Rimborso delle spese Clausole campione

Rimborso delle spese. Le spese sostenute dagli assicurati sono rimborsate dalla Società (nei limiti del massimale previsto in Polizza e dedotte eventuali franchigie) solo alla conclusione della vertenza, e sempre che non siano state recuperate o non siano recuperabili dalla controparte. Sono in ogni caso oggetto di rimborso solo le spese riconducibili ad attività effettivamente svolte dai professionisti e dettagliate nelle parcelle. Sono escluse dal rimborso tutte le spese riferite ad accordi che l’Assicurato abbia concluso con legali e/o periti o consulenti in merito agli onorari agli stessi dovuti, senza il preventivo consenso della Società. La Società rimborsa in ogni caso le spese di un solo legale (fatta eccezione per quelle del legale domiciliatario nei limiti di cui all’Art. 6 (“Massimali”)) e di un solo perito/consulente per area di competenza.
Rimborso delle spese. 1 In conformità a quanto previsto dall’art.2, comma 1, comma 2, comma 3 della L.266/1991 il Comune riconosce un rimborso delle spese, effettivamente sostenute e documentate, dirette e indirette, per quanto di seguito indicato, ai sensi dell’art.5 della L.266/91 e dell’art.10 della L.R. 28/1993, come modificata dalla L.R.29/1996:
Rimborso delle spese. 1. Xxxxx xxxxx o usi contrari, il mediatore ha diritto al rimborso delle spese nei confronti della persona per incarico della quale sono state eseguite anche se l`affare non è stato concluso.
Rimborso delle spese. La somma prevista per il rimborso delle spese è stata calcolata facendo riferimento allo storico delle spese sostenute e al rispetto delle tariffe giornaliere previste dalla normativa regionale. Per ciascuno dei cani effettivamente detenuti o per cui vengono erogazione le forme di assistenza ai sensi del comma 7 dell'art. 2 del Reg. reg. 2/02, si prevede un rimborso spese medio presunto di € 2,00 giornaliere, al netto delle spese veterinarie per gli esami diagnostici e cure particolari non ricomprese nelle tariffa giornaliere di riferimento, stabilite dalla DGR 1314/2012. Il numero di cani mediamente ospitati nel canile-rifugio è di n. 150-160. Per quanto concerne i gatti, non essendo stata ancora approvata dalla Regione Marche una tariffa di riferimento, considerato che diversamente dai cani le spese mediche sono a carico dell'ASUR, sulla base dello storico delle spese sostenute è stata calcolata una spesa media giornaliera di riferimento di € 0,85 per i gatti ricoverati nel gattile sanitario, mediamente in numero di 30 in contemporanea, e di € 0,60/giorno per i gatti ospitati nell'oasi felina comunale, dove sono ospitati mediamente n. 70 gatti. Il rimborso delle spese sarà erogato mensilmente sulla base di Rendicontazione dei giustificativi di spesa, da allegare alla richiesta di liquidazione, da inviare in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art.47 del D.P.R.445/2000. Contestualmente alla Rendicontazione dovrà essere inviato all'ufficio competente il prospetto riassuntivo dettagliato della movimentazione dei cani e dei gatti (ingressi, adozioni, restituzioni, decessi, trasferimenti dal gattile all'oasi). Sono rimborsabili a piè di lista le seguenti spese: • cibo per cani e gatti; • materiale d'uso; • smaltimento delle spoglie degli animali deceduti; • spese di amministrazione, non superiori al 3% dell'importo massimo annuale; • spese di personale; • assicurazione dei volontari ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017; • assicurazione dei danni verso terzi causati dai cani, anche quando si trovano all'esterno del canile; • manutenzione ordinaria delle strutture; • per i cani ricoverati nel rifugio, prestazioni medico veterinarie e farmaci; • per i gatti, in via d'eccezione, spese veterinarie e per i farmaci sostenute per situazioni particolari e non effettuabili dall'ASUR; • previa autorizzazione dell'ufficio comunale competente, sono rimborsabili l'acquisto di materiali o prestazioni di servizi non menzionati ma ritenuti necessa...
Rimborso delle spese. 1. In relazione all’esecuzione di cui al presente Accordo di collaborazione, è riconosciuta alla Comunità Montana “Bussento – Lambro e Mingardo”, a titolo di rimborso spese e senza che la stessa costituisca alcuna forma di corrispettivo, una somma pari ad € 70,000,00, inerente il rimborso, in quota parte, del tempo impiegato da n. 2 impiegati per l’espletamento di tutti gli adempimenti correlati al trattamento dei dipendenti idraulico-forestali in forza alla Provincia impegnati nelle attività di interesse comune di cui in premessa, nonché di un tecnico che assicurerà la direzione tecnica dei lavori.
Rimborso delle spese. Al personale inviato in missione compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, secondo le modalità di seguito indicate.
Rimborso delle spese. L'aggiudicatario sarà tenuto al pagamento di tutte le spese contrattuali dovute secondo le leggi in vigore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva.
Rimborso delle spese. Il rimborso delle spese è disciplinato, nel rispetto delle norme di legge, dalle singole Asso- ciazioni del SOS.
Rimborso delle spese. 1) Il COMUNE si riserva di concedere un contributo economico annuale al CONCESSIONARIO nei limiti del pareggio di bilancio, finalizzato a sostenere le spese di competenza, ovvero una quota-parte delle spese di funzionamento dell’IMPIANTO, dietro presentazione di apposita documentazione comprovante il disavanzo. Tale contributo è ipotizzato in € 14.000,00 (quattordicimila/00) per la prima stagione sportiva, con possibilità di incremento dal secondo anno in caso di proposte migliorative valutate positivamente dall’Amministrazione. Il contributo economico annuale sarà destinato a:
Rimborso delle spese. Xxxxx xxxxx o usi contrari, il mediatore ha diritto al rimborso delle spese nei confronti della persona per incarico della quale sono state eseguite anche se l'affare non è stato concluso. Se il contratto è sottoposto a condizione sospensiva, il diritto alla provvigione sorge nel momento in cui si verifica la condizione. Se il contratto è sottoposto a condizione risolutiva, il diritto alla provvigione non viene meno col verificarsi della condizione (1353 e seguenti). La disposizione del comma precedente si applica anche quando il contratto è annullabile (1425 e seguenti) o rescindibile (1447 e seguenti), se il mediatore non conosceva la causa d'invalidità.