COMUNE DI LAZZATE
COMUNE DI LAZZATE
Provincia di Milano
Regolamento per l'esecuzione di scavi e canalizzazioni
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 7 del 22.03.2007 Integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 2 del 09.02.2009 (art. 8)
INDICE
TITOLO I
ARTICOLO 1 - PREMESSA
ARTICOLO 2 – DOMANDA PER ESEGUIRE GLI SCAVI ARTICOLO 3 – MODALITA’ DI COMPILAZIONE DOMANDA ARTICOLO 4 – LAVORI DI GRANDE IMPORTANZA ARTICOLO 5 – DEPOSITO CAUZIONALE
ARTICOLO 6 –MODIFICA DURATA LAVORI ARTICOLO 7 – REVOCA O SOSPENSIONE LAVORI
ARTICOLO 8 – INTERVENTI SU NUOVE PAVIMENTAZIONI STRADALI ARTICOLO 9 –DEPOSITO CAUZIONALE CUMULATIVO
ARTICOLO 10 - PROROGA ARTICOLO 11 - URGENZE
TITOLO II - COMPETENZA DEI LAVORI
ARTICOLO 12 – ESECUTORE DEI LAVORI ARTICOLO 13 – RESPONSABILITA’ RIPRISTINI
ARTICOLO 14 –RIPRISTINI NON ESEGUITI A REGOLA D’ARTE
TITOLO III - CONDOTTA DEI LAVORI
ARTICOLO 15 – ESECUZIONE DEI LAVORI ARTICOLO 16 – CONTINUITA’ DEI LAVORI ARTICOLO 17 – LIMITI DIMENSIONALI ARTICOLO 18 - PASSAGGI
ARTICOLO 19 – SICUREZZA DEI LAVORI ARTICOLO 20 – SCAVI IN GALLERIA ARTICOLO 21 – TIPO DI POSA
ARTICOLO 22 – AUTORIZZAZIONI PRIVATE ARTICOLO 23 – PRESCRIZIONI TECNICHE
TITOLO IV - ONERI - SANZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 24 – TASSE - CONTRIBUTI ARTICOLO 25 – REVOCA - RIMOZIONE ARTICOLO 26 – MANUFATTI ESISTENTI
ARTICOLO 27 – REVOCA /PROROGA POSA CANALIZZAZIONI ARTICOLO 28 – XXXXXXXXXXXX XXXXX
ARTICOLO 29- SANZIONI
TITOLO I
ARTICOLO 1 - PREMESSA
Chiunque voglia eseguire scavi stradali deve ottenere la preventiva autorizzazione dell’Autorità Comunale. Nei casi di urgenza si fa riferimento all’articolo 11. Per scavo s’intende qualsiasi apertura temporanea del suolo pubblico o stradale effettuato per l’esecuzione di lavori inerenti ad impianti e canalizzazioni in genere. Su strade di proprietà di altri enti o di terzi l'autorizzazione dovrà essere richiesta al proprietario della strada. All'Amministrazione Comunale dovrà essere data comunicazione ai soli fini della viabilità.
ARTICOLO 2 – DOMANDA PER ESEGUIRE GLI SCAVI
La domanda per eseguire scavi deve essere redatta su modulo predisposto dall’Amministrazione Comunale e diretta al Settore Tecnico ed essere sottoscritta dal privato, Ente o Società, in persona del rappresentante legale, o suo delegato che ha interesse all'esecuzione delle opere nel suolo pubblico o stradale. Alla domanda dovrà essere allegata apposita relazione, con la quale si specificano le modalità dell’intervento ed i tempi di cui al punto 2 dell’articolo 3. Il richiedente assume, con la sottoscrizione, ogni responsabilità in merito a quanto sopra.
ARTICOLO 3 – MODALITA’ DI COMPILAZIONE DOMANDA
La domanda dovrà indicare oltre al domicilio del richiedente:
a) lo scopo per cui si vuole aprire lo scavo e la sua precisa ubicazione, la dimensione che dovrà avere, la specificazione delle opere che si vogliono eseguire nel suolo, la metodologia e i mezzi d’opera;
b) la data di inizio ed il tempo che si intende impiegare per eseguire i lavori, tempo che dovrà essere contenuto entro i limiti strettamente indispensabili e sarà oggetto di valutazione da parte del Settore Tecnico. In caso di lavori che interessano ampie zone, l’opera dovrà essere eseguita a tratti con la facoltà del Settore Tecnico di prolungare il periodo concesso, tenuto conto di tutte le esigenze contingenti con particolare riguardo a quelle del traffico.
