Modifiche ai tempi di ripristino. I tempi riportati in Tabella 29 non si applicano in caso di:
1. cause di forza maggiore;
2. guasti causati da terzi;
3. causa cliente/Operatore, ovvero indisponibilità della sede dell'Operatore o del cliente finale dell'Operatore, laddove l’accesso a tali sedi sia indispensabile per la riparazione del guasto;
4. collegamenti posti in “aree speciali” e/o in un sito posto in “località disagiate”; così come definite nel par. 4.1.2. Nel caso di cui ai punti 1 e 2, Telecom Italia si impegna a ripristinare il servizio nel minor tempo possibile. Nel caso di cui al punto 3, il tempo si considera reiterato. Qualora alla seconda visita la sede dell’Operatore risulti ancora non accessibile per cause dipendenti dall’Operatore o dal suo cliente, Telecom Italia considererà annullata la segnalazione del guasto, fatta salva la facoltà per Telecom Italia di richiedere all’Operatore il rimborso delle spese sostenute per gli interventi non andati a buon fine. Nel caso di cui al punto 4, le parti concordano nuovi tempi di ripristino. Nel caso che, a seguito di una segnalazione di guasto da parte dell’Operatore, Telecom Italia riscontri che la sua rete è funzionante ed il guasto sia invece ascrivibile a cause imputabili all’Operatore o al suo cliente, addebiterà all’Operatore un importo per intervento a vuoto riportato nel documento “Offerta di riferimento di Telecom Italia 2005”.