Licenziamento discriminatorio. 1) Il licenziamento determinato da ragioni discriminatorie ai sensi dell'articolo 4 della Legge n. 604/1966 e dell'articolo 15 della Legge n. 300/1970, come modificato dall'articolo 13 della Legge n. 903/1977 è nullo indipendentemente dalla motivazione addotta e comporta, quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro, le conseguenze previste dall'articolo 18 della Legge n. 300/1970 e successive modificazioni.
Appears in 2 contracts
Samples: Collective Labor Agreement, Accordo Di Rinnovo
Licenziamento discriminatorio. 1) Il licenziamento determinato da ragioni discriminatorie ai sensi dell'articolo 4 della Legge n. 604/1966 e dell'articolo 15 della Legge n. 300/1970, come modificato dall'articolo 13 della Legge n. 903/1977 è nullo indipendentemente dalla motivazione addotta e comporta, quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro, le conseguenze previste dall'articolo 18 della Legge n. 300/1970 e successive modificazioni.
Appears in 2 contracts
Samples: CCNL Del Settore Turismo Stabilimenti Balneari, Accordo Di Rinnovo
Licenziamento discriminatorio. 1) Il licenziamento determinato da ragioni discriminatorie ai sensi dell'articolo 4 della Legge legge 15/7/1966 n. 604/1966 604, e dell'articolo 15 della Legge legge 20/5/1970 n. 300/1970300, come modificato dall'articolo 13 della Legge legge 9/12/1977, n. 903/1977 903 è nullo indipendentemente dalla motivazione addotta e comporta, quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro, le conseguenze previste dall'articolo 18 della Legge legge 20/5/1970, n. 300/1970 e successive modificazioni300, come modificato dalla legge n. 108 del 1990.
Appears in 1 contract