Pertanto, ove necessario, l’esecuzione dei lavori dovrà essere prevista in più turni giornalieri, compreso il sabato e, se del caso, di notte e nei giorni festivi.
ARTICOLO 4 – LAVORI DI GRANDE IMPORTANZA
Allorché i lavori impegnino vaste superfici del suolo pubblico oppure interessino aree di circolazione stradale di grande importanza ai fini del traffico, la domanda deve essere presentata almeno quindici giorni prima della data di inizio del lavoro ed accompagnata dai disegni e tipi dimostrativi riflettenti il complesso dei lavori stessi. E’ in facoltà dell’Ufficio stabilire e/o concordare l’ordine di successione dell’apertura dei vari scavi relativi ai lavori di cui al comma precedente.
ARTICOLO 5 – DEPOSITO CAUZIONALE
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al versamento del diritto per l’istruttoria e per la verifica della regolare esecuzione dei lavori, al versamento della tassa per l’occupazione temporanea e/o definitiva del suolo pubblico così come stabilito da leggi e regolamenti vigenti.
L’autorizzazione è subordinata all’effettuazione di un deposito cauzionale o al rilascio di una fideiussione bancaria o assicurativa nella misura di minima forfetaria di Euro 500,00 a manomissione oppure:
a) Euro 50,00 al metro quadrato per pavimentazioni in conglomerato bituminoso e/o ghiaia
b) Euro 100,00 al metro quadrato per pavimentazioni in materiale lapideo calcolato sull’area di effettivo ripristino così come previsto all’articolo 23.
Le tariffe saranno oggetto di revisione annuale in relazione all’adeguamento ISTAT.
Tale fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’Ente.
Il deposito cauzionale viene costituito a garanzia della regolare esecuzione dei lavori e di possibili danni alle opere comunali, della eventuale esecuzione d’Ufficio per la rimozione delle terre esuberanti e comunque ingombranti la sede stradale, e di eventuali penalità per trasgressione alle condizioni dell’autorizzazione.
Detto deposito costituirà anche garanzia del costo dei lavori per il ripristino della pavimentazione stradale che sarà effettuato a cura dell’Amministrazione Comunale qualora si riscontreranno deficienze nella esecuzione dei lavori.
Il deposito sarà svincolato decorsi 180 (centottanta) giorni dalla verifica positiva della regolare esecuzione di tutti i lavori di ripristino delle pavimentazioni nello stato quo ante compresa la regolare pendenza dei manti per il corretto deflusso delle acque.
Tale verifica dovrà essere iniziata in corso d’opera e dovrà essere ultimata non prima di 30 (trenta) giorni e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla riconsegna della superficie stradale al Comune a cura del Settore Tecnico.
In caso di esito negativo delle verifiche suddette, il Settore Tecnico potrà richiedere l’esecuzione di tutti i lavori necessari per garantire il ripristino a regola d’arte assegnando all’uopo un termine finale, dopo il quale si procederà, avuto esito negativo dalla nuova verifica, all’esecuzione del ripristino a cura del Comune con rivalsa sui richiedenti l’autorizzazione così come stabilito al successivo articolo 14 del regolamento.
Tutti coloro che eseguono scavi lungo le vie cittadine sono obbligati in corso d’opera alla pulizia quotidiana delle zone limitrofe lo scavo con il lavaggio completo della pavimentazione e l’umidificazione dello scavo stesso per ridurre la polverosità.
ARTICOLO 6 – MODIFICA DURATA LAVORI
Il Settore Tecnico potrà modificare la data di inizio e la durata dei lavori indicata dal richiedente per l’esecuzione degli stessi.
All’atto del rilascio dell’autorizzazione, il Settore Tecnico dovrà, pertanto, confermare la congruità dei tempi di lavorazione richiesti nella domanda, ovvero ridurre detto tempo, imponendo, ove ritenuto necessario per motivi contingenti, con particolare riguardo a quelli del traffico, l’esecuzione dei lavori, in più turni giornalieri, compreso il sabato, e se del caso, di notte e nei giorni festivi.
ARTICOLO 7 – REVOCA O SOSPENSIONE LAVORI
Per ragioni di sicurezza e/o di interesse pubblico, è facoltà del Settore Tecnico cambiare i tracciati degli scavi proposti, revocare o sospendere le autorizzazioni accordate o i lavori iniziati, nonché stabilire un ordine di successione alle varie domande per rotture del suolo stradale.
