Limitazioni di azioni esecutive o cautelari. Ai sensi dell’art. 1923 cod. civ. le somme dovute dalla Compagnia al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
Appears in 13 contracts
Samples: Contratto Di Assicurazione Mista a Premio Unico, Contratto Di Assicurazione Mista, Contratto Di Assicurazione