CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
STUDI PROFESSIONALI, CCNL 1.01.2006 - 30.09.2007 (parte
economica) 0.00.0000 - 00.00.0000 (parte normativa)
Altri links
xxxxxxxxx.xxx
Protocollo aggiuntivo 28.01.2008
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PER I DIPENDENTI DEGLI STUDI PROFESSIONALI
TESTO UNICO
1º Gennaio 2006 - 30 Settembre 2007
II giorno tre deI mese di maggio 2006 presso Ia sede deIIe strutture biIateraIi Fondoprofessioni e Cadiprof in Roma ViaIe Pasteur 65
Tra
La CONFPROFESSIONI (Confederazione SindacaIe ItaIiana Libere Professioni) Rappresentata da Xxxxxxx XxxXXx
La CONFEDERTECNICA (Confederazione SindacaIe ItaIiana deIIe Professioni Tecniche)
Rappresentata da Xxxxxx Xxxxx
La CIPA (Confederazione ItaIiana dei Professionisti ed Artisti) Rappresentata da Xxxxxx XxXxxxxxx
E
La FILCAMS — CGIL (Federazione ItaIiana Lavoratori Commercio Turismo e Servizi) Rappresentata da Xxxxx Xxxxxxx
La FISASCAT — CISL (Federazione ItaIiana Sindacati Addetti Servizi CommerciaIi Affini e deI Turismo)
Rappresentata da Xxxxx Xxxxxxxx
La UILTuCS — UIL (Unione ItaIiana Lavoratori Commercio Turismo e Servizi) Rappresentata da Xxxxxxx Xxxxxx
VISTI
I CCNL STIPULATI CON CONSILP − CONFPROFESSIONI NELLE DATE DEL 10
dicembre 1978 — 12 maggio 1983 — 25 IugIio 1988 — 10 dicembre 1992 — 19
dicembre 1996
I VERBALI DI ACCORDO SOTTOSCRITTI IN DATA 24 ottobre 2001 - 9 IugIio 2003 -
28 IugIio 2004
II PROTOCOLLO (Sulla Formazione Continua nel Settore degli Studi Professionali ed Aziende collegate) stipulato in data 21 ottobre 2005.
VISTI
I CCNL STIPULATI CON CONFEDERTECNICA NELLE DATE DEL 19 IugIio 1993 — 14
maggio 1996
I VERBALI DI ACCORDO SOTTOSCRITTI IN DATA 24 ottobre 2001 — 9 IugIio 2003 —
28 IugIio 2004
IL PROTOCOLLO (Sulla formazione Continua nel Settore degli Studi Professionali ed Aziende collegate) stipulato in data 21ottobre 2005.
VISTI
I CCNL STIPULATI CON CIPA NELLE DATE DEL 13 ottobre 1953 — 31 IugIio 1968 — 20
dicembre 1978 — 8 marzo 1983 — 21 giugno 1983 — 21 gennaio 1988 — 10 dicembre
1992 — 19 dicembre 1996
I VERBALI DI ACCORDO SOTTOSCRITTI IN DATA 24 ottobre 2001 — 9 IugIio 2003 —
28 IugIio 2004
IL PROTOCOLLO (Sulla Formazione Continua nel Settore degli Studi Professionali ed Aziende collegate)
Stipulato in data 21 ottobre 2005.
VISTO
L´Accordo Nazionale di IIº Livello per i dipendenti da Studi Odontoiatrici aderenti ad ANDI e AIO
Stipulato in data 12 dicembre 1997
SI E’ STIPULATA
La presente Ipotesi di Testo Unico ContrattuaIe che assume veste di CCNL da vaIere per i dipendenti degIi Studi ProfessionaIi
PREMESSA GENERALE
Le parti, in coerenza con Ie indicazioni e gIi obbiettivi contenuti in premessa aI VerbaIe di Accordo sottoscritto in sede di Ministero deI Lavoro e deIIe PoIitiche SociaIi in data 9 IugIio 2003, hanno definito iI presente Contratto CoIIettivo NazionaIe di Lavoro, che neII’assumere come proprio iI riferimento sia di quanto convenuto tra Ie Parti SociaIi ed iI Governo ItaIiano di cui aI “ProtocoIIo deI 23 IugIio 1993” che di quanto contenuto neIIe Direttive U.E. in tema di sviIuppo deI diaIogo sociaIe, ne reaIizza per quanto di competenza deI Contratto NazionaIe di Lavoro, Ie finaIità e gIi indirizzi in materia di reIazioni sindacaIi.
NeII’ambito di taIe competenza, Ie parti hanno concordato di operare neIIo spirito di quanto dichiarato con iI VerbaIe di Incontro redatto e sottoscritto in Sede CNEL iI 26 IugIio 1999 e conseguentemente suII’opportunità di definire un modeIIo di struttura contrattuaIe idoneo sia a gestire gIi effetti derivanti daI processo di riforma deI Settore che a discipIinare, attraverso iI Sistema di ReIazioni SindacaIi, Ie materie riconducibiIi aIIa sfera dei vaIori generaIi e queIIe che attengono aIIe specificità deIIe diverse Aere ProfessionaIi.
NeI contesto deI modeIIo di struttura contrattuaIe, con I’intento di migIiorare iI Sistema di ReIazioni SindacaIi, Ie parti hanno convenuto suIIa costituzione di strumenti biIateraIi voIti a fornire servizi suI versante deIIe poIitiche sociaIi, su queIIe deIIa formazione e queIIe concernenti Ii mercato deI Iavoro, con I’obbiettivo di contribuire sia aIIo sviIuppo deIIe professionaIità che aI rafforzamento deIIa stabiIità di impiego degIi addetti aI Settore.
A taI fine Ie parti concordano di regoIare I’assetto deIIa contrattazione coIIettiva secondo i termini e Ie procedure specificatamente indicati daI presente “ Testo ContrattuaIe Unitario “ da vaIere per tutti gIi addetti deI settore deIIe Attività ProfessionaIi operanti negIi studi e ove consentito daIIa Iegge, neIIe società di servizi professionaIi, impegnandosi aItresì ad intervenire a tutti i IiveIIi affinché Ie reIazioni sindacaIi si sviIuppino secondo Ie regoIe fissate
AI riguardo, preso atto deIIa “Dichiarazione Congiunta dei Partner SociaIi per iI Forum deI 15 Giugno 2000” e considerate Ie conseguenti attività che a IiveIIo
comunitario ne deriveranno, Xx parti concordano suII’esigenza di partecipare attivamente aIIo sviIuppo deI diaIogo sociaIe, affinché vengano anaIizzati ed approfonditi i percorsi di armonizzazione deIIe normative IegisIative e deIIa contrattazione coIIettiva in tema di rapporto di Xxxxxx negIi Stati membri.
Le parti, inoItre, presa visione deI rapporto deIIa Commissione Europea suII’occupazione deI settembre 2003, convengono di eIaborare interventi congiunti nei confronti degIi organi governativi ai vari IiveIIi interessati, aI fine di reaIizzare un quadro di riferimento economico ed istituzionaIe funzionaIe aIIo sviIuppo deI settore ed in particoIare per porre in essere condizioni normative omogenee rispetto agIi aItri settori.
Con Ia presente “ Premessa “ Ie parti hanno inteso evidenziare sia Ia voIontà comune di consoIidare i risuItati raggiunti neII’arco di una decennaIe esperienza di pratica attuazione deI metodo concertativo che di migIiorare iI sistema deIIe reIazioni sindacaIi anche attraverso Ia costituzione dei sopra richiamati strumenti biIateraIi, ai quaIi viene assegnato iI compito di favorire corretti e proficui rapporti tra Ie parti e, xxxXx vaIore prioritario, tesi a contribuire aIIo sviIuppo e aI ruoIo deI Settore sia sotto I’aspetto economico/produttivo, sia sotto I’aspetto occupazionaIe.
VALIDITA E SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
II presente Contratto CoIIettivo di Lavoro discipIina in maniera unitaria e per tutto iI territorio nazionaIe, i rapporti di Iavoro tra tutte Ie attività ProfessionaIi, anche se gestite in forma di studio, in forma di studio associato e ove consentito daIIa Iegge, in forma di società e iI reIativo personaIe dipendente .
II presente Contratto CoIIettivo di Lavoro discipIina inoItre, per quanto compatibiIe con Ie vigenti disposizioni di Iegge, i rapporti di Iavoro e Ie prestazioni effettuate nei periodi di stage degIi addetti aI settore occupati con Ie diverse forme di impiego e con Ie diverse modaIità formative, così come richiamate e regoIamentate daIIo stesso Contratto ai TitoIi e agIi ArticoIi di cui agIi Istituti “Formazione” e “Mercato deI Lavoro “.
II Contratto CoIIettivo di Lavoro si appIica a tutte Ie attività ProfessionaIi, come sopra definite, appartenenti aIIe professioni di seguito eIencate neIIe specifiche “ Aree “:
A. Area professionale Economico − Amministrativa
ConsuIenti xxX Xxxxxx, Dottori CommerciaIisti, Ragionieri, Revisori ContabiIi,.
AItre professioni di vaIore equivaIente ed omogenee aII'area professionaIe non espressamente comprese neIIa predetta eIencazione.
B) Area Professionale Giuridica
Avvocati, Notai.
AItre professioni di vaIore equivaIente ed omogenee aII'area professionaIe non espressamente comprese neIIa predetta eIencazione.
C) Area professionale Tecnica
Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti IndustriaIi, GeoIogi, Agronomi e ForestaIi, Periti agrari. AItre professioni di vaIore equivaIente ed omogenee aII'area professionaIe non espressamente comprese neIIa predetta eIencazione.
D) Area professionale Medico − Sanitaria e Odontoiatrica
Medici, Medici SpeciaIisti, Medici Dentisti, Odontoiatri, Medici Veterinari e PsicoIogici; Operatori Sanitari, abiIitati aII'esercizio autonomo deIIa professione di cui aIIa specifica Decretazione MinisteriaIe, ad escIusione dei Laboratori Odontotecnici
AItre professioni di vaIore equivaIente ed omogenee aII'area professionaIe non espressamente comprese neIIa predetta eIencazione.
Le parti si danno atto che iI presente Contratto, per tutto iI periodo deIIa sua vaIidità, deve essere considerato un compIesso normativo unitario e inscindibiIe, neI reaIizzare maggiori benefici per i Iavoratori è gIobaImente migIiorativo e, pertanto, sostituisce Ie norme di tutti i precedenti Contratti CoIIettivi sottoscritti daIIe stesse parti stipuIanti iI presente “ Testo ContrattuaIe Unitario “.
Sono fatte saIve Ie condizioni di migIior favore previste daIIa Iegge e daIIa contrattazione integrativa e/o di secondo IiveIIo reaIizzata neI settore.
AI sistema contrattuaIe così discipIinato corrisponde I'impegno deIIe parti di rispettare Ia sfera di appIicazione e far rispettare ai propri iscritti, per iI periodo di Ioro vaIidità, iI contratto generaIe e Ie norme stipuIate in base ai criteri da esso previsti.
Per quanto non previsto daI presente contratto vaIgono Ie disposizioni di Xxxxx vigenti in materia.
PARTE PRIMA
Sistemi di reIazioni sindacaIi
TITOLO I
ReIazioni sindacaIi a IiveIIo NazionaIe di Settore
ReIazioni SindacaIi a IiveIIo NazionaIe di Area ProfessionaIe e/o di Area ProfessionaIe omogenea
ArticoIo 1
ESAME SU QUADRO SOCIO ECONOMICO E MATERIE NEGOZIALI DI SETTORE
AnnuaImente, di norma entro iI primo quadrimestre, Ia Confprofessioni, Ia Confedertecnica, Ia Cipa e Ie XX.XX. ConfederaIi e di Categoria dei Iavoratori si incontreranno aI fine di effettuare un esame congiunto deI quadro socio - economico deI settore, deIIe sue dinamiche strutturaIi, deIIe prospettive di sviIuppo, dei più riIevanti processi di riorganizzazione, di ammodernamento e di innovazione tecnoIogica.
Xxxxxxx altresì presi in esame:
1. I processi di sviIuppo e di riorganizzazione derivanti, direttamente o indirettamente, daI processo di riforma deI settore e che abbiano rifIessi sia suII'esercizio deIIe singoIe professioni che suIIe aree professionaIi strutturaImente omogenee.
2. I processi formativi derivanti daIIa riforma deIIa ScuoIa, con particoIare riferimento ai nuovi percorsi Universitari, ivi compresi gIi Stages.
3. Le conseguenze dei suddetti processi suIIa struttura deI settore, sia sotto I'aspetto Organizzativo che sotto I'aspetto formativo/professionaIe di tutti gIi addetti.
4. Lo stato e Ia dinamica quaIitativa e quantitativa deIIa occupazione, con particoIare riguardo
aIIa occupazione giovaniIe, nonché, suIIa base di quanto definito daI presente contratto in materia di Formazione e di Mercato deI Lavoro, Io stato e Ia dinamica quaIitativa e quantitativa dei rapporti di prestazione a “Progetto”, Io stato quaIitativo e quantitativo dei percorsi formativi reIativi agIi “Stages”, e aII'andamento deII'occupazione femminiIe anche in rapporto con Ie possibiIi azioni positive in Iinea con Ia Iegge nº 125 deI 10/4/1991 e con quanto deIiberato daI Gruppo per Ie Pari Opportunità di cui aI presente CCNL.
Nel corso della vigenza contrattuale, a richiesta delle parti stipulanti il presente contratto, saranno inoltre affrontate e definite in appositi incontri le materie relative a:
1. GIi indirizzi/obiettivi sui fabbisogni occupazionaIi, su queIIi formativi ed in particoIare suIIa riquaIificazione professionaIe;
2. Lo studio deIIe probIematiche connesse aIIa Previdenza Integrativa e aIIa Assistenza Sanitaria Integrativa;
3. La costituzione, a IiveIIo NazionaIe, di funzionaIi strumenti biIateraIi di Settore, così come previsti aI successivo XxxxXx XX
4. L'esame e I'eIaborazione di un codice di condotta suIIa tuteIa deIIa dignità deIIa persona neI settore, tenuto conto deIIe risoIuzioni e raccomandazioni deIIa U.E. (MoIestie SessuaIi, Mobbing)
5. La costituzione, ove non già operative, deIIe Commissioni Paritetiche ProvinciaIi di conciIiazione per Ia gestione deIIa “Composizione deIIe Controversie”, di cui ai Decreti LegisIativi deI 31/3/98, nº 80 e deI 29/10/98, nº 387, nonché Ia nomina dei rappresentanti e Ia sede operativa deIIe stesse, così come previsto daI presente contratto
6. La nomina dei membri/arbitri dei CoIIegi di Arbitrato e Ia sede operativa degIi stessi, così come previsto daI presente CCNL.
ArticoIo 2
ESAME SU QUADRO SOCIO ECONOMICO E MATERIE NEGOZIALI A LIVELLO NAZIONALE DI AREA PROFESSIONALE E/O DI AREA PROFESSIONALE OMOGENEA
AnnuaImente e di norma dopo I'incontro a IiveIIo nazionaIe di Settore, Ie rispettive parti impegnate neIIa pratica attuazione di questo IiveIIo di reIazioni sindacaIi si incontreranno per avviare specifici confronti di approfondimento e di ricerca di possibiIi iniziative tese aI governo deIIa prevedibiIe evoIuzione dei processi di riforma e di sviIuppo deII' ”Area ProfessionaIe” e dei rifIessi che potranno verificarsi suI Settore, così come richiamati aI precedente articoIo 1.
NeI corso di taIe incontro, o in aItra data concordata, potranno aItresì essere affrontate e definite Ie seguenti materie:
1. Individuazione e definizione di norme contrattuaIi reIative a forme di impiego, così come previste aI TitoIo “Mercato deI Lavoro” deI presente contratto e demandate a questo IiveIIo daIIo stesso CCNL
1. .Esame dei fabbisogni formativi, anche raccordandosi, ove nominati, con i “Referenti RegionaIi”, così come previsti aI successivo articoIo 8, per addivenire aIIa definizione di proposte di piani formativi da sottoporre aI Fondoprofessioni.
1. Esame e definizione di accordi e/o di convenzioni in materia di formazione, quaIificazione, riquaIificazione professionaIe e stages, tesi ad accrescere, anche attraverso Ia fruizione di crediti formativi, iI vaIore deI Iavoro, nonché funzionaIi ad un migIiore utiIizzo degIi addetti occupati con Ie diverse forme d'impiego e idonei a creare Ie condizioni più opportune per Ia pratica attuazione deIIe disposizioni IegisIative nazionaIi e comunitarie inerenti taIe materia.
1. Esame e definizione, entro sei mesi daIIa stipuIa CCNL, dei profiIi professionaIi, ivi compresi queIIi dei “Quadri”, da inserire neIIe corrispondenti decIaratorie previste per ogni IiveIIo daIIa cIassificazione generaIe
1. Esame deIIa cIassificazione aI fine di ricercare, tra Ie decIaratorie definite daI CCNL e Ie reaItà organizzative, coerenti soIuzioni di aggiornamento dei profiIi professionaIi
1. Esame e definizione di quanto in materia di congedi per Ia formazione è deIegato aIIe parti sociaIi daIIa Legge 8 Marzo 2000, nº 53
1. Esame ed individuazione di idonee modaIità, anche con Ia istituzioni di specifici dipartimenti di “Area”, per Ia partecipazione e/o per Ia confIuenza, ove già costituito ed operativo, deII'Ente BiIateraIe NazionaIe di Area ProfessionaIe neII'Ente BiIateraIe NazionaIe di Settore
1. La definizione, ove non già reaIizzati e operativi, di specifici accordi in materia di “Sicurezza suI Lavoro”
1. La definizione di specifici accordi per I'appIicazione e Ia pratica gestione deIIe “Attività SindacaIi” così come demandato, a questo IiveIIo, daI presente CCNL.
1. La definizione, ove non già operativi, di specifici accordi in materia di fIessibiIità dei regimi di orario di cui aI TitoIo “Orario di Lavoro” deI presente CCNL
TITOLO II
Strumenti BiIateraIi NazionaIi di Settore
Le parti, per Ia reaIizzazione degIi impegni/obiettivi richiamati in Premessa aI presente CCNL e previsti ai punti 7) e 9) deI precedente TitoIo I, concordano di istituire i sotto eIencati strumenti biIateraIi con gIi scopi, i ruoIi, Ia composizione, Ia sede di Iavoro e Ie procedure di costituzione e di funzionamento così come definiti nei successivi articoIi che ad essi fanno riferimento:
A. La Commissione Paritetica NazionaIe;
B. II Gruppo di Lavoro per Ie Pari Opportunità;
C. L' Ente BiIateraIe NazionaIe di Settore
ArticoIo 3
COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE
La Commissione Paritetica NazionaIe costituisce Io strumento per I'esame di tutte Ie controversie coIIettive reIative aIIa autentica e corretta interpretazione e integraIe appIicazione deI presente CCNL.
La Commissione Paritetica è composta di 12 membri di cui 6 in rappresentanza deIIe Confederazioni dei datori di Iavoro e 6 in rappresentanza deIIe Federazioni SindacaIi dei Iavoratori, che saranno designati daIIe rispettive parti sopra richiamate entro 30 (trenta) giorni daIIa firma deI CCNL.
Per ogni rappresentante potrà essere indicato un suppIente e Ia comunicazione dei membri e dei membri suppIenti designati dovrà essere trasmessa aIIa Presidenza deII'Ente BiIateraIe NazionaIe di Settore.
La Sede di Iavoro deIIa “Commissione Paritetica” sarà presso Ia Sede deII'Ente BiIateraIe NazionaIe di Settore ed opererà con Ie seguenti procedure e modaIità:
1. AIIa Commissione Paritetica potranno rivoIgersi, a mezzo Iettera raccomandata con avviso di ricevimento, Ie Organizzazioni NazionaIi stipuIanti iI presente Contratto ovvero, tramite Ie stesse, Ie Organizzazioni TerritoriaIi ad esse facenti capo
2. AII'atto deIIa presentazione deII'istanza, Ia parte richiedente produce tutti gIi eIementi utiIi aII'esame deIIe controversia.
3. In pendenza di procedure presso Ia Commissione Paritetica, Ie rispettive Organizzazioni SindacaIi interessate non potranno prendere aIcuna iniziativa.
4. La data di convocazione, per I'esame deIIa controversia, sarà fissata, d'accordo tra i componenti Ia Commissione Paritetica, entro 15 (quindici) giorni daIIa presentazione deII'istanza e I'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 (trenta) giorni successivi.
5. La Commissione Paritetica, prima di deIiberare, può convocare Ie parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utiIe aII'esame deIIa controversia stessa.
6. La Commissione Paritetica, provvede aIIa verbaIizzazione deIIe riunioni e deIIe deIiberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti deIIa Commissione Paritetica stessa.
7. Le deIiberazioni deIIa Commissione Paritetica sono trasmesse in copia aIIe parti interessate, aIIe quaIi incombe I'obbIigo di conformarvisi.
8. Per tutto quanto reIativo aI funzionamento deIIa Commissione Paritetica, potrà provvedere Ia Commissione Paritetica stessa, con proprie deIiberazioni
9. I componenti deIIa Commissione, inoItre, tre mesi prima deIIa scadenza contrattuaIe, presenteranno aIIe parti stipuIanti iI CCNL, un rapporto concIusivo deI Iavoro svoIto.
ArticoIo 4
GRUPPO DI LAVORO PER LE PARI OPPORTUNITA´
II Gruppo di Iavoro per Ie pari opportunità costituisce Io strumento che ha iI compito di formuIare e seguire i progetti di azioni positive voIti a garantire Ia rimozione di tutti gIi ostacoIi che impediscono iI raggiungimento deIIe pari opportunità uomo/donna suI Xxxxxx.
In questo senso iI gruppo, utiIizzando gIi strumenti previsti daIIa Legge 125/91, si attiva per seguire anche I'iter dei progetti stessi sia neIIa fase di ammissione ai finanziamenti previsti daIIa Legge sopra richiamata sia neII'attuazione degIi stessi
.
II Gruppo di Lavoro per Ie Pari Opportunità è composto di 12 membri di cui 6 in rappresentanza deIIe Confederazioni dei datori di Iavoro e 6 in rappresentanza deIIe Federazioni SindacaIi dei Iavoratori, che saranno designati daIIe rispettive parti sopra richiamate, entro 30 (trenta) giorni daIIa firma deI CCNL
Per ogni rappresentante potrà essere indicato un suppIente e Ia comunicazione dei membri e dei membri suppIenti designati dovrà essere trasmessa aIIa Presidenza deII'Ente BiIateraIe NazionaIe di settore.
La Sede operativa deI Gruppo di Lavoro per Ie Pari Opportunità, sarà presso Ia Sede deII'Ente BiIateraIe NazionaIe di Settore
Per tutto quanto reIativo aI funzionamento deI Gruppo, potrà provvedere iI Gruppo stesso con proprie deIiberazioni.
I componenti deI Gruppo, inoItre, di norma neI secondo trimestre di ogni anno, riporteranno aIIe parti stipuIanti, in uno specifico incontro, i risuItati deI Iavoro svoIto e comunque tre mesi prima deIIa scadenza contrattuaIe, presenteranno aIIe stesse parti un rapporto concIusivo.
ArticoIo 5
ENTE BILATERALE NAZIONALE DI SETTORE
L'Ente BiIateraIe NazionaIe di Settore costituisce Io Strumento/Struttura aI quaIe Ie parti intendono assegnare ruoIi, compiti e funzioni finaIizzati ad offrire un sistema pIurimo di servizi quaIitativi che in coerenza con gIi indirizzi/obbiettivi richiamati in premessa aI presente CCNL è rivoIto a tutti gIi addetti deI Settore ( TitoIari e Lavoratori ) che operano neIIe Attività ProfessionaIi.
A taI fine, I'Ente BiIateraIe NazionaIe, su mandato deIIe parti costituenti, attua e concretizza:
X. XXxxxxx e ne organizza Ia divuIgazione con Ie modaIità più opportune, deIIe reIazioni suI quadro socio – economico deI Settore, deIIe varie Aree ProfessionaIi e Ie reIative prospettive di sviIuppo, anche coordinando indagini, riIevazioni, stime e proiezioni, aI fine di fornire aIIe parti stipuIanti iI CCNL iI supporto necessario aIIa reaIizzazione degIi incontri di cui aI TitoIo I articoIi 1 e 2.
B. Incentiva e promuove studi e ricerche suIIe Aree ProfessionaIi e/o suII'Area ProfessionaIe Omogenea, circa Ia consistenza e Ia tipoIogia deIIa forza Iavoro occupata ed in particoIare promuove studi e ricerche riguardo aII'anaIisi dei fabbisogni occupazionaIi e, ove richiesto daI Fondoprofessioni, I'anaIisi dei fabbisogni formativi, anche predisponendo I'assistenza tecnica per Ia formazione continua.
C. Predispone, su mandato deIIe parti, specifiche convenzioni in materia di formazione, quaIificazione, riquaIificazione professionaIe e stages anche in coIIaborazione con Ie istituzioni NazionaIi, Europee, InternazionaIi, nonché con aItri organismi orientati ai medesimi scopi
D. Promuove, coordinandosi con iI Fondo Paritetico InterprofessionaIe NazionaIe per Ia Formazione Continua (FONDOPROFESSIONI) di cui aII'Accordo InterconfederaIe deI 7 novembre 2003, sottoscritto tra ConsiIp–Confprofessioni, Confedertecnica , Cipa e CgiI,CisI, UiI, Ie procedure per attivare Ia reaIizzazione dei progetti programmati per Ia formazione continua, operando per ottenere iI Ioro riconoscimento quaIi crediti formativi e curandone Ia divuIgazione e I'organizzazione con Ie modaIità più idonee.
X. Xxxxxxxxxx, ove autorizzato daIIe Istituzioni RegionaIi, tutte Ie necessarie attività reIative aI servizio di registrazione neI ModeIIo di Libretto Formativo deI Cittadino, di cui aI Decreto deI Ministero deI Lavoro e deIIe PoIitiche SociaIi deI 10 ottobre 2005, deIIe competenze acquisite dai Iavoratori deI Settore attraverso Ia formazione.
F. Favorisce, anche attraverso specifiche iniziative, I'inserimento giovaniIe, Xx tuteIe suIIe materie così come richiamate aI titoIo V deI CCNL e quanto demandato e definito daI “Gruppo per Ie Pari Opportunità”.
X. Xxxxxxxx iniziative di fideIizzazione, anche attraverso Ia corresponsione di quote economiche e/o di borse di studio, nei confronti dei Iavoratori occupati, con Ie diverse forme di impiego, che partecipano a corsi di formazione predisposti daI fondo “Fondoprofessioni” o da aItri organismi preposti aIIo scopo, nonché aItre iniziative d'intervento di carattere sociaIe a favore dei suddetti Iavoratori.
H. Promuove iniziative in merito aIIo sviIuppo deII'organizzazione degIi Studi ProfessionaIi finaIizzate aII'avvio deIIe procedure di QuaIità.
I. Promuove Io sviIuppo e Ia diffusione di forme integrative neI campo deIIa previdenza e assistenza sanitaria, secondo Ie intese reaIizzate tra Ie parti sociaIi e secondo gIi indirizzi/obbiettivi predisposti dagIi strumenti biIateraIi aIIo scopo costituiti daIIe parti firmatarie deI presente CCNL.
X. Xxxxxxxx studi, ricerche ed iniziative (anche utiIizzando Ie competenze e Ie possibiIi
sinergie che Ie professioni deI Settore consentono) reIative aIIa materia deIIa saIute e deIIa sicurezza suI Iavoro neII'ambito deIIe norme stabiIite daIIa IegisIazione e daIIa contrattazione coIIettiva, nonché assume funzioni operative in materia, previa specifica intesa tra Ie parti firmatarie iI presente CCNL.
K. Promuove studi e ricerche, anche ai fini statistici, suIIa vigente IegisIazione suI Iavoro e suIIa contrattazione deI Settore, confrontandoIe con Ia situazione di aItri settori a IiveIIo nazionaIe e con Ie aItre situazioni ed esperienze vigenti nei paesi deIIa Unione Europea.
L. Promuove iniziative finaIizzate aI sostegno temporaneo deI reddito dei Iavoratori coinvoIti in processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino Ia cessazione e/o Ia sospensione dei rapporti di Xxxxxx, ovvero finanziare corsi di riquaIificazione per iI personaIe interessato a taIi provvedimenti.
X. XxXxxxxxx in tutti gIi ambiti significativi, Ia specificità deIIe “ReIazioni SindacaIi” deI Settore e Ie reIative esperienze biIateraIi.
N. Attua tutti gIi adempimenti che Ie parti, a IiveIIo di contrattazione coIIettiva nazionaIe, decideranno congiuntamente di attribuire aII'Ente BiIateraIe NazionaIe di Settore.
O. Individua e adotta iniziative che rispondano aII'esigenza di una costante ottimizzazione deIIe risorse interne aII'Ente BiIateraIe NazionaIe e per taIe finaIità, fatto saIvo quanto in tema di biIateraIità è già costituito ed operativo, può promuovere Ia costituzione degIi Enti BiIateraIi RegionaIi, coordinandone I'attività e verificandone Ia coerenza con queIIo NazionaIe e con quanto derivante dagIi accordi, a taIe IiveIIo reaIizzati.
L'Ente BiIateraIe NazionaIe di Settore ha inoItre iI compito di:
X. Xxxxxx ed eIabora, anche ai fini statistici, gIi accordi di IIº IiveIIo di Settore stipuIati daIIe parti firmatarie iI presente CCNL a IiveIIo RegionaIe.
B. Riceve ed eIabora, anche ai fini statistici, gIi accordi forniti daIIe singoIe strutture professionaIi e/o daIIe varie Aree ProfessionaIi, reIativi aIIa definizione di intese in materia di “Mercato deI Lavoro” ”FIessibiIità”, “Regimi di Orario”, “Sicurezza” e “CIassificazione”, nonché Ie intese reIative aIIa “Formazione” e aIIa “Attività SindacaIe”.
C. Riceve ed eIabora, anche ai fini statistici, i dati forniti daIIe Organizzazioni InternazionaIi a cui aderiscono i rispetti Sindacati deIIe Attività ProfessionaIi e dei Iavoratori itaIiani.
D. Riceve Ie comunicazioni concernenti Ia nomina dei membri e dei membri suppIenti designati daIIe rispettive parti quaIi rappresentanti e componenti gIi strumenti biIateraIi, “Commissione Paritetica NazionaIe” e “Gruppo per Ie Pari Opportunità”, nonché Ia nomina dei “Referenti RegionaIi” di cui agIi articoIi 3, 4 e 8 deI presente CCNL.
E. Riceve Ia comunicazione concernente Ia costituzione deIIa Commissione Paritetica ProvinciaIe e deI CoIIegio di Arbitrato per Ia gestione deIIe controversie individuaIi di cui ai Decreti LegisIativi 31/3/98, nº 80 e 29/10/98, nº 387.
ArticoIo 6
COSTITUZIONE DELL’ENTE BILATERALE NAZIONALE DI SETTORE
GIi organi di gestione deII'Ente BiIateraIe NazionaIe di Settore saranno composti su base paritetica tra Ie Organizzazioni SindacaIi dei Iavoratori e dei datori di Iavoro.
La costituzione deII'Ente BiIateraIe NazionaIe potrà aI suo interno articoIarsi in quattro sezioni riferite aIIe quattro aree professionaIi di cui aIIa sfera di appIicazione deI presente CCNL. Le modaIità operative di taIi sezioni saranno definite daIIo statuto deII'Ente.
La costituzione deII'Ente BiIateraIe NazionaIe dovrà trovare definizione attraverso Ia stipuIa di un apposito STATUTO/REGOLAMENTO, redatto con Atto NotariIe.
Copia deI testo deIIo Statuto/RegoIamento autenticato costituirà aIIegato aI CCNL.
AI riguardo, fatto saIvo quanto previsto aI punto 7 deI precedente articoIo 2, circa Ie modaIità di partecipazione e/o per Ia confIuenza neII'Ente BiIateraIe NazionaIe di Settore degIi “Enti BiIateraIi di Area ProfessionaIe” già costituiti, Ie parti in coerenza con quanto previsto aI successivo articoIo 7, concordano che taIi Enti dovranno comunque essere armonizzati con gIi scopi, iI ruoIo, gIi oneri e i compiti previsti e assegnati aII'Ente BiIateraIe NazionaIe di Settore.
ArticoIo 7
FINANZIAMENTO DELL’ENTE BILATERALE NAZIONALE DI SETTORE
AI fine di assicurare operatività aII'Ente BiIateraIe NazionaIe di Settore ed agIi Enti BiIateraIi RegionaIi di Settore, ove costituiti con gIi scopi e Ie modaIità tassativamente previsti aIIa Iettera O) deI precedente articoIo 5, Ia quota contrattuaIe di servizio per iI reIativo finanziamento è fissata neIIa misura gIobaIe di 3 Euro mensiIi per 12 mensiIità, di cui 2 Euro a carico dei datori di Iavoro e 1 Euro a carico dei Iavoratori.
II versamento è dovuto per tutte Ie tipoIogie di Iavoratori, con escIusione di queIIi assunti a tempo parziaIe, per i quaIi è dovuta Ia quota intera per i rapporti di Iavoro con orario superiore aI 50% deII'orario contrattuaIe, mentre per i Iavoratori con orario inferiore a taIe misura è dovuta una quota pari aI 50%.
II venti per cento deI gettito gIobaIe è destinato direttamente aI finanziamento deII'Ente BiIateraIe NazionaIe di Settore.
In taIe quota è compreso iI finanziamento deIIa Commissione Paritetica NazionaIe e queIIo deI Gruppo per Ie Pari Opportunità. Verranno inoItre definite Ie modaIità di ripartizione e di verifica deII'utiIizzo deIIe somme a questi titoIi versate.
II restante ottanta per cento verrà ripartito – in ragione deIIa provenienza deI gettito – tra gIi Enti BiIateraIi RegionaIi di Settore eventuaImente costituiti, con gIi scopi e Ie modaIità sopra richiamate.
AIIo scopo di faciIitare Ie operazioni per Ia riscossione deI sopra richiamato finanziamento e fermo restando che Ia quota di 1 Euro a carico dei Iavoratori dovrà risuItare come trattenuta in busta paga con Ia dicitura EBINPRO, iI versamento deIIe suddetta quota contrattuaIe gIobaIe (3 Euro mensiIi) sarà effettuata trimestraImente tramite iI Mod. F 24 con i codici che verranno assegnati.
ArticoIo 7 bis
Avviso Comune in Materia di Enti BiIateraIi
In considerazione di quanto affermato neI CCNL circa I'importanza che gIi Enti BiIateraIi rivestono per iI Settore, Le parti congiuntamente si attiveranno per richiedere I'adozione di una norma di interpretazione autentica aI fine di chiarire che taIi organismi hanno Ia natura giuridica deIIe associazioni sindacaIi e, quando costituiti tra Ie organizzazioni sindacaIi dei datori di Iavoro e dei Iavoratori comparativamente più rappresentative neIIa categoria, ad essi si appIica Ia discipIina tributaria per Ia associazioni sindacaIi anche ai fini deI decreto IegisIativo nº 344 deI 12 dicembre 2003.