Ove i lavori siano stati già iniziati, il titolare dell’autorizzazione dovrà, a sua cura e spese, provvedere alla chiusura dello scavo nei termini fissati dal Settore Tecnico senza diritto a rivalsa.
ARTICOLO 8 – INTERVENTI SU NUOVE PAVIMENTAZIONI STRADALI
Quando si procederà da parte dell’Amministrazione Comunale al completo rifacimento della pavimentazione stradale o alla costruzione di una nuova strada il Settore Tecnico competente ne darà tempestiva notizia ai fruitori e agli Enti gestori dei servizi di città eventualmente anche a mezzo di servizi stampa, manifesti o conferenza di servizi, affinché possano giovarsi dell’occasione per effettuare lavori di propria competenza che comportino comunque la manomissione del suolo stradale.
A tal fine le domande per il rilascio della relativa autorizzazione dovranno essere presentate entro il termine indicato nell’avviso e comunque i lavori dovranno essere eseguiti entro il termine fissato dal Settore Tecnico tenuto conto del cronoprogramma dell’opera pubblica di riferimento.
Di norma non sarà rilasciata alcuna autorizzazione per rottura del suolo stradale, prima che siano decorsi due anni dall’ultimazione dei lavori di sistemazione della pavimentazione stradale, salvo casi imprevedibili e di assoluta e riconosciuta urgenza delle strade.
L’esecuzione dei lavori di manomissione sarà subordinatala pagamento dell’importo stabilito dall’art. 5 moltiplicato per 6 (sei), che sarà versato al Comune a fondo perso, a titolo di indennizzo e svalutazione del manufatto, ad esclusione degli interventi realizzati per la riparazione di guasti alle linee o agli impianti. Per l'esecuzione di allacciamenti alle utenze da parte di privati, l'onere di cui sopra rimane a carico in solido tra l'utente e le aziende erogatrici del servizio.
ARTICOLO 9 – DEPOSITO CAUZIONALE CUMULATIVO
Non verranno concessi depositi cauzionali o fideiussori cumulativi di cui all’articolo 5, salvo la stipula di apposita convenzione con l’Amministrazione Comunale.
ARTICOLO 10 - PROROGA
Il periodo di durata dell’autorizzazione potrà essere prorogato, su parere favorevole dei competenti Uffici, sempre che tali proroghe siano state richieste almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza dalla data del ritiro dell’autorizzazione, altrimenti l’interessato dovrà ottenere a tutti gli effetti una nuova autorizzazione.
ARTICOLO 11 - URGENZE
Nei casi di urgenza riguardanti guasti da ricercare o riparare, gli interessati, ove l’Ufficio Protocollo sia chiuso, potranno aprire gli scavi solo previa comunicazione al Settore Vigilanza, anche via fax. Tale comunicazione dovrà essere regolarizzata presso il Settore Tecnico entro 3 (tre) giorni lavorativi.
TITOLO Il - COMPETENZA DEI LAVORI
ARTICOLO 12 – ESECUTORE DEI LAVORI
L’apertura ed il riempimento degli scavi, compreso il ripristino della pavimentazione, sarà eseguita a totale cura e spese del titolare dell’autorizzazione o subappaltatore. Il titolare dell’autorizzazione dovrà allegare inoltre copia del capitolato speciale d’appalto contenente le modalità tecniche di esecuzione delle opere.
Il nominativo dell’impresa subappaltatrice dovrà essere comunicato all’Ufficio Tecnico che avrà la facoltà di accettare o meno la ditta. Eventuali dinieghi dovranno essere motivati.
ARTICOLO 13 – RESPONSABILITA’ RIPRISTINI
Il ripristino della pavimentazione stradale dovrà estendersi, oltre che alla zona propria dello scavo, anche alle zone laterali, nella misura che il Settore Tecnico giudicherà necessaria al perfetto ripristino della pavimentazione stessa.
I titolari delle autorizzazioni restano responsabili civilmente e penalmente degli avvallamenti e delle degradazioni che si verificheranno sullo scavo a causa dei lavori da essi eseguiti, sia dopo il ripristino della pavimentazione stradale, sia dopo la verifica di cui all’articolo 5 per fatti sopravvenuti e vizi occulti, imputabili al riempimento dello scavo o al ripristino della pavimentazione, fino ad 1 (uno) anno dalla data di svincolo della cauzione.
