprivilegiate e il relativo aggiornamento a norma della MAR (il “Regolamento 347/2016”); (iv) il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione del 29 giugno 2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli strumenti tecnici per l’adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e per ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate ai sensi della MAR (il “Regolamento 1055/2016”); e (v) le altre norme di esecuzione di tempo in tempo emanate dalle autorità competenti.
2 Si vedano il D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il “Testo Unico della Finanza” o “TUF”) e la normativa di attuazione contenuta nel regolamento in materia di emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (il “Regolamento Emittenti”).
3 Si veda l’art. 7 della MAR.
2.2 Tra le Informazioni Privilegiate possono rientrare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, in funzione della loro effettiva e concreta rilevanza e al ricorrere di tutti i requisiti stabiliti dal precedente paragrafo 2.1: (i) i dati previsionali e gli obiettivi quantitativi concernenti l’andamento della gestione contenuti in piani industriali interni della Società; (ii) i dati contabili di periodo; (iii) le informazioni relative a operazioni societarie straordinarie (quali aumenti di capitale, fusioni, scissioni, etc.); (iv) le informazioni relative a contenziosi significativi dei quali sono parti la Società e/o le Società Controllate;
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