Modalitäten für die Einreichung des Gesuches Clausole campione

Modalitäten für die Einreichung des Gesuches. 1. Die Bewerbung erfolgt ausschließlich online über das Bewerberportal, das auf folgender Webseite verfügbar ist: xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxx/xxxxxxxx-xxxxx/xxxxxxxxx-xxx-xxxxxxxx-xxxxx/?xxxxx=00
Modalitäten für die Einreichung des Gesuches. 1. Die Bewerbung erfolgt ausschließlich online über das Bewerberportal, das auf folgender Webseite verfügbar ist: https:// xxx.xxxxx.xx/xx/xxxx/xxxxxxxx-xxxxx/xxxxxxxxx-xxx-xxxxxxxx-xxxxx/?xxxxx=00 2. Über diese Seite erhält man Zugang zur Ausschreibung und der Kandidat kann die Bewerbung online gemäß Anleitung ausfüllen und einreichen. Der Kandidat muss sich zuerst registrieren, um die Zugangsdaten für die Online-Bewerbung zu erhalten: der Kandidat muss sich daher rechtzeitig vor Ablauf der Einreichfrist registrieren. Das System sieht auch eine telematische Übermittlung der Titel und Publikationen, sowie des Ausweisdokumentes und anderer Dokumente, die der Bewerbung beigelegt werden, vor. 3. Das Gesuch zur Teilnahme am vergleichenden Bewertungsverfahren muss telematisch innerhalb 12 Uhr vom 13.11.2020 abgeschlossen werden, bei sonstigem Ausschluss vom Bewertungsverfahren. 4. Publikationen oder Dokumente, die den Besitz von Titeln belegen, und nach der Bewerbungsfrist einlangen, werden nicht berücksichtigt. 5. Bei Fragen und Informationen und bei Problemen mit dem Ausfüllen oder Einreichen der Bewerbung wenden Sie sich bitte an die Servicestelle Lehrpersonal, Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxx. Bitte beachten Sie die Öffnungszeiten der Servicestelle: montags bis freitags von 8.30 – 12.30 Uhr mit den folgenden Telefonnummern +00-0000-000000/011310/011312/011364 (Am Tag der Einreichfrist wird die Unterstützung von 8.30 bis 10.00 garantiert) und e-Mail Adresse: xxxxx-xxxxxxxxx-xxxxxxxx@xxxxx.xx Die Unterstützung bei der Online-Bewerbung kann - auch im Rahmen des Online-Verfahrens - an die oben genannte E- Mail-Adresse gestellt werden; die Unterstützung erfolgt innerhalb des dritten Werktages nach Eingang des Antrags. 6. Im Gesuch muss der Kandidat neben den Angaben zu Vor- und Zunamen, Geburtsdatum und –ort, Staatsbürgerschaft, Wohnsitz, unter eigener Verantwortung folgendes erklären: a. Im Besitz der politischen und zivilen Rechte zu sein und die Gemeinde, in deren Wählerliste er eingetragen ist oder die Gründe für die Nichteintragung oder die Löschung aus denselben Listen. Die ausländischen Staatsbürger müssen erklären, dass sie im Herkunftsstaat im Besitz der zivilen und politischen Rechte sind; b. die Muttersprache; c. den Besitz des Studientitels gemäß Art. 1, mit Angabe des Datums und der Einreichtung, an der er erlangt wurde, und den eventuellen Besitz des Forschungsdoktorats (PhD) oder gleichwertiger ausländischer Titel mit Angabe des Datums und de...
Modalitäten für die Einreichung des Gesuches. 1. Die Bewerbung erfolgt ausschließlich online über das Bewerberportal, das auf folgender Webseite verfügbar ist: https://www.unibz.it/de/home/position-calls/positions-for-academic-staff/?group=18

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  • OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante: − gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; − le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; − ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

  • APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la commissione giudicatrice, in seduta virtuale, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. In seduta pubblica la commissione procederà all’apertura dei plichi contenenti i campioni pervenuti ai fini della verifica formale del loro contenuto. In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Successivamente, in seduta virtuale, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Nella medesima seduta, o in una seduta virtuale successiva, la commissione procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18. La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al paragrafo 0. Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 22. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP ovvero il seggio di gara istituito ad hoc che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, i casi di esclusione da disporre per:

  • Tracciabilità dei flussi finanziari Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L’esecutore del contratto si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010. L’esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.