ARTICOLO 14 – RIPRISTINI NON ESEGUITI A REGOLA D’ARTE
Il conteggio dell’importo dei lavori eseguiti dal Comune per il ripristino degli scavi che non risultassero eseguiti a regola d’arte sarà fatto a cura del Settore Tecnico in base ai prezzi unitari contenuti nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, aumentato del 10% per spese generali. Nel caso di lavori non contemplati nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia o eseguiti in economia dal Settore Tecnico, la liquidazione sarà fatta dal medesimo in base a prezzi risultanti da apposite analisi, aumentati del 10% per spese generali.
E’ facoltà del Settore Tecnico inviare il conto dei lavori ai titolari delle autorizzazioni perché provvedano direttamente al pagamento degli appaltatori, ovvero prelevare l’importo corrispondente sul deposito cauzionale di cui all’articolo 5. Qualora tale importo risulti insufficiente al pagamento delle prestazioni, il richiedente l’autorizzazione dovrà versare la somma risultante dalla differenza tra il conteggio effettivo dell’importo dei lavori e la somma del deposito cauzionale.
TITOLO III - CONDOTTA DEI LAVORI
ARTICOLO 15 – ESECUZIONE DEI LAVORI
Nella esecuzione dei lavori, i titolari delle autorizzazioni dovranno attenersi alle norme del presente Regolamento, al Codice della Strada, a quelle del Capitolato Generale per gli Appalti vigenti all’atto dell’esecuzione dei lavori e, per quanto in essi non previsto, alle disposizioni degli altri Regolamenti Comunali.
ARTICOLO 16 – CONTINUITA’ DEI LAVORI
Il lavoro per il quale si è ottenuta l’autorizzazione dovrà essere continuativo qualunque sia la natura ed il suo scopo, salvo che non sia stato altrimenti autorizzato per iscritto. I lavori saranno eseguiti esclusivamente di notte in strade il cui transito non possa essere interrotto di giorno e in tutti gli altri casi che verranno stabiliti dall’Ufficio Comunale competente. Nella esecuzione di tali lavori dovranno essere adottate tutte le possibili cautele per arrecare il minimo disturbo.
ARTICOLO 17 – LIMITI DIMENSIONALI
I lavori di escavazione del piano stradale dovranno eseguirsi per tratti non maggiori di m 15, ove si tratti di riparazione o costruzioni di fogne, non maggiori di m 40 nel caso di canalizzazioni, tenendo presente quanto è prescritto nell’articolo 20 e, fatte salve particolari deroghe autorizzate dal Settore Tecnico , su motivazioni tecnologiche o di sicurezza. Il lavoro non potrà essere proseguito nel tratto successivo se non sia stato ripristinato quello precedente.
ARTICOLO 18 - PASSAGGI
Sarà cura dei titolari delle autorizzazioni assicurare libero il passaggio per i pedoni verso gli ingressi delle abitazioni e delle botteghe e da un marciapiede all’altro in punti opportuni. I suddetti titolari dovranno inoltre assicurare il passaggio dei veicoli, ove non sia espressamente autorizzata la chiusura della strada.
ARTICOLO 19 – SICUREZZA DEI LAVORI
I lavori devono essere eseguiti con ogni cautela, ivi compresa l’apposizione delle prescritte segnalazioni previste dal codice stradale, in modo da garantire a pieno l’incolumità pubblica ed evitare qualsivoglia danno a persone o cose.
Le aperture di gallerie, chiusini, pozzi di accesso, tombini e simili devono essere munite di opportuni recinti o ripari e sempre sufficientemente illuminati nelle ore notturne.
Inoltre dette aperture, fuori dell’orario di lavoro, debbono essere anche ricoperte con tavole e, occorrendo, con terra.
Ugualmente devono essere illuminati gli scavi alle estremità dei vari tratti e, occorrendo, nei punti intermedi.
Il Settore Tecnico potrà anche richiedere che gli scavi più pericolosi siano idoneamente coperti e sorvegliati, a cura e spese dei titolari delle autorizzazioni, durante le ore non lavorative.
ARTICOLO 20 – SCAVI IN GALLERIA
Il Settore Tecnico potrà stabilire che lo scavo sia eseguito in galleria quando le esigenze del traffico e la natura delle opere da attraversare lo impongono.
ARTICOLO 21 – TIPO DI POSA
E’ in facoltà del Settore Tecnico competente disporre che le condutture di acqua, gli scavi elettrici, telefonici e simili siano sistemati o trasferiti entro gallerie praticabili ovvero, per gli scavi elettrici, telefonici e simili, entro appositi manufatti ove non esistano gallerie.
Le tubazioni del gas dovranno collocarsi entro terra oppure in appositi cunicoli.
