Liquidazione coatta amministrativa. E’ l’equivalente del fallimento, dal quale differisce perché è decisa e sottoposta al controllo del potere esecutivo e non ad autorità giudiziaria. Alla liquidazione coatta si ricorre nei casi previsti dalla legge, tra cui quello di dissesto dell'impresa assicuratrice. L'organo del potere esecutivo competente è il ministero dell'industria, coadiuvato dall'IVASS. La liquidazione coatta dell'impresa assicuratrice, disciplinata dalla legge fallimentare e dalle leggi speciali sulle assicurazioni, è causa di scioglimento del contratto di assicurazione.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Di Responsabilità Civile, Assicurazione r.c. Auto, Assicurazione Di Responsabilità Civile