Misure di controllo dei rischi. Ai prestiti aggiuntivi di cui all’articolo 43 rientranti nei livelli di qualità del credito 1, 2 o 3, come definiti negli atti legali dell’Eurosistema, si applicano scarti di garanzia variabili al variare del merito di credito del debitore, della vita residua del prestito e della tipologia di tasso. A quelli rientranti nei livelli di qualità del credito 4 e 5 si applicano scarti di garanzia variabili al variare del merito di credito del debitore e della vita residua del prestito sia per i prestiti a tasso fisso che per quelli a tasso variabile.
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Samples: Condizioni Generali Relative Alle Garanzie Per Operazioni Di Finanziamento, Condizioni Generali Relative Alle Garanzie Per Operazioni Di Finanziamento, Condizioni Generali Relative Alle Garanzie Per Operazioni Di Finanziamento
Misure di controllo dei rischi. 1. Ai prestiti aggiuntivi di cui all’articolo 43 rientranti nei livelli di qualità del credito 1, 2 o 3, come definiti negli atti legali dell’Eurosistema, si applicano scarti di garanzia variabili al variare del merito di credito del debitore, della vita residua del prestito e della tipologia di tasso. A quelli rientranti nei livelli di qualità del credito 4 e 5 si applicano scarti di garanzia variabili al variare del merito di credito del debitore e della vita residua del prestito sia per i prestiti a tasso fisso che per quelli a tasso variabile.
2. Gli scarti di garanzia di cui al comma 1 sono riportati nell’Allegato A delle presenti Condizioni generali.
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