ARTICOLO 22 – AUTORIZZAZIONI PRIVATE
In tutti i casi in cui occorra attraversare manufatti ed aree private, il titolare della autorizzazione dovrà prendere, sotto la propria esclusiva responsabilità, accordi con i proprietari delle aree e manufatti, prima di iniziare qualsiasi lavoro.
L’attraversamento o, comunque, la manomissione dei manufatti comunali interessanti il sottosuolo non è di regola consentito, salvo speciale autorizzazione da rilasciarsi in casi eccezionali subordinatamente all’impegno, da parte del richiedente, di osservare tutte le particolari condizioni che saranno stabilite.
L’autorizzazione che comporti la costituzione di servitù nel sottosuolo dei giardini comunali e delle aree patrimoniali in genere non potrà essere rilasciata se non previa stipulazione di apposito atto di asservimento registrato e trascritto.
ARTICOLO 23 – PRESCRIZIONI TECNICHE
Per la condotta dei lavori relativi all’apertura e ripristino degli scavi dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti a garantire l’esecuzione a perfetta regola d’arte delle opere.
In particolare dovranno essere rispettate le seguenti norme:
C) APERTURA DEGLI SCAVI
A-1 - Materiali di pavimentazione.
Nelle aree stradali pavimentate con elementi lapidei da riutilizzare (selci, lastre, ecc.), detti elementi dovranno essere rimossi con ogni cura ed accatastati in un’area idonea e transennata così da non costituire intralcio e pericolo al transito veicolare e pedonale, evitando, fin quanto possibile, di ingombrare i marciapiedi; i materiali costituenti il letto della vecchia pavimentazione lapidea dovranno essere portati a discarica autorizzata a cura e spese del richiedente la manomissione del suolo.
A-2 - Esecuzione degli scavi.
Il materiale proveniente dagli scavi dovrà essere tutto trasportato allo scarico, fatta eccezione delle sole terre riutilizzabili (sabbia, ghiaia e simili).
Lo scavo dovrà essere realizzato con pareti verticali, evitando per qualsiasi motivo - anche in caso di allacciamenti laterali a condutture esistenti o di lavori simili - strapiombi o sgrottamenti.
Le pareti degli scavi dovranno essere adeguatamente sbadacchiate secondo quanto disposto dalle vigenti norme di legge o comunque ogni qualvolta necessario per la stabilità dello scavo anche in relazione alle esigenze della circolazione veicolare.
Nelle strade di notevole transito o di larghezza limitata il Settore Tecnico potrà disporre che i materiali da pavimentazione stradale e quelli di scavo eventualmente da riutilizzare vengano trasportati in luoghi appartati e recintati, che dovranno essere indicati dal settore stesso.
In relazione alla lunghezza dello scavo, l’Ufficio potrà disporre, a carico del richiedente, il trasporto e la dislocazione temporanea in altro sito dei materiali di pavimentazione e delle terre provenienti dallo scavo riutilizzabili, quando ciò sia ritenuto necessario per motivi di traffico. Dovranno sempre subito essere trasportate allo scarico le terre esuberanti a seguito della costruzione di manufatti o della posa nello scavo di condutture e di relativi apparecchi. Ove il titolare dell’autorizzazione non provveda, nei casi summenzionati, tempestivamente al trasporto e allo scarico dei materiali, gli agenti di polizia locale potranno elevare
contravvenzioni e, nel giorno successivo, perdurando l’ingombro, potrà essere disposto il trasporto di ufficio a spese del titolare dell’autorizzazione.
D) POSA IN OPERA DI CONDUTTURE E CANALIZZAZIONI.
La posa in opera di condutture, canalizzazioni elettriche, telefoniche e simili dovrà essere eseguita secondo le normative vigenti ed i criteri stabiliti dal competente Settore Tecnico a profondità tale da consentire un riempimento il cui spessore valutato dalla generatrice superiore della canalizzazione o del manufatto di protezione della stessa quando questa è presente - di norma - non dovrà essere inferiore a 0,80 metri su carreggiata, a 0,60 metri sul marciapiede e in caso di attraversamento stradale a metri 1,00. I canali elettrici, anche se del tipo armato, dovranno essere protetti con materiali o manufatti idonei al fine di poterli facilmente individuare.
E) RIPRISTINO DEGLI SCAVI
C-1 - Riempimento degli scavi.
Il riempimento degli scavi dovrà avvenire con la massima cura, utilizzando il materiale di risulta riutilizzabile verificato dal Responsabile del Settore Tecnico o suo preposto.