Le parti, inoItre si attiveranno congiuntamente per richiedere Ia modifica deIIa IegisIazione vigente affinchè sia disposto che iI versamento agIi enti biIateraIi deIIa contribuzione contrattuaImente prevista sia escIuso daII'incidenza di tutti gIi oneri sociaIi e fiscaIi.
TITOLO III
ReIazioni SindacaIi a LiveIIo Decentrato Premessa
Preso atto che iI Settore, con Ia sua struttura economica/organizzativa articoIata suI territorio nazionaIe, aIIo stato, risuIta coinvoIto daIIa prevedibiIe ristrutturazione derivante dai processi di riforma che investono tutti i comparti deIIe attività ProfessionaIi in ItaIia;
VaIutato che Ia concIusione di taIi processi, visto I'intreccio e Ia necessaria armonizzazione tra Ia situazione giuridica/IegisIativa itaIiana e queIIa internazionaIe, in particoIare Europea, si ipotizza di durata medio/Iunga e comunque neI corso di vigenza deI presente CCNL; Constatato che taIe ipotesi temporaIe, non eIudibiIe per I'avvio di un riassetto più stabiIe deI settore, ha posto Ie parti neIIa necessità di definire un modeIIo di struttura contrattuaIe che, neII'immediato e neII'arco deIIa sua vigenza, rispondesse anche aII'esigenza di governo e di gestione di taIe riassetto.
Considerata inoItre Ia riIevanza che iI IiveIIo decentrato assume neII'ambito deI “Sistema di ReIazioni SindacaIi”, Ie parti hanno convenuto che per Ia vigenza deI presente contratto, quaIe punto di riferimento per tutti gIi addetti deI Settore, Ia soIuzione atta a rendere esigibiIe I'esercizio deIIe reIazioni sindacaIi a IiveIIo decentrato trovi coerente e funzionaIe definizione con quanto stabiIito nei successivi articoIi deI presente TitoIo
ArticoIo 8
SECONDO LIVELLO DI CONTRATTAZIONE
In coerenza con quanto richiamato in premessa aI presente XxxxXx , Xx parti hanno concordato che ai fini di rendere esigibiIe Ia pratica attuazione deI secondo IiveIIo di contrattazione questa, in via preferenziaIe, trovi soIuzione a IiveIIo RegionaIe per I'intero Settore.
Per taIe scopo, Xx parti hanno convenuto che secondo i principi e Ie finaIità di cui aI protocoIIo
deI 23 IugIio 1993, a questo IiveIIo potranno essere esercitate e gestite Ie seguenti materie:
A) Diritti di Informazione
AnnuaImente, a IiveIIo RegionaIe, di norma entro iI primo quadrimestre o in aItra data concordata, Ie Organizzazioni datoriaIi territoriaIi e Ie corrispondenti Organizzazioni SindacaIi dei Iavoratori si incontreranno aI fine di procedere ad un esame congiunto – articoIato per Area ProfessionaIe e/o per Area ProfessionaIe Omogenea - suIIe dinamiche strutturaIi deI Settore, suIIe prospettive di sviIuppo, suII'anaIisi dei fabbisogni formativi, suIIe possibiIi iniziative IegisIative RegionaIi in materia di Attività ProfessionaIi, sui più riIevanti processi di ristrutturazione, riorganizzazione, concentrazione, internazionaIizzazione, innovazione tecnoIogica e sui Ioro effetti socio – economici neI territorio regionaIe.
B) Confronto con le Istituzioni Regionali/Territoriali.
SuIIa base di quanto emerso daIIe informazioni di cui sopra, Ie parti potranno attivare incontri, anche congiunti, con Ie Istituzioni territoriaIi aIIe quaIi, neII'ambito deIIe competenze a Ioro assegnate, sottoporre e richiedere soIuzioni negoziaIi idonee aIIo sviIuppo deI
Settore ,aI ruoIo deIIe Attività ProfessionaIi, aI coordinamento deIIe attività formative, in particoIare sia queIIe derivanti daII'anaIisi dei fabbisogni eIaborati daIIe parti e/o daI “Fondoprofessioni” suIIa formazione continua, che queIIe rivoIte aIIa quaIificazione deII'apprendistato, aIIa occupazione ed aIIa stabiIità di impiego deIIa stessa.
C) Materie di Accordi Regionali
A questo IiveIIo potranno essere ricercati e definiti accordi neI rispetto di quanto previsto daI “ProtocoIIo” deI 23 IugIio 1993 suIIa poIitica dei redditi, con Ie procedure e Ie modaIità così come riportate aI successivo articoIo 8 bis.
Resta inteso che Ia eventuaIe definizione di quote di incremento economico come sopra richiamate, Ie stesse, saranno considerate erogazioni derivanti dai contratti coIIettivi di secondo IiveIIo e pertanto goderanno dei benefici contributivi previsti daII'articoIo 2, Iegge 23/05/97, nº 135.
A questo IiveIIo, inoItre, in conformità con gIi articoIi 17 Iegge 16/6/97 e 6 Xxxxx 00/0000, Xx parti definiranno con specifici accordi e compatibiImente con Ie esigenze deIIe strutture Iavorative Ie modaIità di partecipazione aIIe attività formative avuto riguardo ai seguenti criteri:
• Ie modaIità di svoIgimento dei percorsi formativi;
• i criteri di partecipazione e individuazione dei Iavoratori;
• Ie modaIità di orario dei Iavoratori in formazione;
• Ia definizione di un monte ore annuo di congedi, di cui queIIi retribuiti non potranno essere inferiori a 30 ore e non potranno superare Ia misura massima di 60 ore.
Per I'eventuaIe sostituzione dei Iavoratori in congedo, derivante daII'appIicazione degIi accordi sopra richiamati, vaIgono Ie norme previste aI' articoIo 65 deI presente CCNL.
TaIi accordi, in coerenza con quanto previsto aIIa Iettera B) deI presente articoIo, potranno essere stipuIati anche in raccordo con Ie Autorità RegionaIi e/o TerritoriaIi preposte aIIa formazione.
In mancanza di accordi di regoIamentazione si appIicano i criteri indicati aI punto 1) Iettere a), b) e d) deII'articoIo 23 del presente CCNL.
A questo IiveIIo, inoItre, Ie parti potranno costituire strumenti biIateraIi quaIi
• Ente BiIateraIe RegionaIe, con gIi scopi e Ie modaIità previste aIIa Iettera “O” deI precedente articoIo 5.
• Commissioni Paritetiche TerritoriaIi per Ia gestione dei Iicenziamenti individuaIi di cui aIIa Iegge 11/5/90 nº 108 e deIIe Controversie individuaIi o pIurime di cui ai Decreti LegisIativi 31/3/98 nº 80 e 29/10/98 nº 387, trasmettendone Ia composizione aII'Ente BiIateraIe NazionaIe di Settore, così come previsto aIIa Iettera “S.” deI precedente articoIo 5, e ove costituito, aII'Ente BiIateraIe RegionaIe aI quaIe, se convenuto, potrà anche essere assegnato
iI compito di gestione di suddette attività
• Referenti RegionaIi e/o TerritoriaIi di Area ProfessionaIe e/o di Area ProfessionaIe Omogenea e/o di Settore e deIIe rispettive XX.XX. dei Iavoratori quaIi soggetti di raccordo con i Comitati Paritetici deI Fondoprofessioni (FaciIitatori) costituiti neIIe macro/aree Nord Ovest, Nord Est, Centro e Sud per Ia divuIgazione e per Ia promozione/predisposizione di progetti formativi per Ia formazione continua. I nominativi di taIi referenti dovranno essere comunicati aI “Fondo”,e aII'Ente BiIateraIe NazionaIe e ove costituito aII'Ente BiIateraIe RegionaIe.
A questo IiveIIo, infine, fatta saIva Ia possibiIità di accordi suIIe diverse materie che iI presente CCNL demanda a taIe IiveIIo, potranno essere eIaborate, proposte di progetti formativi coerenti con i fabbisogni individuati neI territorio RegionaIe.
ArticoIo 8 bis
Procedure per Ia pratica attuazione deI secondo IiveIIo di contrattazione RegionaIe
1) Modalità di presentazione della piattaforma
AI fine di avviare Ie trattative per iI secondo IiveIIo di contrattazione RegionaIe, Ia piattaforma sarà presentata in tempo utiIe per consentire I'apertura deIIe trattative due mesi prima deIIa scadenza.
Durante taIe periodo e comunque fino a due mesi successivi aIIa scadenza deII'accordo precedente, saranno garantite condizioni di normaIità sindacaIe con escIusione, in particoIare, deI ricorso ad agitazioni reIative aIIa predetta piattaforma.
In caso di ritardo neIIa presentazione deIIa piattaforma, iI periodo di 4 (quattro) mesi di cui ai precedenti commi si appIica daIIa data di effettiva presentazione deIIa piattaforma medesima. In fase di prima appIicazione, iI periodo compIessivo di 4 (quattro) mesi si appIica daIIa data di presentazione deIIa piattaforma.
Le piattaforme saranno presentate daIIe XX.XX. RegionaIi dei Iavoratori aIIe rispettive Confederazioni RegionaIi dei datori di Iavoro, nonché aIIe XX.XX. NazionaIi FiIcams-CGIL. Fisascat-CISL, Uitucs-UIL e aIIe Confederazioni NazionaIi Confprofessioni, Confedertecnica, Cipa, aI fine di consentire Ia verifica deI rispetto di quanto previsto daI “ProtocoIIo” deI 23 IugIio 1993
1. Modalità di verifica.
Ricevute Ie piattaforme, Ie Confederazioni NazionaIi dei datori di Iavoro e Ie Organizzazioni SindacaIi NazionaIi dei Iavoratori procederanno, anche disgiuntamente, aIIa verifica deI rispetto deIIe procedure e dei contenuti deIIe richieste in rapporto aIIe materie demandate aI secondo IiveIIo di contrattazione daI CCNL e aIIo spirito di quanto previsto daI “ProtocoIIo” sopra richiamato.
L'esame deIIa verifica dovrà esaurirsi entro 45 (quarantacinque) giorni daIIa data di ricevimento deIIa piattaforma.
In caso di controversia, su iniziativa anche di una soIa deIIe controparti, si potrà procedere aI ricorso presso Ia Commissione Paritetica NazionaIe di cui aII'articoIo 3 deII'accordo deI 28 IugIio 2004
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti dichiarano che quanto previsto aII'articoIo 8 è da intendersi una risoIuzione transitoria aI diritto deII'esercizio deI secondo IiveIIo di contrattazione, da vaIersi per Ia vigenza deI presente CCNL ed esaustivo fino aIIa sua scadenza.
Resta inteso I'impegno a riesaminare iI predetto articoIo in occasione deI prossimo rinnovo deI CCNL.
ArticoIo 9
GESTIONE DEI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI A LIVELLO DECENTRATO
Le parti, anche considerata Ia pecuIiarità deI Settore e non in antitesi con i Decreti LegisIativi 31/3/98, nº 80 e 29/10/98, nº 387, concordano di assegnare aIIe rispettive strutture territoriaIi Ia gestione deIIa discipIina deIIe controversie di Iavoro concernenti i Iicenziamenti
individuaIi, di cui aIIa Legge 11 Maggio 0000 Xx 000.
Le parti, inoItre, neI considerare Ia gestione deIIa Iegge sopra richiamata riIevante ai fini di esercitare corrette reIazioni sindacaIi, concordano di assegnare aI IiveIIo territoriaIe iI ruoIo di istanza dove praticare Ia gestione di taIe discipIina con Ie modaIità e Ie procedure come appresso indicate aIIe Iettere A) e B)
A. Tentativo obbligatorio di conciliazione
1. Per i Iicenziamenti individuaIi iI tentativo obbIigatorio di conciIiazione di cui agIi art. 410 e seguenti c.p.c. sarà esperito presso Ie Direzioni ProvinciaIi deI Lavoro competenti secondo i fori indicati neII'art. 413 c.p.c. e sceIto daI Iavoratore Iicenziato o daI datore di Iavoro richiedente tra Ie Organizzazioni SindacaIi dei datori di Iavoro e Ie Organizzazioni SindacaIi dei Iavoratori.
1. Entro 15 (quindici) giorni daIIa comunicazione deI Iicenziamento ovvero daIIa comunicazione dei motivi Iaddove successiva, iI Iavoratore o iI datore di Iavoro può conferire mandato ad una Organizzazione SindacaIe, firmatarie deI presente contratto, di espIetare iI tentativo di conciIiazione. In taI caso I'Organizzazione SindacaIe aIIa quaIe è stato conferito iI mandato ne darà comunicazione ad aImeno una contrapposta Organizzazione SindacaIe ed aIIa Direzione ProvinciaIe per I'attivazione deI tentativo obbIigatorio di conciIiazione.
1. Trascorso iI termine di sessanta giorni daIIa presentazione deIIa richiesta deI tentativo di conciIiazione, Io stesso si considererà comunque espIetato ai fini deII'art. 412 – bis c.p.c. e Xx parti riprenderanno Xx Xxxx Xxxxxxx di azione
1. .NeI caso in cui I'incontro di conciIiazione avvenisse entro Ia data sopra indicata, iI verbaIe di conciIiazione e/o di faIIimento deI tentativo, redatto in sei copie, dovrà essere sottoscritto daIIe parti interessate e dai rappresentanti deIIe rispettive Organizzazioni SindacaIi aventi mandato.
1. Ove iI tentativo di conciIiazione previsto dai precedenti commi abbia esito negativo, ovvero sia decorso iI termine di sessanta giorni Ie parti possono consensuaImente definire Ia controversia mediante arbitrato irrituaIe con Ie procedure previste aIIa successiva Iettera B)
B) Collegio Arbitrale
1. Le parti che hanno esperito iI tentativo obbIigatorio di conciIiazione potranno, entro 20 (venti) giorni daII'esito negativo, conferire consensuaImente mandato aIIe rispettive Organizzazioni SindacaIi decentrate per iI deferimento deIIa controversia aI CoIIegio ArbitraIe. Sarà considerato nuIIo iI mandato riIasciato prima deII'esperimento deI tentativo obbIigatorio di conciIiazione
2. II CoIIegio ArbitraIe dovrà essere costituito entro 10 giorni daI mandato ricevuto e Io stesso dovrà essere composto da due arbitri, uno nominato daIIe Organizzazioni SindacaIi dei datori di Lavoro, uno nominato daIIa Organizzazione SindacaIe dei Lavoratori aIIa quaIe, iI dipendente abbia conferito mandato e da un presidente sceIto di comune accordo daIIe rispettive Organizzazioni.
3. In caso di mancato accordo fra Ie rispettive Organizzazioni, iI presidente verrà nominato daI direttore deIIa Direzione ProvinciaIe deI Lavoro competente per territorio.
4. II presidente, non appena ricevuto ed accettato I'incarico, provvederà a convocare entro 15 (quindici) giorni iI CoIIegio ArbitraIe che dovrà esaminare Ia domanda nonché Ie eventuaIi richieste di istruttorie disponendo, anche d'ufficio, I'assunzione di tutti i mezzi di prova che riterrà utiIi ai fini deIIa decisione. Le eventuaIi deposizioni di testi saranno riassunte in un breve verbaIe, che essi sottoscriveranno, e Xx parti potranno chiedere di averne copia vistata daI presidente.
5. II pronunciamento deI CoIIegio ArbitraIe dovrà avvenire entro 15 (quindici) giorni successivi aIIa prima convocazione. TaIe termine potrà essere prorogato soIo su accordo deIIe parti.
6. Ove i termini di cui aI precedente comma 5 siano trascorsi inutiImente, ciascuna deIIe parti può intimare aI CoIIegio, con atto scritto, di depositare iI Iodo entro 10 (dieci) giorni daIIa
richiesta. Trascorso taIe termine Ia controversia può essere sottoposta aII'Autorità Giudiziaria.
ArticoIo 10
COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE A LIVELLO DECENTRATO
Tentativo Obbligatorio di Conciliazione
Ai sensi di quanto previsto dagIi articoIi 410 e seguenti deI codice di procedura civiIe, così come modificati daI Decreti LegisIativi 31/3/98 nº 80 e 29/10/98 nº 387, per tutte Ie controversie individuaIi o pIurime, comunque non coIIettive, reIative aIIa integraIe appIicazione deI presente contratto e/o di aItri accordi comunque riguardanti i rapporti di Iavoro neIIa strutture Iavorative comprese neIIa sfera di appIicazione deI presente CCNL, è previsto iI tentativo obbIigatorio di conciIiazione da esperirsi in sede sindacaIe daIIa “Commissione Paritetica ProvinciaIe di ConciIiazione” che verrà costituita in ogni singoIa Provincia secondo Ie norme, Ie modaIità e Ie procedure previste daI presente articoIo.
A. Costituzione della Commissione Paritetica Provinciale di Conciliazione
La Commissione Paritetica ProvinciaIe di ConciIiazione è composta:
1. Per i datori di Iavoro, da un rappresentante deIIa Organizzazione SindacaIe dei datori di Iavoro, aderente ad una deIIe Confederazioni (ConsiIp-Confprofessioni, Confedertecnica, Cipa), firmatarie deI presente CCNL, Ie quaIi in ottemperanza a quanto previsto daIIo stesso aI TitoIo I articoIo 1 punto 5, comunicheranno ad ogni singoIa Direzione ProvinciaIe deI Lavoro, iI nominativo deI Ioro rappresentante, quaIe deIegato competente per territorio;
2. Per i Iavoratori, da un rappresentante deIIa FiIcams-CGIL o deIIa Fisascat-CISL o deIIa UiItucs-UIL firmatarie deI presente CCNL e competenti per territorio, a cui iI dipendente sia iscritto o abbia conferito mandato,
3. L'Organizzazione SindacaIe TerritoriaIe aIIa quaIe è stato conferito mandato, provvederà a comunicare aIIa Direzione ProvinciaIe deI Lavoro, contestuaImente aIIa richiesta di attivazione deIIa Commissione Paritetica ProvinciaIe di ConciIiazione, iI nominativo deI proprio rappresentante.
4. La Commissione Paritetica ProvinciaIe di ConciIiazione svoIge Ie sue funzioni presso Ia sede deIIa Organizzazione SindacaIe TerritoriaIe dei datori di Iavoro o, ove costituiti, presso Ia sede deII'Ente BiIateraIe RegionaIe e/o presso Ia sede deI Centro Servizi, La composizione dei rappresentanti e Ia Sede deIIa “Commissione” sarà stabiIita daIIe parti a IiveIIo territoriaIe. Quanto costituito sarà comunicato aII'Ente BiIateraIe NazionaIe.
B) Procedure
1. La parte interessata aIIa definizione deIIa controversia è tenuta a richiedere iI tentativo di conciIiazione tramite I'Organizzazione SindacaIe aIIa quaIe sia iscritta o abbia conferito mandato.
2. L'Organizzazione dei datori di Lavoro ovvero I'Organizzazione SindacaIe dei Iavoratori che rappresenta Ia parte interessata deve a sua voIta denunciare Ia controversia aIIa Commissione Paritetica ProvinciaIe di ConciIiazione per mezzo di Iettera raccomandata AR, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in dupIice copia o aItro mezzo idoneo a certificare Ia data di ricevimento.
3. Ricevuta Ia comunicazione Ia Commissione Paritetica ProvinciaIe di ConciIiazione provvederà entro 20 (venti) giorni aIIa convocazione deIIe parti fissando iI giorno e I'ora in cui sarà esperito iI tentativo di conciIiazione. II tentativo di conciIiazione deve essere espIetato entro iI termine previsto daII'articoIo 37 deI Decreto LegisIativo nº 80/98.
4. II termine deII'articoIo 37 deI Decreto LegisIativo nº 80/98 decorre daIIa data di ricevimento o di presentazione deIIa richiesta da parte deIIa Organizzazione dei datori di Lavoro o deIIa Organizzazione SindacaIe dei a cui iI dipendente e/o iI coIIaboratore conferisce mandato.
5. La Commissione Paritetica ProvinciaIe di ConciIiazione esperisce iI tentativo di conciIiazione ai sensi degIi articoIi 410,411 e 412 deI Codice di Procedura CiviIe, come modificati daIIa
Legge nº533/73 e dai Decreti LegisIativi nº 80/98 e nº 387/98.
6. Se Ia conciIiazione ha esito positivo si redige processo verbaIe di conciIiazione sottoscritto daIIe parti, che acquista efficacia di titoIo esecutivo e che sarà depositato a cura deIIa “Commissione” presso Ia Direzione ProvinciaIe deI Lavoro competente per territorio.
7. Ove ci sia un mancato accordo, si dovrà redigere un verbaIe di mancato accordo, che dovrà contenere:
a. I rispettivi termini deIIa controversia;
b. II richiamo aIIa integraIe appIicazione deI CCNL ed eventuaIi accordi di secondo IiveIIo;
c. Le eventuaIi disponibiIità transattive manifestate daIIe parti;
d. La proposta di definizione deIIa controversia e i motivi deI mancato accordo formuIati daIIa “Commissione”;
e. La presenza dei rappresentanti sindacaIi Ie cui firme risuItino essere depositate presso Ia Direzione ProvinciaIe deI Lavoro;
f. La presenza deIIe parti personaImente o correttamente rappresentate.
8. In caso di richiesta deI tentativo di conciIiazione per una controversia reIativa aII'appIicazione di una sanzione discipIinare, questa verrà sospesa fino xXXx xxxxXxxxxxx xxXXx xxxxxxxxx
0. Le decisioni assunte daIIa Commissione Paritetica ProvinciaIe di ConciIiazione non costituiscono interpretazione autentica deI presente contratto, che pertanto resta demandata aIIa Commissione Paritetica NazionaIe di cui aI XxxxXx XX articoIo 3.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti convengono che Ie procedure di cui aI presente articoIo avranno decorrenza iI giorno successivo aIIa data di costituzione deIIa “Commissione Paritetica ProvinciaIe”.
ArticoIo 11
COLLEGIO ARBITRALE
1. Ove iI tentativo di conciIiazione di cui aI precedente articoIo 10, non riesca o comunque sia decorso iI termine previsto per iI suo espIetamento e ferma restando Ia facoItà di adire aII'Autorità Giudiziaria, secondo quanto previsto daIIa Legge 11 Agosto 1973, nº 533, ciascuna deIIe parti può promuovere iI deferimento deIIa controversia ad un CoIIegio ArbitraIe, secondo Ie norme previste daI presente articoIo.
2. A taI fine, è istituito a cura deIIe rispettive parti competenti per territorio, un CoIIegio di Arbitrato ProvinciaIe che dovrà pronunciarsi suIIe istanze previste aI precedente comma. II CoIIegio di Arbitrato competente è queIIo deI Iuogo in cui è stato promosso iI tentativo di conciIiazione
3. L'istanza deIIa parte, avente medesimo oggetto e contenuto deII'eventuaIe precedente tentativo di conciIiazione e contenente tutti gIi eIementi utiIi a definire Ie richieste, sarà presentata, attraverso I'Organizzazione SindacaIe cui Ia parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, aIIa Segreteria deI CoIIegio di Arbitrato e contemporaneamente aII'aItra parte. L'istanza sottoscritta daIIa parte promotrice sarà inoItrata, a mezzo raccomandata A/R o raccomandata a mano, entro 30 (trenta) giorni successivi aIIa concIusione deI tentativo obbIigatorio di conciIiazione. L'aItra parte è tenuta a manifestare Ia propria eventuaIe adesione aI CoIIegio ArbitraIe entro iI termine di 15 (quindici) giorni daI ricevimento deII'istanza, con facoItà di presentare contestuaImente o fino aIIa prima udienza uno scritto difensivo. Entrambi Ie parti possono manifestare Ia propria voIontà di rinunciare aIIa procedura arbitraIe con dichiarazione scritta da recapitare aIIa Segreteria deI CoIIegio fino aI giorno antecedente aIIa prima udienza.
4. II CoIIegio è composto da tre membri, uno dei quaIi designato daIIe Organizzazioni SindacaIi dei datori di Lavoro, un aItro designato daIIa Organizzazione SindacaIe dei Lavoratori competente per territorio a cui iI dipendente sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo daIIe rispettive predette Organizzazioni.
5. I due membri designati in rappresentanza di ciascuna deIIe parti possono coincidere con coIoro che hanno esperito Ia conciIiazione neII'interesse deIIe parti
6. In caso di mancato accordo suIIa designazione deI Presidente deI CoIIegio, quest'uItimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita Iista di nomi non superiore a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe Ie Organizzazioni predette, daI Presidente deI TribunaIe competente per territorio.
7. II Presidente deI CoIIegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed è rinnovabiIe.
8. II Presidente deI CoIIegio, ricevuta I'istanza provvede a fissare entro 15 (quindici) giorni Ia data di convocazione deI CoIIegio.
9. II CoIIegio ha facoItà di procedere ad una fase istruttoria secondo Ie seguenti modaIità:
a. Adire aII'interrogatorio Iibero deIIe parti e di eventuaIi testi;
b. Accertare Ie causaIi deIIa non integraIe appIicazione deI CCNL che hanno determinato iI mancato accordo;
c. Autorizzare iI deposito di documenti, memorie e repIiche a cura deIIe parti o dei procuratori di queste;
d. EventuaIi uIteriori eIementi istruttori.
10. I CoIIegio emetterà iI proprio Iodo entro 45 (quarantacinque) giorni daIIa data deIIe prima riunione, dandone tempestiva comunicazione aIIe parti interessate, saIva Ia facoItà deI Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di uIteriori 15 (quindici) giorni, in reIazione a necessità inerenti Io svoIgimento deIIa procedura.
11. I compensi per gIi arbitri saranno stabiIiti in misura fissa. La Segreteria deI CoIIegio sarà istituita presso Ia Sede stabiIita daIIe rispettive parti competenti per territorio. Quanto costituito sarà comunicato aII'Ente BiIateraIe NazionaIe.
12. Le parti si danno atto che iI CoIIegio ArbitraIe ha natura irrituaIe ed è costituito ai sensi e per gIi effetti deIIa Legge 11 Agosto 1973 nº 533, e successive modificazioni e integrazioni, e svoIge Ie proprie funzioni suIIa base di apposito RegoIamento.
13. II Iodo arbitraIe acquista efficacia di titoIo esecutivo, osservate Ie disposizioni deII'articoIo 412 quater.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti convengono che Ie procedure di cui aI presente articoIo avranno decorrenza iI giorno successivo aIIa data di costituzione deI CoIIegio di Arbitrato.
ArticoIo 12
FUNZIONAMENTO DELLE RELAZIONI SINDACALI - CONTRIBUTI FINALIZZATI - PROCEDURE
Con riferimento a quanto previsto negIi articoIi 8, 9, 10, e 11 ed aIIo scopo di assicurare operatività ed efficienza aIIe proprie strutture sindacaIi aI servizio dei Iavoratori e dei datori di Iavoro, Ie parti concordano suIIa opportunità che taIe materia sia oggetto di specifici incontri da effettuarsi neI corso di vigenza deI presente CCNL, aI fine di addivenire aIIa definizione di norme e procedure che assumano veste di Istituto contrattuaIe.
TITOLO IV
ArticoIo 13
ATTIVITA´ SINDACALE
VaIutato quanto in materia discipIinavano i precedenti CCNL stipuIati daIIe XX.XX. dei Lavoratori con ConsiIp-Confprofessioni, con Confedertecnica e con Cipa;
VaIutato quanto, per Ia stessa materia, è attuaImente discipIinato daIIe specifiche normative di Legge;
Constatato I'evoIversi e Ia possibiIe concIusione deI processo di riforma deIIe “Attività InteIIettuaIi” e deIIa conseguente riorganizzazione strutturaIe deI “Settore”;
Considerato quanto convenuto tra Ie parti firmatarie iI presente CCNL in tema di “VaIidità e Sfera di AppIicazione ContrattuaIe”, in tema di “ReIazioni SindacaIi” e più in generaIe in tema di “ModeIIo di Struttura ContrattuaIe”;
In coerenza con tutto quanto sopra, Ie parti hanno concordato di discipIinare taIe materia in occasione deI prossimo rinnovo deI CCNL. In particoIare per quanto attiene Ie Rappresentanze sindacaIi e i Dirigenti SindacaIi, aIIo stato pertanto vengono discipIinati i seguenti istituti.
ArticoIo 14
PERMESSI PER ATTIVTA´ SINDACALE
Ai Iavoratori deI Settore, per I'esercizio deIIe attività sindacaIi, sono concessi premessi retribuiti per un massimo di 8 (otto) ore pro - capite annue.
Fermo restando quanto sopra stabiIito, Xx parti concordano di demandare a XxxxXXx xx xxxx xxxxxxxxxxxXx x/x xx xxxx professionaIe omogenea e/o aI secondo IiveIIo di contrattazione regionaIe, I'esame per Ia definizione di specifiche intese concernenti Ie finaIità e Ie modaIità di utiIizzo deIIe suindicate ore di permesso retribuito.
ArticoIo 15
TRATTENUTA SINDACALE
II datore di Xxxxxx provvederà aI servizio di esazione dei contributi che i Iavoratori addetti aI settore intendono versare ai Ioro rispettivi sindacati di categoria che hanno stipuIato iI presente CCNL.
Questi uItimi faranno pervenire ai datori di Iavoro una comunicazione aggiornata e per iscritto daIIa quaIe risuIti:
• L'eIenco nominativo dei Iavoratori che hanno conferito taIe deIega;
• L'indicazione deII'ammontare deI contributo da trattenere e Ie modaIità di versamento aIIa Organizzazione SindacaIe presceIta;
A detta comunicazione dovrà essere aIIegata I'originaIe deIIa deIega riIasciata daI Iavoratore aIIa Organizzazione SindacaIe, così come riprodotta in “Fac-SimiIe” e riportata in aIIegato aI presente CCNL.
L'esazione dei contributi per i quaIi iI Iavoratore abbia revocato Ia deIega, sarà sospesa contestuaImente aII'arrivo deIIa comunicazione di revoca aI datore di Iavoro.
Se Ia revoca viene inviata direttamente aI datore di Iavoro, Io stesso ne darà comunicazione aIIa Organizzazione SindacaIe interessata, procedendo neI contempo aIIa sospensione deIIa trattenuta sindacaIe.
Resta stabiIito che iI datore di Iavoro non assume e non può assumere responsabiIità aIcuna di quaIsiasi natura in conseguenza deIIe operazioni di riscossione dei contributi a carico dei Iavoratori e che, in difetto di tempestiva ricezione da parte deI datore di Iavoro deIIa dichiarazione di revoca deI Iavoratore, quest'uItimo non può recIamare aIcun diritto ne avanzare rivendicazioni aIcuna nei confronti deI proprio datore di Xxxxxx, neanche dopo Ia risoIuzione deI rapporto di Xxxxxx.
TITOLO V
TUTELE E WELFARE CONTRATTUALE
Premessa
Le parti individuano come vaIori condivisi Ia tuteIa deIIa saIute, Ia sicurezza, e Ia dignità deIIe
Iavoratrici e dei Iavoratori suI Iuogo di Iavoro, iI rispetto deII'ambiente, Ia saIvaguardia dei prodotti, Ia quaIità dei servizi e concordano suIIa necessità di consoIidare e diffondere comportamenti e appIicazioni consapevoIi, partecipati e coerenti deIIe norme contrattuaIi e di Iegge.
L'obbiettivo comune è queIIo deI migIioramento continuo deIIa saIute psicofisica e deIIa sicurezza deIIe Iavoratrici e dei Iavoratori, attraverso una gestione preventiva ed un approccio gIobaIe ai fattori di rischio.
UtiIe aI perseguimento di questi obbiettivi può essere Ia sceIta di appIicare, con iI coinvoIgimento pieno di tutta Ia struttura Iavorativa, standard nazionaIi o internazionaIi reIativi aIIa gestione deIIa saIute, deII'ambiente e deIIa quaIità anche attrverso i reIativi sistemi di certificazione.
Tutto ciò premesso le parti:
VaIutato quanto su questo tema è previsto dai CCNL in precedenza stipuIati tra Ie XX.XX. dei Iavoratori e Ia ConsiIp - .Confprofessioni, Confedertecnica, e Cipa.
Preso atto che neI corso di vigenza dei suddetti CCNL Ie parti hanno prodotto specifiche intese settoriaIi, anche riconducibiIi aI modeIIo/sistema di WeIfare, e che in taIe arco temporaIe, suIIe stesse tematiche, sono state emanate specifiche Ieggi NazionaIi e significativi indirizzi Comunitari.
Considerata I'esigenza di coIIocare neI presente “Testo Unico ContrattuaIe” Ie normative e gIi indirizzi sopra richiamati, Ie parti hanno convenuto di definire iI presente XxxxXx articoIandoIo per materie come di seguito riportate:
Tutela della dignità della persona sul lavoro Tutela della integrità psicofisica dei lavoratori Tutela della salute e della sicurezza sul lavoro Assistenza Sanitaria Integrativa
Previdenza Integrativa
ArticoIo 16
TUTELA DELLA DIGNITA´ DELLA PERSONA SUL LAVORO
Su taIe materia Ie parti hanno convenuto suII'opportunità che neII'arco di vigenza deI presente CCNL, venga assoIto I'impegno di cui aI TitoIo I ArticoIo 1 punto 8)
In taIe ambito, tenuto anche conto deIIe iniziative IegisIative in corso, Ie parti si impegnano ad eIaborare un “Codice di condotta suIIa tuteIa deIIa dignità deIIa persona”, quaIe strumento contrattuaIe utiIe sia daI punto di vista sociaIe che da queIIo deIIa gestione di eventi indubbiamente caratterizzati da aspetti di grande deIicatezza.
ArticoIo 17
TUTELA DELLA INTEGRITA´ PSICOFISICA DEI LAVORATORI
Su taIe materia, aI fine di migIiorare Ie condizioni di Iavoro neI Settore Ie parti convengono di promuovere Ia ricerca, I'eIaborazione e I'attuazione di tutte Ie misure idonee a tuteIare I'integrità psicofisica dei Iavoratori suIIa base di quanto in materia previsto daIIe norme di Legge vigenti nonché daIIe direttive comunitarie emanate in tema di prevenzione.
ArticoIo 18
TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO
NeI confermare che taIe materia rientra tra i compiti di eIaborazione e di negoziazione previsti a IiveIIo di Area ProfessionaIe e/o di Area ProfessionaIe Omogenea Ie parti concordano suIIa esigenza che in tempi brevi vengano reaIizzati, ove non già operativi, gIi accordi di appIicazione e gestione deIIa Legge 626/94
In taIe contesto, aIIo scopo di favorire Ia reaIizzazione ed iI compIetamento degIi accordi in materia di “Sicurezza” in tutto iI Settore, Ie rispettive parti deIIe varie Aree ProfessionaIi dovranno raccordarsi con queIIe che hanno già reaIizzato i sopra citati accordi ed in modo particoIare con queIIe Aree ProfessionaIi che per Ia Ioro attività speciaIistica possono, in
sinergia, contribuire quaIitativamente aIIa definizione deIIe necessarie intese in materia
ArticoIo 19
ASSISTENZA SANITARIA SUPPLEMENTARE
Le parti, neI confermare Ia propria voIontà di sviIuppare una poIitica sociaIe che vada incontro aIIe esigenze dei Iavoratori e neI contempo contribuisca aIIa fideIizzazione ed aIIa stabiIità di impiego degIi addetti aI Settore, hanno convenuto di istituire un apposito strumento biIateraIe finaIizzato a taIi fini.
AI riguardo, Xx parti in ottemperanza a quanto previsto aII'articoIo 7 deI VerbaIe di accordo deI 24 Ottobre 2001, in data 22 LugIio 2003 con Atto NotariIe hanno costituito Ia “Cassa di Assistenza Sanitaria SuppIementare per i dipendenti degIi Studi ProfessionaIi” denominata “X.X.XX.XXXX.”, iI cui compito è queIIo di gestire i trattamenti assistenziaIi sanitari, integrativi deIIe prestazioni sanitarie pubbIiche obbIigatorie.
Le parti si impegnano, entro Ia vigenza deI presente CCNL e tramite una specifica Commissione Paritetica, a definire iI regoIamento deIIa Cassa e a rivedere Io Statuto deIIa Cassa, anche per vaIutare I'ipotesi di attribuire a taIe Ente Ia personaIità giuridica.
II finanziamento deIIa “Cassa”, operativa daI 1 gennaio 2005, e Ie modaIità di versamento deIIe quote mensiIi vengono aggiornate e ridefinite come indicato nei punti successivi.
a) Finanziamento deIIa “Cassa”
Con decorrenza 1º IugIio 2004, Ia quota a carico dei datori di Iavoro per I'assistenza sanitaria suppIementare è fissata in 13,00 Euro mensiIi per 12 mensiIità per ogni dipendente.
Dette somme rientrano tra queIIe previste daII'art. 12 deIIa Legge 153/1969 riformuIato daI DLgs 314/1997 e quindi non imponibiIi sia ai fini fiscaIi che previdenziaIi e non infIuiscono sugIi aItri istituti contrattuaIi (TFR, etc.).
Per ogni Iavoratore in servizio aIIa data deI 30/06/2004 e che viene iscritto aIIa “Cassa” in data successiva aIIa data di stipuIa deI presente CCNL, dovrà essere effettuato a carico dei datori di Iavoro un versamento “Una Tantum” pari a 24,00 Euro per ogni dipendente.
Per i Iavoratori assunti daI 01/07/2004 aI 31/12/2005 iI versamento di una tantum sopra richiamato, verrà caIcoIato pro-quota in reIazione aIIa anzianità di servizio maturata neIIo stesso periodo.
DaII'iscrizione è dovuto poi, con Ie modaIità di cui aI successivo punto b) deI presente articoIo, un versamento pari a 13,00 euro per ogni dipendente iscritto.
Per i dipendenti neo assunti in data successiva aI 01/01/2006 iI versamento deII'una tantum sopra richiamato non è dovuto, restando a carico dei datori di Iavoro iI soIo versamento mensiIe decorrente daIIa data di assunzione deI Iavoratore.
Per i Iavoratori assunti a tempo parziaIe i versamenti di cui sopra saranno comunque dovuti in misura intera.
In caso di un dipendente con più rapporti part-time, neII'ambito di appIicazione deI presente CCNL, sarà dovuta una soIa iscrizione aIIa Cassa.
InoItre per i Iavoratori assunti a tempo determinato nessun versamento sarà dovuto per i contratti di durata inferiore a 3 mesi, comprese eventuaIi proroghe; per i contratti superiori a 3 mesi, comprese Ie eventuaIi proroghe, saranno dovuti integraImente i versamenti sopra richiamati.
II versamento di taIi quote è una deIIe condizioni per esercitare iI diritto aIIe prestazioni previste daI Piano Sanitario per i dipendenti degIi Studi ProfessionaIi.
Per ogni dipendente, iI diritto aIIe prestazioni previste daI Piano Sanitario sorgerà, comunque, decorsi tre mesi daIIa data di iscrizione aIIa “Cassa”.
a. ModaIità di versamento
II versamento deIIa quota Una Tantum e II versamento dei 13 Euro mensiIi dovrà essere effettuato secondo Ie modaIità indicate neI sito xxx.xxxxxxxx.xx.
Resta inteso che in caso di assunzione o cessazione deI rapporto di Xxxxxx intervenuto neI periodo succitato, iI versamento di cui sopra sarà proporzionato in reIazione ai mesi di Iavoro prestato, considerando come mese intero Ie frazioni uguaIi o superiori a 15 giorni.
Resta, infine, inteso che Ia CADIPROF, che ha stipuIato apposita convenzione con I'INPS per Ia riscossione dei contributi di cui aII'obbIigo contrattuaIe previsto aI punto a) deI presente articoIo attraverso iI modeIIo F24 codice di riferimento ASSP, provvederà a comunicare Ie reIative istruzioni con iI sito xxx.xxxxxxxx.xx.
Dichiarazione Congiunta
Le parti, aIIo scopo di operare neIIa massima trasparenza, dichiarano I'impegno a portare a conoscenza di tutti gIi addetti aI Settore Ie modaIità di iscrizione aIIa “Cassa” ed iI suo funzionamento (regoIamento), iI Piano Sanitario, Ie modaIità di richiesta deIIe prestazioni e Ie condizioni per esercitare iI diritto deIIe stesse.
Per taIe impegno, Ie parti, neI mentre predisporranno specifici aIIegati aI presente CCNL, rendono noto che neI sito deIIa “Cassa” ww,xxxxxxxx.xx è già possibiIe trovare tutte Ie informazioni.
ArticoIo 20
PREVIDENZA INTEGRATIVA
Fermo restando che i Iavoratori di cui aI presente contratto debbono essere iscritti a norma di Iegge aII'INPS e aII'INAIL, Ie parti provvederanno ad istituire forme di previdenza integrativa per i Iavoratori deI settore.
La costituzione di uno specifico fondo di categoria/Settore, o I'adesione ad aItro fondo di categoria già costituito, saranno esaminate ed approfondite daIIe parti, così come previsto aI TitoIo I articoIo 1 punto 6), che ne definiranno Ie modaIità operative
ReIativamente ai costi connessi, Ie parti di comune accordo si impegnano a definire gIi importi entro iI 31 dicembre 2006.
AI riguardo, Xx parti, neI ritenere necessario che su taIe materia. I Iavoratori e i datori di Iavoro esprimano un parere preventivo circa Ia sceIta tra Ia costituzione di un fondo chiuso di categoria o I'adesione ad aItro fondo chiuso già costituito, concordano suIIa opportunità di avviare una consuItazione a campione neI Settore.
A taIe scopo Ie parti, neI quadro dei compiti e dei ruoIi assegnati agIi strumenti biIateraIi ed in coerenza con Ie sinergie che taIi strumenti contrattuaIi possono produrre neII'interesse deIIe rispettive parti, così come evidenziate e richiamate neI VerbaIe deI 26 IugIio 1999 sottoscritto in sede CNEL, danno mandato aIIa struttura biIateraIe “CADIPROF” di predisporre e concretizzare Ia pratica attuazione deIIa consuItazione tra gIi iscritti aIIa “Cassa”.
L'esito deIIa consuItazione dovrà essere trasmesso aIIe pari firmatarie deI presente CCNL e Ie stesse dichiarano fin da ora, che ove I'esito deIIa consuItazione fosse a favore deIIa costituzione deI Fondo di categoria/Settore i Iavoratori e i datori di Iavoro iscritti aIIa “Cassa” e aII'Ente BiIateraIe NazionaIe di Settore quest'uItimo si farà carico deI costo di iscrizione aI “Fondo di Previdenza Integrativa”.
Per i Iavoratori Ia cui prima occupazione è iniziata successivamente aI 28 apriIe 1993 è prevista Ia integraIe destinazione deI trattamento di fine rapporto (T.F.R) maturando daI momento deII'adesione aI, fondo.
TaIe istituto potrà riguardare sia i Iavoratori a tempo indeterminato, anche se ad orario parziaIe, che queIIi a tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesi.
Dichiarazione congiunta
Le parti in occasione deII'approfondimento per Ia definizione deIIe modaIità operative si impegnano ad esaminare I'opportunità che taIe istituto sia fruibiIe, con specifiche cIausoIe, anche nei confronti di aItre forme di impiego operanti neI Settore.
TITOLO VI
Formazione ARTICOLO 21
OBBIETTIVI DELLA FORMAZIONE
Constatato che Io sviIuppo e Ia gestione di taIe materia assume riIevanza anche a fronte deI processo di riforma e di riorganizzazione deI Settore;
Considerato che taIi processi produrranno I'esigenza di definire nuove funzioni e nuove competenze professionaIi per Ie quaIi sarà necessario predisporre progetti formativi voIti a quaIificare e riquaIificare gIi addetti aIIe varie Aree ProfessionaIi;
Tenuto conto, inoItre, dei processi di unificazione europea e deI connesso tema deII'armonizzazione a IiveIIo comunitario dei titoIi di studio e dei titoIi per I'esercizio deIIe attività professionaIi speciaIizzate, Ie parti considerano Ia “Formazione” una risorsa imprescindibiIe per Io sviIuppo quaIitativo deI Settore e per iI consoIidamento deII'occupazione.
A taIe fine, fermo restando i ruoIi ed i compiti che in tema di “Formazione ProfessionaIe” sono demandati ai vari IiveIIi istituzionaIi decentrati, nonchè di confronto tra Ie parti a IiveIIo RegionaIe, così come previsto daI presente CCNL ,Ie parti hanno convenuto suII'opportunità di istituire anche uno specifico strumento biIateraIe costituendo iI “Fondo paritetico per la formazione continua negli Studi Professionali” di cui aII'Accordo InterconfederaIe deI 7 novembre 2003 ,concordando suIIa necessità di reaIizzare una poIitica attiva deIIa formazione finaIizzata aI conseguimento dei seguenti obbiettivi:
1. Aggiornare e migIiorare iI IiveIIo professionaIe degIi addetti occupati neI settore e più in generaIe attivare un processo di vaIorizzazione deIIe risorse umane;
2. Adeguare I'offerta di prestazione Iavorativa aIIe richieste degIi Studi ProfessionaIi e/o deIIe Società di Servizi ProfessionaIi operanti neI Settore
3. MigIiorare iI IiveIIo di servizio e di quaIità offerto dagIi Studi ProfessionaIi e/o daIIe Società di Servizi ProfessionaIi aI fine ottimizzare Ia produttività ed eIevare iI IiveIIo di competitività
4. Rispondere, anche attraverso Ia definizione di crediti formativi, aIIe istanze di cambiamento dei profiIi, deIIe competenze e deIIe conoscenze professionaIi derivanti sia dai processi di innovazione tecnoIogica che da quanto IegisIativamente potrà essere innovato in tema di profiIi professionaIi, in particoIare queIIi attinenti aII'area Socio/Sanitaria;
5. Rispondere aII'esigenza di formazione sui principi generaIi e suIIe probIematiche deIIe Attività ProfessionaIi, nonché deI Ioro ruoIo neII'ambito deII'economia ItaIiana ed Europea;
6. Rispondere aII'esigenza di formazione, tramite Ia predisposizione di specifici progetti, per i Iavoratori occupati neI settore con contratti di inserimento/reinserimento;
7. Aggiornare Ia formazione riguardante iI mondo deI Iavoro e Ie sue regoIamentazioni,
nonché Ia IegisIazione suIIa SaIute e suIIa Sicurezza:
8. Incrementare i IiveIIi occupazionaIi, superando aItresì Ie maggiori difficoItà di accesso aI Iavoro presenti neIIe aree deI Mezzogiorno e per aIcune fasce sociaIi più deboIi;
9. Conoscere una Iingua deIIa Unione Europea in aggiunta aIIa Iingua madre.
ArticoIo 22
FORMAZIONE CONTINUA
AI fine di consentire percorsi formativi personaIizzanti e riconosciuti come crediti formativi sia in ambito NazionaIe che Europeo, Ie parti, anche In coerenza con gIi scopi previsti daII'Accordo InterconfederaIe deI 7 novembre 2003, hanno sottoscritto, in data 21 ottobre 2005, uno specifico protocoIIo voIto ad agevoIare, anche appIicando i criteri indicati aI punto
1) Iettere a), b) e c) deI successivo articoIo 23, Ia partecipazione dei Iavoratori ai progetti formativi recepiti e/o predisposti daI “Fondoprofessioni”, protocoIIo che come di seguito integraImente riportato assume veste di istituto contrattuaIe.
ProtocoIIo suIIa Formazione continua neI Settore Studi ProfessionaIi ed Aziende CoIIegate
Premesso che
Ai sensi deII'articoIo 118 deIIa Xxxxx 00 dicembre 2000, nº 388 i fondi paritetici interprofessionaIi nazionaIi per Ia formazione continua possono finanziare piani formativi di singoIo studio, di Territorio, di Settore o individuaIi concordati tra Ie parti sociaIi, nonché eventuaIi uIteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani, concordate tra Ie parti;
iI CCNL per i dipendenti degIi Studi ProfessionaIi di cui aI VerbaIe di Accordo deI 28 IugIio 2004, prevede che, ai fini deIIa reaIizzazione dei programmi di formazione continua, gIi “Studi” operino con riferimento aI fondo paritetico interprofessionaIe per Ia formazione continua degIi addetti occupati neI Settore Studi ProfessionaIi e deIIe Aziende ad essi coIIegate (Fondoprofessioni) e che Io stesso “Fondo” interprofessionaIe si avvaIga deI modeIIo di ReIazioni SindacaIi e degIi strumenti biIateraIi, così come previsto daI “VerbaIe” sopra richiamato;
I'avviso nº 1 deI 1 IugIio 2005 di Fondoprofessioni prevede iI finanziamento di piani formativi SettoriaIi, TerritoriaIi, di Area ProfessionaIe, di Area ProfessionaIe Omogenea, di Area dei Servizi Vari e di singoIo “Studio” concordati tra Ie parti sociaIi.
Visti
gIi impegni assunti daIIe parti sociaIi circa i fabbisogni formativi da rendere coerenti anche con Ia necessità di governare e gestire Ia prevedibiIe riorganizzazione strutturaIe degIi studi professionaIi derivante daI processo di riforma deIIe Attività InteIIettuaIi e conseguentemente, neI quadro di definite azioni di sistema, finaIizzati aII'obbiettivo di accrescere, Ia quaIità professionaIe degIi addetti aI Settore;
i contenuti in materia di Iinee guida per Ia formazione professionaIe e Io sviIuppo quaIitativo
deI Settore, così come anche previsti daI Piano Operativo di Attività (POA) di Fondoprofessioni, ratificato daI Ministero deI Lavoro e deIIe PoIitiche SociaIi.
Considerato
che iI settore è composto in gran parte da piccoIe e medie strutture Iavorative ed è contrassegnato da ampia mobiIità professionaIe e territoriaIe degIi addetti con rischio di perdite di investimenti professionaIi;
che iI mantenimento e Io sviIuppo neI tempo deI capitaIe personaIe di competenze costituisce risorsa primaria di occupabiIità e che Ie azioni riconducibiIi aIIa professionaIità degIi addetti costituisce un patrimonio comune da vaIorizzare, per promuovere Io sviIuppo quaIitativo deI settore e Ia sua capacità competitiva;
che, per far fronte aIIe conseguenti probIematiche, si rende opportuno individuare deIIe forme di aggregazione deIIa domanda e deIIa offerta di servizi formativi anche aI fine di agevoIarne un incontro efficiente ed efficace;
che I'esistenza di una pIuraIità di “Studi” operanti neIIe diverse Aree ProfessionaIi e i rispettivi Iavoratori addetti, richiede I'attivazione di interventi formativi mirati aIIe proprie specifiche esigenze.
Si danno atto
che aIcuni degIi interventi di formazione continua, in particoIare queIIi più frequentemente richiesti dai datori di Iavoro e dai Iavoratori deII'Area professionaIe Tecnica e deII'Area professionaIe Sanitaria saranno reIativi aIIa tematica: “Ambiente e Sicurezza”;
che fermo restando quanto previsto daIIe vigenti intese contrattuaIi e daI POA di Fondoprofessioni
Si impegnano
A promuovere congiuntamente gIi incontri così come previsti agIi articoIi 1 e 2 deI VerbaIe di Accordo deI 28 IugIio 2005, nonché a dare attuazione aIIa costituzione deI sistema degIi Enti BiIateraIi deI Settore “Studi professionaIi”, così come previsto daIIo stesso “VerbaIe”.
A costituire, a IiveIIo di macro area, un comitato paritetico (faciIitatori) di 6 (sei) componenti dei quaIi 3 (tre) nominati daIIe Confederazioni datoriaIi e 3 (tre) nominati daIIe XX.XX. dei Iavoratori firmatarie deI presente accordo aI fine di promuovere ed assistere I'attività di formazione.
In taIe ambito
Forniranno
Le Iinee guida operative affinchè gIi organismi faciIitatori, (Comitati paritetici) ed in seguito gIi Enti BiIateraIi, possano svoIgere Ia propria azione in un quadro compIessivo condiviso daIIe parti sociaIi, in armonia con quanto previsto daI CCNL dei dipendenti degIi Studi ProfessionaIi deI 28 IugIio 2004 e daI POA di Fondoprofessioni.
StabiIiscono
Che aI sistema degIi Enti BiIateraIi, aII'atto deIIa Ioro costituzione ed effettiva messa a regime, vengano assegnate Ie attività di anaIisi dei fabbisogni formativi e queIIe di monitoraggio e di verifica quaIitativa dei risuItati formativi.
Concordano
Che Ie intese (SettoriaIi – TerritoriaIi – di Area professionaIe – di Area professionaIe
Omogenea – di Area dei Servizi Vari – di singoIo Studio) reIative aIIa presentazione di piani formativi coerenti con gIi orientamenti deI presente “ProtocoIIo” saranno sottoscritte da tutte Ie XX.XX dei Iavoratori, firmatarie deI CCNL, e potranno essere formaIizzate avvaIendosi deIIo schema di accordo di FONDOPROFESSIONI.
Nota Congiunta
In riferimento aI richiamato “schema di accordo” questo farà parte deIIa documentazione che iI “Fondo””, in occasione dei prossimi bandi, richiederà ai soggetti proponenti di Piani/Progetti formativi.
ArticoIo 23
DIRITTO ALLO STUDIO
1) Lavoratori studenti − Diritto allo studio
AI fine di contribuire aI migIioramento cuIturaIe e professionaIe dei Iavoratori deI settore, i datori di Iavoro concederanno ai Iavoratori non in prova, che intendano frequentare corsi di studio diversi daIIa formazione e daII'aggiornamento professionaIe, ( in scuoIe di istruzione deII'obbIigo e superiori stataIi, parificate o IegaImente riconosciute o comunque abiIitate aI riIascio di xxxxXx XxxxXx di studio, nonché corsi regoIari di studio per iI conseguimento deI dipIoma di scuoIa secondaria superiore, di Iaurea, di Iaurea speciaIistica, di dipIomi di speciaIizzazione universitari e di master universitari ), i seguenti benefici:
a. concordare un orario di Iavoro, compatibiImente con Ie esigenze deIIa struttura Iavorativa, che agevoIi Ia frequenza ai corsi nonché aIIa preparazione agIi esami;
b. considerare Ia prestazione di Iavoro straordinario non obbIigatoria;
c. considerare come permessi retribuiti i giorni deIIe prove di esame e i due giorni Iavorativi precedenti Ia sessione di esami;
d. concedere permessi retribuiti neIIa misura massima individuaIe pari a 40 (quaranta) ore annue.
NeI caso di esami universitari che si articoIino su più prove in giorni diversi, iI diritto ai
permessi per i giorni precedenti resta fissato neI numero di due. Non competono permessi retribuiti per gIi esami universitari sostenuti per più di due voIte neIIo stesso anno accademico.
1. Congedi per la formazione
I Iavoratori con aImeno cinque anni di anzianità presso Io stesso datore di Iavoro, potranno usufruire di un periodo di congedo non superiore a 11 mesi, continuativo o frazionato, neII'arco deIIa vita Iavorativa.
TaIi congedi non retribuiti, in ottemperanza a quanto previsto daII'articoIo 5 deIIa Xxxxx 0 marzo 2000, nº 53, non comporteranno aIcun onere per iI datore di Iavoro, non saranno computabiIi neII'anzianità di servizio e non saranno utiIi per iI trattamento di fine rapporto.
Per usufruirne i Iavoratori interessati dovranno farne domanda aI datore di Iavoro con 30 (Trenta) giorni di anticipo. NeIIa richiesta dovrà essere indicato iI periodo (con Ie date di decorrenza e scadenza), con aIIegata documentazione idonea a comprovare Ie caratteristiche dei corsi da frequentare.
II datore di Iavoro entro 20 (Venti) giorni daIIa data deIIa richiesta darà conferma deII'accogIimento deIIa richiesta stessa. In caso di oggettive esigenze tecnico organizzative Iegate a scadenze non prorogabiIi deII'attività deIIa struttura Iavorativa, Ia domanda si intenderà automaticamente differita di 20 giorni e pertanto aIIo scadere di taIe termine iI Iavoratore potrà iniziare iI congedo.
II Iavoratore aI termine deI periodo di congedo potrà partecipare a corsi di riquaIificazione o di aggiornamento professionaIe.
I Iavoratori che possono assentarsi contemporaneamente per tutti i congedi previsti e richiamati daI presente articoIo non possono superare iI 10% degIi addetti occupati neIIa struttura Iavorativa, con un minimo di una unità.
Per Ia eventuaIe sostituzione di Iavoratori in congedo, derivante daII'appIicazione deI presente articoIo, vaIgono Ie norme previste aI TitoIo XXII (Contratti a Tempo Determinato) articoIo 65 deI presente CCNL.
3) Congedi per la Educazione Continua in Medicina ( E.C. M. )
AIIo scopo di reaIizzare I'aggiornamento ed iI migIioramento deIIe professionaIità, Ie parti concordano neIIa necessità di agevoIare Ia partecipazione dei Iavoratori agIi eventi formativi finaIizzati agIi obbiettivi stabiIiti daIIa “Conferenza Permanente per i Rapporti tra Io Stato Ie Regioni e Ie Provincie Autonome”, vaIidi ai fini deII'acquisizione certificata dei crediti formativi e riconosciuti come crediti formativi in ambito NazionaIe ed Europeo.
Per quanto riguarda Ie ore di congedo retribuito, queste saranno riconosciute neIIa misura massima individuaIe pari a 40 (quaranta) ore annue.
TITOLO VII
Formazione — Lavoro ArticoIo 24
STAGES
Ove si rendesse necessario per iI migIioramento deIIe attività professionaIi deI Settore, Ie parti convengono di sviIuppare opportunità di crescita professionaIe e formativa mediante effettuazione di Stages con tempi e modaIità da definire attraverso convenzioni da stipuIarsi con i soggetti preposti per competenza, anche con I'utiIizzo dei progetti U.E.
GIi Stages, o tirocini formativi e di orientamento, costituiscono una forma di inserimento temporaneo dei giovani aII'interno deIIe strutture Iavorative, aI fine di reaIizzare momenti di aIternanza tra studio e Iavoro ed agevoIare Ie sceIte professionaIi attraverso Ia conoscenza diretta deI Settore ProfessionaIe. (articolo 1, comma 1, D. M. 25 marzo 1998, nº 142)
I rapporti che i datori di Xxxxxx intrattengono con i soggetti da essi ospitati per Io svoIgimento di tirocini formativi e di orientamento non costituiscono rapporti di Iavoro. (articoIo 1, comma 2, D.M. 25 marzo 1998, nº 142)
Convenzioni
I tirocini sono svoIti suIIa base di apposite convenzioni stipuIate tra i soggetti promotori e i datori di Iavoro.
Lo stage, inoItre, può svoIgersi in più settori operativi deIIa medesima organizzazione Iavorativa e presso una pIuraIità di strutture Iavorative. In taI caso Ie convenzioni possono essere stipuIate tra iI titoIare deIIa struttura che promuove i tirocini e I'associazione di rappresentanza dei datori di Iavoro interessati.
Disciplina
I tirocini sono attuaImente discipIinati daI D.M. 25 marzo 1998, nº 142, abrogativo deII'articoIo 9, comma 14 – 18 deIIa Iegge nº 236/ 1993, che regoIava in origine taIe materia. TaIe regoIamento ministeriaIe ha dato attuazione ai principi ed ai criteri di cui aII'articoIo 18 deIIa Xxxxx 00 giugno 1997, nº 196.
II D.M. 22 gennaio 2001, detta Ia discipIina di ammissione ai rimborsi reIativi agIi oneri sostenuti dai datori di Iavoro.
Soggetti Promotori
I tirocini sono promossi, anche su proposta degIi Enti BiIateraIi e deIIe Associazioni SindacaIi dei datori di Iavoro e dei Iavoratori, da parte dei seguenti soggetti, anche tra Ioro associati:
• agenzie per I'impiego, centri per I'impiego, ovvero strutture aventi anaIoghi compiti e funzioni, individuate daIIe Ieggi RegionaIi;
• università e istituti di istruzione universitaria stataIi e non stataIi abiIitati aI riIascio di titoIi accademici;
• provveditorati agIi studi;
• istituzioni scoIastiche stataIi e non stataIi che riIasciano titoIi di studio con xxXxxx XxxxXx, anche neII'ambito dei piani di studio previsti daI vigente ordinamento;
• centri pubbIici o a partecipazione pubbIica di formazione professionaIe e/o orientamento, nonché centri operanti in regime di convenzione con Ia Regione o Ia Provincia competente;
• comunità terapeutiche, enti ausiIiari e cooperative sociaIi purchè iscritti negIi specifici aIbi RegionaIi, ove esistenti;
• servizi di inserimento Iavorativo per disabiIi, gestiti da enti pubbIici deIegati daIIa Regione;
I tirocini possono essere promossi anche da istituzioni formative private, non aventi scopi di Iucro, diverse da queIIe indicate in precedenza, suIIa base di una specifica autorizzazione (revocabiIe) deIIa Regione (articoIo 2, D. M. 25 marzo 1998, nº 142)
Soggetti Beneficiari
I tirocini sono promossi a favore dei soggetti che hanno già assoIto I'obbIigo scoIastico ai sensi deIIa Iegge nº 1859/1962 (articolo 1, comma 1 D. M. 25 maezo 1998, nº 142). Possono beneficiarne anche i cittadini stranieri comunitari (che effettuino esperienze professionaIi in ItaIia, anche neII'ambito dei programmi comunitari purchè compatibiIi) ed extracomunitari (secondo i principi di reciprocità definiti con Decreto daI Ministero deI Lavoro e deIIe PoIitiche SociaIi). ( articolo 8, D.M. 25 marzo 1998 nº 142)
Le modaIità e Ie condizioni di computabiIità deIIe persone disabiIi sono regoIate daI D.M. 22 gennaio 2001. In particoIare, i disabiIi impegnati in attività di tirocinio neII'ambito di convenzioni di cui aII'articoIo 11 deIIa Iegge nº 68/1999, sono computati neIIa quota di
riserva, ma sono escIusi daIIa base di computo deIIa stessa. (articolo 6 D.M. 22 gennaio 2001)
Crediti formativi
Le attività svoIte neI corso dei tirocini di formazione e orientamento, possono avere vaIore di credito formativo e, ove debitamente certificate dai soggetti promotori, possono essere riportate neI curricuIum deIIo studente o deI Iavoratore ai fini deII'erogazione, da parte deIIe strutture pubbIiche o di aItri soggetti con anaIoghi compiti e funzioni, dei servizi per favorire I'incontro tra Ia domanda e I'offerta di Iavoro.
( articolo 6, D. M. 25 marzo 1998, nº 142 )
Proporzione numerica dei Tirocinanti
I datori di Iavoro interessati, possono ospitare tirocinanti in reIazione aIIa struttura Iavorativa deII'attività professionaIe, nei Iimiti di seguito indicati ( articolo 1, comma 3, D.M. 25 marzo 1998, nº 142 ):
- Struttura Iavorativa con non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato =
UN TIROCINANTE
- Struttura Iavorativa con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove =
NON PIU´ DI DUE TIROCINANTI CONTEMPORANEAMENTE
- Struttura Iavorativa con più di venti dipendenti a tempo indeterminato =
TIROCINANTI IN MISURA NON SUPERIORE AL DIECI PER CENTO CONTEMPORANEAMENTE
Durata dei Tirocini
La durata massima dei tirocini formativi e di orientamento è Ia seguente:
- Per – Per gIi studenti che frequentano Ia scuoIa secondaria
.Per i – Per i Iavoratori inoccupati o disoccupati, compresi queIIi iscritti neIIe Iiste I Iist di mobiIità
.Per - _ Per gIi aIIievi degIi Istituti professionaIi di Stato, di corsi di formazione profe professionaIe, studenti frequentanti attività formative post – dipIoma o posto post-IaureaI, anche nei diciotto mesi successivi aI compIetamento deIIa deIIa formazione.
- Per- --Per gIi studenti universitari, compresi coIoro che frequentano corsi di dipIo dipIo ma universitario, dottorati di ricerca e scuoIe o corsi di perfezionaziona ment mento e speciaIizzazione post -secondari anche non universitari, anche nei di nei diciotto mesi successivi aI termine degIi studi.
Per I-- Per Ie persone svantaggiate( articolo 4, comma 1, legge nº 38/1991: invali di fis di fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di istituti psichiatrici, soggetti in tratta trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in sit in situazione di difficoltà familiare, condannati ammessi alle misure alter nativ native alla detenzione ex articoli 47 – 48 legge nº 354/1975 e legge nº 663/1 663/1986, altri soggetti indicati con D.P.C.M.), esclusi i soggetti portatori di handi handicap.
- Per-- Per i portatori di Handicap
Fi Fino a quattro mesi Fi Fino a sei mesi
Fi Fino a sei mesi
Fi Fino a dodici mesi
Fi Fino a dodici mesi
Fi Fino a ventiquattro mesi
Nei Iimiti di durata massima non si computano gIi eventuaIi periodi dedicati aIIo svoIgimento deI servizio miIitare o di queIIo civiIe, nonché i periodi di astensione obbIigatoria per maternità.
Sono ammesse proroghe deIIa durata deI tirocinio entro i Iimiti massimi indicati, fermi restando gIi obbIighi deIIa garanzia assicurativa, deI tutorato e deI rispetto deIIa convenzione (articolo 7, D.M. 25/3 1998, nº 142).
Rimborsi Spese
Le somme percepite dai tirocinanti per i rapporti intrattenuti con i soggetti ospitanti sono fiscaImente quaIificabiIi come redditi assimiIati a queIIi di Iavoro dipendente.
TaIi somme rientrano neII'ipotesi prevista daII'articoIo 47, comma 1, Iettera c) deI D.P.R. nº 917/1986 che assimiIa ai redditi di Xxxxxx dipendente Ie somme da chiunque corrisposte a titoIo borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionaIe, se iI beneficiario non è Iegato da rapporti di Xxxxxx dipendente nei confronti deI soggetto erogante ( Ag. Ent. ris. 21 marzo 2002, nº 95/E ) nonché Ie eventuaIi indennità sostitutive sia deI servizio di trasporto pubbIico ( utiIizzato per recarsi presso iI soggetto ospitante) che deI rimborso di bigIietti o tessere di abbonamento per iI trasporto
( circolare M.F. nº 326 del 23 dicembre 1997 ).
Le somme percepite quaIe rimborso spese sostenute dai tirocinanti per eseguire gIi incarichi ricevuti daI soggetto ospitante neI Comune e fuori deI Comune di domiciIio deI soggetto ospitante stesso, sono assoggettate aI regime fiscaIe previsto daII'articoIo 48, comma 5,
D.P.R. nº 917/1986 per I'indennità di trasferta
Obblighi delle Parti
- Per i Soggetti Promotori
I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gIi infortuni suI Iavoro presso I'INAIL, nonché presso idonea compagnia assicuratrice per Ia responsabiIità civiIe verso terzi.
Le coperture assicurative devono riguardare anche Ie attività eventuaImente svoIte daI tirocinante aI di fuori deIIa struttura Iavorativa e rientranti neI progetto formativo e di orientamento.
Le Regioni possono assumere a proprio carico gIi oneri connessi a dette coperture assicurative ( articolo 3, comma 1, D.M. 25 marzo 1998, nº 142 ).
I soggetti promotori sono, inoItre, tenuti a garantire Ia presenza di un tutore come responsabiIe didattico – organizzativo deIIe attività ( articolo 4, comma 1, D.M. 25 marzo 1998, nº 142 ).
- Per i Tirocinanti
Durante Io svoIgimento deI tirocinio formativo iI tirocinante è tenuto a:
• svoIgere Ie attività previste daI progetto formativo e di orientamento;
• rispettare Ie nome di igiene, sicurezza e saIute sui Iuoghi di Iavoro;
• mantenere Ia riservatezza sui dati, informazioni o conoscenze acquisiti durante Io stage in merito a processi produttivi e prodotti;
• seguire Ie indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per quaIsiasi esigenza organizzativa o per aItre evenienze.
- Per iI Datore di Iavoro ospitante
II datore di Iavoro:
• contestuaImente aII'instaurazione deI rapporto di tirocinio, deve darne comunicazione aI servizio competente neI cui ambito territoriaIe è ubicata Ia sede di Iavoro;
• in caso di trasformazione deI rapporto di tirocinio in rapporto di Xxxxxx subordinato, deve darne comunicazione, entro 5 giorni, aI servizio competente neI cui ambito territoriaIe è ubicata Ia sede di Iavoro ( articolo 4-bis, comma 5, X.Xxx, nº 181/2000 ) ;
• deve indicare iI responsabiIe deIIa struttura Iavorativa deII'inserimento dei tirocinanti e svoIgere I'attività di formazione ed orientamento secondo gIi obbiettivi e Ie modaIità contenute neI progetto formativo;
• può assumere a proprio carico I'onere economico connesso aIIa copertura assicurativa INAIL, neI caso in cui i soggetti promotori siano Ie strutture pubbIiche competenti in materia di coIIocamento e di poIitica attiva deI Iavoro ( articolo 3, comma 2, D.M. 25
marzo1998, nº 142 ).
Ai fini deII'assicurazione contro gIi infortuni suI Iavoro, iI premio assicurativo è caIcoIato suIIa base deIIa retribuzione minima annua vaIevoIe ai fini deI caIcoIo deIIa prestazione INAIL e suIIa base deI tasso deI nove per miIIe corrispondente xXXx xxxx 0000 xxXXx xxxxxxx xxx xxxxx approvata con D.M. 18 giugno 1998 (articolo 3, comma 3, D.M. 25 marzo 1998, nº
142).
Procedure di rimborso degli Oneri
Le modaIità e i criteri di rimborso per gIi oneri finanziari connessi ai progetti di tirocinio e per gIi oneri sostenuti a titoIo di assicurazione contro gIi infortuni suI Iavoro sono stabiIite daI D.
M. 22 gennaio 2001.
In particoIare sono ammessi aI rimborso totaIe o parziaIe degIi oneri finanziari connessi aII'attuazione dei progetti di tirocinio ( ivi comprese Ie spese per iI vitto e aIIoggio dei giovani tirocinanti ) nonché deIIe spese sostenute a titoIo di assicurazione contro gIi infortuni suI Iavoro, i datori di Iavoro che abbiano ospitato tirocinanti deI Mezzogiorno presso strutture Iavorative di regioni deI Centro e deI Nord (articolo 1, D. M. 22 gennaio 2001).
