Marcature sugli imballaggi. 47.1 Gli imballaggi, indipendentemente dalle marche ed indicazioni applicate sui singoli materiali, devono recare, di regola, il numero di categoria e progressivo, il peso lordo del collo, il numero dei pezzi in esso contenuti, la denominazione del Fornitore e la relativa sede, gli estremi del Contratto e le ultime due cifre dell’anno di fornitura. 47.2 Le indicazioni di cui al comma 1 del presente articolo devono essere apposte, di regola, anche sulle casse, sui sacchi e sui barili contenenti materiali minuti di armamento e simili. 47.3 Nel caso in cui il materiale sia fornito in fusti, il Fornitore deve indicare, sul fondo di ciascuno di essi, con apposita marcatura ben chiara, il peso lordo, la tara e il peso netto. 47.4 Nel caso in cui i colli siano costituiti da materiali privi di imballaggio, le indicazioni di cui al comma 1 del presente articolo, devono essere riportate su un apposito cartellino applicato, di regola, su ciascun collo. 47.5 Su tutti i colli deve essere indicato, in modo chiaro ed indelebile, l’indirizzo al quale il materiale viene inviato.
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Marcature sugli imballaggi. 47.1 Gli imballaggi, indipendentemente dalle marche ed indicazioni applicate sui singoli materiali, devono recare, di regola, il numero di categoria e progressivo, il peso lordo del collo, il numero dei pezzi in esso contenuti, la denominazione del Fornitore e la relativa sede, gli estremi del Contratto e le ultime due cifre dell’anno di fornitura.
47.2 Le indicazioni di cui al comma 1 del presente articolo devono essere apposte, di regola, anche sulle casse, sui sacchi e sui barili contenenti materiali minuti di armamento e simili.
47.3 Nel caso in cui il materiale sia fornito in fusti, il Fornitore deve indicare, sul fondo di ciascuno di essi, con apposita marcatura ben chiara, il peso lordo, la tara e il peso netto.
47.4 Nel caso in cui i colli siano costituiti da materiali privi di imballaggio, le indicazioni di cui al comma 1 del presente articolo, articolo devono essere riportate su un apposito cartellino applicato, di regola, su ciascun collo.
47.5 Su tutti i colli deve essere indicato, in modo chiaro ed indelebile, l’indirizzo al quale il materiale viene inviato.
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