Licenziamento discriminatorio Clausole campione
Licenziamento discriminatorio. Il licenziamento determinato da ragioni discriminatorie ai sensi dell'art. 4 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e dell'art. 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'art. 13 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 è nullo indipendentemente dalla motivazione addotta e comporta, quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro, le conseguenze previste dall'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dalla legge n. 108/1990.
Licenziamento discriminatorio. Il licenziamento determinato da ragioni discriminatorie ai sensi dell'articolo 4 della Legge n. 604/1966 e dell'articolo 15 della Legge n. 300/1970, come modificato dall'articolo 13 della Legge n. 903/1977 è nullo indipendentemente dalla motivazione addotta e comporta, quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro, le conseguenze previste dall'articolo 18 della Legge n. 300/1970 e successive modificazioni.
Licenziamento discriminatorio. Il licenziamento discriminatorio nell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori: prima e dopo la legge n. 92 del 2012. Il licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale nel decreto legislativo in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti. Il licenziamento disciplinare nell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori: prima e dopo la legge n. 92 del 2012. Come è. Il testo dell'articolo 18 modificato dalla legge n. 92 del 2012 prevede diverse ipotesi:
Licenziamento discriminatorio. Per questa fattispecie non cambia nulla, resta in tutti i casi il reintegro, a prescindere dalle dimensioni aziendali. Il reintegro continua a essere previsto anche in tutti i casi di nullità del licenziamento previsti dalla legge, nel caso di licenziamento intimato in forma orale. Se, in seguito al provvedimento di reintegro stabilito dal giudice, il lavoratore non riprende servizio entro 30 giorni dall’invito del datore di lavoro, il rapporto di lavoro è risolto. Questa non vale nel caso in cui il dipendente abbia già espresso, nei termini previsti, la volontà di sostituire il reintegro con l’indennità risarcitoria, che è pari a 15 mensilità. Il lavoratore di cui viene ordinato il reintegro ha anche diritto a un’indennità che non può essere inferiore a cinque mensilità.
Licenziamento discriminatorio. (Vedi accordo di rinnovo in nota)