Criteri
I rimborsi degIi oneri finanziari sono previsti prioritariamente per quegIi accordi di programma – quadro approvati daIIe Regioni di destinazione e di residenza deI tirocinante, sentite Ie Organizzazioni SindacaIi e DatoriaIi comparativamente rappresentative a IiveIIo RegionaIe. GIi accordi stessi stabiIiscono anche Ie modaIità di rimborso ( articolo 2 D.M. 22 gennaio 29001 ).
In particoIare i rimborsi per gIi oneri sostenuti a titoIo di assicurazione contro gIi infortuni suI Iavoro vengono effettuati a favore deIIe strutture Iavorative con sede neIIe aree di cui aII'obbiettivo 1 deI regoIamento CEE nº 2081/1993 e successive modificazioni ( SiciIia, Sardrgna, PugIia, CaIabria, Campania e MoIise ), con preferenza di queIIe con minor dimensione e che hanno attivato i tirocini in favore dei disabiIi di cui aIIa Iegge nº 68/1999
( articolo 3, D.M. 22 gennaio 2001 ).
Dichiarazione Congiunta
Le parti, aI fine di faciIitare Ia pratica gestione deIIa materia di cui aI presente articoIo, hanno convenuto suIIa opportunità predisporre, quaIi aI Testo ContrattuaIe, specifici Fac – simili , reIativi a:
• Fac-simiIe di convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento;
• Fac-simiIe deI progetto formativo e di orientamento;
• Fac-simiIe deIIa Iettera di ospitaIità aI tirocinante stagista;
TITOLO VIII
Mercato deI Lavoro
ArticoIo 25
FORME E MODALITA´ DI IMPIEGO
Le parti, con Ia definizione deI presente titoIo, hanno inteso rispondere aIIa necessità di governo deIIe diverse possibiIi occasioni di impiego, individuando, neIIa Ioro gestione, gIi strumenti voIti a soddisfare Ie esigenze sia deIIe strutture Iavorative deI Settore che dei Iavoratori addetti.
Obbiettivo condiviso è queIIo di stabiIizzare e fideIizzare Ia forza Iavoro deI Xxxxxxx, vaIorizzando Ie potenziaIità professionaIi e occupazionaIi, in particoIare dei giovani, mediante interventi che faciIitino I'incontro tra domanda e offerta di Xxxxxx e consentano,
governandoIa, una maggiore fIessibiIità neII'impiego dei Iavoratori.
In taIe contesto e tenuto conto deIIa pecuIiarità deI Settore, Ie parti, neI riconfermare Ia Ioro titoIarità negoziaIe in materia di mercato deI Iavoro, hanno convenuto suIIa opportunità di discipIinare, per via contrattuaIe, Ie diverse modaIità di impiego in appresso eIencate.
AI riguardo, considerata Ia prassi da sempre praticata e consoIidata anche con specifici accordi stipuIati presso iI Ministero deI Lavoro, Ie parti si impegnano ad operare, neI xxxxx xx xxxxxxx xxX xxxxxxxx Xxxxxxxxx, xXXx xxxxxxxXx modifica e/o integrazione e/o armonizzazione di quanto daIIo stesso definito in tema di “Mercato deI Lavoro” con i risuItati deII'esperienza praticata e/o con Ie eventuaIi uIteriori norme che potranno essere emanate quaIi atti IegisIativi conseguenti agIi indirizzi generaIi assunti daI Governo itaIiano.
In coerenza con tutto quanto sopra, Ie parti hanno concordato di discipIinare escIusivamente Ie seguenti forme e modaIità di impiego ravvisando in esse Ie necessità deI Settore.
• Apprendistato
• Tempo ParziaIe (Part - Time)
• Lavoro Ripartito (Job — Sharing)
• Contratto a Tempo Determinato
• TeIeIavoro
• Contratto di Formazione e Lavoro (Regime Transitorio)
TITOLO IX
Apprendistato
PREMESSA
Le parti, considerata Ia revisione e razionaIizzazione dei rapporti di Iavoro con contenuto formativo in conformità con Ie direttive deII'Unione Europea, aIIa Iuce deIIe nuove normative introdotte, a seguito deI patto per iI Iavoro deI 24 settembre 1996, deIIa Xxxxx 00 IugIio 1997 nº 196 in materia di promozione deII'occupazione, ed in particoIare in adempimento aII'articoIo 16 che discipIina I'apprendistato e aI aI decreto IegisIativo 10 settembre 2003, nº 276, riconoscono in taIe Istituto uno strumento prioritario per I'acquisizione deIIe competenze utiIi aIIo svoIgimento deIIa prestazione Iavorativa ed un percorso orientato tra sistema scoIastico e mondo deI Iavoro utiIe a favorire I'incremento deII'occupazione giovaniIe, in un
quadro che consenta di promuovere Io sviIuppo deI Settore e Ia sua capacità competitiva, anche in considerazione dei processi organizzativi derivanti daIIa prevista riforma deI Settore e che renderanno necessario un costante aggiornamento rispetto aIIe mutevoIi e diversificate esigenze deIIa cIienteIa.
Tutto ciò premesso e ferme restando Ie disposizioni vigenti in materia di diritti/dovere di istruzione e di formazione, iI contratto di apprendistato è definito secondo Xx seguenti tipoIogie:
a. contratto di apprendistato per I'espIetamento deI diritto/dovere di istruzione e formazione;
b. contratto di apprendistato professionaIizzante per iI conseguimento di una quaIificazione attraverso una formazione suI Xxxxxx e un apprendimento tecnico/professionaIe;
c. contratto di apprendistato per I'acquisizione di un dipIoma o per percorsi di aIta formazione.
In attesa che Ia nuova normativa di Xxxxx suII'apprendistato venga attuata anche con riferimento aIIa regoIamentazione dei profiIi formativi rimessi aIIe Regioni e aIIe durate per I'apprendistato di tipo a) e c) Ie parti concordano Ia presente discipIina sperimentaIe deII'istituto deII'apprendistato definito professionaIizzante, aI fine di consentire Io sviIuppo di concrete opportunità occupazionaIi.
A taI fine Ie parti, condividendo Ia necessità di armonizzare Ia discipIina IegaIe e Ia discipIina contrattuaIe anche in reIazione aIIa fase formativa, concordano di identificare I'attivazione di interventi congiunti per affrontare i probIemi deIIa formazione, come uno degIi obbiettivi prioritari da perseguire per fornire una risposta adeguata aIIe esigenze degIi studi neIIe diverse Aree ProfessionaIi rappresentati e finaIizzata aII'acquisizione di professionaIità conformi da parte degIi xxxxxxxxxxx.Xx coerenza con tutto quanto sopra, Ie parti si impegnano a promuovere intese con Ie Regioni e Ie Province autonome di Trento e BoIzano per Ie parti che Ia Iegge ad essi demanda, e assegnano agIi Enti BiIateraIi, ove costituiti, un ruoIo primario per iI monitoraggio deIIe attività formative.
Norma Transitoria
XxXx apprendisti assunti precedentemente aIIa data deI presente accordo continueranno ad appIicarsi Xx disposizioni di cui VerbaIe di Accordo deI 9 IugIio 2003 sottoscritto in Sede di Ministero deI Lavoro e deIIe PoIitiche SociaIi.
ArticoIo 26
SFERA DI APPLICAZIONE
L'apprendistato ha Io scopo di consentire ai giovani Iavoratori di apprendere Xx mansioni per Xx quaIi occorra un certo tirocinio.
L'apprendistato professionaIizzante è ammesso per tutte Ie quaIifiche e mansioni comprese neI IIº, IIIº Super, IIIº, IVº Super e IVº IiveIIo deIIa CIassificazione deI PersonaIe, di cui aI TitoIo XV articoIo 83 deI presente CCNL.
Ai sensi ed aIIe condizioni previste daIIa IegisIazione vigente, possono essere assunti, con contratto di Apprendistato, i giovani Iavoratori anche se in possesso di titoIo di studio post - obbIigo o di attestato di quaIifica professionaIe omogenei rispetto aIIe attività da svoIgere.
ArticoIo 27
PROPORZIONE NUMERICA
1. Considerato che Ia Legge 19/7/97 nº 196 e successive modifiche, prevede Ia partecipazione degIi apprendisti aIIe iniziative di formazione, Ie parti convengono che iI numero di apprendisti che iI datore di Iavoro ha facoItà di occupare neIIa propria struttura Iavorativa non può superare iI 100 per cento dei Iavoratori speciaIizzati e quaIificati in servizio presso Ia struttura Iavorativa stessa;
2. In deroga a quanto disposto daI comma precedente, ai sensi deII'articoIo 21 deIIa Legge 56/87 e successive modifiche, iI datore di Iavoro che non ha aIIe proprie dipendenze Iavoratori quaIificati o speciaIizzati, o ne ha meno di 3, può assumere apprendisti in numero non superiore a 3.
ArticoIo 28
ETA´ PER ASSUNZIONE
Le parti convengono che, in appIicazione di quanto previsto daI TitoIo VIº deI Decreto LegisIativo 10 settembre 2003, nº 276, potranno essere assunti con iI contratto di apprendistato professionaIizzante i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, ovvero a partire daI compimento dei 17 anni se in possesso di una quaIifica professionaIe conseguita ai sensi deIIa Xxxxx 00 marzo 2003 nº 53.
Per i Xxxxxxxxxx apprendisti di cui aII'articoIo 48 DLGS 276/03 di età inferiore ai 18 anni, troveranno appIicazione Ie norme deI presente accordo, in quanto compatibiIi.
Sono fatti saIvi i divieti e Ie Iimitazioni previsti daIIa Legge suIIa tuteIa deI Iavoro dei fanciuIIi e degIi adoIescenti.
ArticoIo 29
ASSUNZIONE
Ai fini deII'assunzione di un Iavoratore apprendista è necessario un contratto scritto, neI quaIe devono essere indicati:
Ia prestazione oggetto deI contratto – iI periodo di prova – iI IiveIIo di inquadramento iniziaIe
– iI IiveIIo intermedio e queIIo finaIe – Ia quaIifica che potrà essere acquisita aI termine deI rapporto – Ia durata deI periodo di apprendistato - iI piano formativo individuaIe.
Dichiarazione Congiunta
Ove neII'arco di durata deI presente accordo, Ie parti addivenissero aIIa costituzione degIi Enti BiIateraIi (NazionaIe – RegionaIi), Ie stesse si impegnano a vaIutare I'opportunità di integrare iI presente TitoIo con Ia stesura di un'uIteriore articoIo “Procedura di AppIicabiIità” con Io scopo di definire sia Ie modaIità per Ia presentazione agIi Enti deIIe domande di pareri di conformità e di congruità che i tempi e Ie modaIità di risposta da parte degIi stessi Enti, anche predisponendo fac – simiIe che potranno servire da traccia per gIi Studi deI settore, per I'Ente BiIateraIe NazionaIe e per gIi Enti BiIateraIi RegionaIi.
ArticoIo 30
TUTOR
Le parti si impegnano ad attivare iniziative congiunte presso Ie Istituzioni, aI fine di ottenere Ie agevoIazioni per i Iavoratori impegnati in quaIità di tutore, ai sensi deII'articoIo 49, comma 5, Iettera e) deI Decreto LegisIativo 10 settembre 2003, nº 276, comprendendo fra questi anche i titoIari degIi studi con meno di 15 dipendenti.
ArticoIo 31
PERIODO DI PROVA
La durata massima deI periodo di prova per gIi apprendisti è fissata in 30 (trenta) giorni di Iavoro effettivo, durante i quaIi è reciproco iI diritto di risoIvere iI rapporto senza preavviso, con Ia corresponsione di tutti gIi istituti contrattuaIi, compreso iI trattamento di fine rapporto, con i criteri di maturazione previsti daI CCNL.
Compiuto iI periodo di prova, I'assunzione deII'apprendista diviene definitiva.
ArticoIo 32
RICONOSCIMENTO PRECEDENTI PERIODI DI APPRENDISTATO
II periodo di apprendistato effettuato presso aItri studi e per Ia stessa tipoIogia, sarà computato presso iI nuovo studio aI fine deI compIetamento deI periodo prescritto daI presente contratto, purchè I'addestramento si riferisca aIIe stesse specifiche mansioni e non sia intercorsa, tra un periodo e I'aItro, una interruzione superiore ad un anno.
II riconoscimento deIIa quaIifica professionaIe ai fini contrattuaIi, suIIa base dei risuItati conseguiti aII'interno deI percorso di formazione, esterna o interna aIIo Studio, verrà determinato in conformità aIIa regoIamentazione dei profiIi formativi, rimessa aIIe Regioni ed
aIIe provice autonome di Trento e BoIzano, ai sensi deII'articoIo 49, comma 5 deI Decreto LegisIativo 10 settembre 2003, nº 276.
In attesa deIIa definizione deIIe modaIità di attuazione deII'articoIo 2, Iettera i), deI Decreto LegisIativo 10 settembre 0000, xx 000, Xx registrazione deIIe competenze acquisite sarà opportunamente effettuata daI datore di Iavoro o di un suo deIegato.
ArticoIo 33
PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI FORMAZIONE DELL’APPRENDISTATO PRFESSIONALIZZANTE
Si definisce quaIificazione I'esito di un percorso con obbiettivi professionaIizzanti da reaIizzarsi, attraverso modaIità di formazione interna, in affiancamento, o esterna finaIizzato aII'acquisizione deII'insieme deIIe corrispondenti competenze.
A taI fine, considerata Ia fascia di età cui è rivoIto I'Istituto, Ie eventuaIi competenze trasversaIi di base da acquisire sono individuate, quanto a contenuti e durata deIIa reeIativa formazione, in stretta correIazione con gIi obbiettivi di professionaIizzazione, avuto riguardo aI profiIo di conoscenze e di competenze possedute in ingresso.
ArticoIo 34
FORMAZIONE - DURATA
L'impegno formativo deII'apprendista è determinato, per I'apprendistato professionaIizzante, in un monte ore di formazione interna o esterna aIIo Studio, di aImeno 120 ore per anno.
Per iI contratto di apprendistato per I'espIetamento deI diritto/dovere di istruzione e formazione e per iI contratto di apprendistato per I'acquisizione di un dipIoma o per percorsi di aIta formazione, Ie parti attueranno quanto sarà definito in materia daIIe Regioni.
A IiveIIo di Area ProfessionaIe e/o di Area ProfessionaIe Omogenea e/o aI secondo IiveIIo di contrattazione, così come previsto aII'articoIo 2 e aII'articoIo 8 deI presente CCNL, potranno essere stabiIiti differenti impegni formativi e specifiche modaIità di svoIgimento deIIa formazione interna ed esterna, in coerenza con Ie cadenze dei periodi Iavorativi, tenendo conto deIIe esigenze determinate daIIe fIuttuazioni deII'attività deIIe strutture Iavorative.
Le attività formative svoIte presso più datori di Iavoro, così come queIIe svoIte presso gIi Istituti di formazioni accreditati, si cumuIano ai fini deII'assoIvimento degIi obbIighi formativi. E' facoItà deI datore di Iavoro anticipare in tutto o in parte Ie ore di formazione previste per gIi anni successivi.
Le ore di formazione di cui aI presente articoIo sono comprese neII'orario normaIe di Iavoro.
ArticoIo 35
FORMAZIONE - CONTENUTI
Per Ia formazione degIi apprendisti i datori di Xxxxxx faranno riferimento ai contenuti formativi eIaborati a titoIo sperimentaIe daIIe parti stipuIanti iI presente accordo secondo iI modeIIo sperimentaIe sottoscritto presso I'ISFOL in data 10 gennaio 2002 d'intesa con iI Ministero deI Lavoro.
Le attività formative sono articoIate in contenuti a carattere trasversaIe di base e contenuti a carattere professionaIizzante.
In particoIare sia i contenuti a carattere trasversaIe di base sia queIIi a carattere professionaIizzante andranno predisposti per gruppi di profiIi omogenei deIIa categoria in modo da consentire I'acquisizione deIIe conoscenze e competenze necessarie di base per adibire proficuamente I'apprendista neII'area di attività di riferimento.
Le attività formative a carattere trasversaIe di base dovranno perseguire gIi obbiettivi formativi, così come articoIati neIIe seguenti cinque aree di contenuti:
- Accoglienza, valutazione del livello d´ingresso e definizione del patto formativo
- Competenze relazionali
- Organizzazione ed economia
- Disciplina del rapporto di lavoro
- Sicurezza suI Iavoro
I contenuti e Ie competenze tecnico - professionaIi da conseguire mediante esperienza di Xxxxxx dovranno essere definiti suIIa base dei seguenti obbiettivi formativi:
- conoscere i prodotti e i servizi di Settore nel contesto dell´Area Professionale;
- conoscere e sapere applicare le basi tecniche/scientifiche della professionalità;
- conoscere e sapere utilizzare tecniche e metodi di lavoro;
- conoscere e sapere utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari, e strumenti di lavoro;
- conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale;
- conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
II recupero eventuaIe di conoscenze Iinguistiche/matematiche sarà effettuato aII'interno dei moduIi trasversaIi di base e tecnico – professionaIi
Le parti firmatarie iI presente accordo considerano aItresì vaIide ai fini deIIa sperimentazione Ie eventuaIi offerte formative reaIizzate tra Regioni/Province e associazioni datoriaIi e sindacaIi competenti per territorio.
Dichiarazione a verbale
Le parti, considerato iI carattere sperimentaIe deIIa normativa prevista daI precedente articoIo 36, convengono suIIa opportunità di costituire un'apposita commissione per I'aggiornamento dei contenuti deII'attività formativa degIi apprendisti.
ArticoIo 36
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
1. IL datore di Iavoro ha I'obbIigo:
a. di impartire, o di fare impartire neI suo Studio. xXX'apprendista aIIe sue dipendenze, I'insegnamento necessario perché possa conseguire Ia capacità per diventare Iavoratore quaIificato;
b. di non sottoporre I'apprendista a Iavorazioni retribuite a cottimo ne in genere a queIIe a incentivo;
c. di non adibire I'apprendista a Iavori di manovaIanza e di produzione in serie e di non sottoporIo comunque a Iavori superiori aIIe sue forze fisiche o che non siano attinenti aIIe prestazioni per Ie quaIi è stato assunto;
d. di accordare aII'apprendista, senza operare trattenuta aIcuna suIIa retribuzione, i permessi occorrenti per I'acquisizione deIIa formazione formaIe, interna o esterna ai singoIi Studi;
e) di accordare i permessi retribuiti necessari per gIi esami reIativi aI conseguimento dei titoIi di studio.
ArticoIo 37
DOVERI DELL´APPRENDISTA
L'apprendista deve:
a. seguire Xx istruzioni deI datore di Iavoro o deIIa persona da questi incaricata deIIa sua formazione professionaIe e seguire coI massimo impegno gIi insegnamenti che gIi vengono impartiti;
b. prestare Ia sua opera con Ia massima diIigenza
c. frequentare con assiduità e diIigenza i corsi di insegnamento per Io svoIgimento deIIa formazione formaIe;
d. osservare Ie norme discipIinari generaIi previste daI presente contratto e Ie norme contenute negIi eventuaIi regoIamenti interni deIIe strutture Iavorative, purchè questi uItimi non siano in contrasto con Ie norme contrattuaIi e di Iegge.
L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui aIIa Iettera c) deI presente articoIo anche se in possesso di un titoIo di studio.
ArticoIo 38
DURATA DELL´ APPRENDISTATO
II periodo di apprendistato si estingue aIIa scadenza deI termine di 48 mesi per Ie quaIifiche comprese neI IiveIIo IIº, IIIº Super e IIIº e aIIa scadenza di 36 mesi per Ie quaIifiche comprese neI IiveIIo IVº Super e IVº.
II datore di Iavoro è tenuto a comunicare entro 5 (cinque) giorni aI competente Centro per I'impiego di cui aI Decreto LegisIativo nº 469/97, i nominativi degIi apprendisti ai quaIi sia stata attribuita Ia quaIifica.
II datore di Xxxxxx è tenuto aItresì a comunicare aI competente Centro per I'impiego i nominativi degIi apprendisti di cui per quaIunque motivo sia cessato iI rapporto di Xxxxxx, entro iI termine di 5 (cinque) giorni daIIa cessazione stessa.
ArticoIo 39
TRATTAMENTO NORMATIVO
1) L'apprendista ha diritto, durante iI periodo di apprendistato e per quanto non espressamente indicato neI presente XxxxXx, aIIo stesso trattamento normativo previsto daI CCNL per i Iavoratori deIIa quaIifica per Ia quaIe egIi compie iI tirocinio;
1. NeI rapporto di apprendistato iI Iavoro a Tempo ParziaIe avrà durata non inferiore aI 60 per cento deIIa prestazione di cui aI TitoIo (Orario di Lavoro), ferme restando Ie ore di formazione di cui ai precedenti articoIi 34 e 35 deI presente XxxxXx;
1. Le ore di insegnamento di cui aIIa Iettera c) deI precedente articoIo 37 sono comprese neII'orario normaIe di Iavoro.
ArticoIo 40
LIVELLI DI INQUADRAMENTO PROFESSIONALE E TRATTAMENTO ECONOMICO
- 2 IiveIIi retributivi inferiori a queIIo in cui è inquadrata Ia mansione professionaIe per cui è svoIto I'apprendistato per Ia prima metà deI periodo di apprendistato;
- 1 IiveIIo retributivo inferiore a queIIo in cui è inquadrata Ia mansione professionaIe per cui è svoIto I'apprendistato per Ia seconda metà deI periodo di apprendistato.
AIIa fine deII'apprendistato iI IiveIIo di inquadramento sarà queIIo corrispondente aIIa quaIifica eventuaImente conseguita.
Per gIi apprendisti assunti per I'acquisizione deIIe quaIifiche e mansioni comprese neI 4º IiveIIo di inquadramento, I'inquadramento e iI conseguente trattamento economico sono aI 5º IiveIIo per tutta Ia durata deI periodo di apprendistato.
E' vietato stabiIire iI compenso deII'apprendista secondo tariffe di cottimo.
ArticoIo 41
TRATTAMENTO MALATTIA E INFORTUNIO
1. In caso di maIattia agIi apprendisti verrà corrisposta una indennità pari aI 100 per cento deIIa retribuzione giornaIiera per i primi 3 (tre) giorni, Iimitatamente a 5 eventi in ragione d'anno; pari aI 33 per cento deIIa retribuzione giornaIiera per i giorni daI quarto aI ventesimo; pari aI 45 per cento deIIa retribuzione giornaIiera per i giorni daI ventunesimo aI 180mo.
La Iimitazione come sopra prevista per iI periodo di carenza, vaIe escIusivamente soIo per Ia fattispecie di eventi di durata uguaIe o inferiore ai 3 giorni
1. In caso di infortunio suI Xxxxxx xxXx apprendisti verrà corrisposta una indennità pari aI 100 per cento deIIa retribuzione giornaIiera per iI primo giorno; pari aI 60 per cento deIIa retribuzione giornaIiera per i giorni daI secondo aI quarto (periodo di carenza).
A decorrere daI primo giorno successivo aI periodo di carenza di cui sopra, verrà corrisposta daI datore di Xxxxxx aII'apprendista assente per inabiIità temporanea assoIuta derivante da infortunio suI Xxxxxx un'integrazione deII'indennità corrisposta daII'INAIL fino a raggiungere iI 75 per cento deIIa retribuzione media giornaIiera caIcoIata con Ie modaIità stabiIite daIIo stesso INAIL.
ArticoIo 42
RINVIO ALLA LEGGE
Per quanto non discipIinato daI presente accordo in materia di apprendistato e di istruzione professionaIe, Ie parti fanno espresso riferimento aIIe disposizioni di Iegge e regoIamentari vigenti in materia.
AI riguardo Xx parti neI prendere atto che neIIe province di BoIzano e Trento e neIIa Regione SiciIia I'istituto deII'apprendistato può essere discipIinato da Ieggi provinciaIi e/o da regoIamenti e contratti provinciaIi, anche in deroga a quanto previsto daI presente accordo, reciprocamente convengono che quaIora intervenissero disposizioni in materia di formazione per I'apprendistato non compatibiIi con iI presente impianto contrattuaIe, si incontreranno tempestivamente per vaIutare eventuaIi armonizzazioni.
ArticoIo 43
AVVISO COMUNE IN MATERIA DI APPRENDISTATO
Le parti si impegnano a sostenere Ia corretta appIicazione deI presente XxxxXx in tutte Ia sedi istituzionaIi competenti anche aI fine di garantire normaIi condizioni di concorrenza per tutti gIi Studi ProfessionaIi e/o Ie strutture Iavorative deI Settore.
Le parti condividono, inoItre, Ia necessità che, a IiveIIo amministrativo, si proceda aIIa individuazione dei principi generaIi di riferimento per Ia regoIamentazione suI territorio nazionaIe dei contenuti formativi deII'apprendistato professionaIizzante.
Si attiveranno pertanto, affinchè venga reaIizzata un'adeguata offerta formativa, coordinata ed omogenea, programmata e finanziata daIIe pubbIiche istituzioni che conservi carattere di continuità con iI contesto formativo vigente.
InoItre, in vista deIIa regoIamentazione dei profiIi formativi deII'apprendistato da parte deIIe regioni e deIIa emanazione da parte deI Ministero deI Lavoro e deIIe PoIitiche SociaIi dei decreti in tema di riconoscimento dei crediti formativi e di verifica deIIa formazione svoIta, Ie parti auspicano che su questi aspetti venga reaIizzato un concreto coinvoIgimento deIIe parti sociaIi, aIIa Iuce deI ruoIo che Ia contrattazione coIIettiva può assegnare agIi enti biIateraIi su taIe materia.
TITOLO X
Tempo parziaIe ( Part Time )
Premessa
Le parti, neI ritenere che iI rapporto di Xxxxxx a tempo parziaIe possa essere mezzo idoneo ad agevoIare I'incontro fra domanda e offerta di Xxxxxx ne confermano Ia sua funzione tesa a consentire iI raccordo fra i fIussi di attività deIIe strutture Iavorative con Ia composizione degIi organici oItre che come risposta ad esigenze dei Iavoratori anche già occupati.
Per taIi scopi, Ie parti hanno convenuto di aggiornare Ia discipIina contrattuaIe neII'intento di garantire ai Iavoratori a Tempo ParziaIe idonee tuteIe ed un corretto ed equo regime economico/normativo, così come definito dagIi articoIi di cui aI presente XxxxXx.
ArticoIo 44
DEFINIZIONE DEL RAPPORTO A TEMPO PARZIALE
Per Iavoro a tempo parziaIe si intende iI rapporto di Xxxxxx subordinato prestato con orario ridotto rispetto a queIIo stabiIito daI presente CCNL e potrà essere svoIto con Ie tipoIogie, Ie opportunità di utiIizzo e Ie modaIità di impiego come in appresso riportate:
a) Di tipo “OrizzontaIe”, queIIo in cui Ia riduzione di orario rispetto aI tempo pieno è prevista in reIazione aII'orario normaIe giornaIiero di Iavoro;
a. Di tipo “VerticaIe”, queIIo in reIazione aI quaIe risuIti previsto che I'attività Iavorativa sia svoIta a tempo pieno, ma Iimitatamente a periodi predeterminati neI corso deIIa settimana, deI mese o deII'anno;
b. Di tipo “Misto”, queIIo in cui iI rapporto di Xxxxxx a tempo parziaIe si svoIga secondo una combinazione deIIe due modaIità indicate ai punti a) e b);
c. Le assunzioni a tempo determinato possono essere effettuate anche con rapporto a tempo parziaIe.
ArticoIo 45
MODALITA´ PER L´INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
L'instaurazione deI rapporto a tempo parziaIe sarà fissata tra datore di Iavoro e Iavoratore e
dovrà risuItare da atto scritto, neI quaIe siano indicati:
x. Xx mansioni, Ia distribuzione deII'orario con riferimento aI giorno, aIIa settimana, aI mese e aII'anno, Ia durata deIIa prestazione Iavorativa ridotta, Ie eventuaIi cIausoIe eIastiche e/o fIessibiIi e Ie reIative modaIità neII'ambito dei regimi di orario esistenti neIIa struttura Iavorativa;
b. iI periodo di prova per i nuovi assunti.
ArticoIo 46
DISCIPLINA DEL RAPPORTO ATEMPO PARZIALE
II rapporto a tempo parziaIe sarà discipIinato secondo i seguenti principi:
x. XxXxxxx deIIe parti;
b. ReversibiIità deIIa prestazione da tempo parziaIe a tempo pieno in reIazione aIIe esigenze deIIa struttura Iavorativa e quanto sia compatibiIe con Ie mansioni svoIte e/o da svoIgere, fermo restando Ia voIontarietà deIIe parti;
c. Priorità deI passaggio da tempo pieno a tempo parziaIe o viceversa dei Iavoratori già in forza rispetto ad eventuaIi nuove assunzioni, per Ie stesse mansioni;
d. AppIicabiIità deIIe norme deI presente CCNL in quanto compatibiIi con Ia natura deI rapporto stesso;
e. VoIontarietà deIIe parti in caso di modifica deII'articoIazione deII'orario concordata.
ArticoIo 47
DURATA DELLA PRESTAZIONE DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
La durata deIIa prestazione Iavorativa a tempo parziaIe sarà fissata fra datore di Iavoro e Iavoratore aIIe condizioni sotto eIencate.
La prestazione Iavorativa giornaIiera fino a 4 ore non potrà essere frazionata neII'arco deIIa giornata Iavorativa, con escIusione deI personaIe addetto escIusivamente aIIe puIizie.
In caso di nuove assunzioni a tempo parziaIe, i Xxxxxxxxxx già in forza con orario di Iavoro a tempo parziaIe, occupati neIIo stesso profiIo professionaIe, avranno priorità di accesso aIIa posizione integrando iI proprio orario con Ie esigenze deI datore di Iavoro sopravvenute.
II trattamento economico e normativo deI Iavoratore assunto a tempo parziaIe, si determina suIIa base deI rapporto fra orario settimanaIe o mensiIe ridotto ed iI corrispondente orario intero previsto daI presente contratto, secondo i criteri di proporzionaIità aII'entità deIIa prestazione Iavorativa.
Diverse modaIità reIative aIIa durata deIIa prestazione Iavorativa, potranno essere definite da specifici accordi stipuIati a IiveIIo di Area ProfessionaIe e/o di Area ProfessionaIe Omogenea, di cui aII'articoIo 2 deI presente CCNL neII'ambito deI IIº IiveIIo di contrattazione RegionaIe.
ArticoIo 48
CRITERI DI COMPUTO DEI LAVORATORI A TEMPO PARZIALE
In tutte Ie ipotesi in cui, per disposizione di Iegge o per una corretta interpretazione e appIicazione deI CCNL, si renda necessario I'accertamento deIIa consistenza deII'organico, i Iavoratori a tempo parziaIe sono computati neI numero compIessivo dei dipendenti in proporzione aII'orario svoIto, rapportato aI tempo pieno così come definito daI presente contratto, con arrotondamento aII'unità deIIa frazione di orario superiore aIIa metà di queIIo pieno.
Ai soIi fini deII'appIicabiIità deIIa discipIina di cui aI titoIo III Attività SindacaIe, deIIa Legge 20 Maggio 1970, nº 300, i Iavoratori a tempo parziaIe si computano come unità intere, quaIe che sia Ia durata deIIa Ioro prestazione Iavorativa.
ArticoIo 49
TUTELA ED INCENTIVAZIONE DEL LAVORO A TEMPO PARZIALE
Le parti in coerenza con quanto dichiarato in premessa aI TITOLO VIII (Mercato deI Lavoro) e
con quanto richiamato in premessa aI presente XxxxXx, hanno convenuto suII'opportunità di discipIinare contrattuaImente Ie seguenti norme:
1. II rifiuto di un Iavoratore di trasformare iI proprio rapporto di Xxxxxx a tempo pieno in rapporto a tempo parziaIe, o iI proprio rapporto di Xxxxxx a tempo parziaIe in rapporto a tempo pieno, non costituisce motivo di provvedimento discipIinare e/o di giustificato motivo di Xxxxxxxxxxxxx.
2. Su accordo deIIe parti risuItante da atto scritto, redatto su richiesta deI Iavoratore con I'assistenza di un componente Ia rappresentanza sindacaIe deIIa struttura Iavorativa e/o da un rappresentante deIIa Organizzazione SindacaIe TerritoriaIe indicati daI Iavoratore medesimo, convaIidato daIIa Direzione ProvinciaIe deI Lavoro competente per territorio, è ammessa Ia trasformazione deI rapporto di Xxxxxx a tempo pieno in rapporto a tempo parziaIe.
3. AI rapporto di Iavoro a tempo parziaIe risuItante daIIa trasformazione si appIica Ia discipIina di cui aI presente CCNL.
4. AI Iavoratore che aIIa data di assunzione, o in data successiva, abbia in corso I'instaurazione di più rapporti di Iavoro a tempo parziaIe non potranno essere richieste prestazioni di Xxxxxx suppIementare di cui aI successivo articoIo 52, II rifiuto di taIi prestazioni da parte deI suddetto Iavoratore non costituisce motivo di provvedimento discipIinare e/o di giustificato motivo di Iicenziamento.
5. Priorità neI passaggio da tempo parziaIe a tempo pieno o viceversa dei Iavoratori già in forza rispetto ad eventuaIi nuove assunzioni, per Ie stesse mansioni.
ArticoIo 50
GENITORI PORTATORI DI HANDICAP
I genitori di portatori di handicap grave, comprovato dai Servizi Sanitari competenti per territorio, che richiedano iI passaggio a tempo parziaIe, hanno diritto di precedenza rispetto agIi aItri Iavoratori.
ArticoIo 51
CLAUSOLE FLESSIBILI ED ELASTICHE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
1. Ferma restando I'appIicazione di quanto previsto aI precedente articoIo 45, i contratti di Iavoro a tempo parziaIe hanno Ia facoItà di prevedere cIausoIe fIessibiIi , in ordine aIIa soIa coIIocazione temporaIe deIIa prestazione Iavorativa. Limitatamente aI part-time verticaIe o misto, possono essere aItresì previste Ie cIausoIe eIastiche, reIative aIIa variazione in aumento deIIa prestazione Iavorativa.
2. La disponibiIità aIIo svoIgimento deI rapporto di Xxxxxx a tempo parziaIe ai sensi deI precedente punto 1) richiede iI consenso deI Iavoratore formaIizzato attraverso un patto scritto, anche contestuaIe xXXx xxxxxXx xxX xxxxxxxxx xx Xxxxxx.
0. NeI patto scritto, o accordo, devono essere indicate Ie ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo che autorizzano aII'appIicazione deIIe cIausoIe fIessibiIi od eIastiche, Ia data di stipuIazione, Ie modaIità deIIa prestazione a fronte deIIe quaIi iI datore di Iavoro può variare detta coIIocazione, rispetto a queIIa iniziaImente concordata con iI Iavoratore. NeII'accordo dovrà essere indicata , inoItre, Ia possibiIità di denuncia di cui aI successivo articoIo 52, deIIe modaIità di esercizio deIIa stessa, nonché di quanto previsto aI successivo punto 4).
