limiti dimensionali Clausole campione
limiti dimensionali. Le Parti richiamando la normativa vigente, articolo 4 della legge 443/1985, definiscono i seguenti limiti dimensionali per le imprese rientranti nelle previsioni del presente CCNL: - 18 unità, compresi gli apprendisti in numero inferiore a 9; - 22 unità a condizione che le unità oltre le 18 siano apprendisti.
limiti dimensionali. Questa norma si applica alle assunzioni fatte dal 1° gennaio 2013. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione, è il seguente: - 3 qualificati e 2 apprendisti (rapporto 3/2) per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori superiore a 9 unità ; - 1 qualificato e 1 apprendista (rapporto 1/1) per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a 10 unità Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. N.B. Il computo dei lavoratori si fa avuto riguardo alla intera realtà aziendale anche se operanti in unità produttive o sedi diverse da quelle in cui opera l’apprendista. Si computano i dipendenti, i dirigenti, soci e coadiuvanti familiari (sono esclusi gli apprendisti e i lavoratori in somministrazione).
limiti dimensionali. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione, è il seguente: - 3 qualificati e 2 apprendisti (rapporto 3/2) per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori superiore a 9 unità ; - 1 qualificato e 1 apprendista (rapporto 1/1) per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a 10 unità E’ esclusa la possibilità di assumere in somministrazione apprendisti a tempo determinato. Questa norma si applica alle assunzioni fatte dal 1° gennaio 2013. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. Il T.U. riconosce la possibilità di assumere apprendisti da parte di Agenzie per il Lavoro. L'Accordo delle Associazioni di categoria del 5/4/2012 prevede che tale novità si applichi in caso di apprendistato professionalizzante. Il lavoratore somministrato dovrà rapportarsi con 2 tutor: uno dell'Agenzia per il Lavoro e uno indicato dall'impresa utilizzatrice. Il Piano Formativo Individuale è predisposto dell'Agenzia per il Lavoro congiuntamente all'utilizzatore. Il decreto sviluppo consente di ricorrere al contratto di somministrazione a tempo indeterminato tra agenzia e soggetto utilizzatore in tutti i settori produttivi purché i lavoratori siano assunti come apprendisti (art. 46-bis lett. b D.L. 83/2012 Decreto Sviluppo). Con la Riforma Lavoro il contratto a tempo indeterminato costituisce la forma comune (non più la regola come recitava l’art 1 D.Lgs. 368/01) del contratto di lavoro subordinato. È consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo anche se riferibili all’ordinaria attività (c.d. causalone l’art 1 comma 1 D.Lgs.
limiti dimensionali. I lavori di escavazione del piano stradale dovranno eseguirsi per tratti non maggiori di m 15, ove si tratti di riparazione o costruzioni di fogne, non maggiori di m 40 nel caso di canalizzazioni, tenendo presente quanto è prescritto nell’articolo 20 e, fatte salve particolari deroghe autorizzate dal Settore Tecnico , su motivazioni tecnologiche o di sicurezza. Il lavoro non potrà essere proseguito nel tratto successivo se non sia stato ripristinato quello precedente.
