Liquidazione dei sinistri. L’Assicuratore si impegna a liquidare il Sinistro coperto dalle Garanzie del Pacchetto Assicurativo, a seguito della ricezione di tutta la documentazione richiesta relativa allo stesso, entro 30 (trenta) giorni da tale ricezione. Le Compagnie non sono tenute a fornire alcuna copertura assicurativa e non sono obbligate a liquidare alcun Sinistro o prestazione di cui al presente Contratto né a pagare alcuna pretesa, qualora la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possano esporle a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, ovvero a sanzioni economiche o commerciali, dell’Unione Europea e/o di qualunque altra legge o regolamento applicabile concernente la repressione del terrorismo internazionale.
Liquidazione dei sinistri. L’Assicuratore si impegna a liquidare il Sinistro coperto dalle Garanzie del Pacchetto Assicurativo, a seguito della ricezione di tutta la documentazione richiesta relativa allo stesso, entro 30 (trenta) giorni da tale ricezione.
Liquidazione dei sinistri. La Compagnia provvede alla liquidazione del Sinistro entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della documentazione completa di cui all’art 9.
Liquidazione dei sinistri. La Compagnia si impegna a liquidare il Sinistro agli aventi diritto entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa comprovante il Sinistro. Decorso tale termine saranno dovuti gli interessi moratori.
Liquidazione dei sinistri. La liquidazione dei sinistri può avvenire: – sulla base della procedura di “risarcimento diretto” in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la Responsabilità Civile obbligatoria dai quali siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, nei limiti previsti dall’art. 149 del Codice; – sulla base della procedura di “risarcimento del terzo trasportato” per i danni subiti dai passeggeri del veicolo alle condizioni e con i limiti previsti dall’art. 141 del Codice; – sulla base della procedura di risarcimento prevista dall’art. 148 del Codice per tutte le fattispecie di sinistro non disciplinate nei punti precedenti.
Liquidazione dei sinistri. La Società provvede alla liquidazione del Sinistro entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione da parte dell’Assicuratore Contraente, della documentazione di cui all’Art. 9 lettera A) e, ove previsto, dalla ricezione da parte dell’Assicuratore della prova della tempestiva attivazione del Contraente ai sensi dell’art. 9 lettera B), come meglio dettagliato sub i, ii) e
Liquidazione dei sinistri. AXA MPS Xxxxx si impegna a liquidare il sinistro agli aventi diritto entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa comprovante il sinistro.
Liquidazione dei sinistri. Le Compagnie provvederanno alla liquidazione del sinistro a seguito della ricezione di tutta la documentazione relativa allo stesso come indicata per ciascuna garanzia nelle sezioni che seguono, entro 30 giorni da tale ricezione.
Liquidazione dei sinistri. La liquidazione dei sinistri può avvenire:
Liquidazione dei sinistri. La liquidazione del sinistro ha luogo mediante accordo tra le Parti. Nel caso l’accordo non sia raggiunto, quando una delle Parti lo richieda, la liquidazione del danno avrà luogo mediante Periti nominati rispettivamente da Reale Mutua e dall’Assicurato secondo la procedura dell’arbitrato (art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile).