Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo Clausole campione

Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo. AVVERTENZA: per l'Assicurazione "Malattie" per data del Sinistro s'intende il primo giorno di Ricovero o del Day hospital o il giorno dell'Intervento chirurgico senza Ricovero. Relativamente alla garanzia "Accertamenti diagnostici senza ricovero" per data del Sinistro si intende il giorno in cui l'Assicurato si sottopone al primo accertamento. Per la garanzia “Assistenza” il Sinistro si intende avvenuto al manifestarsi di una situazione di difficoltà a seguito di Infortunio/Malattia tra quelli previsti in Polizza. Il Contraente/Assicurato deve dare avviso del Sinistro contattando la Centrale Operativa o, per le richieste di rimborso di spese sanitarie o di pagamento della diaria sostitutiva, compilando e inviando a UniSalute, l’apposito modulo di richiesta allegato alle condizioni contrattuali. L’Assicurato ha l’obbligo di sottoporsi agli accertamenti e ai controlli medici necessari, nonché di fornire ogni informazione e Documentazione sanitaria. Per gli aspetti di maggiore dettaglio sull’intera procedura liquidativa si rinvia a quanto previsto al capitolo 3 “Attivazione della garanzia Malattia” e all’art. 4.5 “Obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro” delle condizioni di assicurazione. AVVERTENZA: Relativamente ai Sinistri del ramo Assistenza la gestione viene affidata dalla Società a UniSalute. Per gli aspetti di maggiore dettaglio sull’intera procedura si rinvia a quanto previsto all'art. 6.2 “Centrale operativa di UniSalute” delle condizioni di assicurazione.
Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo. AVVERTENZA - Modalità e termini per la denuncia del sinistro
Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo. Avvertenza: L'Assicurato deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il Periodo di validità della polizza o durante il Periodo di osservazione, una comunicazione scritta all'Assicuratore - mediante lettera raccomandata all`indirizzo della Società - informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronti. Si rinvia all’articolo 7 per gli aspetti di dettaglio. Nel caso in cui, durante il Periodo di validità della polizza o il Periodo di osservazione, un Assicurato venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad una Richiesta di risarcimento, potrà darne comunicazione scritta all’Assicuratore. Si rinvia all’articolo 7 per gli aspetti di dettaglio. È condizione essenziale per la copertura assicurativa il fatto che nessun Assicurato ammetta o si assuma alcuna responsabilità, stipuli alcun accordo per una composizione stragiudiziale, accetti una sentenza di condanna o si accolli Xxxxx di difesa senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore. Si rinvia all’articolo 7 della sezione I “Norme che regolano l’assicurazione in generale” per gli aspetti di dettaglio. La denuncia dell’infortunio, con l’indicazione del luogo, giorno e ora del sinistro e delle cause che lo hanno determinato, corredata di Certificato Medico, deve essere fatta entro 10 giorni dall’infortunio per iscritto alla Società o all’Intermediario. La mancata denuncia di sinistro entro il termine sopra indicato può comportare la riduzione dell’indennizzo (se il Contraente/Assicurato ha agito con colpa) o la perdita del diritto all’indennità (se il Contraente/Assicurato ha agito con dolo). Successivamente l’Assicurato deve inviare certificati medici sul decorso delle lesioni. Quando l’infortunio abbia cagionato la morte dell’Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve essere dato immediato avviso scritto alla Società. L’Assicurato o, in caso di morte, il Beneficiario, devono consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società, da eseguirsi in Italia a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stesso. Per ogni altro aspetto, si richiama l’articolo 30 della sezione QUINTA “ASSICURAZIONE INFORTUNI EX LEGE”.
Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo. AVVERTENZA
Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo. Avvertenza: Norme in caso di sinistro Per la SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE Per la SEZIONE INFORTUNI
Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo. AVVERTENZA: L'Assicurato deve far denuncia scritta all’Impresa di ciascun Sinistro entro 15 (quindici) giorni da quando ne è venuto a conoscenza.
Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo. Avvertenze: La denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto nei termini previsti dall’art. 1913 del codice civile (tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuto conoscenza) e con i contenuti indicati nelle condizioni generali di assicurazione (narrazione del fatto, indicazione delle conseguenze, data, luogo e cause del sinistro, ecc.).
Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo. OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO - Pag. 10 del testo di xxxxxxx
Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo. Avvertenza: in caso di Sinistro, l’Assicurato deve dare avviso scritto alla Società nei termini e con le moda- lità previsti dagli artt. 3.4 per l’Invalidità Totale e Permanente, 4.3 per la Malattia Grave e, qualora attivate, artt. 5.3 per la Disoccupazione e 6.4 per l’Inabilità Temporanea Totale delle Condizioni di Assicurazione. A tal fine, l’Assicurato può utilizzare il Modulo di Denuncia Sinistro riportato nel presente Fascicolo. Avvertenza: per momento di insorgenza del Sinistro si intende: