LICENZIAMENTO IN TRONCO Clausole campione
LICENZIAMENTO IN TRONCO. Il licenziamento in tronco viene inflitto:
a) per notevoli gravità o per recidiva nelle infrazioni previste alle lettere da n) a p) dell’art. 59;
b) per reiterazione, rispettivamente, entro il biennio o entro l’anno della recidiva prevista alle lettere l) e m) dell’art. 59;
c) per atti che rivelino mancanza del senso dell’onore o del senso mora- le e che arrechino grave pregiudizio al prestigio del Consorzio;
d) per violazione dolosa dei doveri d’ufficio con grave pregiudizio del Consorzio o di privati ovvero per perturbazione della sicurezza pubblica;
e) per illecito uso o distrazione di somme amministrate o tenute in depo- sito o per connivente tolleranza di tali abusi commessi dai dipendenti;
f) per furto o danneggiamento doloso, anche se soltanto tentati, alle opere od ai materiali di pertinenza del Consorzio;
g) per accettazione o richiesta di compensi, partecipazione a benefici in relazione agli affari trattati per ragioni d’ufficio;
h) per reiterato insufficiente rendimento. Il licenziamento in tronco è adottato dall’Amministrazione consortile, esperita la procedura di contestazione degli addebiti di cui al 3° comma del- l’art. 56, sulla base del parere di un’apposita Commissione composta da: • un rappresentante del Consorzio designato dal Consorzio stesso; • un rappresentante del dipendente, designato a pena di decadenza entro il termine di 15 giorni, decorrenti dalla data di ricezione della richiesta del Consorzio effettuata con lettera raccomandata A.R., dall’Organizzazione sindacale territoriale aderente all’Organizzazione nazionale firmataria del presente contratto cui il dipendente sia iscrit- to o abbia conferito mandato; • un terzo membro, con funzioni di Presidente designato dall’Assessorato regionale al lavoro della Regione ove ha sede il Consorzio ovvero, in mancanza di tale designazione, dalla Prefettura della Provincia ove ha sede il Consorzio. Nell’ipotesi di mancata designazione nei termini di cui al precedente comma del rappresentante del dipendente, tale designazione è devoluta all’Organizzazione sindacale nazionale cui il dipendente sia iscritto od abbia conferito mandato, su richiesta del Consorzio e con gli stessi ter- mini di cui al precedente comma. Il licenziamento in tronco non comporta la perdita del trattamento di quiescenza maturato.
LICENZIAMENTO IN TRONCO. Il licenziamento in tronco viene inflitto:
a) per notevoli gravità o per recidiva nelle infrazioni previste alle lettere da n) a p) dell’art. 54;
LICENZIAMENTO IN TRONCO. Il rapporto di lavoro può essere sciolto in qualsiasi momento per motivi gravi. In tal caso si parla di licenziamento in tronco. Sono considerati motivi gravi qualsiasi circostanza soggettiva e oggettiva, data la quale non si può pretendere in buona fede che il rapporto di lavoro possa essere mantenuto nella stessa funzione o in un’altra funzione adeguata e disponibile fra i posti vacanti.
LICENZIAMENTO IN TRONCO. Il licenziamento in tronco viene inflitto:
a) per notevoli gravità o per recidiva nelle infrazioni previste alle lettere da n) a p) dell'art.
