Nota congiunta Clausole campione

Nota congiunta. In riferimento al richiamato “schema di accordo” questo farà parte della documentazione che il “Fondo””, in occasione dei prossimi bandi, richiederà ai soggetti proponenti di Piani/Progetti formativi.
Nota congiunta. Il personale "ausiliario asilo nido", inquadrato nel precedente CCNL al livello 2 e che svolgeva mansioni di cura del bambino è inquadrato alla firma del presente CCNL al 3° livello retributivo. Rimangono salve le condizioni di miglior favore esistenti. Area del personale educativo e docente per i servizi all'infanzia: -livello 3: personale educativo di altri servizi all'infanzia diversi dal nido; -livello 4: lettori e simili di madrelingua in compresenza, assistenti doposcuola; -livello 5: educatori di colonie e soggiorni, istruttori attività parascolastiche, personale educativo degli asili nido, in possesso del diploma di scuola secondaria di 2° grado e altro personale con idoneo diploma, puericultrici, logoterapeuti e fisioterapisti; -livello 6: docenti di scuola materna, compresi coloro che sono assunti per lo svolgimento delle attività di sostegno degli alunni portatori di handicap, personale docente con funzione di coordinatore in scuole fino a 4 sezioni, personale educativo delle attività extracurricolari (educazione artistica, motoria e musicale), assistenti sociali. Area del personale con funzioni di coordinamento: -livello 7: coordinatore di asilo nido, coordinatore di scuola dell'infanzia interno con almeno 5 sezioni; -livello 8:
Nota congiunta. Il personale "ausiliario asilo nido", inquadrato nel precedente CCNL al livello 2 e che svolgeva mansioni di cura del bambino è inquadrato alla firma del presente CCNL al 3° livello retributivo. Rimangono salve le condizioni di miglior favore esistenti.
Nota congiunta. Le parti si danno reciprocamente atto che con il CCNL 7/5/1997 nel minimo contrattuale conglobato di cui sopra sono stati assorbiti a decorrere dall’1/1/97 i seguenti elementi in vigore precedentemente:
Nota congiunta. Le imprese che intendono avviare percorsi formativi non previsti ma comunque riconducibili alla declaratoria del figure professionali, individuate dal CCNL applicato, possono richiedere autorizzazione all’Ente Bilaterale Regionale ERBOA, ed in assenza all’Ente Bilaterale Nazionale ENBOA, il quale provvederà ad individuare un percorso formativo idoneo, per la figura interessata. Le Parti si incontreranno per esaminare gli eventuali effetti delle modifiche che il Disegno di Legge della riforma del mercato del lavoro in discussione in Parlamento dovesse determinare alla disciplina dell’apprendistato.
Nota congiunta. Le Parti s’incontreranno per integrare e/o modificare i contenuti del presente accordo, qualora l’evolversi della disciplina in materia lo richieda. Le parti si impegnano, ciascuna per le proprie competenze, di portare a conoscenza dei lavoratori e imprese i contenuti del presente accordo.
Nota congiunta. Le parti si danno reciprocamente atto che con il CCNL 7/5/97 nel minimo contrattuale conglobato di cui sopra sono stati assorbiti a decorrere dall’1/1/97 i seguenti elementi in vigore precedentemente: minimo contrattuale del livello di inquadramento (art.68 del CCNL 1.4.92); indennità di contingenza (art.69 del CCNL1.4.92); elemento distinto della retribuzione (£ 20.000 di cui all’accordo interconfederale 31.7.92). Clausola di salvaguardia. A coloro che risultino occupati alla data del 30.4.97 e siano inquadrati al 3° livello di cui all'art. 41 del CCNL 1.4.92 in qualità di assistente di base qualificata/o e per le quali o per i quali non sussistono i requisiti per l'inquadramento al 4° livello in qualità di assistente domiciliare dei servizi tutelari operatrice/ore socio-assistenziale addetta/o all'assistenza di base o altrimenti definita/o formata/o di cui all'art. 42 del presente CCNL, se in possesso di 2 anni d'anzianità aziendale nel ruolo o a seguito di successiva maturazione di detta anzianità, verrà erogata un'indennità 'ad personam' di L. 90.000 lorde assorbibili in caso di inquadramento successivo al livello superiore.
Nota congiunta. Le parti concordano di incontrarsi annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, per una relazione sul quadro normativo e produttivo del settore in relazione alle dinamiche strutturali e alle prospettive di sviluppo, con particolare riferimento alle implicazioni occupazionali.

Related to Nota congiunta

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • Cessione del contratto - Subappalto 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: