Modulistica per il Clausole campione

Modulistica per il. Titolare del Servizio: modulo predisposto da Aruba, reperibile sul Pannello di Gestione, se presente, o altrimenti trasmessa al Cliente da Aruba Pec, che, compilato e sottoscritto dal Cliente o dal Titolare (se diverso dal Cliente) e da quest’ultimo consegnato al Cliente medesimo, formalizza la richiesta di attivazione del Servizio ed indica le informazioni necessarie alla identificazione del Cliente o del Titolare.

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  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: Ci = (Ra/Rmax)α Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.

  • Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa 1. Il Fornitore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente Contratto. 2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., sono . 3. Il Fornitore si obbliga a comunicare all’A.S.L. Roma 1 le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all’art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.i.. 4. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i. 5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. 6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla A.S.L. Roma 1 ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stessa. 7. L’A.S.L. Roma 1 verificherà che nei contratti di subappalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. 8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L. Roma 1, oltre alle informazioni di cui all’art. 105 del D. Lgs. n. 50 del 2016 anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E’ facoltà dell’A.S.L. Roma 1 richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato. 9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, ai sensi delle linee guida dell’ANAC n. 2/2016, parte V, è attribuito un coefficiente con il criterio del “confronto a coppie” sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascun progetto in confronto con tutti gli altri, secondo i parametri contenuti nel presente disciplinare di gara. Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 - nessuna preferenza; 2 - preferenza minima; 3 - preferenza piccola; 4 – preferenza media; 5 – preferenza grande; 6 - preferenza massima), eventualmente utilizzando anche valori intermedi. Al termine dei confronti la commissione giudicatrice, ai sensi delle linee guida dell’ANAC n. 2/2016, parte V, attribuisce i punteggi sulla base del seguente criterio: C(a) = Σn [ Wi * V(a)i ] dove: C(a)= indice di valutazione dell’offerta (a); n = numero totale dei requisiti; Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno; Σn = sommatoria. I coefficienti V(a)i sono determinati per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa, attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolati da ciascun commissario mediante il "confronto a coppie". La trasformazione in coefficienti variabili tra zero ed uno della somma dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante il "confronto a coppie", viene effettuata seguendo le seguenti operazioni: • una volta terminati i “confronti a coppie”, si sommano i valori attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari. • Tali somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate. Nel caso le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti V(a)i sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari nel rispetto della seguente tabella: • giudizio eccellente: coefficiente di attribuzione 1,0 • giudizio ottimo: coefficiente di attribuzione 0,9 • giudizio buono: coefficiente di attribuzione 0,8 • giudizio discreto: coefficiente di attribuzione 0,7 • giudizio sufficiente: coefficiente di attribuzione 0,6 • giudizio insufficiente: coefficiente di attribuzione 0,3 • giudizio gravemente insufficiente: coefficiente di attribuzione 0

  • Limitazioni, esclusioni e rivalse La garanzia è prestata con lo scoperto del 20% con il minimo di €100,00 in caso di riparazione o sostituzione presso un centro non specializzato nella riparazione e convenzionato con la Compagnia. Sono esclusi i danni: - verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni; - verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; - causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il veicolo; - nel caso di autoveicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti; - causati da dolo di terzi; - verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara; - cagionati da cose od animali trasportati sull'autoveicolo, nonché da operazioni di carico e scarico; - subiti dall'autoveicolo in conseguenza di traino (attivo o passivo); - occorsi durante la circolazione fuori strada; - conseguenti a deperimento e/o vizio proprio dell'autoveicolo assicurato. Garanzie di base La garanzia copre: - le spese sostenute dall'Assicurato fino alla massimale di € 500, documentate con fattura, per la documentazione necessaria alla liquidazione di sinistri incendio, furto e rapina dell'autoveicolo assicurato; il parcheggio e/o la custodia dell'autoveicolo su disposizione delle Autorità in caso di ritrovamento dopo furto o rapina; la reimmatricolazione ed il rinnovo della targa di riconoscimento in caso di incendio, furto o distruzione della targa di riconoscimento per collisione con altro veicolo; la quota parte della tassa di possesso pagata per l'autoveicolo e non goduta, in caso di danno totale incendio, furto e rapina che comporti la radiazione al P.R.A. dello stesso; la demolizione e la radiazione al P.R.A., in caso di danno totale conseguente a collisione con altro veicolo; l'immatricolazione di nuovo veicolo in caso di danno totale al veicolo assicurato conseguente ad incendio, furto o rapina senza ritrovamento, con il massimo dell'importo previsto per la reimmatricolazione di un veicolo di pari potenza fiscale a quello colpito da sinistro; per i veicoli con sistema di radiolocalizzazione satellitare concesso all'Assicurato in comodato d'uso gratuito da fornitore convenzionato con la Compagnia, il rimborso al fornitore dell'importo previsto dal contratto di comodato per il caso di mancata restituzione dell'apparato a seguito di incidente stradale, incendio o altro evento indennizzabile nei termini di polizza; nel caso di smarrimento o sottrazione delle chiavi delle serrature, la sostituzione o duplicazione con altre dello stesso tipo, nonché per la manodopera necessaria all'apertura delle portiere munite di congegni elettronici di bloccaggio e alla disattivazione del sistema elettronico antifurto in caso di sottrazione o smarrimento degli apparecchi di comando; - la rinuncia all'esercizio dell'azione di rivalsa, della Compagnia, per i risarcimenti corrisposti a terzi a seguito di sinistro con guida del conducente con patente scaduta ma rinnovata nei 60 giorni successivi o con esame di guida già sostenuto con esito positivo ma privo ancora del rilascio della patente che dovrà avvenire nei 180 giorni successivi; - le spese sostenute, fino al massimale di €300, per la frequenza del Contraente presso un'autoscuola ad un corso valido per il recupero dei punti nel caso questi siano pari o inferiori a dieci; - le spese sostenute dall'Assicurato, fino al massimale di €1.000, per il ripristino di dotazioni di sicurezza quali airbag, dispositivi antincendio e pretensionatori delle cinture di sicurezza, a seguito di attivazione accidentale o di sinistro stradale con responsabilità del veicolo assicurato; - le spese sostenute e documentate , fino al massimale di €5.000, per la riparazione dell'autoveicolo a seguito di collisione con animali selvatici o randagi comprovata da verbale delle Autorità intervenute; - le spese all'Assicurato a seguito di sinistro regolarmente verbalizzato dalle autorità intervenute sul luogo, fino al massimale di €5.000 e comunque non oltre il valore commerciale dell'autoveicolo, per i danni al autoveicolo stesso a seguito di collisione con altro veicolo identificato e non assicurato per la responsabilità civile obbligatoria.

  • INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)