Nel caso di materiale inidoneo il riempimento sarà effettuato mediante mista naturale per scavi effettuati in sede di marciapiedi; stabilizzato per scavi in carreggiata con le seguenti modalità: Il riempimento dovrà essere eseguito in strati di 20 cm opportunamente costipati con l’ausilio di costipatori meccanici (ciabatte); l’ultimo strato ove possibile sarà compattato mediante rullo vibrante sino alla quota della pavimentazione preesistente.
C-2 - Ripristino della pavimentazione stradale.
Il rifacimento della pavimentazione stradale bitumata dovrà avvenire con la seguente modalità:
(1) scavo di cassonetto avente spessore di cm 10, rettifica delle parti bitumate che si staccano o presentino segni di distacco, stesa di conglomerato bituminoso tipo binder compressi (finiti) e rullatura con rullo vibrante. Successivamente si provvederà alla fresatura di cm 3, mediante l’utilizzo di una macchina fresatrice di larghezza pari al doppio dell’ampiezza del binder o comunque nel caso di adiacente tappeto ammalorato o scarsamente idoneo, di una larghezza tale da raggiungere la parte stradale con preesistente tappeto integro.
(2) spandimento di emulsione bituminosa pari a circa 1,50 Kg/mq, previa accurata pulizia del fondo stradale da ogni residuo di polvere, successiva stesa di tappeto o manto d’usura dello spessore di cm 3 compresso, opportunamente rullato tramite rullo vibrante sino al perfetto allineamento della livelletta stradale preesistente.
(3) negli attraversamenti il procedimento sarà analogo, solo che la fresatura verrà eseguita per una larghezza pari al doppio di quella del binder. Tale larghezza aumenterà nel caso di tappeto inidoneo sino ad appoggiarsi a quello intatto.
(4) nel periodo invernale, dal mese di novembre al mese di marzo l’esecuzione dei tappeti verrà sospesa. Avvallamenti o buche saranno da tamponare o livellare con tappeto di tipo invernale a freddo (ripristino provvisorio o temporaneo).
(5) il ripristino definitivo si intende comprensivo del rifacimento della segnaletica orizzontale e della ricollocazione della segnaletica verticale eventualmente rimossa con la manomissione, nonché della rimessa in quota di chiusini.
(6) Il Concessionario durante il ripristino provvisorio e sino alla realizzazione del ripristino definitivo (stesura tappetino) dovrà tracciare sulla pavimentazione provvisoria un cerchio di diam. 10 cm., utilizzando le seguenti colorazioni utilizzando vernice stradale:
- colore giallo per GAS
- colore rosso per ENERGIA ELETTRICA
- colore verde per cavidotti TELEFONICI
- colore blu/azzurro per ACQUEDOTTO
qualora tali segnali non fossero eseguiti verranno applicate le sanzioni previste all’art.29
C-3 - Ripristino delle arre verdi - cordoli - pulizia pozzetti.
Nel caso vi fossero aree verdi tratti di cordonature dissestate nell'ambito dell'intervento o depresse o comunque sconnesse, sarà totale incombenza del concessionario provvedere alla relativa sistemazione :
(1) dell’area a verde :con apporto di terra di coltura e relativa semina e 1 taglio dell’erba o eventuale piantumazione delle essenze compromesse;
(2) cordonature : con l'eventuale integrazione o sostituzione dei cordoli dello stesso materiale di quelli esistenti.
Dovrà inoltre essere garantita la pulizia di tutti i pozzetti, bocche di lupo, ecc. di raccolta delle acque piovane compresi nel tratto di strada interessata dai lavori.
MARCIAPIEDI
Demolizione a rettifica del calcestruzzo manomesso, nel caso di taglio mediante martello pneumatico e rettifica del solo manto d’asfalto nel caso di taglio con fresa;
scavo del cassonetto dello spessore di cm 12;
formazione fondazione in calcestruzzo (quintali 2 di cemento) spessore cm 10; seguente stesa di tappeto d’usura spessore finito di cm 2 a perfetto livello del cordolo; eventuale spargimento di graniglia di colore indicato
PAVIMENTAZIONI IN MATERIALE LAPIDEO
MARCIAPIEDI
La realizzazione del lavoro si effettua mediante:
demolizione di calcestruzzo mediante martello pneumatico,
lo scavo del cassonetto sarà di cm 20 così suddivisi: cm 8 di fondazione in calcestruzzo di cemento con posa in opera di rete elettrosaldata ø mm 5, cm 6 di sabbia e cemento e cm 6 di cubetto o lastre .
