Rimborso delle spese. Le spese sostenute dagli assicurati sono rimborsate dalla Società (nei limiti del massimale previsto in Polizza e dedotte eventuali franchigie) solo alla conclusione della vertenza, e sempre che non siano state recuperate o non siano recuperabili dalla controparte. Sono in ogni caso oggetto di rimborso solo le spese riconducibili ad attività effettivamente svolte dai professionisti e dettagliate nelle parcelle. Sono escluse dal rimborso tutte le spese riferite ad accordi che l’Assicurato abbia concluso con legali e/o periti o consulenti in merito agli onorari agli stessi dovuti, senza il preventivo consenso della Società. La Società rimborsa in ogni caso le spese di un solo legale (fatta eccezione per quelle del legale domiciliatario nei limiti di cui all’Art. 6 (“Massimali”)) e di un solo perito/consulente per area di competenza.
Rimborso delle spese. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcu modo nemmeno dal beneficiario (articolo 17 comma 3 del Codice). A norma del comma 2 dell’articolo 56 del Codice le convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. I costi oggetto di rimborso della presente convenzione potranno pertanto essere i seguenti: • carburanti • spese per trasporto pubblico • spese personali per il decoro dei volontari • rimborsi pasti eventualmente consumati durante lo svolgimento della propria attività di volontariato • spese per formazione, organizzazione e preventivo addestramento volontari • assicurazioni • dispositivi in dotazione ai volontari • costi generali di gestione imputabili all’attività convenzionata. Rientrano in tale voce le spese della stessa natura di quelle rimborsabili sostenute dal coordinatore per i rapporti gestionali con l’Ente. L’importo di dette spese dovrà comunque essere marginale rispetto alla spesa globalmente rimborsata, e comunque in percentuale non superiore al 15% del titolo chiesto per il rimborso. L’art. 17, comma 3, del Codice vieta infatti i rimborsi spese di tipo forfettario. In tali casi l’Associazione annualmente trasmette l’elenco dettagliato dei rimborsi spese riconosciuti ai propri collaboratori volontari per l’attività; • costi per la copertura assicurativa contro gli infortuni, malattia e responsabilità civile dei volontari (esclusivamente per la parte imputabile alla attività oggetto della convenzione). La liquidazione del rimborso avverrà con cadenza bimestrale, a seguito della presentazione al comune di apposita relazione consuntiva a rendiconto delle prestazioni effettuate, relative ai servizi di cui alla presente convenzione e alle spese sostenute, sottoscritta dal Presidente. L’intera documentazione contabile inerente le attività svolte in Convenzione comprensiva dei documenti amministrativi originali, dovrà essere conservata dall’Associazione e posta a disposizione del Comune per eventuali ulteriori verifiche; Il Comune di Carmignano provvederà a liquidare il suddetto rimborso, entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto delle spese sostenute. Le parti si danno atto che i rimborsi spese spettanti all’Associazione sono fuori campo Iva, in virtù di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di Terzo Settore.
Rimborso delle spese. 1 In conformità a quanto previsto dall’art.2, comma 1, comma 2, comma 3 della L.266/1991 il Comune riconosce un rimborso delle spese, effettivamente sostenute e documentate, dirette e indirette, per quanto di seguito indicato, ai sensi dell’art.5 della L.266/91 e dell’art.10 della L.R. 28/1993, come modificata dalla L.R.29/1996:
a) gli oneri derivanti dalla polizza assicurativa per i volontari che l’Associazione è tenuta a stipulare secondo quanto previsto dall’art.4 della L. n.266/1991.
b) le spese sostenute a livello locale per la formazione dei volontari.
c) le spese che i volontari, impegnati nell’attività convenzionate, dovessero sostenere direttamente secondo il regolamento dell’Associazione, ai sensi di legge.
Rimborso delle spese. 1. Xxxxx xxxxx o usi contrari, il mediatore ha diritto al rimborso delle spese nei confronti della persona per incarico della quale sono state eseguite anche se l`affare non è stato concluso.
Rimborso delle spese. La somma prevista per il rimborso delle spese è stata calcolata facendo riferimento allo storico delle spese sostenute e al rispetto delle tariffe giornaliere previste dalla normativa regionale. Per ciascuno dei cani effettivamente detenuti o per cui vengono erogazione le forme di assistenza ai sensi del comma 7 dell'art. 2 del Reg. reg. 2/02, si prevede un rimborso spese medio presunto di € 2,00 giornaliere, al netto delle spese veterinarie per gli esami diagnostici e cure particolari non ricomprese nelle tariffa giornaliere di riferimento, stabilite dalla DGR 1314/2012. Il numero di cani mediamente ospitati nel canile-rifugio è di n. 150-160. Per quanto concerne i gatti, non essendo stata ancora approvata dalla Regione Marche una tariffa di riferimento, considerato che diversamente dai cani le spese mediche sono a carico dell'ASUR, sulla base dello storico delle spese sostenute è stata calcolata una spesa media giornaliera di riferimento di € 0,85 per i gatti ricoverati nel gattile sanitario, mediamente in numero di 30 in contemporanea, e di € 0,60/giorno per i gatti ospitati nell'oasi felina comunale, dove sono ospitati mediamente n. 70 gatti. Il rimborso delle spese sarà erogato mensilmente sulla base di Rendicontazione dei giustificativi di spesa, da allegare alla richiesta di liquidazione, da inviare in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art.47 del D.P.R.445/2000. Contestualmente alla Rendicontazione dovrà essere inviato all'ufficio competente il prospetto riassuntivo dettagliato della movimentazione dei cani e dei gatti (ingressi, adozioni, restituzioni, decessi, trasferimenti dal gattile all'oasi). Sono rimborsabili a piè di lista le seguenti spese: • cibo per cani e gatti; • materiale d'uso; • smaltimento delle spoglie degli animali deceduti; • spese di amministrazione, non superiori al 3% dell'importo massimo annuale; • spese di personale; • assicurazione dei volontari ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017; • assicurazione dei danni verso terzi causati dai cani, anche quando si trovano all'esterno del canile; • manutenzione ordinaria delle strutture; • per i cani ricoverati nel rifugio, prestazioni medico veterinarie e farmaci; • per i gatti, in via d'eccezione, spese veterinarie e per i farmaci sostenute per situazioni particolari e non effettuabili dall'ASUR; • previa autorizzazione dell'ufficio comunale competente, sono rimborsabili l'acquisto di materiali o prestazioni di servizi non menzionati ma ritenuti necessa...
Rimborso delle spese. La garanzia è prestata con il per ripristino airbag e limite massimo di indennizzo pretensionatori di € 750,00 per sinistro e per cinture di sicurezza anno assicurativo.
Rimborso delle spese. La garanzia è prestata con il per lavaggio e limite massimo di indennizzo disinfezione di € 100,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Rimborso delle spese. 1. L’avvocato collaboratore ha diritto al rimborso, per intero o in parte, delle spese per la formazione propedeutica al conse- guimento e al mantenimento del titolo di avvocato specialista ai sensi dell’articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, quando tale formazione specialistica sia richiesta dal committente o sia con questi concor- data.
2. Il collaboratore ha, altresì, diritto al rimborso delle spese sostenute per even- tuali incarichi afferenti al rapporto di col- laborazione professionale e svolti su espressa richiesta e autorizzazione preventiva del soggetto committente.
Rimborso delle spese. Il presente Accordo di collaborazione non comporta trasferimenti finanziari tra le Parti, se non quelli corrispondenti ai costi effettivi sostenuti per la realizzazione delle attività che, nell’ipotesi di interscambio di capitale intellettuale, saranno a carico dell’Amministrazione richiedente la risorsa umana. La quantificazione e la rendicontazione delle spese sostenute sarà oggetto di atti separati da approvare con successivo scambio di note formali.
Rimborso delle spese. Al personale inviato in missione compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, secondo le modalità di seguito indicate.