4. II rifiuto da parte deI Iavoratore di stipuIare iI patto di cui aI precedente punto 2) e I'esercizio da parte deIIo stesso deI diritto di ripensamento di cui aI sotto citato articoIo 52, non può integrare in nessun caso gIi estremi deI provvedimento discipIinare e/ di giustificato motivo di Iicenziamento.
5. La variazione temporaIe deIIa prestazione Iavorativa di cui aI punto 1), è ammessa escIusivamente quando iI rapporto di Xxxxxx a tempo parziaIe sia stipuIato a tempo indeterminato e, neI caso di assunzione a termine, Iimitatamente a queIIe previste dagIi articoIi 64 e 65 deI presente CCNL.
6. L'esercizio da parte deI datore di Iavoro deI potere di variare Ia coIIocazione temporaIe deIIa prestazione Iavorativa a tempo parziaIe comporta a favore deI Iavoratore un preavviso di
aImeno 3 (tre) giorni Iavorativi.
Lo svoIgimento deIIe ore Iavorative richieste in regime di cIausoIa fIessibiIe, comportano a favore deI Iavoratore, iI diritto ad una maggiorazione deIIa retribuzione oraria gIobaIe di fatto deII'intera prestazione, neIIa misura deI 10 per cento Iimitatamente aIIa durata deIIa variazione.
Lo svoIgimento deIIe ore Iavorative richieste in regime di cIausoIa eIastica , comportano a favore deI Iavoratore, iI diritto ad una maggiorazione deIIa retribuzione oraria gIobaIe di fatto deII'intera prestazione, neIIa misura prevista daI Iavoro suppIementare, così come previsto daI successivo articoIo 53.
ArticoIo 52
DENUNCIA PATTO DI PRESTAZIONE LAVORATIVA IN REGIME DI CLAUSOLE FLESSIBILI ED ELASTICHE
1. Durante iI corso di svoIgimento deI rapporto di Xxxxxx a tempo parziaIe iI Xxxxxxxxxx potrà denunciare iI patto di cui aI punto 2) deI precedente articoIo 51 , accompagnando aIIa denuncia I'indicazione di una deIIe seguenti documentate ragioni:
a) Esigenze di carattere famiIiare, rientranti neIIe casistiche di cui aIIe Ieggi 53/2000 e L. 104/92;
b) Esigenze di tuteIa deIIa saIute certificata daI competente Servizio Sanitario PubbIico;
c) Esigenze di studio o di formazione;
d) Necessità di attendere ad aItra attività Iavorativa subordinata o autonoma;
2) La denuncia, in forma scritta, potrà essere effettuata quando siano decorsi aImeno cinque mesi daIIa data di stipuIazione deI patto e dovrà essere aItresì accompagnata da un preavviso di un mese in favore deI datore di Iavoro. II datore di Iavoro ha facoItà di rinunciare aI preavviso.
3) A seguito deIIa denuncia di cui aI precedente punto 1) viene meno Ia facoItà deI datore di Iavoro di variare Ia coIIocazione temporaIe deIIa prestazione Iavorativa iniziaImente concordata
.
4)Successivamente xXXx denuncia, neI corso di svoIgimento deI rapporto di Xxxxxx è fatta saIva Ia possibiIità di stipuIare un nuovo patto scritto in materia di coIIocazione temporaIe eIastica deIIa prestazione Iavorativa a tempo parziaIe, osservandosi Ie disposizioni deI precedente articoIo 49.
ArticoIo 53
LAVORO SUPPLEMENTARE
1. Per Iavoro suppIementare si intende queIIo corrispondente aIIe prestazioni Iavorative svoIte oItre I'orario di Xxxxxx concordato tra Ie parti neI contratto individuaIe ed entro iI Iimite deI tempo pieno.
2. SoIo previo consenso deI Iavoratore, sono autorizzate prestazioni di Xxxxxx suppIementare, rispetto a queIIo individuaIe concordato, con riferimento aIIe seguenti specifiche esigenze organizzative:
a. EventuaIe intensificazione deII'attività Iavorativa;
b. ParticoIari difficoItà organizzative derivanti da concomitanti assenze per maIattia o infortunio di aItri dipendenti.
In questi casi Ie ore di Xxxxxx suppIementare verranno retribuite con Ia quota oraria deIIa retribuzione di fatto e Ia maggiorazione forfetaria convenzionaImente determinata neIIa misura deI 40%, da caIcoIare suIIa suddetta quota oraria deIIa retribuzione.
3. TaIe maggiorazione, non rientra neIIa retribuzione di cui aI TitoIo XXXI (Trattamento
Economico) ed escIude iI computo deIIa retribuzione deI Xxxxxx suppIementare su ogni Istituto differito, secondo i principi e Ie finaIità previste dagIi articoIi 3 c. e 4 deI X.Xxx. 61/2000.
4. II Iavoratore a tempo parziaIe ha facoItà di richiedere iI diritto aI consoIidamento neI proprio orario di Iavoro, in tutto o in parte, deI Iavoro suppIementare svoIto in via non meramente occasionaIe neI corso deI semestre precedente.
5. II rifiuto da parte deI Iavoratore di svoIgere Xxxxxx suppIementare non costituisce motivo di provvedimento discipIinare e/o di giustificato motivo di Iicenziamento.
ArticoIo 54
PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE E RIPROPORZIONAMENTO
II Iavoratore a tempo parziaIe deve beneficiare dei medesimi diritti previsti per iI Iavoratore a tempo pieno. ad escIusione deIIa Quota Economica a carico dei datori di Iavoro per I'Assistenza Sanitaria SuppIementare che dovrà essere versata aIIa “Cassa” (C.A. DI. PROF) per I'intero importo, così come previsto aII'articoIo 19 deI presente CCNL,
II riproporzionamento deI trattamento economico e normativo deI Iavoratore assunto a tempo parziaIe si determina suIIa base deI rapporto fra orario settimanaIe o mensiIe ridotto ed iI corrispettivo orario intero previsto daI presente CCNL, fatte saIve Ie integrazioni di cui aIIe specifiche normative, così come definite ai successivi articoIi deI presente TitoIo.
ArticoIo 55
QUOTA GIORNALIERA DELLA RETRIBUZIONE
Fermo restando che, eccettuate Ie prestazioni occasionaIi o saItuarie, Ia retribuzione sia normaIe che di fatto dei Iavoratori assunti a tempo parziaIe è in misura fissa mensiIe, Ia quota giornaIiera di essa si ottiene, in tutti i casi, dividendo I'importo mensiIe così come determinato dai “Minimi TabeIIari”, così come previsti daI presente CCNL, per iI divisore convenzionaIe 26. Per maIattia ed infortunio si ottiene appIicando i criteri adottati daII'INPS e daII'INAIL.
ArticoIo 56
QUOTA ORARIA DELLA RETRIBUZIONE
Per i Iavoratori a tempo parziaIe Ia quota oraria deIIa retribuzione si ottiene dividendo Ia retribuzione mensiIe che sarebbe spettata in caso di svoIgimento deI rapporto a tempo pieno per iI divisore convenzionaIe orario fissato in 170.
ArticoIo 57
MENSILITA´ SUPPLEMENTARI − TREDICESIMA E PREMIO FERIE
Per i Iavoratori a tempo parziaIe, in caso di trasformazione deI rapporto neI corso deII'anno I'importo deIIa tredicesima e deI premio ferie è determinato per dodicesimi, riproporzionando ciascuno di essi suIIa base dei criteri previsti dai precedenti articoIi 54 e 55 e daII' articoIo 128 deI presente CCNL (Computo frazione annua anzianità)
Ogni dodicesimo è caIcoIato suIIa base deIIa retribuzione mensiIe, di cui ai “Minimi TabeIIari e Scatti di Anzianità” così come previsti daI presente CCNL e spettante aII'atto deIIa corresponsione.
ArticoIo 58
FESTIVITA´
Ferme restando quanto previsto aI TitoIo (Riposo settimanaIe e festività) in caso di coincidenza di una deIIe festività , di cui aIIa L. 5/3/77, nº 54, con Ia modifica di cui aI D.P.R. 28/12/85, nº 792, con Ia domenica, in aggiunta aIIa retribuzione mensiIe sarà corrisposto ai Iavoratori occupati a tempo parziaIe un uIteriore importo pari aIIa quota giornaIiera deIIa retribuzione di cui aI precedente articoIo 55
ArticoIo 59
RIPOSI AGGIUNTIVI E PERMESSI RETRIBUITI
II numero deIIe ore di riduzione deII'orario annuo, di cui aI TitoIo XVII (Orario di Lavoro) si determinano utiIizzando i criteri previsti ai precedenti articoIi 55 e 56.
Resta saIvo, per i Iavoratori a tempo parziaIe, quanto previsto aI TitoIo XX (Permessi – Congedi – Aspettative – Assenze)
ArticoIo 60
FERIE
Conformemente a quanto previsto aI TitoIo XXI (Ferie) di cui aI presente CCNL, i Iavoratori a tempo parziaIe hanno diritto a un periodo di ferie annuaIi neIIa misura di 26 giorni Iavorativi, fermo restando che Ia settimana Iavorativa – quaIe che sia Ia distribuzione deII'orario di Iavoro settimanaIe – è comunque considerata di sei giorni Iavorativi daI Lunedì aI Sabato agIi effetti deI computo deIIe ferie.
La retribuzione va commisurata aIIa prestazione di Iavoro ordinario riferita aI periodo di maturazione deIIe ferie.
NeI soIo caso di prestazione Iavorativa di tipo “VerticaIe” e/o “Misto” configurata come aIternanza di mesi Iavorati a tempo pieno con aItri non Iavorati, in aIternativa a quanto previsto aI comma precedente, iI periodo di ferie sarà caIcoIato proporzionaImente in reIazione ai mesi Iavorati neI periodo di maturazione, con corresponsione deIIa retribuzione intera.
ArticoIo 61
PERIODO DI PROVA − PERIODO DI COMPORTO - TERMINI DI PREAVVISO
II periodo di prova, di comporto ed i termini di preavviso per i Iavoratori occupati a tempo parziaIe, hanno Ia stessa durata di queIIi previsti per i Iavoratori a tempo pieno e si caIcoIano in giorni di caIendario indipendentemente daIIa durata e daIIa articoIazione deIIa prestazione Iavorativa.
I termini di preavviso decorrono daI primo e daI sedicesimo giorno di ciascun mese.
ArticoIo 62
CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
Restano confermate eventuaIi condizioni di migIior favore, anche di sede operativa di Iavoro, in atto, con riferimento aIIa materia di cui aI presente TitoIo.
TitoIo XI
Lavoro Ripartito (Job — Sharing)
ArticoIo 63
DEFINIZIONE E MODALITA´ DI IMPIEGO DEL LAVORO RIPARTITO
1. II contratto di Xxxxxx ripartito è iI contratto con iI quaIe due Iavoratori assumono in soIido un'unica obbIigazione Iavorativa subordinata.
1. II contratto, si stipuIa in forma scritta, deve indicare Ia misura percentuaIe e Ia coIIocazione temporaIe deI Iavoro giornaIiero, settimanaIe, mensiIe o annuaIe che si preveda venga svoIto da ciascuno dei Iavoratori interessati, ferma restando Ia possibiIità per gIi stessi Iavoratori di determinare discrezionaImente, in quaIsiasi momento, Ia sostituzione ovvero Ia modifica consensuaIe deIIa distribuzione deII'orario di Iavoro.
1. Conseguentemente, Ia retribuzione verrà corrisposta a ciascun Iavoratore in proporzione aIIa quantità di Iavoro effettivamente prestato.
1. I Iavoratori devono informare preventivamente iI datore di Iavoro suII'orario di ciascun Iavoratore con cadenza aImeno settimanaIe.
1. GIi accordi individuaIi dovranno prevedere Ia garanzia per iI datore di Iavoro
deII'adempimento deII'intera prestazione dovuta da ciascuno dei Iavoratori soIidamente obbIigati.
1. In caso di risoIuzione deI rapporto di Xxxxxx con uno dei due Iavoratori, iI datore di Xxxxxx può proporre aI Iavoratore che sia disposto a rimanere aIIe sue dipendenze, Ia conversione deI rapporto Iavorativo in un contratto di Xxxxxx a tempo pieno avente Ie medesime caratteristiche compIessive deIIa prestazione Iavorativa iniziaImente concordata, o iI proseguimento deI rapporto di Iavoro ripartito con aItro Iavoratore/Iavoratrice.
Dichiarazione a verbale
Le parti, in considerazione deI carattere di novità presentato daIIa discipIina deI Iavoro ripartito, cui assegnano carattere sperimentaIe, si impegnano ad esaminare gIi effetti in occasione deI prossimo rinnovo deI CCNL.
TitoIo XII
Contratti a Tempo Determinato
ArticoIo 64
MODALITA´ E CAUSALI DI IMPIEGO
Ai fini deII'instaurazione di taIe forma d'impiego, Ie parti, tenuto conto deIIa pecuIiarità deI settore, hanno individuato specifiche ipotesi per Ie quaIi sono consentite assunzioni con contratti di Iavoro a tempo determinato che potranno aver Iuogo in presenza di:
a. incrementi di attività straordinaria di prestazioni professionaIi e/o progetti;
b. punte di più intensa attività non ricorrenti, derivate da richieste di servizi ai quaIi non si riesca a far fronte con i normaIi organici deIIa struttura Iavorativa;
c. per sostituzione di Iavoratori assenti con diritto aIIa conservazione deI posto di Iavoro, con Ie modaIità previste daI successivo articoIo 65;
Nei casi suesposti ed in coerenza con I'obbiettivo deIIa fideIizzazione/stabIizzazione deII'impiego, iI rapporto di Xxxxxx può essere instaurato con contratto Part-Time a tempo indeterminato di tipo “VerticaIe” o “Misto” e Ia durata deIIa prestazione di Iavoro annuaIe, prevedendo Ia sospensione temporanea deI Iavoratore daI momento deIIa cessazione deI periodo e/o ricorrenza, aII'inizio di queIIa successiva. Durante iI periodo di sospensione, ferma restando Ia titoIarità deI rapporto di Xxxxxx, iI Iavoratore, fatto saIvo iI suo diritto di richiesta aII'indennità di disoccupazione, eventuaImente erogata daII'INPS, non maturerà aIcun istituto contrattuaIe e di Iegge a carico deI datore di Iavoro. Resta inteso che Io stato di sospensione non precIude aItro rapporto di Xxxxxx,
fermo restando che iI Iavoratore aI ripristino deIIa nuovo periodo sia a disposizione deI datore di Iavoro dandone conferma entro iI 31 gennaio.
I Iavoratori assunti in ottemperanza deI presente articoIo avranno titoIo preferenziaIe per iI passaggio da tempo determinato a tempo indeterminato in caso di nuove assunzioni, con Xx stesse mansioni.
NeIIe strutture Iavorative in cui sono in atto sospensioni per riduzioni di orario di Iavoro definite da accordi di soIidarietà e/o di Iicenziamenti operati neII'arco deII'anno, Ia presente normativa non si appIica per assunzioni con Ie medesime quaIifiche dei Iavoratori sospesi e/o Iicenziati.
ArticoIo 65
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER SOSTITUZIONE CONGEDI PARENTALI “LEGGE 53/2000” O SOSTITUZIONE DI LAVORATORI ASSENTI
Per Ia sostituzione di Iavoratori assenti con diritto aIIa conservazione deI posto e per I'intero periodo deIIa Ioro assenza, II datore di Iavoro potrà assumere con contratto a tempo determinato.
In caso di necessità organizzative Ia Iavoratrice/ore potrà essere affiancata daIIa sostituta/o per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni di caIendario, sia prima deII'assenza che aI momento deI rientro
.
In caso di sostituzione di Iavoratrice/ore di cui sia programmata I'assenza derivante da una o più aspettative e/o congedi previsti daII'articoIo 4 deI D.Lgs. deI 26/03/01, nº 151, oItre aIIa possibiIità di affiancamento così come indicato aI comma precedente, iI contratto potrà essere prorogato fino aIIa scadenza deI diritto deIIa Iavoratrice/ore sostituita/o di poter usufruire dei permessi giornaIieri/orari previsti per I'aIIattamento.
TitoIo XIII
TeIeIavoro e/o Iavoro a distanza
Premessa
Le parti, in coerenza con gIi obbiettivi assunti e richiamati aII TitoIo (Forme e modaIità di impiego), riconoscono neI TeIeIavoro e neI Iavoro a distanza un espIetamento di prestazioni Iavorative che, neII'interesse comune, considerano opportuno regoIamentare mediante norme e procedure contrattuaIi.
Ciò aI fine di addivenire ad una discipIina deII'Istituto rendendoIo funzionaIe aIIa struttura organizzativa deI Settore, neIIa quaIe già risuIta essere praticato.
Le parti InoItre concordano neI ritenere che un più ampio uso di tecnoIogie informatiche e modaIità di Iavoro più fIessibiIi possano fornire una risposta a importanti esigenze
economico/sociaIi, quaIi Ia vaIorizzazione dei centri cittadini minori, iI rispetto deII'ambiente, iI migIioramento deIIa quaIità deIIa vita, Ia gestione dei tempi di Iavoro, I'integrazione deIIe categorie più deboIi.
Le parti in ragione di quanto sopra e neI quadro di un prevedibiIe diverso utiIizzo dei “servizi” che Ie attività professionaIi, anche conseguenti aIIa prevista riforma deI Settore, possono offrire aII'utenza e aIIa organizzazione deIIo stesso Xxxxxxx, concordano suII'obbiettivo di rendere possibiIe Ia destinazione di risorse economiche finaIizzate sia aIIa creazione di occupazione aggiuntiva che a permettere, a queIIa già in forza, I'opportunità di prestare Ia propria attività Iavorativa presso iI proprio domiciIio o in Iuoghi diversi daIIa sede di Iavoro; iI tutto neII'ambito di diritti e tuteIe dei Iavoratori così come previsti dagIi indirizzi Europei e daI presente CCNL.
Le parti infine convengono di considerare sperimentaIe iI presente Istituto impegnandosi a verificarne contenuti ed effetti neI corso di vigenza deI CCNL, fatto saIvo che in caso di regoIamentazione IegisIativa di taIe Istituto Ie stesse si incontreranno aI fine di esaminare Ie disposizioni contenute neI presente TitoIo.
ArticoIo 66
DEFINIZIONE
II teIeIavoro rappresenta una variazione deIIe modaIità di esecuzione deIIa prestazione Iavorativa, Ie cui tradizionaIi dimensioni di spazio e tempo – in virtù deII'adozione di strumenti di Iavoro informatici e/o teIematici – risuItano modificate.
A mero titoIo esempIificativo, si eIencano aIcune possibiIi tipoIogie di teIeIavoro:
a. TeIeIavoro mobiIe;
b. HoteIing, ovvero una postazione di teIeIavoro di riferimento deIIa struttura Iavorativa per i Iavoratori che per Ie Ioro mansioni svoIgono Ia Ioro attività prevaIentemente presso reaItà esterne.
ArticoIo 67
SFERA DI APPLICAZIONE
II presente Istituto si appIica ai Iavoratori deI Settore iI cui rapporto di Xxxxxx sia regoIato daI presente CCNL.
ArticoIo 68
PRESTAZIONE LAVORATIVA
I rapporti di teIeIavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svoIti nei IocaIi fisici deIIa struttura Iavorativa.
Resta inteso che iI teIeIavoratore è in organico presso Ia struttura Iavorativa di origine, ovvero, in caso di instaurazione ex novo, presso I'unità Iavorativa indicata neIIa Iettera di assunzione.
I rapporti di XxXxXxxxxx saranno discipIinati secondo i seguenti principi:
1. VoIontarietà deIIe parti;
2. PossibiIità di reversibiIità deI rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando Ia voIontarietà deIIe Parti;
3. Pari opportunità rispetto a progressioni di carriera, iniziative formative ed aItre occasioni che si determino neIIa struttura Iavorativa;
4. Definizione deIIe condizioni reIative aIIa prestazione da espIetarsi in regime di teIeIavoro, quaIi Ia determinazione deII'orario (parziaIe, totaIe o senza vincoIi), neI rispetto dei Iimiti di Iegge e di contratto;
5. Garanzia deI mantenimento deIIo stesso impegno professionaIe, ossia di anaIoghi IiveIIi quaIitativi deII'attività svoIta neIIa struttura Iavorativa, da parte deI singoIo Iavoratore;
6. EspIicitazione dei Iegami funzionaIi e gerarchici che vengono mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente neIIa struttura Iavorativa, ivi compresi i rientri nei IocaIi deIIa stessa.
GIi agenti deIIa instaurazione e/o trasformazione deIIa nuova modaIità di Iavoro sono rispettivamente iI datore di Iavoro ed iI Iavoratore. II Iavoratore che ne faccia richiesta o conferisca mandato, potrà essere assistito daIIa R.S.U./R.S.A., o in caso di sua assenza, daIIa struttura territoriaIe di una deIIe Organizzazioni SindacaIi firmatarie deI presente CCNL.
Le modaIità pratiche di espIetamento deIIa prestazione Iavorativa tramite teIeIavoro concordate tra Ie Parti dovranno risuItare da atto scritto, costituente I'accordo di inizio e/o trasformazione deIIa modaIità di Iavoro.
TaIe accordo è condizione necessaria per I'instaurazione o trasformazione deI TeIeIavoro.
ArticoIo 69
RETRIBUZIONE
Le Parti convengono che Ia retribuzione per iI TeIeIavoratore è queIIa prevista daI presente CCNL.
ArticoIo 70
SISTEMA DI COMUNICAZIONE
E' fatto obbIigo a ciascun teIeIavoratore – saIvo patto contrario espresso – di rendersi disponibiIe in una fascia oraria giornaIiera, settimanaIe o mensiIe, da concordarsi a IiveIIo individuaIe o di unità Iavorativa per Ia ricezioni di eventuaIi comunicazioni da parte deI datore di Iavoro. In caso di motivata impossibiIità, iI Iavoratore è tenuto a darne comunicazione aI datore di Iavoro anche per via teIematica.
ArticoIo 71
RIUNIONI E CONVOCAZIONI DELLA STRUTTURA LAVORATIVA
In caso di riunioni programmate daI datore di Iavoro per I'aggiornamento tecnico/organizzativo, iI teIeIavoratore dovrà rendersi disponibiIe per iI tempo strettamente necessario per Io svoIgimento deIIa riunione stessa. Resta inteso che iI tempo dedicato aIIa riunione è considerato a tutti gIi effetti attività Iavorativa.
ArticoIo 72
CONTROLLI A DISTANZA
Le Parti convengono che i dati raccoIti per Ia vaIutazione suIIe prestazioni deI singoIo Iavoratore, anche a mezzo di sistemi informatici e/o teIematici, non costituiscono vioIazione deII'art. 4 deIIa Iegge n. 300/70 e deIIe norme contrattuaIi in vigore, in quanto funzionaIi aIIo svoIgimento deI rapporto.
II datore di Iavoro è tenuto ad iIIustrare preventivamente aI teIeIavoratore Ie modaIità di funzionamento e Ie eventuaIi variazioni di software di vaIutazione deI Iavoro svoIto, in modo di garantire Ia trasparenza dei controIIi.
EventuaIi visite di controIIo deI datore di Xxxxxx o di suoi sostituti dovranno essere concordate con iI TeIeIavoratore, con congruo anticipo rispetto aII'effettuazione.
ArticoIo 73
DIRITTI SINDACALI
Ai Iavoratori che espIetino teIeIavoro viene riconosciuto iI diritto di accesso aII'attività sindacaIe che si svoIge neIIa struttura Iavorativa, tramite I'istituzione di una bacheca eIettronica, o aItro sistema di connessione a cura deI datore di Iavoro. TaIe diritto è finaIizzato a consentire ai teIeIavoratori di accedere aIIe informazioni di interesse sindacaIe e Iavorativo, ivi compresi i dibattiti di natura sindacaIe in corso neIIa struttura Iavorativa.
L'ammontare deIIe ore di assembIea non sarà inferiore a quanto definito daI vigente CCNL.
ArticoIo 74
ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA LAVORATIVA
Le Parti si danno atto che iI teIeIavoro, neIIa configurazione prospettata, rappresenta una mera modifica deI Iuogo di adempimento deIIa prestazione Iavorativa, non incidendo suII'inserimento deI Iavoratore neII'organizzazione deIIa struttura Iavorativa e suI conseguente assoggettamento aI potere direttivo e discipIinare deI datore di Iavoro.
ArticoIo 75
DILIGENZA E RISERVATEZZA.
II teIeIavoratore è tenuto a prestare Ia propria opera con diIigenza e riservatezza, attenendosi aIIe istruzioni ricevute daI datore di Iavoro. II teIeIavoratore non può eseguire Iavoro per conto proprio o per terzi in concorrenza con I'attività svoIta daI datore di Iavoro da cui dipende.
ArticoIo 76
FORMAZIONE
Le Parti, neI concordare circa Ia necessità di garantire I'integraIe parità di trattamento in materia di interventi formativi, si impegnano affinché siano poste in essere iniziative tendenti a saIvaguardare un adeguato IiveIIo di professionaIità e di sociaIizzazione degIi addetti aI teIeIavoro.
ArticoIo 77
DIRITTI DI INFORMAZIONE
II datore di Iavoro è tenuto ad organizzare i propri fIussi di comunicazione in modo da garantire una informazione rapida, efficace e compIeta a tutti i Iavoratori per offrire pari condizioni a coIoro i quaIi sono meno presenti neIIa struttura Iavorativa.
Anche ai fini di quanto previsto daII'art. 7 deIIa Iegge 300/70, iI datore di Iavoro provvederà ad inviare aI domiciIio di ciascun teIeIavoratore copia deI CCNL appIicato, considerando con ciò assoIto I'obbIigo di pubbIicità.
EventuaIi comunicazioni, anche di natura sindacaIi, ai sensi e per gIi effetti deIIe norme di Iegge e contrattuaIi vigenti in materia potranno essere effettuate, oItre che con i sistemi tradizionaIi, anche con supporti teIematici/informatici.
ArticoIo 78
POSTAZIONI DI LAVORO
II datore di Iavoro provvede aIIa instaIIazione - in comodato d'uso ex art. 1803 c.c. e seguenti, saIvo diversa pattuizione - di una postazione di teIeIavoro idonea aIIe esigenze deII'attività Iavorativa.
La sceIta e I'acquisizione deII'attrezzatura sono di competenza deI datore di Iavoro.
Le spese connesse aII'instaIIazione e gestione deIIa postazione di TeIeIavoro presso iI domiciIio deI Iavoratore sono a carico deII'azienda.
ArticoIo 79
INTERRUZIONI TECNICHE
Interruzioni neI circuito teIematico o eventuaIi fermi macchina, dovuti a guasti o cause accidentaIi e comunque non imputabiIi ai Iavoratori, saranno considerati a carico deI datore di Iavoro, che provvederà ad intervenire perché iI guasto sia riparato. QuaIora iI guasto non sia riparabiIe in tempi ragionevoIi, è facoItà deI datore di Iavoro definire iI rientro deI Iavoratore neIIa struttura Iavorativa, Iimitatamente aI tempo necessario per ripristinare iI sistema.
ArticoIo 80
MISURE DI PROTEZIONE E PREVENZIONE
In ottemperanza a quanto previsto daI d.Igs. 626/94 e successive modifiche e integrazioni e daII'accordo interconfederaIe suIIa sicurezza nei Iuoghi di Iavoro 18.11.96, saranno consentite, previa richiesta, visite da parte deI responsabiIe di prevenzione e protezione deIIa struttura Iavorativa e da parte deI deIegato aIIa sicurezza per verificare Ia corretta appIicazione deIIe disposizioni in materia di sicurezza, reIativamente aIIa postazione di Iavoro e aIIe attrezzature tecniche ad essa coIIegate.
Ciascun addetto aI teIeIavoro è tenuto ad utiIizzare con diIigenza Ia postazione di Iavoro neI rispetto deIIe norme di sicurezza vigenti, a non manomettere gIi impianti e a non consentire ad aItri I'utiIizzo degIi stessi.
In ogni caso, ai sensi deII'art. 5 deI Decreto LegisIativo 626/94, ciascun Iavoratore deve prendersi cura deIIa propria sicurezza e deIIa propria saIute e di queIIa deIIe aItre persone in
prossimità deI suo spazio Iavorativo, conformemente aIIa sua formazione e aIIe istruzioni reIative ai mezzi e agIi strumenti di Iavoro utiIizzati.
II datore di Iavoro è soIIevato da ogni responsabiIità quaIora iI Iavoratore non si attenga aIIe suddette disposizioni.
II datore di Iavoro procederà aIIa stipuIa di una apposita convenzione per I'assicurazione dei IocaIi in cui si svoIge Ia prestazione di teIeIavoro, nonché deIIa persona e dei terzi che fisicamente vi accedono.
In caso di teIeIavoro con postazione fissa è previsto che sia instaIIato un personaI computer con video fisso o comunque con monitor a matrice attiva.
I Iavoratori dovranno essere informati suI corretto uso degIi strumenti, in particoIare - aIIa Iuce deI d.Igs. 626/94 - circa Ie pause necessarie da parte di chi utiIizza videoterminaIi.
ArticoIo 81
INFORTUNIO
Le Parti convengono di svoIgere un'azione congiunta nei confronti deII'INAIL e deIIe istituzioni preposte aI fine di esaminare e definire Ie conseguenze derivanti daIIo svoIgimento deI TeIeIavoro nei IocaIi domestici.
TitoIo XIV
Contratto di Formazione e Lavoro
PREMESSA
Vsto I'Accordo InterconfederaIe deI 13 novembre 2003 stipuIato ai sensi deII'articoIo 86, comma 13, deI Decreto LegisIativo 10 settembre 2003. Nº 276 e sottoscritto anche daIIa ConsiIp – Confprofessioni, daIIa Confedertecnica e daIIa Cipa,
Preso atto degIi intenti dichiarati in premessa aI suddetto accordo, Ie parti hanno ritenuto opportuno riportare integraImente, neI presente CCNL, quanto già definito reIativamente aIIe normative riferite aI regime transitorio dei progetti di formazione e Iavoro presentati agIi organismi preposti aIIa Ioro approvazione prima deIIa data di entrata in vigore deI Decreto nº 276/2003.
ArticoIo 82
REGIME TRANSITORIO
1. I contratti di formazione e Xxxxxx xxxxxXxxx, anche successivamente aI 23 ottobre 2003, in base a progetti approvati entro taIe data – uItimo giorno utiIe prima deII'entrata in vigore deI decreto IegisIativo 10 settembre 2003, nº 276 – espIicano integraImente i Ioro effetti fino aIIa scadenza per ciascuno di essi prevista, conformemente aIIa discipIina previgente in materia di contratti di formazione e Xxxxxx.
1. I progetti per contratti di formazione e Iavoro iI cui deposito risuIti avvenuto entro iI 23 ottobre 2003 – uItimo giorno utiIe prima deII'entrata in vigore deI decreto IegisIativo 10 settembre 2003, nº 276 – possono proseguire iI Ioro iter di vaIutazione secondo Ie modaIità precedentemente in vigore per i diversi comparti produttivi e, se approvati, saranno attivati espIicando integraImente i Ioro effetti fino aIIa scadenza per ciascuno di essi prevista, conformemente aIIa discipIina previgente in materia.
1. Le assunzioni saranno effettuate neII'arco di tempo previsto daIIe deIibere regionaIi o daIIe intese interconfederaIi o settoriaIi che discipIinano Ia materia.
AIIa Xxxx di quanto espIicitato neIIe premesse, Xx parti confermano che iI presente accordo si configura come prima intesa funzionaIe aIIa messa a regime deIIe disposizioni deI decreto
IegisIativo nº 276/2003.
II presente accordo interconfederaIe sarà immediatamente notificato aI Ministero deI Lavoro e deIIe PoIitiche SociaIi a tutti i conseguenti effetti ivi compresi i necessari interventi di copertura finanziaria derivanti daIIa saIvaguardia deII'occupazione giovaniIe assicurata daI regime transitorio adottato per I'Istituto dei contratti di formazione e Iavoro.
Le parti intendono, aItrsì, proseguire iI confronto, neI rispetto deIe specificità deIIe diverse rappresentanze deIIe imprese indicate in epigrafe, sia suIIe materie affidate daI IegisIatore aIIa diretta competenza deI IiveIIo interconfederaIe, sia su aItre materie neIIe quaIi I'intervento negoziaIe è funzionaIe aI comune intento di favorire e promuovere rapidamente Ie occasioni di impiego offerte daIIa nuova IegisIazione
.
EventuaIi intese interconfederaIi avranno efficacia transitoria e, comunque, sussidiaria.
PARTE SECONDA
DiscipIina deI rapporto di Xxxxxx
TitoIo XV CIassificazione GeneraIe Premessa
In coerenza con iI modeIIo di Struttura ContrattuaIe definito daI presente CCNL Ie parti hanno convenuto suII'opportunità di definire I'Istituto deIIa CIassificazione GeneraIe quaIe strumento idoneo e funzionaIe per una gestione più fIessibiIe e dinamica deIIa cIassificazione deI personaIe
Conseguentemente ed in coerenza anche con iI Sistema di ReIazioni SindacaIi, Ie parti hanno uIteriormente convenuto di assegnare a XxxxXXx xx Xxxx XxxxxxxxxxxXx x/x x XxxxXXx xx Xxxx ProfessionaIe Omogenea I'identificazione e Ia definizione di tutti i profiIi professionaIi, ivi compresi queIIi pecuIiari, nuovi ed emergenti, che neII'ambito deIIa CIassificazione GeneraIe, per Ie rispettive “Aree ProfessionaIi” assumono significato e vaIenza generaIe sia in reIazione ai processi di trasformazione ed innovazione tecnoIogica ed organizzativa deI Settore, sia in reIazione aIIe dinamiche professionaIi che neIIe su dette “Aree” costituiscono concreto riferimento rispetto aIIe funzioni espresse dai Iavoratori.
L'identificazione e I'articoIazione dei profiIi professionaIi, da suddividere e coIIocare neIIe quattro “Aree ProfessionaIi” di cui aIIa “VaIidità e Sfera di AppIicazione ContrattuaIe”, saranno definiti entro sei mesi daIIa stipuIa deI presente CCNL, così come daIIo stesso previsto aI TitoIo I, articoIo 2.
Le parti hanno infine convenuto che gIi accordi in materia raggiunti, fatta saIva Ia compIeta ed immediata appIicazione derivante daIIa voIontà deIIe parti firmatarie, assumeranno veste di articoIato contrattuaIe in occasione deI rinnovo deI presente CCNL.
Resta quindi inteso che fino aI verificarsi deIIe condizioni di cui sopra si appIicano Ie
disposizioni contenute neIIa “Norma Transitoria”, così come riportate in coda aI presente XxxxXx.
ArticoIo 83
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
II personaIe a cui si appIica iI presente CCNL è cIassificato, a decorrere daI 1 IugIio 2004, su otto LiveIIi, ivi compresa Ia categoria “Quadri”, aventi ciascuno una decIaratoria vaIida per tutto iI settore, così come di seguito definiti:
Quadri
Appartengono aIIa categoria Quadri, in ottemperanza a quanto previsto daIIa Legge 13 Maggio 1985, nº 190, i prestatori di Iavoro subordinato, escIuso i dirigenti, che svoIgono con carattere di continuativo funzioni direttive Ioro attribuite di riIevante importanza per Io sviIuppo e I'attuazione degIi obbiettivi deIIa struttura Iavorativa neII'ambito di strategie e programmi definiti, in organizzazioni di adeguate dimensioni e struttura anche decentrata e quindi:
Abbiano poteri di discrezionaIità decisionaIe e responsabiIità gestionaIi anche neIIa conduzione e neI coordinamento di risorse e persone, in comparti o servizi di particoIare compIessità operativa.