A pavimentazione completata, si dovrà provvedere alla sigillatura dei cubetti mediante mastice bituminoso (emulsione più sabbia o elastometri).
CARREGGIATA
Scavo del cassonetto di circa cm 32 così ripartite: 20 cm di calcestruzzo avranno interposta ad una profondità di 10 cm una rete metallica (spessore mm 5, avente la funzione di ripartire i carichi ed assorbire le dilatazioni), cm 6 di sabbia e cemento e cm 6 di cubetto o lastre.
A pavimentazione completata, si dovrà provvedere alla sigillatura dei cubetti mediante mastice bituminoso (emulsione più sabbia o elastometri).
Per il completamente del lavoro ove mancano o perché non riutilizzabili, saranno da aggiungere i cubetti necessari.
ACCIOTTOLATO
Strade limitatamente trafficate. marciapiedi o centri storici
Sarà posto su letto di sabbia o sabbione con uno scavo di cassonetto di spessore pari una volta e mezzo la larghezza del ciottolo onde permettere il livellamento degli stessi in superficie.
MASSELLI - AUTOBLOCCANTI
Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxxxxx – Proprietà Private - Piazze
Scavo del cassonetto una volta e mezzo a seconda dello spessore dei masselli - autobloccanti Successiva posa e sigillatura degli stessi mediante sabbia e getti d’acqua per la penetrazione negli interstizi. In seguito, se le circostanze lo richiedessero, si provvederà alla sigillatura definitiva dei masselli con mastice bituminoso o base di elastometri.
Le larghezze al ripristino delle pavimentazioni lapidee, si possono considerare pari allo scavo eseguito ed in ogni caso in funzione dell’integrità della parte di pavimentazione adiacente.
NOTE
In attesa della pavimentazione definitiva è opportuno tamponare gli scavi con un rappezzo provvisorio mediante binder (spessore cm 5 - 8), per limitare il danno della rottura a quanto strettamente necessario, senza precludere il transito veicolare.
F) RESPONSABILITA' ED ONERI
La responsabilità civile e penale per tutto quanto possa derivare dalla esecuzione dei lavori di cui alle precedenti lettere A), B) e C) rimane a carico del titolare della autorizzazione per tutto il periodo relativo alla durata dei lavori stessi e fino alla riconsegna al Comune per l’uso pubblico delle aree stradali interessate dagli scavi; la riconsegna potrà avvenire solo dopo completata l’opera di ripristino della pavimentazione stradale.
La data di riconsegna sarà comunicata al Settore Tecnico per iscritto e con congruo anticipo dal titolare dell’autorizzazione.
Fino alla riconsegna il titolare dell’autorizzazione è tenuto a mantenere sul luogo le recinzioni, i transennamenti, la segnaletica, i lumi e quanto necessario per garantire la pubblica incolumità.
Il titolare dell’autorizzazione - dal momento della riconsegna e fino alla verifica positiva di cui all’articolo 5 - a seguito di comunicazione del Settore Tecnico e previa intesa o autorizzazione dello stesso, dovrà tempestivamente intervenire per eliminare le situazioni di pericolo o i difetti conseguenti i lavori eseguiti per ripristino o per riempimento dello scavo. Il Settore Tecnico potrà fissare il tempo per inizio ed ultimazione dei lavori concessi in proposito al titolare dell’autorizzazione; non ottemperando il titolare dell’autorizzazione nei termini suddetti, il ripristino potrà essere effettuato dall’Amministrazione in danno del titolare, come meglio specificato nell’articolo 5.
Il Settore Tecnico, previa fissazione di un termine perentorio entro il quale il titolare dell’autorizzazione dovrà eseguire i lavori prorogabili per motivati impedimenti, potrà disporre per l’esecuzione immediata a mezzo impresa incaricata ed a spese del titolare dell’autorizzazione, di quei lavori urgenti ed indifferibili in relazione a luoghi, tempi, esigenze di sicurezza o eventuale viabilità. Di quanto eseguito ne verrà data pronta comunicazione al titolare dell’autorizzazione.
La verifica positiva di cui all’articolo 5 non esime i titolari delle autorizzazioni dalle responsabilità loro incombenti conseguenti a fatti sopravvenuti o vizi occulti, imputabili al riempimento degli scavi o al ripristino della pavimentazione.
TITOLO IV - ONERI - SANZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 24 – TASSE - CONTRIBUTI
I titolari dell’autorizzazione sono tenuti al pagamento dei diritti, tasse e contributi, stabiliti per l’occupazione del suolo, sottosuolo, soprassuolo pubblico o gravato da servitù di uso pubblico, come stabilito da leggi e regolamenti vigenti.
Le occupazioni permanenti del sottosuolo per la costruzione di locali destinati ad usi diversi dalle intercapedini (intendendosi per tale un vano per l’aerazione dei muri perimetrali dei fabbricati) potranno essere consentite con apposita convenzione.
Nei casi previsti dal comma che precede, i titolari dovranno corrispondere egualmente il diritto, tasse e contributi relativi alle occupazioni effettuate.
ARTICOLO 25 – REVOCA - RIMOZIONE
Qualora i titolari delle autorizzazioni non si attengano alle norme del presente Regolamento ed alle condizioni particolari alle quali i competenti Uffici hanno subordinato il rilascio delle autorizzazioni stesse, il Responsabile del Settore Tecnico potrà imporre lo spostamento degli impianti entro un congruo termine, trascorso inutilmente tale termine potrà disporre la revoca dell’autorizzazione e la rimozione o il rifacimento dell’impianto a spese dei titolari stessi.
ARTICOLO 26 – MANUFATTI ESISTENTI
Nell’esecuzione dei lavori i titolari delle autorizzazioni dovranno rispettare i manufatti e le canalizzazioni esistenti, pubbliche e private, e saranno tenuti al risarcimento degli eventuali danni comunque causati. La verifica degli incaricati comunali di cui agli articoli 5 e 23 del Regolamento non esonera i titolari dell’autorizzazione da tale responsabilità né la diminuisce per i danni che si dovessero verificare anche dopo la chiusura dei cavi, in conseguenza dei lavori eseguiti.
ARTICOLO 27 – REVOCA /PROROGA POSA CANALIZZAZIONI
Le autorizzazioni sono sempre revocabili o prorogabili da parte del Comune che non assume alcun impegno per quanto concerne la loro durata.
I concessionari del sottosuolo dovranno spostare, rinnovare, innalzare ed abbassare le opere e le canalizzazioni di qualsiasi natura nel caso di lavori comunali o per qualsiasi altra esigenza occorresse al Comune di variare l’andamento di tali opere e canalizzazioni; nei casi in cui il Comune, avendo provveduto alla costruzione di apposite gallerie o cunicoli o tubazioni, ritenesse opportuno farvi collocare le opere o canalizzazioni eseguite da terzi, detti lavori saranno eseguiti a spese dei concessionari.
Il Comune non assume alcuna responsabilità per i danni che eventualmente dovessero subire le canalizzazioni e le altre opere di Enti o di privati, per effetto dei lavori stradali eseguiti anche per suo conto e per effetto di acque correnti o stagnanti nel sottosuolo o per frane eventuali o per manomissioni e simili.
ARTICOLO 28 – XXXXXXXXXXXX XXXXX
I funzionari del Settore Tecnico e quanti altri autorizzati faranno osservare le disposizioni del presente Regolamento e, in caso di violazione, ove abilitati, eleveranno contestazione.
L’Amministrazione, oltre alla sanzione pecuniaria di cui al successivo articolo 29, si riserva il diritto di ritirare l’autorizzazione e di provvedere d’Ufficio a spese dei titolari della stessa.
Il provvedimento d’Ufficio sarà sempre applicato, ove si tratti dello sgombero delle strade e del riempimento dello scavo e relativo ripristino della pavimentazione, nel caso in cui i titolari predetti non eseguano i relativi lavori con la dovuta sollecitudine e nel rispetto di tutte le norme prescritte.
ARTICOLO 29 - SANZIONI
Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, ove non diversamente perseguibili, saranno punite come segue:
(1) Lavori eseguiti senza autorizzazione: sanzione pecuniaria non inferiore a Euro 1.000,00.
(2) Lavori eseguiti in difformità dell’autorizzazione: sanzione pecuniaria pari a Euro 250,00.
(3) Lavori eseguiti oltre il termine finale fissato nell’autorizzazione: sanzione pecuniaria non inferiore a Euro 52,00 per ogni giorno di ritardo sulla data di ultimazione.
(4) La non segnatura del ripristino provvisorio secondo le modalità prescritte all’ articolo 23 lett. f): sanzione pecuniaria pari a € 50,00
Le pene pecuniarie di cui ai precedenti punti 2 e 3 saranno direttamente incamerate dal deposito cauzionale e/o fideiussione di cui all’articolo 5 e, per eventuale eccedenza, nei modi di legge.