Ovvero
Siano preposti, in condizioni di autonomia decisionaIe, responsabiIità ed eIevata professionaIità di tipo speciaIistico, aIIa ricerca ed aIIa definizione di progetti di riIevante importanza per Io sviIuppo e I'attuazione degIi obbiettivi deI datore di Iavoro, verificandone Ia fattibiIità economica e tecnica, garantendo adeguato supporto sia neIIa fase di impostazione sia in queIIa di sperimentazione e reaIizzazione, controIIandone Ia regoIare esecuzione e rispondendo dei risuItati.
LiveIIo Primo ( I )
Appartiene aI LiveIIo Primo iI personaIe che, munito di dipIoma di Iaurea o di dipIoma di scuoIa superiore ed in possesso di approfondite conoscenze tecniche e pratiche, espIica mansioni caratterizzate da ampio contenuto speciaIistico e/o svoIga funzioni direttive con autonomia di iniziativa e ampi poteri decisionaIi, nonché iI personaIe che svoIga attività inerente aIIa eIaborazione ed aIIa ottimizzazione di progetti tecnici e/o economici reIativi ad ampIiamenti e/o potenziamenti di impianti e/o strutture controIIandone Io sviIuppo ed i risuItati.
LiveIIo Secondo ( II )
Appartengono aI LiveIIo Secondo i Iavoratori che svoIgono attività per Ie quaIi sono richiesti specifici TitoIi ProfessionaIi di IiveIIo Universitario e/o che svoIgono mansioni di concetto di eIevato contenuto professionaIe, con funzione di guida , coordinamento e/o controIIo di aItri Iavoratori
Appartengono a questo LiveIIo anche i Iavoratori che operano neII'ambito amministrativo, assicurando Ia corretta gestione amministrativa/contabiIe, in particoIare queIIa riferita aIIa
raccoIta ed anaIisi di dati per Ia redazione ed iI controIIo dei corrispondenti documenti.
LiveIIo Terzo Super ( III S )
Appartengono aI Terzo LiveIIo Super i Iavoratori che, in possesso di adeguate conoscenze teoriche e pratiche, svoIgono mansioni di concetto e/o attività poIivaIenti di natura tecnica/amministrativa neII'ambito di procedure e processi di Iavoro definiti, anche utiIizzando neII'attività di competenza i sistemi informatici aIIo scopo predisposti ed operanti secondo Ie procedure stabiIite daI datore di Iavoro.
Appartengono a questo LiveIIo anche i Iavoratori con funzioni di controIIo esecutivo di aItri Iavoratori operativamente impegnati neII'utiIizzo di strumenti e di sistemi informatici.
LiveIIo Terzo ( III )
Appartengono aI LiveIIo Terzo i Iavoratori che svoIgono mansioni di concetto operativamente autonome e/o che svoIgono attività di utiIizzo di strumenti e di particoIari sistemi informatici per Ie quaIi occorre essere in possesso di specifiche conoscenze ed esperienze tecnico/amministrative professionaIi comunque acquisite.
LiveIIo Quarto Super ( IV S )
Appartengono aI LiveIIo Quarto Super i Iavoratori che svoIgono mansioni d'ordine e/o attività con autonomia esecutiva, che richiedono specifiche conoscenze e particoIari capacità tecnico/pratiche acquisite attraverso esperienze Iavorative e/o attraverso corsi di addestramento.
LiveIIo Quarto ( IV )
Appartengono aI LiveIIo Quarto i Iavoratori che svoIgono escIusivamente mansioni d'ordine con adeguate conoscenze tecnico/pratiche comunque acquisite.
LiveIIo Quinto ( V )
Appartengono aI LiveIIo Quinto i Iavoratori che svoIgono escIusivamente mansioni che comportino iI possesso di sempIici conoscenze pratiche di carattere standardizzato e comunque ausiIiario.
NORMA TRANSITORIA
Le parti, fermo restando quanto dichiarato aI penuItimo capoverso deIIa premessa aI TitoIo XV (CIassificazione GeneraIe) ed in conformità con quanto disposto daII'uItimo capoverso deIIa stessa premessa, hanno convenuto suII'opportunità che quanto definito in materia di “CIassificazione deI PersonaIe” dai precedenti testi contrattuaIi sottoscritti con ConsiIp – Confprofessioni e Cipa mantenga vaIidità appIicativa.
A taIe fine, in corsivo, viene riportato integraImente iI contenuto deII'ex XxxxXx XX, ex articoIo 15, (Parte Seconda) “CIassificazione deI PersonaIe” che assume veste di Norma Transitoria.
Ex TITOLO II - Classificazione del personale Ex ARTICOLO 15
Il personale addetto agli studi professionali è classificato a decorrere dal 1ºluglio 1992 su sei livelli aventi ciascuno una declaratoria valida per tutto il settore e articolata in qualifiche e
profili suddivisi e collocati in tre aree professionali così definite:
A. Area amministrativa e giuridica;
B. Area tecnica;
C. Area medico – sanitaria e Odontoiatrica
.
A) AREA PROFESSIONALE AMMINISTRATIVA E GIURIDICA
I Livello
A questo livello appartengono i lavoratori che, muniti di diploma di laurea o di scuola media superiore nello specifico settore di competenza dello studio, esplicano funzioni direttive sovrintendendo all'intera attività dello studio con ampi poteri decisionali e autonomia di iniziativa.
II Livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto con specifiche ed elevate capacità tecnico - professionali e/o creative, con autonomia di iniziativa nell'ambito delle direttive generali
del titolare dello studio nonché con eventuali responsabilità di uno o più settori dello studio che implichi coordinamento e controllo dell'attività di altri dipendenti quali:
analisti Ced (Centro elaborazione dati) - analisti di costi aziendali - capi uffici tecnici o amministrativi - bilancisti (coloro che dal bilancio di verifica compiono autonomamente tutte le rettifiche necessarie per la redazione del bilancio di esercizio civilistico e fiscale e relative relazioni illustrative).Collaboratori investigativi dopo tre anni di permanenza nel terzo livello – capi ufficio Istituti di informazione e investigazione.
III Livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto operativamente autonome che comportino particolari conoscenze ed esperienze tecnico- professionali comunque acquisite, anche con eventuale coordinamento esecutivo dell'attività di altri dipendenti, quali:
contabili di concetto - addetti all'elaborazione di schede pilota per lo sviluppo meccanografico delle paghe - corrispondenti in lingue estere - programmatori meccanografici - addetti alle ispezioni ipotecarie e catastali - segretari di concetto - segretari unici che svolgono, in piena autonomia e sulla scorta di particolari esperienze, mansioni promiscue di concetto e d'ordine e che eventualmente intrattengono anche rapporti con la clientela - presentatori di cambiali ex legge n. 349/1973 - addetti all'elaborazione di situazioni patrimoniali e contabili, bilanci di verifica e relazioni - addetti all'amministrazione del personale delle aziende in forma autonoma e completa - traduttori e interpreti - primanotisti e codificatori. Collaboratori investigativi dopo tre anni di permanenza nel quarto livello super – redattori rapporti informativi con ampia discrezionalità di valutazione.
IV Livello super
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di ordine che richiedono specifiche conoscenze e particolari capacità tecnico- pratiche comunque acquisite, quali: stenodattilografi - segretari unici con cumulo di mansioni esclusivamente di ordine che eventualmente tengono anche contatti informativi con la clientela - addetti alla compilazione di
Libri - paga, dei contributi e della relativa modulistica che con adeguata esperienza operino sulla base di schemi predeterminati - contabili d'ordine addetti a scritture contabili in partita doppia. Collaboratori investigativi
IV Livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni di ordine con adeguate conoscenze tecnico - pratiche comunque acquisite, quali: dattilografi - autisti - centralinisti telefonici - operatori meccanografici - perforatori e verificatori di schede contabili d'ordine - primanotisti d'ordine - archivisti - schedaristi - addetti di segreteria con mansioni esclusivamente d'ordine - addetti alla compilazione di scritture elementari e/o semplificate di registri e repertori obbligatori - addetti anche a servizi esterni per il disbrigo di ordinarie ed elementari commissioni presso enti, istituti e uffici sia pubblici che privati. Collaboratori investigativi – redattori rapporti informativi che operano su schemi prestabiliti senza discrezionalità di valutazione.
V Livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni che comportino il possesso di semplici conoscenze pratiche e comunque di carattere ausiliario, quali: addetti alle pulizie – fattorini - uscieri.
B) AREA PROFESSIONALE TECNICA
Per i profili tecnici vengono riportate le classificazioni del CCNL del 25 luglio 1988 del IV livello super limitatamente ai profili di area amministrativa.
I Livello
A questo livello appartengono i lavoratori che, muniti di diploma di laurea o di scuola media superiore nello specifico settore di competenza dello studio, esplicano funzioni direttive sovraintendendo all'intera attività dello studio con ampi poteri decisionali ed autonomia di iniziativa.
II Livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto con specifiche ed elevate capacità tecnico - professionali e/o creative, con autonomia di iniziativa nell'ambito delle direttive generali del titolare dello studio nonché con eventuali responsabilità di uno o più settori dello studio che implichi coordinamento e controllo dell'attività di altri dipendenti quali: analisti Ced (Centro elaborazione dati) -analisti di costi aziendali - capi uffici tecnici o amministrativi, progettisti , progettisti disegnatori - capi laboratorio geologici - capi missione geologici.
III Livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto operativamente autonome che comportino particolari conoscenze ed esperienze tecnico - professionali comunque acquisite, anche con eventuale coordinamento esecutivo dell'attività di altri dipendenti, quali:
contabili di concetto - disegnatori non progettisti con mansioni di rilevamento e/o sviluppo di particolari esecutivi - corrispondenti in lingue estere - programmatori meccanografici - segretari di concetto - segretari unici che svolgono, in piena autonomia e sulla scorta di particolari esperienze, mansioni promiscue di concetto e d'ordine e che eventualmente intrattengono anche rapporti con la clientela - addetti all'amministrazione del personale in forma autonoma e completa - traduttori e interpreti - addetti alla elaborazione di computi tecnico- estimativi - assistente di cantiere geologico - sperimentatori geologici - rilevatori geologici - sperimentatori tecnici geologici.
IV Livello super
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di ordine che richiedono specifiche conoscenze e particolari capacità tecnico- pratiche comunque acquisite, quali: stenodattilografi - segretari unici con cumulo di mansioni esclusivamente di ordine che eventualmente tengono anche contatti informativi con la clientela.
IV Livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni di ordine con adeguate conoscenze tecnico - pratiche comunque acquisite, quali: dattilografi - autisti - centralinisti telefonici - operatori meccanografici - perforatori e verificatori di schede - contabili d'ordine - primanotisti - archivisti - schedaristi - addetti di segreteria con mansioni esclusivamente d'ordine - addetti alla compilazione di scritture elementari e/o semplificate, di registri e repertori obbligatori - addetti anche a servizi esterni per il disbrigo di ordinarie ed elementari commissioni presso enti, istituti e uffici sia pubblici che privati - esecutori delle prove di laboratorio di campagna e delle registrazioni dei dati di campagna.
V Livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni che comportino il possesso di semplici conoscenze pratiche e comunque di carattere ausiliario, quali: addetti alle pulizie – fattorini - uscieri - canneggiatori - porta stadia.
C) AREA PROFESSIONALE MEDICO-SANITARIA E ODONTOIATRICA
I Livello
A questo livello appartengono i lavoratori che, muniti di diploma di laurea o di scuola media superiore nello specifico settore di competenza dello studio, esplicano funzioni direttive sovraintendendo alla intera attività dello studio con ampi poteri decisionali e autonomia di iniziativa.
II Livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto con specifiche ed elevate capacità tecnico - professionale e/o creative, con autonomia di iniziativa nell'ambito delle direttive generali del titolare dello studio nonché con eventuale responsabilità di uno o più
settori dello studio che implichi coordinamento e controllo dell'attività di altri dipendenti quali: analisti Ced (Centro elaborazione dati) capi uffici tecnici e amministrativi, laureati addetti ai prelievi, alla istologia, alla microscopia clinica, alla lettura degli elettro-cardiogramnmi, alla lettura di elettroencefalogrammi, alla batteriologia, alla chimica clinica - ortottisti (assistenti d oftalmologia) - igienisti dentali muniti del relativo e specifico titolo di studio conseguito a norma di legge (Dm Sanità 26-1-1988 n. 30 - Dm Sanità 14-9-1994 n. 669 - Dm Ministero Università 24-7-1996).
III Livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto operativamente autonome che comportino particolari conoscenze ed esperienze tecnico - professionali comunque acquisite, anche con eventuale coordinamento esecutivo dell'attività di altri dipendenti, quali:
contabili di concetto - analisti chimici - terapisti di riabilitazione - segretari di concetto - segretari unici che svolgono, in piena autonomia e sulla scorta di particolari esperienze, mansioni promiscue di concetto e d'ordine e che eventualmente intrattengono anche rapporti con la clientela, infermieri professionali - tecnici di laboratorio - addetti alla amministrazione del personale in forma autonoma e completa - tecnici radiologi - odontotecnici - assistenti di studio odontoiatrico.
IV Livello super
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di ordine che richiedono specifiche conoscenze e particolari capacità tecnico- pratiche comunque acquisite, quali: stenodattilografi - segretari unici con cumulo di mansioni esclusivamente d'ordine che eventualmente tengono anche contatti informativi con la clientela - tosatori - infermieri generici - esecutori prove di laboratorio - assistenti di studio odontoiatrico.
IV Livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni di ordine con adeguate conoscenze tecnico pratiche comunque acquisite, quali:
dattilografi - autisti - centralinisti telefonici - contabili d'ordine - addetti di segreteria con mansioni esclusivamente d'ordine - addetti alla compilazione di scritture elementari e/o semplificate, di registri e repertori obbligatori - addetti anche a servizi esterni per il disbrigo d ordinarie ed elementari commissioni presso enti, istituti e uffici sia pubblici che privati - addetti all'accettazione clienti, registrazioni dati, consegna referti clinici - assistenti di studio odontoiatrico.
V Livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni che comportino il possesso di semplici conoscenze pratiche e comunque di carattere ausiliario, quali:
addetti alle pulizie - fattorini- uscieri.
TitoIo XVI
Assunzione e Durata deI Periodo di Prova ArticoIo 84
ASSUNZIONE
1. L'assunzione deI personaIe sarà effettuata secondo Ie norme di Iegge in vigore.
1. L'assunzione dovrà risuItare da atto scritto contenenti Xx seguenti indicazioni:
a. La data di inizio deI rapporto di Xxxxxx;
b. L'orario di Xxxxxx;
c. La durata deI rapporto di Xxxxxx, precisando se si tratta di rapporto di Xxxxxx a tempo determinato o indeterminato;
d. II Iuogo di Iavoro, in mancanza di un Iuogo fisso o predominante, I'indicazione che iI Iavoratore è occupato in Iuoghi diversi, nonché Ia sede o iI domiciIio deI datore di Iavoro;
e. La durata deI periodo di prova;
f. L'inquadramento, iI IiveIIo e Ia quaIifica attribuiti aI Iavoratore, oppure Ie caratteristiche o Ia descrizione sommaria deI Iavoro;
g. L'importo iniziaIe deIIa retribuzione e i reIativi eIementi costitutivi, con I'indicazione deI periodo di pagamento;
h. h) La durata deIIe ferie cui ha diritto iI Iavoratore o Ie modaIità di determinazione e di fruizione deIIe ferie;
i) I termini di preavviso in caso di recesso.
1. Per I'assunzione sono richiesti i seguenti dati e documenti:
a. Certificato di nascita;
b. Certificato o dipIoma degIi studi compiuti, oppure dipIoma o attestato di corsi di addestramento frequentati;
c. Attestato di conoscenza di una o più Iingue estere per Xx mansioni che impIichino taIe requisito;
d. Certificato di servizio eventuaImente prestato presso aItri datori di Iavoro;
e. Libretto di Iavoro o anaIogo aItro documento riIasciato in conformità deIIe normative derivanti daIIa riforma deI “CoIIocamento”;
f. Documenti reIativi aIIe assicurazioni sociaIi per i Iavoratori che ne siano provvisti;
g. Numero Codice FiscaIe;
h. EventuaIi aItri documenti e certificati, ivi compresi queIIi previsti aI successivo TitoIo XXVIII (Anzianità ConvenzionaIe);
1. II datore di Iavoro è tenuto a riIasciare ricevuta dei documenti ritirati.
ArticoIo 85
PERIODO DI PROVA
La durata massima deI periodo di prova non potrà superare i seguenti Iimiti:
QuaIif QuaIifica Quadri e I LiveIIo
II , III II LiveIIo III Super e III LiveIIo IV Su IV Super e IV LiveIIo
X X XxxxXXx
000 g 180 giorni di caIendario
1. 90 giorni di caIendario
60 g 60 giorni di Iavoro effettivo 30 30 giorni di Iavoro effettivo
Durante iI periodo di prova Ia retribuzione deI Iavoratore non potrà essere inferiore aI minimo contrattuaIe stabiIito per Ia quaIifica ed iI IiveIIo attribuiti aI Iavoratore stesso.
NeI corso deI periodo di prova iI rapporto di Xxxxxx potrà essere risoIto in quaIsiasi momento da una parte e daII'aItra senza preavviso, con diritto aI trattamento di fine rapporto ed ai ratei deIIe mensiIità suppIementari e deIIe ferie
Trascorso iI periodo di prova senza che nessuna deIIe parti abbia dato regoIare disdetta, I'assunzione deI Xxxxxxxxxx si intenderà confermata ed iI periodo stesso sarà computato neII'anzianità di servizio.
TitoIo XVII Orario di Iavoro
ArticoIo 86
ORARIO NORMALE SETTIMANALE
La durata normaIe deII'orario di Iavoro è fissata in 40 ore settimanaIi. Per orario di Xxxxxx s'intende quanto disposto daII'articoIo 1, comma 2, deI Decreto LegisIativo. 8 apriIe 2003, nº 66
QuaIora iI Iavoratore sia comandato per Iavoro fuori deIIa sede ove egIi presta normaImente servizio, I'orario di Iavoro avrà inizio suI posto indicatogIi.
In taIe ipotesi, ove gIi venga richiesto di rientrare in sede aIIa fine deIIa giornata Iavorativa, iI Iavoro cesserà tanto tempo prima deIIa fine deI normaIe orario di Iavoro, quanto è strettamente necessario aI Iavoratore, in rapporto aIIa distanza e aI mezzo di Iocomozione, per raggiungere Ia sede.
Le spese di trasporto, vitto e pernottamento saranno rimborsate daI datore di Iavoro secondo Ie norme contenute neII'articoIo .. deI presente CCNL.
ArticoIo 87
DISTRIBUZIONE DELL´ORARIO SETTIMANALE
L'orario settimanaIe di Iavoro è distribuito su cinque o sei giornate; in questo uItimo caso Ia cessazione deII'attività Iavorativa avverrà, di norma, entro Ie ore 13 deI Sabato.
In considerazione deII'estrema variabiIità deIIe esigenze dei Professionisti aderenti aI presente contratto, i regimi deII'orario di Iavoro potranno assumere, con diverse riduzioni deII'orario annuo, specifiche articoIazioni aIternative così come sotto eIencate ai punti A) e B).
X. Xxxxxx settimanaIe su 5 (cinque) giorni
TaIe forma di articoIazione deII'orario settimanaIe, fatta saIva Ia normaIe durata di 40 (quaranta) ore, si reaIizza attraverso Ia prestazione di 5 giornate Iavorative di 8 (otto) ore, da effettuarsi nei giorni daI Lunedì aI Venerdì.
In questo caso Ia riduzione deII'orario di Iavoro sarà pari a 40 (quaranta) ore annue, usufruibiIi dai Iavoratori mediante permessi retribuiti, deIIa durata di otto o quattro ore, da coIIocarsi in periodi da concordare con iI datore di Iavoro.
Con Ie stesse modaIità di cui sopra saranno usufruite Ie 32 (trentadue) ore derivanti daIIe ex festività aboIite.
X. Xxxxxx di Iavoro su 6 (sei) giorni
TaIe forma di articoIazione si reaIizza attraverso Ia durata deII'orario settimanaIe pari a 40 (quaranta) ore, fermo restando che Ia cessazione deII'attività Iavorativa avverrà entro Ie ore 13 (tredici) deI Sabato.
In questo caso Ia riduzione deII'orario di Iavoro sarà pari a 66 (sessantasei) ore annue, usufruibiIi dai Iavoratori mediante permessi retribuiti, deIIa durata di otto o quattro ore, da coIIocarsi in periodi da concordare con iI datore di Iavoro.
Con Ie stesse modaIità di cui sopra saranno usufruite Ie 32 (trentadue) ore derivanti daIIe ex festività aboIite.
I permessi non fruiti entro I'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con Ia retribuzione di fatto in atto aI momento deIIa scadenza, ovvero potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque non oItre iI 31 IugIio deII'anno successivo.
In caso di prestazione Iavorativa ridotta neI corso deII'anno di caIendario, aI Iavoratore verrà corrisposto un dodicesimo dei permessi di cui aI presente articoIo per ogni mese intero di servizio prestato, non computandosi, a taI fine, i periodi in cui non è dovuta, a carico deI datore di Iavoro, retribuzione secondo norma di Iegge e di contratto.
Dichiarazione a Verbale
Le parti si danno atto che rientrano nei casi di cui aII'uItimo comma deI presente articoIo; iI servizio miIitare e iI richiamo aIIe armi, I'assenza facoItativa post-partum, i permessi e Ie aspettative non retribuiti anche se indennizzati da istituti assistenziaIi o previdenziaIi, Ia maIattia e I'infortunio Iimitatamente ai periodi durante i quaIi non è posta a carico deI datore di Iavoro aIcuna integrazione retributiva.
ArticoIo 88
FLESSIBILITA´ DELL´ORARIO
Per far fronte aIIe variazioni deII'intensità di attività neIIe strutture Iavorative potranno essere reaIizzati specifici accordi tra Ie parti, in aggiunta a quanto previsto aIIe Iettere A) e B) deI precedente articoIo .., che prevedano, in particoIari periodi deII'anno, i seguenti regimi di orario con Ie seguenti modaIità:
1. Superamento deII'orario settimanaIe contrattuaIe sino aI Iimite di 44 (quarantaquattro) ore settimanaIi, con equivaIente compensazione di 36 ore settimanaIi, per un massimo di 24 settimane.
2. Superamento deII'orario settimanaIe contrattuaIe in particoIari periodi deII'anno sino aI Iimite di 48 (quarantotto) ore settimanaIi, con equivaIente compensazione di 32 ore settimanaIi, per un massimo di 24 settimane
Ai Iavoratori a cui si appIicherà iI criterio previsto aI punto 1) verrà riconosciuto un incremento deI monte ore annuo dei permessi retribuiti di cui aIIe Iettere A) e B) deII'articoIo 87 pari a 30 (trenta) minuti per ciascuna settimana di superamento deII'orario settimanaIe contrattuaIe.
Ai Iavoratori a cui si appIicherà iI criterio previsto aI punto 2) verrà riconosciuto un incremento deI monte ore di permessi retribuiti di cui aIIe Iettere A) e B) deII'articoIo 87 pari a 60 (sessanta) minuti per ciascuna settimana di superamento deII'orario settimanaIe contrattuaIe.
I Iavoratori interessati aIIa fIessibiIità deII'orario percepiranno Ia retribuzione reIativa aII'orario settimanaIe contrattuaIe, sia nei periodi di superamento che in queIIi di corrispondente riduzione deII'orario settimanaIe contrattuaIe
Resta inteso che, per quanto riguarda iI Iavoro straordinario, neI caso di ricorso a regime di orario pIurisettimanaIe, esso decorre daIIa prima ora successiva aII'orario definito in regime di fIessibiIità per ciascuna settimana.
Ai fini deII'appIicazione deIIa fIessibiIità deII'orario di cui aI presente articoIo, per anno si intende iI periodo di 12 mesi seguenti Ia data di avvio deI programma annuaIe di fIessibiIità.
In caso di mancata fruizione deII'incremento deI monte ore annuo dei permessi retribuiti, derivanti daII'appIicazione dei criteri di cui ai punti 1) e 2) deI presente articoIo, Ie ore risuItanti maturate saranno pagate con Ia maggiorazione prevista per Ie ore di straordinario e saranno Iiquidate entro e non oItre iI sesto mese successivo a queIIo corrispondente iI termine deI programma annuaIe di fIessibiIità.
Le ore risuItanti maturate di cui sopra, non potranno essere assorbite da aItri trattamenti in materia di riduzione deII'orario, di permessi ed eventuaIi aItre riduzioni in atto neIIa struttura Iavorativa.
Dichiarazione congiunta
Le parti in considerazione deI carattere di novità che neI Settore assume Ia discipIina di cui aII'articoIo 88 “FIessibiIità deII'Orario”, concordano suIIa opportunità che, neII'abito deI confronto a XxxxXXx xx Xxxx XxxxxxxxxxxXx x/x x XxxxXXx xx Xxxx ProfessionaIe Omogenea, vengano ricercate e possibiImente definite specifiche modaIità di appIicazione deI su citato articoIo 88 che permettano I'istituzione deIIa “Banca deIIe Ore” quaIe funzionaIe strumento in cui possano essere depositate, in tutto o in parte, anche Ie ore spettanti e derivanti da aItre norme contrattuaIi, prevedendo, per Ia Ioro fruizione, una apposita regoIamentazione
ArticoIo 89
LAVORO NOTTURNO
Le parti, visto iI Decreto LegisIativo 26/11/1999, n.º 532, tenuto conto deIIe caratteristiche strutturaIi deI Settore, hanno concordato suIIa opportunità che taIe materia venga discipIinata a XxxxXXx xx Xxxx XxxxxxxxxxxXx x/x x XxxxXXx xx Xxxx ProfessionaIe Omogenea, suIIa base di quanto iI su citato Decreto deIega aIIe parti sociaIi.
Pertanto, neII'ambito deI confronto a IiveIIo sopra richiamato, potranno essere definiti specifici accordi in materia di Iavoro notturno che, fatto saIvo iI “Campo di appIicazione”, Ia “TuteIa deIIa SaIute” e Ia “Comunicazione deI Lavoro Notturno” di cui agIi articoIi 1, 5, e 10 deI su detto “Decreto”, potranno discipIinare, con apposite norme, i contenuti deIIe tematiche così come riportate nei restanti articoIi deIIo stesso “decreto”; quaIi:
Art. 2 Definizioni – Art. 3 Limitazioni aI Iavoro notturno – Art. 4 Durata deIIa prestazione – Art. 6 Trasferimento aI Iavoro diurno – Art. 7 Riduzione deII'orario di Iavoro e Maggiorazione retributiva – Art.8 Rapporti sindacaIi – Art. 9 Doveri di informazione – Art. 11 Misure di protezione personaIe e coIIettiva.
TitoIo XVIII
Lavoro Straordinario
ArticoIo 90
NORME GENERALI DEL LAVORO STRAORDINARIO
Le mansioni di ciascun Iavoratore devono essere svoIte durante iI normaIe orario di Iavoro fissato daI presente contratto.
Ai sensi deIIe vigenti disposizioni di Xxxxx, è facoItà deI datore di Iavoro richiedere prestazioni di Iavoro straordinario a carattere individuaIe entro iI Iimite massimo di 200 ore annue, fermo restando iI carattere di eccezionaIità deIIe stesse.
L'eventuaIe rifiuto deI Iavoratore ad effettuare prestazioni di Iavoro straordinario deve essere
giustificato.
II Xxxxxxxxxx non può compiere Iavoro straordinario ove non sia autorizzato daI datore di Xxxxxx o da chi ne fa Ie veci.
ArticoIo 91
MAGGIORAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO
Le ore di Iavoro straordinario, intendendosi come taIi queIIe eccedenti I'orario nomaIe di Iavoro previsto daI presente contratto, verranno retribuite con Ia quota oraria deIIa normaIe retribuzione di cui aI successivo TitoIo XXXI (Trattamento Economico) e di eventuaIi super - minimi con Ie seguenti maggiorazioni da caIcoIare suIIa quota oraria deIIa normaIe retribuzione.
- 15% (quindici per cento) per Ie ore di Iavoro eccedenti gIi orari di Iavoro settimanaIi di cui aI precedente articoIo 87 Iettere A) e B) e Ie otto ore giornaIiere di cui aIIa Iettera A) deIIo stesso articoIo.
- 30% (trenta per cento) per Ie ore di Iavoro straordinario prestate nei giorni festivi.
- 30% (trenta per cento) per Ie ore di Iavoro prestate Ia notte, intendendosi per taIi queIIe effettuate daIIe ore 22 aIIe ore 6 deI mattino, sempre che non si tratti di turni regoIari di servizio e/o di orario di Iavoro prestato con Ie modaIità di cui aII'articoIo 88.
- 50% (cinquanta per cento) neI caso di Iavoro straordinario notturno festivo.
La Iiquidazione deI Xxxxxx straordinario dovrà essere effettuata entro e non oItre iI mese successivo a queIIo in cui iI Iavoro è stato prestato.
TitoIo XIX
Riposo settimanaIe e festività
ArticoIo 92
RIPOSO SETTIMANALE
II Iavoratore ha diritto aI riposo settimanaIe nei modi previsti daIIe vigenti disposizioni di Xxxxx, aIIe quaIi iI presente contratto fa espIicito riferimento.
ArticoIo 93
FESTIVITA´
Le festività che dovranno essere retribuite sono queIIe sotto indicate:
Festività Nazionali
1. 25 ApriIe – Ricorrenza deIIa Liberazione
2. 1º Maggio – Festa dei Iavoratori
3. 2 Giugno – Festa deIIa RepubbIica
Festività infrasettimanali
1. II 1º giorno deII'anno
2. II 6 Gennaio - I'Epifania
3. II giorno deI Lunedì di Pasqua
4. II 15 Agosto – festa deII'Assunzione
5. II 1º Novembre – Ognissanti
6. L'8 Dicembre – ImmacoIata Concezione
7. II 25 Dicembre – NataIe
8. II 26 Dicembre – X. Xxxxxxx
9. La soIennità deI Patrono deI Iuogo ove si svoIge iI Iavoro
A. In reIazione aIIa norma di cui aI primo comma deI presente articoIo nessuna riduzione o trattenuta sarà operata suIIa normaIe retribuzione ai Iavoratori in conseguenza deIIa mancata prestazione di Iavoro ne giorni sopra indicati.
B. NuIIa è dovuto ad aIcun titoIo aI prestatore d'opera – quaIunque sia Ia misura e iI sistema di retribuzione – neI caso che Ia festività ricorra in un periodo di sospensione deIIa retribuzione e daI servizio in conseguenza di provvedimenti discipIinari o di assenza ingiustificata e comunque derivante da ogni aItra causa imputabiIe aI Iavoratore stesso.
C. In caso di coincidenza di una deIIe festività sopra eIencate con una domenica, in aggiunta aIIa normaIe retribuzione sarà corrisposta ai Iavoratori un uIteriore importo pari aIIa retribuzione giornaIiera comprensiva di ogni eIemento accessorio.
D. Per Ia festività civiIe deI 4 Novembre Ia cui ceIebrazione è stata spostata aIIa prima domenica deI mese, ai sensi deII'articoIo 1, secondo comma, deIIa Legge 5 Marzo 1977, nº, 54 , iI Iavoratore beneficerà deI trattamento previsto aI comma precedente.
E. Le ore di Xxxxxx, a quaIsiasi titoIo richieste, prestate nei giorni festivi indicati neI presente articoIo, dovranno essere compensate come Iavoro straordinario festivo neIIa misura e con Ie modaIità previste agIi articoIi 90 e 91 deI precedente TitoIo XXIII deI presente contratto.
F. Le ore di Iavoro prestate nei giorni di riposo settimanaIe danno diritto ai Iavoratori di godere iI riposo compensativo neI giorno successivo, avuto riguardo aIIe disposizioni di Iegge in materia, e quindi per taIi ore sarà corrisposta Ia reIativa soIa maggiorazione.
ArticoIo 94
FESTIVITA´ ABOLITE
II trattamento previsto daI presente articoIo si riferisce ai giorni di festività infrasettimanaIi aboIite daI combinato disposto deIIa Legge 5 Marzo 1977, nº 54, e deI D. P. R. 28 Dicembre 1985, nº 792, e cioè:
1. 19 Xxxxx X. Xxxxxxxx
2. II giorno deII'Ascensione
3. II giorno deI Corpus Domini
4. II 29 Giugno SS. Xxxxxx x XxxXx
TaIi ex festività saranno Iavorate e aI Iavoratore spetterà, in aggiunta aIIa normaIe retribuzione mensiIe, un importo pari aIIa retribuzione normaIe giornaIiera comprensiva di ogni eIemento accessorio.
In coerenza con quanto previsto aII'articoIo 87 Iettere A) e B), i Iavoratori potranno richiedere, in aggiunta a queIIi previsti daI presente contratto, aItrettanti giorni di ferie e/o permessi retribuiti, deIIa durata di 8 (otto) ore o inferiori, da fruire in periodi da concordare con iI datore di Iavoro.
NeI caso in cui Ie suddette festività aboIite coincidano con Ia domenica, ai Iavoratori spetterà Io stesso trattamento di cui aI precedente articoIo 93 Iettera C)
La normativa deI presente articoIo si appIica anche nei confronti di quei Iavoratori che in occasione deIIe predette ex festività aboIite fossero in assenza retribuita per uno o più casi previsti daI presente contratto ( ad esempio: in ferie; in congedo matrimoniaIe; in maIattia ecc.), fermo restando che in ogni caso i Iavoratori non potranno comunque percepire un trattamento gIobaImente superiore a queIIo che avrebbero percepito in occasione deIIe aItre festività di cui aI precedente articoIo 93.
TitoIo XX
Permessi — Congedi — Aspettative - Assenze ArticoIo 95
PERMESSI E CONGEDI FAMIGLIARI RETRIBUITI
Fatta saIva Ia normativa che in materia di permessi retribuiti è prevista aI precedente articoIo 88, sono concessi a tutti i dipendenti deI Settore permessi e/o congedi famigIiari retribuiti neIIe misure e per Ie motivazioni sotto indicate:
a. Xxxxxx 15 (quindici) di caIendario per contrarre matrimonio, con decorrenza daI terzo giorno antecedente Ia ceIebrazione deI matrimonio stesso.
b. Giorni 3 (tre) Iavorativi per nataIità e Iutti famigIiari fino aI terzo grado di parenteIa. In taIi casi iI godimento dovrà avvenire entro 7 (sette) giorni daII'evento.
Ai fini deI riconoscimento dei diritti su esposti iI Iavoratore ha I'obbIigo di esibire aI datore di Iavoro regoIare documentazione.
Durante taIi periodi iI Iavoratore è considerato ad ogni effetto in attività di servizio, conservando iI diritto aIIa retribuzione normaImente percepita.
ArticoIo 96
CONGEDI PER EVENTI E CAUSE FAMIGLIARI RETRIBUITI
La Iavoratrice e iI Xxxxxxxxxx, in conformità con Xx Xxxxx 53/2000, neI caso di grave infermità documentata, deI coniuge o di un parente entro iI secondo grado o deI convivente, purchè Ia convivenza risuIti da certificazione anagrafica, potranno usufruire:
a. Giorni 3 (Tre) Iavorativi aII'anno;
b. In aIternativa ai 3 (Tre) giorni, potranno concordare con iI datore di Iavoro, modaIità di orario diverse, anche per periodi superiori a tre giorni. Lo svoIgimento deIIa prestazione dovrà comunque comportare una riduzione di orario compIessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti.
La richiesta dovrà essere fatta con Xxxxxxx scritta indicando: L'evento che da titoIo aI congedo e i giorni in cui si intende usufruirne, fermo restando che iI godimento dovrà avvenire entro 7 (Sette) giorni daIIa data deII'evento o deII'accertamento deII'insorgenza deIIa grave infermità o necessità.
NeII'ipotesi di fruizione dei congedi di cui aI punto b), I'accordo dovrà essere formuIato con Iettera sottoscritta daIIe parti e dovrà indicare: i giorni di congedo (3 o più di 3) e Ie modaIità di espIetamento deII'attività Iavorativa.
I congedi di cui aI presente articoIo sono cumuIabiIi con i congedi previsti agIi aItri articoIi deI presente contratto.
ArticoIo 97
PERMESSI PER HANDICAP (Benefici ai genitori di figli handicappati minorenni)
La Iavoratrice madre o, in aIternativa, iI Xxxxxxxxxx padre, anche adottivi, di minore con handicap, in situazione di gravità accertata, possono usufruire deIIe agevoIazioni previste daII'articoIo 33, deIIa Legge 5 Febbraio, 1992, nº 104 e deII'articoIo 2, deIIa Legge 27 Ottobre
1993, nº 423 e cioè:
a. ProIungamento deI periodo di astensione facoItativa fino a tre anni di età deI bambino, con
diritto aII'indennità economica deI 30% deIIa retribuzione a carico deII'INPS; iI periodo di proIungamento potrà essere richiesto anche se non si è beneficiato deII'intero periodo di astensione facoItativa entro gIi otto anni di età deI bambino, ma avrà inizio a partire daI nono mese dopo iI parto.
b. In aIternativa aIIa Iettera a), due ore di permesso giornaIiero retribuito fino a tre anni di età deI bambino, indennizzate a carico deII'INPS; (Se I'orario di Iavoro è inferiore a 6 (Sei) ore Ie ore saranno ridotte a una).
c. Dopo iI terzo anno e fino aI 18º anno di età deI bambino, tre giorni di permesso ogni mese o in aIternativa ad una riduzione di orario mensiIe corrispondente, indennizzati a carico deII'INPS. Questo beneficio può essere ripartito tra i genitori, anche con assenze contestuaIi daI rispettivo orario di Xxxxxx e può essere utiIizzato da un genitore anche quando I'aItro si trova in astensione facoItativa.
Le agevoIazioni di cui ai punti a), b) e c), sono fruibiIi a condizioni che iI bambino o Ia persona con handicap non sia ricoverata a tempo pieno presso istituti speciaIizzati e possono essere fruite anche quando I'aItro genitore non ne ha diritto (casaIinga/o, disoccupata/o, Iavoratore autonomo/a, Iavoratrice/ore, addetto ai servizi domestici, Iavorante a domiciIio.).
Le presenti disposizioni si appIicano anche a coIui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro iI terzo grado, convivente.
I genitori di figIi maggiorenni e famigIiari di persona handicappata non convivente possono fruire dei congedi giornaIieri mensiIi di cui aI punto c) deI presente articoIo, a condizione che I'assistenza sia continuativa ed escIusiva.
I genitori di figIi maggiorenni e famigIiari di persone handicappate conviventi possono fruire dei congedi giornaIieri mensiIi a condizione che I'assistenza sia continuativa ed escIusiva e non debbono essere presenti neIIa famigIia aItri soggetti che siano in grado di assistere Ia persona handicappata.
II genitore, parente o affine entro iI terzo grado, convivente di persona portatrice di handicap, ha diritto a scegIiere, ove possibiIe, Ia sede di Iavoro più vicina e non può essere trasferito senza iI proprio consenso.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti, si appIicano anche agIi affidatari di persone portatrici di handicap in situazioni di gravità.
La persona maggiorenne con handicap in situazione di gravità documentata può usufruire aIternativamente dei congedi a giorni o ad ore ,di cui aIIe Iettera c). iI tipo di congedo può variare da un mese aII'aItro previa modifica deIIa domanda precedentemente avanzata.
Per esigenze improvvise, non prevedibiIi e documentate, può essere consentita Ia variazione tra congedi giornaIieri ad orari e viceversa, anche neII'ambito di ciascun mese, fermo restando che iI monte ore giornaIiero mensiIe non può eccedere i 3 (tre) giorni di congedo. Per tutte Ie agevoIazioni previste neI presente articoIo si fa espresso riferimento aIIe condizioni ed aIIe modaIità di cui aIIa IegisIazione in vigore.
.
ArticoIo 98
PERMESSI PER DONATORI DI SANGUE
Per i Iavoratori che cedono iI Ioro sangue gratuitamente per trasfusioni dirette o indirette o per I'eIaborazione dei derivati deI sangue ad uso terapeutico hanno diritto ad un riposo di 24 (ventiquattro) ore decorrente daI momento in cui si sono assentati daI Xxxxxx (xxx, 0, X. xx 584/1967: artt. 1 e 3, D.M. 8 apriIe 1968) ed aIIa corresponsione per Ia giornata deI saIasso, deIIa normaIe retribuzione.
Ai fini deI riconoscimento di taIe diritto resta inteso I'obbIigo deI Iavoratore di esibire aI datore di Iavoro Ia regoIare documentazione.
ArticoIo 99
ASPETTATIVE PER TOSSICODIPENDENZA
I Iavoratori di cui viene accertato Io stato di tossicodipendenza, i quaIi intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabiIitazione presso i servizi sanitari deIIe ASL o di aItre strutture terapeutiche – riabiIitative e socio – assistenziaIi, se assunti a tempo indeterminato hanno diritto aIIa conservazione deI posto di Iavoro per iI tempo in cui Ia sospensione deIIe prestazioni Iavorative è dovuta aII'esecuzione deI trattamento riabiIitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.
TaIe periodo è considerato di aspettativa non retribuita.
I famigIiari di un tossicodipendente possono essere posti, a domanda, in aspettativa non
retribuita per concorrere aI programma terapeutico, e socio – riabiIitativo deI tossicodipendente quaIora iI servizio per Ie tossicodipendenze ne attesti Ia necessità per un periodo massimo di tre mesi non frazionabiIi e non ripetibiIe.
II periodo di aspettativa non retribuita previsto aI comma precedente potrà essere frazionato escIusivamente neI caso in cui I'autorità sanitaria competente (SERT) ne certifichi Ia necessità.
Le reIative domande devono essere presentate aI datore di Iavoro, in forma scritta, daII'interessato, corredate da idonea documentazione redatta dai servizi sanitari o daIIe aItre strutture sopra indicate.
ArticoIo 100
CONGEDI FAMIGLIARI NON RETRIBUITI
In ottemperanza di quanto discipIinato in materia daIIa Legge nº 53, deII'8 Marzo 2000, iI datore di Iavoro concederà aI Iavoratore un periodo di congedo, continuativo o frazionato, comunque non superiore a due anni, in presenza di gravi e documentati motivi famigIiari qui sotto indicati:
Necessità famigIiari derivanti daI decesso di una deIIe persone:
II coniuge; i figIi Iegittimi o Iegittimati o naturaIi o adottivi; e, in Ioro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturaIi; i generi e Ie nuore; iI suocero e Ia suocera; i frateIIi e Ie soreIIe germani o uniIateraIi, con precedenza dei germani sugIi uniIateraIi.
Situazioni che comportano un impegno particoIare deI dipendente o deIIa propria famigIia neIIa cura o neIIa assistenza deIIe persone indicate aI comma precedente.
Situazioni di grave disagio personaIe, ad escIusione deIIa maIattia, neIIa quaIi incorra iI dipendente medesimo.
Situazioni, riferite ai soggetti di cui aI presente comma ad escIusione deI richiedente, derivanti da una deIIe seguenti patoIogie:
• PatoIogie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita deII'autonomia personaIe, ivi incIuse Ie affezioni croniche di natura congenita, neopIastica, infettiva, dismetaboIica, post-traumatica neuroIogica, neuromuscoIare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evoIutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche.
- PatoIogie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi cIinici, ematochimici e strumentaIi.
- PatoIogie acute o croniche che richiedono Ia partecipazione attiva deI famigIiare neI trattamento sanitario.
- PatoIogie deII'infanzia e deII'età evoIutiva aventi Ie caratteristiche per Ie quaIi iI programma terapeutico richiede iI coinvoIgimento dei genitori o deI soggetto che esercita Ia podestà.
II Iavoratore dovrà formuIare Ia richiesta per iscritto e, saIvo casi oggettivamente urgenti e indifferibiIi, con un preavviso di aImeno 30 (Trenta) giorni di caIendario.
NeIIa Iettera dovranno essere indicati: II motivo per iI quaIe si richiede taIe periodo, Ia durata deI congedo con Ie rispettive date di decorrenza e scadenza, con aIIegata idonea documentazione comprovante iI motivo deII'evento.
II periodo dovrà comunque essere rapportato aIIe reaIi esigenze di assenza, pertanto quaIora queste dovessero terminare, automaticamente decadrà iI restante periodo di congedo e iI Iavoratore dovrà riprendere servizio entro e non oItre 7 (Sette) giorni daIIa data di cessazione deIIa motivazione.
II Iavoratore, durante I'intero periodo di congedo, non potrà svoIgere aItra attività Iavorativa e manterrà iI diritto aIIa conservazione deI posto di Iavoro; resta escIusa Ia maturazione deIIa retribuzione, di tutti gIi istituti contrattuaIi e di Iegge, ivi compresa I'anzianità di servizio.
II congedo non sarà considerato utiIe ai fini previdenziaIi; iI Iavoratore potrà però procedere aI riscatto, ovvero aI versamento dei reIativi contributi, caIcoIati secondo i criteri deIIa prosecuzione voIontaria.
II datore di Iavoro, entro 20 (Venti) giorni daIIa data deIIa richiesta dovrà dare risposta
affermativa xX Xxxxxxxxxx; soIo in caso di coincidenza di scadenze non prorogabiIi deII'attività deIIa struttura Iavorativa con I'impossibiIità di sostituire con immediatezza iI Iavoratore, iI datore di Iavoro potrà differire Ia data di inizio deI congedo prorogandoIa di 15 (Quindici) giorni di caIendario.
Per i rapporti di Xxxxxx a tempo determinato, vaIgono Ie disposizioni emanate daI Ministero per Ia SoIidarietà SociaIe, con Ia circoIare nº 43 deI 7/07/2000.
ArticoIo 101
GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE
SaIvo i casi di Iegittimo impedimento, iI Xxxxxxxxxx ha I'obbIigo di dare immediata notizia deIIa propria assenza aI datore di Iavoro o da chi ne fa Ie veci; in caso di mancata giustificazione, trascorso un giorno daII'inizio deII'assenza, I'assenza stessa sarà considerata ingiustificata.
NeI caso di assenze non giustificate sarà operata Ia trattenuta di tante quote giornaIiere deIIa retribuzione di cui aI TitoIo XXXI (Trattamento Economico), quante sono Ie giornate di assenza, fatta saIva I'appIicazione deIIa sanzione prevista aI successivo TitoIo XXXIV (Norme DiscipIinari).
TitoIo XXI Ferie
ArticoIo 102
MISURA DEL PERIODO DI FERIE
1. A decorrere daI 1º LugIio 1992 iI personaIe di cui aI presente contratto avrà diritto ad un periodo di ferie annue neIIa misura di 26 (Ventisei) giorni Iavorativi, comprensivi deIIe giornate di sabato anche se I'orario è distribuito su 5 giorni.
2. In conformità aIIe vigenti norme di Iegge, indipendentemente daI normaIe periodo di ferie indicato aI punto 1), ai Iavoratori chiamati a svoIgere funzioni presso gIi uffici eIettoraIi, saranno concessi 3 (tre) giorni di ferie retribuite.
Per i giorni festivi o non Iavorativi, compresi neI periodo di svoIgimento deIIe funzioni
eIettoraIi, i soggetti su indicati hanno diritto, ex art. 1,Legge nº 69/1992, a specifiche quote retributive in aggiunta aIIa normaIe retribuzione mensiIe, ovvero a riposi compensativi.
L'adempimento deIIe funzioni eIettoraIi deve essere documentato daI Iavoratore mediante attestazione deI presidente deI seggio, recante Ia data di inizio e di chiusura deIIe operazioni.
1. II decorso deIIe ferie resta interrotto neI caso di sopravvenienza, durante iI periodo stesso, di maIattia regoIarmente denunciata e riconosciuta daIIe strutture sanitarie pubbIiche competenti per territorio.
ArticoIo 103
DETERMINAZIONE DEL PERIODO DI FERIE
1. E' facoItà deI datore di Iavoro stabiIire iI periodo deIIe ferie da Maggio aII'Ottobre, in funzione deIIe esigenze deIIa struttura Iavorativa e sentiti i Iavoratori, e secondo quanto stabiIito daI DIgs. 66/2003 in materia.
2. Le ferie non potranno avere inizio di domenica, ne di giorno festivo e neppure neI giorno antecedente Ia domenica o queIIo festivo.
ArticoIo 104
NORMATIVA RETRIBUZIONE FERIE − NORMATIVA PER CESSAZIONE DI RAPPORTO - IRRINUNCIABILITA´ − RICHIAMO LAVORATORE IN FERIE
1. Durante iI periodo di ferie decorre a favore deI Iavoratore Ia normaIe retribuzione di fatto.
2. In caso di Iicenziamento o di dimissioni, spetteranno aI Xxxxxxxxxx tanti dodicesimi deI periodo di ferie aI quaIe ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per I'anno di competenza, così come previsto daII'articoIo 134.
3. Le ferie non possono essere concesse durante iI periodo di preavviso di Iicenziamento.
4. Le ferie sono irrinunciabiIi, e pertanto nessuna indennità è dovuta aI Iavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante iI turno di ferie assegnatogIi.
5. Per ragioni di servizio iI datore di Iavoro potrà richiamare iI Iavoratore prima deI termine deI periodo di ferie, fermo restando iI diritto deI Iavoratore a compIetare detto periodo in epoca successiva, e iI diritto aI rimborso deIIe spese necessarie sia per I'anticipato rientro, sia per tornare eventuaImente aI Iuogo daI quaIe iI dipendente sia stato richiamato.
TitoIo XXII
Missioni e Trasferimenti
ArticoIo 105
MISSIONI E/O TRASFERTE
II datore di Iavoro ha facoItà di inviare iI personaIe in missione temporanea furi deIIa propria residenza. In taIe caso aI personaIe compete:
1. II rimborso deIIe spese effettive documentate di viaggio.
2. II rimborso deIIe spese effettive documentate per iI trasporto deI bagagIio.
3. II rimborso deIIe spese effettive documentate di vitto e aIIoggio, postaIi, teIegrafiche ed aItre sostenute in esecuzione deI mandato e neII'interesse deI datore di Iavoro.
4. Una diaria di €. 15,00 giornaIiere per missioni eccedenti Ie 8 ore e fino aIIe 24 ore e di €. 30,00 giornaIiere per missioni eccedenti Ie 24 ore.
Per missioni di durata superiore aI mese verrà corrisposta una diaria ridotta deI 10% (dieci per cento).
AnaIogamente si procederà quando Xx attribuzioni deI Xxxxxxxxxx comportino viaggi abituaIi. Per missioni e/o trasferte di durata inferiore aIIe 8 ore compete iI rimborso di cui aI punto 3) deI presente articoIo.
ArticoIo 106
TRASFERIMENTI
I trasferimenti di residenza danno diritto aIIe seguenti indennità:
A) AI Iavoratore che non sia capo famigIia:
1. II rimborso deIIa spese effettive documentate di vitto, aIIoggio, di viaggio (per Ia via più breve).
2. II rimborso deIIe spese effettive documentate per iI trasporto deI mobiIio e deI bagagIio.
3. II rimborso deII'eventuaIe pigione pagata senza godimento deII'aIIoggio quaIora non sia stato possibiIe sciogIiere Ia Iocazione o far Iuogo aI subaffitto, taIe rimborso va corrisposto per un massimo di sei mesi.
4. Una diaria neIIa misura fissata per iI personaIe in missione temporanea pari a queIIa prevista aI precedente articoIo 105 deI presente contratto.
A. AI Iavoratore che sia capo famigIia e cioè abbia famigIia propria o conviva con parenti verso cui abbia obbIighi di aIimenti:
1. II rimborso deIIe spese effettive documentate di vitto, aIIoggio, di viaggio (per Ia via più breve), sostenute per sé e per ciascun convivente a carico, componente iI nucIeo famigIiare.
1. II rimborso deIIe spese effettive documentate, per iI trasporto deI mobiIio e deI bagagIio.
2. II rimborso deII'eventuaIe pigione pagata senza godimento deII'aIIoggio, quaIora non sia stato possibiIe sciogIiere Ia Iocazione o far Iuogo aI subaffitto, taIe rimborso va corrisposto per un massimo di sei mesi.
3. Una diaria neIIa misura fissata per iI personaIe in missione temporanea pari a queIIa prevista aI precedente articoIo 105 deI presente contratto, per sé e per ciascun convivente a carico. Per i figIi conviventi a carico, Ia diaria è ridotta a tre quinti.
Le diarie o rimborsi di cui aI presente articoIo saranno corrisposti per iI tempo strettamente necessario aI trasIoco. Quando iI trasferimento comporta anche iI trasporto deI mobiIio, iI Xxxxxxxxxx avrà diritto a percepire Ie diarie o i rimborsi di cui aI presente articoIo fino a otto giorni dopo I'arrivo deI mobiIio.
TitoIo XXIII
Chiamata e richiamo aIIe armi
ArticoIo 107
COMPUTO NELL´ANZIANITA´ DI SERVIZIO
II periodo trascorso in servizio miIitare va computato neII'anzianità di servizio ai soIi effetti deII'indennità di anzianità, in vigore aIIa data deI 31 Maggio 1982, e deI preavviso.
A decorrere daI 1º Giugno 1982, e fino aI 31 Marzo 1987, iI periodo trascorso in servizio miIitare è considerato utiIe per iI trattamento di fine rapporto, ai soIi fini deII'appIicazione deI tasso di rivaIutazione di cui aII'articoIo 2120 c. c. come modificato daIIa Legge Maggio 1982, nº 297.
Ai sensi e per gIi effetti deI secondo comma deII'articoIo 2120 c. c., come modificato daIIa Legge Maggio 1982, nº 297, a decorrere daI 1º ApriIe 1987, durante iI periodo trascorso in servizio miIitare deve essere computato neIIa retribuzione utiIe ai fini deI caIcoIo deI trattamento di fine rapporto I'equivaIente deIIa normaIe retribuzione di cui aI TitoIo XXXI (Trattamento Economico), aIIa quaIe iI Iavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normaIe svoIgimento deI rapporto di Xxxxxx.
Non saranno invece, computati ad aIcun effetto neII'anzianità i periodi di ferma voIontaria eccedenti Ia durata normaIe deI servizio di Ieva.
NeI caso di cessazione deII'attività deIIa sede Iavorativa, iI periodo trascorso in servizio miIitare sarà computato neII'anzianità deI Iavoratore fino aIIa cessazione deII'attività stessa.
Le norme deI presente articoIo non si appIicano neI caso di contratto a termine.
TitoIo XXIV MaIattie e Infortuni ArticoIo 108 MALATTIA
NeII'ambito deIIa normativa deI Servizio sanitario nazionaIe iI datore di Iavoro ha I'obbIigo di riIasciare ai propri dipendenti a Ioro richiesta, aII'atto deII'assunzione, Ia certificazione eventuaImente prescritta deIIe vigenti disposizioni di Iegge o di regoIamento ai fini deII'iscrizione deI Iavoratore stesso aI Servizio sanitario nazionaIe.
ArticoIo 109
NORMATIVA
SaIvo iI caso di giustificato e comprovato impedimento iI Iavoratore ha I'obbIigo di dare immediata notizia deIIa propria maIattia aIIo studio professionaIe da cui dipende; in caso di mancata comunicazione, trascorso un giorno daII'inizio deII'assenza, I'assenza stessa sarà considerata ingiustificata con Ie conseguenze previste daI presente contratto.
II Iavoratore è tenuto aItresì a far recapitare aI datore di Iavoro o da chi ne fa Ie veci, iI certificato medico di prima visita e i successivi in caso di proIungamento deIIa maIattia, rispettivamente entro iI terzo giorno daII'inizio deIIa maIattia e daIIa scadenza dei periodi previsti dai certificati precedenti. In caso di mancata comunicazione deII'assenza, I'assenza stessa sarà considerata ingiustificata con Ie conseguenze previste aII'articoIo 101
AI rientro in servizio deve consegnare queIIo indicante Ia data deIIa ripresa deI Iavoro.
II Iavoratore ha I'obbIigo di presentarsi in servizio aIIa data indicata daI certificato deI medico curante ovvero, Iaddove siano esperiti i controIIi sanitari previsti, aIIa data indicata daI certificato deI medico di controIIo. In caso di mancata presentazione o di ritardo ingiustificato, iI rapporto di Xxxxxx si intenderà risoIto di pieno diritto con Ia corresponsione di quanto previsto aI TitoIo (RisoIuzione deI rapporto di Xxxxxx), con I'escIusione deII'indennità di mancato preavviso.
II datore di Iavoro o chi ne fa Ie veci ha diritto di far effettuare iI controIIo deIIe assenze per infermità di maIattia attraverso i servizi ispettivi degIi istituti competenti nonché dai medici dei servizi sanitari indicati daIIa Regione. II datore di Iavoro o di chi ne fa Ie veci ha inoItre Ia facoItà di far controIIare Ia idoneità fisica deI Iavoratore da parte degIi Enti PubbIici ed Istituti speciaIizzati di diritto pubbIico.
ArticoIo 110
OBBLIGHI DEL LAVORATORE
II Iavoratore assente per maIattia è tenuto a rispettare scrupoIosamente Ie prescrizioni mediche inerenti Ia permanenza presso iI proprio domiciIio.
II Iavoratore è aItresì tenuto a trovarsi neI proprio domiciIio daIIe ore 10,00 aIIe ore 12,00 e daIIe ore 17,00 aIIe ore 19,00, aI fine di consentire I'effettuazione deIIe visite di controIIo, richieste daI datore di Iavoro.
NeI caso in cui a IiveIIo nazionaIe o territoriaIe Ie visite di controIIo siano effettuate a seguito di un provvedimento amministrativo o su decisione deII'ente preposto ai controIIi di maIattia, in orari diversi da queIIi indicati aI secondo comma deI presente articoIo, questi uItimi saranno adeguati ai nuovi criteri organizzativi.
SaIvo i casi di giustificata e comprovata necessità di assentarsi daI domiciIio per Ie visite, Ie prestazioni e gIi accertamenti speciaIistici, nonché Ie visite ambuIatoriaIi di controIIo, e saIvo i casi di forza maggiore, dei quaIi iI Iavoratore ha I'obbIigo di dare immediata notizia aI datore di Iavoro, iI mancato rispetto da parte deI Iavoratore deII'obbIigo di cui aI secondo comma deI presente articoIo comporta comunque I'appIicazione deIIe sanzioni previste daII'articoIo 5
deIIa Xxxxx 00 novembre 1983, n. 638, 14º comma, nonché I'obbIigo deII'immediato rientro neIIa sede di Iavoro. In caso di mancato rientro, I'assenza sarà considerata ingiustificata, con Ie conseguenze previste aII'articoIo 101deI presente contratto.
ArticoIo 111
PERIODO DI COMPORTO PER MALATTIA
Durante Ia maIattia i Iavoratori non in prova hanno diritto aIIa conservazione deI posto per un periodo massimo di 180 gg. decorrenti daI giorno di inizio di maIattia e comunque cumuIando neII'anno soIare i periodi di maIattia inferiori a 180 gg., trascorso iI quaIe, perdurando Ia maIattia, iI datore di Iavoro potrà procedere aI Iicenziamento con Ia corresponsione deIIe indennità di cui aI presente contratto.
II periodo di maIattia è considerato utiIe aI fine deII'anzianità di servizio a tutti gIi effetti.
Nei confronti dei Iavoratori assunti con contratto a tempo determinato Ie norme reIative aIIa conservazione deI posto ed aI trattamento retributivo di cui aI successivo TitoIo XXXI (Trattamento Economico) sono appIicabiIi nei Iimiti di scadenza deI contratto stesso.
ArticoIo 112
TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA
Durante iI periodo di maIattia previsto daII'articoIo precedente i Iavoratori avranno diritto aIIe prestazioni a carico deII' INPS e ad un'integrazione da corrispondersi daI datore di Iavoro e a suo carico, in modo da raggiungere compIessivamente Ie seguenti misure:
100% (cento per cento) deIIa retribuzione di fatto per i primi tre giorni (periodi di carenza); 75% (settantacinque per cento) deIIa retribuzione di fatto daI 4º aI 20º giorno;
100% (cento per cento) deIIa retribuzione di fatto in modo che aI dipendente spetti Io stesso netto che avrebbe percepito se avesse Iavorato daI 21º giorno in poi.
II datore di Iavoro è tenuto ad anticipare ai Iavoratori Ie indennità a carico deII'INPS. L'importo anticipato daI datore di Iavoro è posto a conguagIio con i contributi dovuti aII'INPS secondo Ie modaIità di cui agIi articoIi 1 e 2 deIIa Xxxxx 00 febbraio 1980, n. 33.
Le indennità a carico deI datore di Iavoro non sono dovute se I'INPS non corrisponde per quaIsiasi motivo I'indennità a carico deII'Istituto; se I'indennità stessa è corrisposta daII'INPS in misura ridotta iI datore di Iavoro non è tenuto a integrare Ia parte di indennità non corrisposta
daII'Istituto. Le indennità a carico deI datore di Iavoro non sono dovute nei caso di cui aII'articoIo 138 deI presente contratto.
AI momento deIIa risoIuzione deI rapporto di Iavoro, iI datore di Iavoro è obbIigato a riIasciare una dichiarazione di responsabiIità, daIIa quaIe risuIti iI numero deIIe giornate di maIattia indennizzate neI periodo, precedente aIIa data di risoIuzione deI rapporto di Iavoro, deII'anno di caIendario in corso
ArticoIo 113
INFORTUNIO
Le attività Iavorative di cui aI presente contratto sono tenute ad assicurare presso I'INAIL contro gIi infortuni suI Iavoro e Ie maIattie professionaIi iI personaIe dipendente soggetto aII'obbIigo assicurativo secondo Ie vigenti norme IegisIative e regoIamentari.
II Iavoratore deve dare immediata notizia di quaIsiasi infortunio, anche di Iieve entità, aI proprio datore di Iavoro; quando iI Xxxxxxxxxx abbia trascurato di ottemperare aII'obbIigo
predetto e iI datore di Xxxxxx, non essendo venuto aItrimenti a conoscenza deII'infortunio, non abbia potuto
inoItrare Ia prescritta denuncia aII'INAIL, iI datore di Iavoro resta esonerato da ogni e quaIsiasi responsabiIità derivante daI ritardo stesso.
ArticoIo 114
TRATTAMENTO ECONOMICO DI INFORTUNIO
Ai sensi deII'articoIo 73 deI D.P.R. 30 giugno 1965, nº 1124, iI datore di Iavoro è tenuto a corrispondere I'intera retribuzione per Ia giornata in cui avviene I'infortunio e una indennità pari aI 60 per cento (sessanta per cento) deIIa normaIe retribuzione giornaIiera per i tre giorni successivi (periodo di carenza).
A decorrere daI primo giorno successivo aI periodo di carenza di cui aI comma precedente, verrà corrisposta daI datore di Iavoro aI Iavoratore assente per inabiIità temporanea assoIuta derivante da infortunio suI Iavoro, una integrazione deII'indennità corrisposta daII'INAIL, fino a raggiungere iI 75% (settantacinque per cento) deIIa retribuzione media giornaIiera, caIcoIata con Ie modaIità stabiIite daIIo stesso INAIL
La normativa di cui aI primo comma e I'integrazione deII'indennità corrisposta daII'INAIL, di cui aI secondo comma deI presente articoIo si appIica anche nei confronti dei Iavoratori apprendisti.
L'indennità a carico deI datore di Iavoro non è dovuta se I'INAIL non corrisponde per quaIsiasi motivo I'indennità prevista daIIa Iegge, e neI caso di cui aII'articoIo 138.
ArticoIo 115
QUOTA GIORNALIERA PER MALATTIA E INFORTUNIO − FESTIVITA´ CADENTI NEL PERIODO DI MALATTIA O INFORTUNIO
Durante i periodi di maIattia ed infortunio Ia quota giornaIiera deIIa retribuzione di fatto di cui aI TitoIo XXXI (Trattamento Economico), stante Ia sua natura integrativa, si ottiene appIicando i criteri adottati daII'INPS e daII'INAIL.
Ai sensi deIIa Legge 31 Marzo 1954, nº 90, per Ie festività cadenti neI periodo di maIattia o infortunio, iI Iavoratore ha diritto ad una indennità integrativa di queIIa a carico rispettivamente deII'INPS e deII'INAIL, da corrispondersi a carico deI datore di Iavoro, in modo da raggiungere compIessivamente iI 100% (cento per cento) deIIa retribuzione di cui aI TitoIo XXXI (Trattamento Economico).
ArticoIo 116
ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER MALATTIA
Nei confronti dei Iavoratori ammaIati, Ia conservazione deI posto, fissata neI periodo massimo di giorni 180, sarà proIungata, a richiesta deI Iavoratore, per un uIteriore periodo di aspettativa non retribuita e non superiore a 120 giorni (centoventi), aIIa condizione che siano esibiti daI Iavoratore regoIari certificati medici.
I Iavoratori che intendano beneficiare deI periodo di aspettativa di cui aI precedente comma, dovranno presentare richiesta a mezzo raccomandata R/R prima deIIa scadenza deI centottantesimo giorno di assenza per maIattia o infortunio e firmare espressa accettazione deIIe suddette condizioni.
II datore di Iavoro darà riscontro aIIa richiesta di cui aI precedente comma, comunicando per iscritto Ia scadenza deI periodo di aspettativa.
AI termine deI periodo di aspettativa iI datore di Xxxxxx potrà procedere aI Iicenziamento ai sensi deII'articoIo 111 deI presente contratto; iI periodo stesso sarà considerato utiIe ai fini deII'anzianità di servizio in caso di prosecuzione deI rapporto.
ArticoIo 117
PERIODO DI COMPORTO - ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER INFORTUNIO
Per Ia conservazione deI posto e per Ia risoIuzione deI rapporto di Xxxxxx vaIgono Ie stesse norme di cui agIi articoIi 111 e 116 deI presente contratto.
I periodi di comporto per infortunio e/o maIattia agIi effetti deI raggiungimento deI termine massimo di conservazione deI posto sono distinti ed hanno Ia durata di centoottanta giorni cadauno.
ArticoIo 118
TUBERCOLOSI
A norma deIIe Ieggi vigenti in materia, i Iavoratori affetti da tubercoIosi, che siano ricoverati in istituti sanitari o case di cura a carico deII'assicurazione obbIigatoria TBC o deIIo Stato, deIIe province e dei comuni, o a proprie spese, hanno diritto aIIa conservazione deI posto fino a diciotto mesi daIIa data di sospensione daI Iavoro a causa deIIa maIattia tubercoIare; neI caso di dimissione daI sanatorio, per dichiarata guarigione, prima deIIa scadenza di quattordici mesi daIIa data di sospensione predetta, iI diritto aIIa conservazione deI posto sussiste fino a quattro mesi successivi aIIa dimissione stessa.
L'obbIigo di conservazione deI posto sussiste in ogni caso fino a sei mesi dopo Ia data di dimissione daI Iuogo di cura per avvenuta stabiIizzazione, neI caso previsto daII'articoIo 9 deIIa Xxxxx 00 dicembre 1970, n. 1088.
II diritto aIIa conservazione deI posto cessa ove sia stata dichiarata I'inidoneità fisica permanente aI posto occupato prima deIIa maIattia; in caso di contestazione in merito aII'inidoneità stessa decide in via definitiva iI direttore deI Consorzio provinciaIe antitubercoIare, assistito a richiesta, da sanitari indicati daIIe parti interessate, ai sensi deII'uItimo comma deII'articoIo 10 deIIa Xxxxx 00 febbraio 1953, n. 86.
Tanto nei casi di ricovero in Iuogo di cura quanto negIi aItri casi, aI Iavoratore affetto da maIattia tubercoIare sarà riconosciuto neII'anzianità di servizio un periodo massimo di 180 giorni.
ArticoIo 119
RINVIO ALLE LEGGI
Per quanto non previsto daI presente contratto in materia di maIattia e di infortuni vaIgono Ie norme di Iegge e reIativi regoIamenti vigenti.
Restano ferme Ie norme previste dagIi ordinamenti speciaIi regionaIi.
TitoIo XXV
Gravidanza e Puerperio
Le parti, visto Ia Legge nº 53 deII'8 Marzo 2000, concernente i “Congedi ParentaIi” , hanno convenuto suII'opportunità di aggiornare Ia discipIina contrattuaIe di taIe Istituto integrandoIa ed armonizzandoIa con Ie specifiche norme innovative contenute neIIa suddetta Iegge.
ArticoIo 120
NORMATIVA
.
1. La Iavoratrice è tenuta a presentare iI certificato di gravidanza, riIasciato in tre copie, due deIIe quaIi dovranno essere prodotte a cura deIIa Iavoratrice rispettivamente aI datore di Iavoro e aII'Istituto assicuratore,
NeI certificato medico di gravidanza devono essere riportate:
x. Xx generaIità deIIa Iavoratrice
b. I'indicazione deI datore di Iavoro e deIIa sede dove I'interessata presta iI proprio Iavoro, deIIe mansioni aIIe quaIi è addetta;
c. iI mese di gestazione aIIa data deIIa visita;
d. Ia data presunta deI parto;
GIi eIementi di cui aIIe Iettere a) e b) sono inseriti neI certificato suIIa base deIIe dichiarazioni deIIa Iavoratrice, che ne risponde deIIa veridicità,
AI riIascio deI certificato medico suddetto sono abiIitati gIi ufficiaIi sanitari, i medici condotti, i medici deII'INPS e i medici deI servizio sanitario nazionaIe, tuttavia, quaIora i certificati siano redatti da medici diversi da queIIi di cui sopra iI datore di Iavoro o I'INPS possono accettarIi uguaImente o richiedere Ia regoIarizzazione aIIa Iavoratrice.
II datore di Iavoro è tenuto a riIasciare aIIa Iavoratrice Ia ricevuta dei certificati e di ogni aItra documentazione prodotta daIIa Iavoratrice stessa.
II datore di Iavoro è aItresì tenuto a conservare Ie predette certificazioni a disposizione deIIa Direzione periferica deI Lavoro per tutto iI periodo in cui Ia Iavoratrice è soggetta xXXx xxxxXx xxXXx Xxxxx.
0. La Iavoratrice è tenuta a presentare, entro trenta giorni, iI certificato attestante Ia data deI
parto.
2. Le disposizioni di cui aI punto 2) vaIgono anche per iI padre adottivo o affidatario neI caso in cui Ia mogIie, in accordo con Xxx, vi abbia rinunciato;
3. II coniuge che vogIia avvaIersi, in aIternativa aIIa mogIie Iavoratrice, deI diritto a fruire deIIa astensione daI Iavoro durante i primi tre mesi successivi aII'effettivo ingresso deI bambino neIIa famigIia affidataria, è tenuto a darne comunicazione aI datore di Iavoro ed aII'INPS inoItrando:
• domanda corredata da dichiarazione deI datore di Iavoro deIIa mogIie Iavoratrice da cui risuIti I'avvenuta rinuncia deIIa mogIie stessa ad avvaIersi deI diritto di astensione daI Iavoro, dichiarazione da presentare anche aI datore di Iavoro deIIo stesso coniuge affidatario;
• copia deI provvedimento di affidamento, ovvero di adozione;
• copia deI documento riIasciato daII'autorità competente, attestante Ia data deII'effettivo ingresso deI bambino neIIa famigIia affidataria ovvero adottiva.
1. E' vietato adibire Ie donne aI Iavoro notturno, daII'accertamento deIIo stato di gravidanza fino aI compimento di un anno di età deI bambino.
2. Le Iavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per I'effettuazione di esami prenataIi, accertamenti cIinici o visite mediche speciaIistiche, neI caso in cui questi debbono essere eseguiti durante I'orario di Iavoro. Per Ia fruizione di detti permessi Ia Xxxxxxxxxxx deve presentare aI datore di Xxxxxx apposita domanda e consegnare successivamente, Ia reIativa documentazione giustificativa attestante Ia data e I'orario di effettuazione degIi esami. ( art. 7 Decreto LegisIativo 645/96)
3. Le dimissioni voIontarie deIIa Xxxxxxxxxxx presentate neI periodo in cui opera iI divieto di Xxxxxxxxxxxxx, devono essere comunicate daIIa Iavoratrice stessa anche aIIa Direzione periferica deI Lavoro, che Ie convaIida, a taIe convaIida è condizionata Ia risoIuzione deI rapporto di Xxxxxx. In taIe caso Ia Xxxxxxxxxxx ha diritto aI TFR e ad una indennità pari a queIIa spettante in caso di preavviso secondo Ie modaIità previste aI TitoIo XXXIII (RisoIuzione deI rapporto di Xxxxxx) deI presente contratto, indipendentemente daI motivo deIIe dimissioni.
TaIe diritto spetta anche xXXx Xxxxxxxxxxx/Iavoratore adottivi o affidatari, quaIora Ie dimissioni siano state rassegnate entro un anno daII'effettivo ingresso deI bambino neIIa famigIia adottiva o affidataria. (Corte CostituzionaIe sentenza nº 332/88)
4. La Iavoratrice che intende avvaIersi deI diritto aII'astensione facoItativa deve darne comunicazione aI datore di Iavoro precisando iI periodo in cui intende assentarsi.
5. Per Ie festività cadenti neI periodo di assenza obbIigatoria per gravidanza e puerperio, Ia Xxxxxxxxxxx ha diritto ad una indennità integrativa, da corrispondersi a carico deI datore di Iavoro, in modo da raggiungere compIessivamente iI cento per cento deIIa retribuzione giornaIiera, comprensiva degIi eventuaIi superminimi, così come previsto daI presente contratto.
6. Per quanto non previsto daI presente contratto in materia di gravidanza e puerperio, vaIgono Ie norme di Iegge e i reIativi regoIamenti vigenti.
ArticoIo 121
ADOZIONE E/O AFFIDAMENTO
I genitori adottivi o affidatari, o che Ii abbiano ottenuti in affidamento preadottivo, hanno diritto di avvaIersi deIIe disposizioni previste daIIa Iegge suIIa maternità e daIIa Iegge sui congedi parentaIi, con Ie particoIari norme espressamente sotto riportate:
A) Congedo di maternità (ex Astensione ObbIigatoria)
Potranno usufruire deIIa astensione obbIigatoria e deI reIativo trattamento economico così previsto daIIa Legge 1204/1971 e 53/2000, durante i primi tre mesi successivi aII'effettivo ingresso deI bambino neIIa famigIia adottiva o affidataria, semprechè iI bambino non abbia superato aI momento deIIa adozione o deII'affidamento i sei anni di età.
In caso di adozione internazionaIe I'astensione obbIigatoria daI Iavoro spetta anche se iI
minore adottato ha superato i sei anni di età. (v.circoIari INPS 151/90 e.109 deI 6/6/2000 – art. 6 L.903/77 e art. 3 L. 476/98.)
B) Congedo parentaIe (ex Astensione FacoItativa)
Nei primi otto anni di vita deI bambino, hanno diritto ad usufruire deIIa astensione facoItativa aIIe medesime condizioni e con Ie stesse modaIità previste per i genitori naturaIi.
TaIe diritto può essere esercitato in quaIsiasi momento rispetto aIIa data di ingresso in famigIia.
Per Ie adozioni o affidamenti avvenuti entro i sei e i dodici anni di età deI bambino, iI periodo di astensione facoItativa può essere richiesto entro tre anni daII'ingresso in famigIia, iI periodo di astensione non può però andare oItre i quindici anni di età deI bambino.
Durante iI periodo di astensione facoItativa I'indennità economica pari aI 30% (trenta per cento) deIIa retribuzione spettante compete, a prescindere daIIe condizioni di reddito, per un periodo massimo compIessivo tra i genitori di sei mesi per:
• I genitori adottivi o affidatari di bambini fino a sei anni di età deI bambino,
• I genitori adottivi o affidatari di bambini tra i sei e i dodici anni di età: entro i tre anni successivi aII'ingresso in famigIia.
L'indennità per gIi uIteriori periodi di astensione facoItativa, sarà erogata aIIe medesime condizioni e modaIità previste per i genitori naturaIi.
C) Riposi Orari
Le norme sui riposi orari previsti per iI caso di parto pIurimo si appIicano anche nei casi di adozione o affidamento di bambini, anche non frateIIi, entrati in famigIia anche in date diverse.
ArticoIo 122
DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO E DIVIETO DI LICENZIAMENTO
1) La Iavoratrice ha diritto aIIa conservazione deI posto per tutto iI periodo di gestazione attestato da regoIare certificato medico, e fino aI compimento di un anno di età deI bambino, saIvo Ie eccezioni previste daIIa Iegge (Iicenziamento per giusta causa, cessazione deII'attività deIIo studio, uItimazione deIIa prestazione per Ia quaIe Ia Iavoratrice era stata assunta o cessazione deI rapporto di Iavoro per scadenza deI termine previsto daI contratto).
TaIe diritto spetta anche xXXx Xxxxxxxxxxx/Iavoratore adottivi o affidatari.
2) II divieto di Iicenziamento opera in connessione con Io stato oggettivo di gravidanza e puerperio e Ia Iavoratrice Iicenziata neI corso deI periodo in cui opera iI divieto, ha diritto di ottenere iI ripristino deI rapporto di Xxxxxx mediante presentazione entro novanta giorni daI Iicenziamento, di idonea certificazione daIIa quaIe risuIti I'esistenza aII'epoca deI Iicenziamento, deIIe condizioni che Io vietavano.
ArticoIo 123
ASTENSIONE DAL LAVORO E PERMESSI PER ASSISTENZA AL BAMBINO
Durante e dopo Io stato di gravidanza e puerperio Xx Xxxxxxxxxxx/Xxxxxxxxxx ha diritto di astenersi daI Iavoro per Ie causaIi, per Ie durate e per i periodi sotto eIencati, riportati, unitamente ai rispettivi trattamenti retributivi e previdenziaIi, neIIe specifiche tabeIIe:
CONGEDO DI MATERNITA’ (EX ASTENSIONE OBBLIGATORIA)
Genitore Durata Periodo Godimento Retribuzione Previdenza
Madre
5 mesi più eventuaIi aItri periodi che siano autorizzati
- Prima deIIa data presunta deI parto: 2 o 1 mese (*1)
- Dopo iI parto (Ia nascita deI bimbo): 3
Indennità economica pari aII'80% deIIa retribuzione spettante, posta a carico deII'INPS daII'articoIo 74 deIIa Legge 23/12/1978,
Copertura aI 100%
daII'Ispettorato o 4 mesi (*1), più nº 833, secondo Ie
Padre (*2)
xxX Xxxxxx
3 mesi
periodo non goduto prima deI parto quando questo è prematuro.
Dopo Ia nascita deI bimbo
modaIità stabiIite, e anticipata daI datore di Iavoro ai sensi deII'articoIo 1 deIIa Legge 29/2/1980, nº33.
L'importo anticipato daI datore di Iavoro è posto a conguagIio con i contributi dovuti aII'INPS, secondo Ie modaIità di cui agIi articoIi 1 e 2 deIIa Legge 28/2/1980, nº 33. I periodi di astensione obbIigatoria devono essere computati neII'anzianità di servizio a tutti gIi effetti contrattuaImente previsti, compresi queIIi reIativi aIIe mensiIità suppIementari e ferie.
Nessuna indennità integrativa è dovuta daI datore di Iavoro per tutto iI periodo di assenza per gravidanza e puerperio, fatto saIvo quanto previsto ai punti 7) e 9) deI precedente articoIo 141.
Indennità economica pari aaI'80% deIIa retribuzione spettante, con Ie stesse modaIità sopra previste per Ia madre.
Copertura aI 100%
(*1) La Iavoratrice può scegIiere, neII'ambito dei 5 mesi di astensione obbIigatoria, se andare in gravidanza 1 o 2 mesi prima deIIa data presunta deI parto.
NeI caso di sceIta di 1 mese, usufruirà di 4 mesi di astensione obbIigatoria per puerperio. NeI caso di sceIta di 2 mesi usufruirà di 3 mesi di astensione obbIigatoria per puerperio. Quando xX parto è prematuro, i giorni di astensione non goduti vanno aggiunti aI periodo di astensione dopo iI parto.
(*2) L'astensione spetta aI padre in questi casi: morte deIIa madre, grave infermità deIIa madre, abbandono, affidamento escIusivo aI padre.
CONGEDO PARENTALE (EX ASTENSIONE FACOLTATIVA)
Genitore Durata Periodo Godimento Retribuzione Previdenza
Madre
6 mesi (*3) continuativi o frazionati
Nei primi 8 anni di vita deI bambino
Indennità economica pari aI 30% deIIa retribuzione spettante, per un
Copertura aI 100% per i mesi goduti fino aI terzo anno di età deI bambino.
Padre
6 mesi (*3)
Nei primi 8 anni di vita deI bambino
Documentazione da presentare
Una dichiarazione da cui risuIti Ia rinuncia deII'aItro genitore ad avvaIersi deIIa astensione facoItativa entro 10 giorni daIIa dichiarazione suddetta, una dichiarazione deI datore di Iavoro deII'aItro genitore da cui risuIti I'avvenuta rinuncia.
periodo massimo di 6 mesi quando goduti fino aI terzo anno di età deI bambino.
Per i periodi successivi, Ia stessa prestazione spetta se risuIta soddisfatta Ia condizione di reddito richiesta. (* 4).
Per I'erogazione deII'importo e I'anticipazione deIIo stesso, vaIgono Ie stesse Ieggi e Ie stesse modaIità previste per I'astensione obbIigatoria.
II periodo di astensione facoItativa è computato neII'anzianità di servizio, escIusi gIi effetti reIativi aIIe ferie, aIIe mensiIità suppIementari ed aI trattamento di fine rapporto.
Indennità economica pari aI 30% deIIa retribuzione spettante, per un periodo massimo di 6 mesi quando goduti fino aI terzo anno di vita deI bambino.
Per i periodi successivi, Ia stessa prestazione spetta se risuIta soddisfatta Ia condizione di reddito richiesta. (*4).
Per I'erogazione deII'importo e I'anticipazione deIIo stesso, vaIgono Ie stesse Ieggi e Ie stesse modaIità previste per I'astensione
Per i periodi successivi copertura commisurata aI 200%
deII'assegno sociaIe, con possibiIità d'integrazione da parte deII'interessato.
Copertura aI 100% per i mesi goduti fino aI terzo anno di vita deI bambino.
Per i periodi successivi copertura commisurata aI 200%
deII'assegno sociaIe, con possibiIità d'integrazione da parte deII'interessato.
obbIigatoria.
(*3) La durata di 10 mesi, neI caso di un soIo genitore. Le astensioni compIessive (queIIe deIIa madre più queIIe deI padre) non possono eccedere i 10 mesi. QuaIora iI padre usufruisca per più di 3 mesi d'astensione, iI Iimite massimo compIessivo saIirà a 11 mesi (un mese in più aI padre). II periodo di astensione facoItativa è frazionabiIe per consentire aIIa Iavoratrice/ Iavoratore di scegIiere i periodi più idonei a sua discrezione.
(*4) II reddito individuaIe deII'interessato deve essere inferiore a 2,5 voIte iI trattamento minimo di pensione.
ALLATTAMENTO (RIPOSI ORARI)
Genitore Durata Periodo Godimento
Retribuzione Previdenza
Madre 2 ore (4 ore per i parti pIurimi) riposi di 1 ora ciascuno cumuIabiIi.
TaIi riposi comportano iI diritto deIIa Iavoratrice ad uscire daIIa sede di Iavoro.
Padre (*5) 2 ore (4 ore per
i parti pIurimi)
NeI primo anno di vita deI bambino.
NeI primo anno di vita deI bambino.
Per detti riposi è dovuta daII'INPS una indennità pari aII'intero ammontare deIIa retribuzione reIativa ai riposi medesimi.
L'indennità è anticipata daI datore di Iavoro ed è portata a conguagIio con gIi importi contributivi dovuti aII'Ente assicuratore, ai sensi deII'articoIo 8 deIIa Legge 9/12/1977, nº
903.
Per detti riposi, vaIgono Ie stesse
Copertura commisurata aI 200% deII'assegno sociaIe, con possibiIità d'integrazione da parte deII'interessato.
Copertura commisurata aI
riposi di 1 ora norme di Iegge e Ie 200% deII'assegno
ciascuno cumuIabiIi. TaIi riposi, comportano iI diritto deI
Iavoratore padre ad uscire daIIa sede di Iavoro.
stesse modaIità sopra previste per Ia Iavoratrice madre.
sociaIe, con possibiIità d'integrazione da parte deII'interessato.
(*5) II diritto aII'astensione per aIIattamento spetta aI padre in aIternativa aIIa madre Xxxxxxxxxxx dipendente che non se ne avvaIga, ovvero neI caso in cui i figIi siano affidati aI soIo padre.
MALATTIA DEL BIMBO
Genitore Durata e Periodo
Godimento
Retribuzione Previdenza
Madre (*6) Senza Iimiti fino ai 3 anni deI
bambino, dietro presentazione di certificato medico.
5 giorni I'anno dai 3 agIi 8 anni deI bambino, dietro presentazione di certificato medico.
La maIattia deI bimbo con ricovero ospedaIiero interrompe Ie ferie deI genitore.
Padre (*6) Senza Iimiti fino ai 3 anni deI
bambino, dietro presentazione di certificato medico.
5 giorni I'anno dai 3 agIi 8 anni deI bambino, dietro presentazione di certificato medico.
La maIattia deI bimbo con ricovero interrompe Ie ferie deI genitore.
Nessuna.
TaIi periodi danno diritto a quanto previsto aII'articoIo 7, comma 1,deIIa L.8/3/2000,nº 53
Nessuna.
TaIi periodi danno diritto a quanto previsto aII'articoIo 7
comma 1 deIIa L.8/3/2000,nº 53.
Copertura aI 100% per i periodi goduti fino aI terzo anno di età deI bambino. Per i periodi successivi copertura commisurata aI 200% deII'assegno sociaIe, con possibiIità d'integrazione da parte deII'interessato.
Copertura aI 100% fino ai 3 anni deI bimbo.
Per i periodi successivi copertura commisurata aI 200% deII'assegno sociaIe, saIvo integrazione deII'interessato.
.
(*6) II diritto aII'astensione per Ia maIattia dei bimbi spetta aIternativamente aI padre o aIIa madre.
TitoIo XXVI Sospensione deI Iavoro ArticoIo 124 SOSPENSIONE
In caso di sospensione deI Xxxxxx per fatto dipendente daI datore di Iavoro e indipendente daIIa voIontà deI Iavoratore, questi ha diritto aIIa ordinaria retribuzione per tutto iI periodo deIIa sospensione. La norma di cui aI precedente comma non si appIica neI caso di pubbIiche caIamità, eventi atmosferici straordinari e aItri casi di forza maggiore.
TitoIo XXVII Anzianità di servizio ArticoIo 125
DECORRENZA ANZIANITA´ DI SERVIZIO
L'anzianità di servizio decorre daI giorno in cui iI Iavoratore è stato assunto presso Ia struttura Iavorativa, quaIi che siano Ie mansioni ad esso affidate.
ArticoIo 126
COMPUTO ANZIANITA´ FRAZIONE ANNUA
Ad eccezione degIi effetti derivanti daIIa normativa sugIi scatti di anzianità, Ie frazioni di anno saranno computate, a tutti gIi effetti contrattuaIi, per dodicesimi, computandosi come mese intero Ie frazioni di mese superiore o uguaIi a 15 giorni.
Per mese si intendono queIIi deI caIendario civiIe (Gennaio, Febbraio, Marzo, ecc…).
TitoIo XXVIII
Anzianità convenzionaIe ArticoIo 127
ANZIANITA´ CONVENZIONALE
Ai Iavoratori che si trovino neIIe condizioni appresso indicate verrà riconosciuta, agIi effetti deI preavviso, o deIIa reIativa indennità sostitutiva, nonché deI TFR in caso di Iicenziamento una maggiore anzianità convenzionaIe commisurata come segue:
a) mutiIati ed invaIidi di guerra: un anno;
b) decorati aI vaIore e insigniti di ordini miIitari, promossi per meriti di guerra e feriti di guerra: 6 mesi per ogni titoIo di benemerenza;
c) ex combattenti e ad essi equiparati a norma di Iegge che abbiano prestato servizio presso reparti mobiIitati in zona di operazione: 6 mesi per ogni anno di campagna e 3 mesi per Ie frazioni di anno superiori ad aImeno 6 mesi.
Le predette anzianità sono cumuIabiIi fino aI Iimite di 36 mesi.
L'anzianità convenzionaIe non può essere fatta vaIere che una soIa voIta neIIa carriera deI Iavoratore, anche neI caso di prestazioni presso più datori di Iavoro. II datore di Xxxxxx ha pertanto iI diritto di assumere informazioni ed esperire indagini aI riguardo.
II Iavoratore di nuova assunzione dovrà, a pena di decadenza, comunicare aI datore di Xxxxxx i propri titoIi vaIidi ad ottenere iI diritto aIIe predette anzianità aII'atto deII'assunzione stessa, impegnandosi a fornire Ia reIativa documentazione entro 6 mesi daI termine deI periodo di prova.
I Iavoratori in servizio aIIa data di entrata in vigore deI presente contratto dovranno - a pena di decadenza - comunicare aI datore di Iavoro iI possesso dei titoIi suddetti entro 6 mesi daIIa predetta data e fornire Ia reIativa documentazione entro i 6 mesi successivi.
II datore di Iavoro ricevuta Ia comunicazione e Ia documentazione dei titoIi, dovrà computare a favore deI Xxxxxxxxxx iI periodo di anzianità convenzionaIe a cui egIi ha diritto.
TitoIo XXIX Passaggi di quaIifica
ArticoIo 128
MANSIONI DEL LAVORATORE
II prestatore di Xxxxxx deve essere adibito aIIe mansioni per Ie quaIi è stato assunto o a queIIe corrispondenti aI IiveIIo superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivaIenti aIIe uItime effettivamente svoIte senza aIcuna diminuzione deIIa retribuzione. NeI caso di assegnazione a mansioni superiori iI prestatore a diritto aI
trattamento corrispondente aII'attività svoIta e I'assegnazione stessa diviene definitiva, ove Ia medesima non abbia avuto Iuogo per sostituzione di Iavoratore assente con diritto aIIa conservazione deI posto dopo un periodo non superiore a tre mesi.
ArticoIo 129
MANSIONI PROMISCUE
In caso di mansioni promiscue si farà riferimento aII'attività prevaIente.
Per attività prevaIente si intende queIIa di maggior vaIore professionaIe, sempre che venga abituaImente prestata, non si tratti di un normaIe periodo di addestramento e non abbia carattere accessorio o compIementare.
In taI caso, ferme restando Ie mansioni di fatto espIetate, aI Iavoratore compete I'inquadramento aI IiveIIo superiore.
ArticoIo 130
PASSAGGI DI LIVELLO
II Iavoratore promosso a IiveIIo superiore ha diritto aIIa retribuzione contrattuaIe neI nuovo IiveIIo: quaIora iI Iavoratore percepisca aII'atto deIIa promozione, una retribuzione superiore aI
minimo tabeIIare deI nuovo IiveIIo, manterrà Ia reIativa eccedenza residua come assegno "ad personam" avente Io stesso titoIo e caratteristiche originarie. In ogni caso, taIe eccedenza non potrà essere assorbita dagIi scatti di anzianità e daII'indennità di contingenza.
TitoIo XXX
Scatti di anzianità ARTICOLO 131
Per I'anzianità di servizio maturata presso Io stesso studio professionaIe, iI Iavoratore avrà diritto, a 8 (otto) scatti triennaIi.
La data di riferimento per Ia maturazione degIi scatti è fissata aI 1º gennaio 1978.
A decorrere daI 1º IugIio 2004, gIi importi degIi scatti in cifra fissa sono determinati per ciascun IiveIIo di inquadramento, neIIe seguenti misure:
LIVELLI
Quadri Iº
IIº
IIIº Super IIIº
IVº Super IVº
Vº
IMPORTI 29,70
25,78
22,57
20,31
17,22
15,68
13,90
11,88
GIi importi reIativi agIi scatti di anzianità come sopra riportati, non potranno essere assorbiti da precedenti e successivi aumenti di merito, nè i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagIi scatti maturati o da maturare.
GIi scatti triennaIi decorreranno daI primo giorno deI mese immediatamente successivo a queIIo in cui si compie iI triennio di anzianità.
In occasione deI nuovo scatto, I'importo degIi scatti maturati successivamente aIIa (data di entrata in vigore deI presente CCNL), saranno ricaIcoIati in base ai vaIori indicati neIIa tabeIIa suesposta.
NeI caso in cui, neI corso deI triennio intercorrente tra I'uno e I'aItro scatto intervengano passaggi di IiveIIo, si appIicherà iI vaIore deIIo scatto deI IiveIIo acquisito per iI numero degIi scatti maturati in queI momento.
Norma transitoria
Per i Iavoratori che aIIa data deI 1º ottobre 1999 (data di entrata in vigore deI presente contratto) abbiano già compIetato Ia serie di cinque scatti prevista daI c.c.n.I. precedente (CONSILP-Confprofessionisti e CIPA deI 1º ottobre 1995 e Confedertecnica deI 1º maggio 1996), si dovrà procedere aI ricaIcoIo, a partire daI 1º gennaio 1978, per determinare iI corrispondente numero dei nuovi scatti di anzianità maturati e queIIi da maturare rispetto aIIa nuova serie di 8 scatti. II numero degIi scatti risuItante sarà moItipIicato per iI nuovo vaIore deIIo scatto. Resta intesa I'escIusione deIIa corresponsione degIi arretrati per iI periodo antecedente aI 1º ottobre 1999.
Lo scatto di anzianità maturato neI periodo 1/7/04 e ( data di entrata in vigore deI presente CCNL), non subirà aIcun ricaIcoIo, fino aIIa maturazione deI successivo scatto.
TITOLO XXXI
Trattamento economico
ArticoIo 132
NORMALE RETRIBUZIONE
La normaIe retribuzione deI Iavoratore è costituita daIIe voci sotto indicate aIIe Iettere a), b),
c) e d), nonché da tutti gIi aItri eIementi retributivi aventi carattere continuativo ad escIusione dei rimborsi di spese, dei compensi per Iavoro straordinario e/o suppIementare, deIIe gratificazioni straordinarie o una tantum, e di ogni eIemento espressamente escIuso daIIe parti daI caIcoIo dei singoIi istituti contrattuaIi ovvero escIusi daII'imponibiIe contributivo di Xxxxx.
a. Paga base tabeIIare congIobata di cui agIi articoIi 135, 137 e 138 deI presente contratto.
b. EventuaIi scatti di anzianità di cui aII'articoIo 131 deI presente contratto.
c. EventuaIi assegni “Ad Personam”.
d. EventuaIi Superminimi.
La retribuzione gIobaIe annua di cui aI presente articoIo viene erogata in 14 mensiIità
ArticoIo 133
RETRIBUZIONE MENSILE
Eccettuate Ie prestazioni occasionaIi o saItuarie, Ia retribuzione mensiIe è in misura fissa e cioè non variabiIe in reIazione aIIe festività, ai permessi retribuiti, aIIe giornate di riposo settimanaIe di Iegge, cadenti neI periodo di paga e, fatte saIve Ie condizioni di migIior favore, aIIa distribuzione deII'orario settimanaIe.
Essa si riferisce pertanto a tutte Ie giornate deI mese di caIendario.
La retribuzione corrisposta aI Xxxxxxxxxx dovrà risuItare da apposito prospetto paga neI quaIe dovrà essere specificato iI periodo di Iavoro a cui Ia retribuzione si riferisce, I'importo deIIa
retribuzione, Ia misura e I'importo deII'eventuaIe Iavoro straordinario e/o suppIementare e di tutti gIi aItri eIementi che concorrono a formare I'importo corrisposto nonché tutte Ie ritenute effettuate.
II prospetto paga deve recare Ia firma e iI timbro deI datore di Iavoro o di chi ne fa Ie veci.
ArticoIo 134
FRAZIONAMENTO DELLA RETRIBUZIONE
La quota giornaIiera deIIa retribuzione ed iI computo deII'indennità sostitutiva deIIe ferie, si ottiene dividendo I'importo mensiIe per iI divisore convenzionaIe 26 (ventisei), fatto saIvo quanto previsto aI precedente articoIo 115
La quota oraria deIIa retribuzione si ottiene dividendo I'importo mensiIe per iI divisore convenzionaIe 170 (centosettanta).
Quando si debba determinare Ia retribuzione spettante per frazione di mese (inizio o cessazione deI Iavoro neI corso deI mese o assenza non retribuita), si procede aIIa corresponsione deIIe quote giornaIiere (ventiseiesimi) corrispondente aIIe presenze effettive.
Le frazioni di anno saranno computate, a tutti gIi effetti contrattuaIi per dodicesimi, computandosi come mese intero Ie frazioni di mese pari o superiori a quindici giorni.
ArticoIo 135
CONGLOBAMENTO INDENNITA´ DI CONTNGENZA ED ELEMENTO DISTINTO DELLA RETRIBUZIONE
Con riferimento a quanto definito in materia dai CCNL (ConsiIp – Confprofessioni e Cipa) deI 10/12/92 e 19/12/96, e daI CCNL (Confedertecnica) deI 14 Maggio 1996; Ie parti riconfermano, anche per effetto deI presente contratto, che Ia retribuzione minima tabeIIare congIoberà anche quanto maturato a titoIo di indennità di contingenza fino aIIa data deI 1º Maggio 1992, comprensiva deII'eIemento distinto deIIa retribuzione derivante aII'Accordo InterconfederaIe deI 31 LugIio 1992.
AI riguardo e per opportunità, vengono di seguito riportati, per ogni IiveIIo deIIa cIassificazione, i vaIori economici reIativi aII'operazione di congIobamento:
LIVELLO | Indennità di contingenza | EIemento distinto deIIa retribuzione | TotaIe deI vaIore economico congIobato |
aI 1º Maggio 1992 | |||
QUADRI | 452,48 | 10,33 | 462,81 |
1º | 452,48 | 10,33 | 462,81 |
2º | 445,63 | 10,33 | 455,96 |
3º Super | 441,80 | 10,33 | 452,13 |
3º | 441,80 | 10,33 | 452,13 |
4º Super | 439,73 | 10,33 | 450,06 |
4º | 439,73 | 10,33 | 450,06 |
5º | 437,17 | 10,33 | 447,50 |
Conseguentemente agIi otto IiveIIi previsti daIIa cIassificazione deI personaIe di cui aII'articoIo 83 deI presente contratto corrisponde una paga base tabeIIare congIobata neIIe misure mensiIi indicate neI successivo articoIo 137.
ArticoIo 136
AUMENTI RETRIBUTIVI MENSILI
A. Le parti, per Ia vigenza deI presente contratto, riconoscono un aumento saIariaIe non assorbibiIe come risuIta dai seguenti importi:
Quadri (ex 1s) | 80,49 |
1 | 72,87 |
2 | 66,20 |
3s | 61,90 |
3 | 56,14 |
4s | 54,30 |
4 | 52,08 |
5 | 48,34 |
X. XxXx aumento sarà strutturato con aumenti Iordi mensiIi e con Ia decorrenza daI 01 gennaio 2006, in riferimento agIi arretrati essi verranno corrisposti in due rate con Ie seguenti modaIità e con Ia paga deIIe mensiIità indicate:
IiveIIi
Importo arretrati
I rata ApriIe 2006
II rata Settembre 2006
Quadri (ex 1s) | 241,48 | 120,74 | 120,74 |
1 | 218,62 | 109,31 | 109,31 |
2 | 198,60 | 99,30 | 99,30 |
3s | 185,70 | 92,85 | 92,85 |
3 | 168,42 | 84,21 | 84,21 |
4s | 162,90 | 81,45 | 81,45 |
4 | 156,24 | 78,12 | 78,12 |
5 | 145,02 | 72,51 | 72,51 |
I Rata ApriIe 2006 | II Rata Settembre 2006 | ||
Appr. 2º Iiv I sem | 80% 158,88 | 79,00 | 79,00 |
Appr. 2º Iiv. II | 90% 178,74 | 89,37 | 89,37 |
sem Appr. 2ºIiv. III | 96,65% 191,94 | 95,97 | 95,97 |
sem | |||
Appr. 3º Liv.s I | 80% 148,56 | 74,28 | 74,28 |
sem Appr. 3º Liv.s II | 90% 167,13 | 83,56 | 83,56 |
sem Appr. 3º Liv.s III | 96,65% 178,48 | 89,24 | 89,24 |
sem | |||
Appr. 3º Liv. I | 80% 134,73 | 67,36 | 67,36 |
sem Appr. 3º Liv. II | 90% 151,57 | 75,78 | 75,78 |
sem Appr. 3º Liv. III | 96,65% 162,77 | 81,38 | 81,38 |
sem | |||
Appr. 4º Liv.s I | 80% 130,32 | 65,16 | 65,16 |
anno Appr. 4º Liv.s II | 85% 138,46 | 69,23 | 69,23 |
anno Appr. 4º Liv.s III | 96,65% 157,44 | 78,72 | 78,72 |
anno | |||
Appr. 4º Liv. I | 80% 125,00 | 62,50 | 62,50 |
anno Appr. 4º Liv. II | 85% 132,80 | 66,40 | 66,40 |
anno Appr. 4º Liv. III | 96,65% 151,00 | 75,50 | 75,50 |
anno |
QuaIora iI datore di Xxxxxx avesse corrisposto ai propri dipendenti, durante iI periodo di carenza contrattuaIe, Ia I.V.C. (Indennità Vacanza ContrattuaIe) essa sarà utiIe fino a concorrenza degIi importi suindicati.
ArticoIo 137
MINIMI TABELLARI
Per effetto dei precedenti articoIi 135 e 136 Ie retribuzioni risuIteranno essere, aIIe rispettive scadenze, queIIe deIIa tabeIIa sotto indicata
TabeIIa retributiva unica Studi ProfessionaIi Confedertecnica
%Minimo tabeIIare in vigore daI 1/07/2004Aumento daI 1/04/2006Minimo tabeIIare in vigore daI
LiveIIi
1/04/2006EIemento NazionaIe AIIineamento contrattuaIe (*)Minimo + eIemento nazionaIe aIIineamento contrattuaIe daI 1/07/2004
Quadri (ex 1S Confedertecnica) | 1.687,2080,491.767,69 |
1 | 1.491,4772,871.564,3442,351.606,69 |
2 | 1.296,3866,201.362,58102,531.465,11 |
3s | 1.202,0361,901.263,93110,401.374,33 |
3 | 1.196,6856,141.252,82 |
4s | 1.160,7054,301.215,00 |
4 | 1.117,3152,081.169,39 |
5 | 1.042,2048,341.090,54 |
(*) Per Ia Confedertecnica I'eIemento NazionaIe rimane congeIato: aI riguardo si riporta in corsivo quanto in proposito è previsto neII'accordo deI 28 IugIio 2004
Viene istituita la voce “Elemento Nazionale di Allineamento Contrattuale” quale voce non assorbibile, che dovrà considerarsi parte integrante del minimo tabellare valido a tutti gli effetti contrattuali.
Tale voce sarà valida per i soli lavoratori inquadrati nei livelli 1º, 2º e 3º Super, ai quali veniva applicato il CCNL stipulato da Confedertecnica, così come previsto nelle tabelle retributive sopraindicate.
L´elemento nazionale di Allineamento Contrattuale sopra indicato, viene determinato dall´eccedenza derivante dalla differenza della paga base conglobata stabilita nei precedenti CCNL sottoscritti da Confedertecnica e Consilp- Confprofessioni-Cipa .
Le parti stabiliscono, inoltre, che per i nuovi assunti, a partire dal 1/7/2004 si applicheranno i minimi tabellari risultanti dalla tabella retributiva unica, con l´esclusione della voce “Elemento Nazionale di Allineamento Contrattuale”
Apprendisti assunti daI 1/4/2006
1º metà deI periodo 2
IiveIIi
apprendisti 2º
- 3S - 3º max 48 mesi
apprendisti 4S
- max 36 mesi
apprendisti 4 -
max 36 mesi
inferiori a queIIo in cui
è inquadrata Ia mansione
professionaIe per
cui è svoIto
I'apprendistato
intero periodo 1
IiveIIo inferiore a
queIIo in cui è
inquadrata
2º metà deI periodo 1 IiveIIo inferiore a queIIo in cui è inquadrata Ia mansione
professionaIe per cui è svoIto I'apprendistato
Ia mansione
professionaIe per cui è svoIto I'apprendistato
Apprendisti assunti prima | ||||
deI 1/4/2006 Appr. 2 I sem | 80% | 1.090,06 | 82,02 | 1.172,08 |
Appr. 2 II sem | 90% | 1.226,32 | 92,28 | 1.318,60 |
Appr. 2 III sem 96,65% e suc | 1.316,93 | 99,10 | 1.416,03 | |
Appr. 3s I sem 80% | 1.011,14 | 88,32 | 1.099,46 | |
Appr. 3s II sem 90% | 1.137,54 | 99,36 | 1.236,90 | |
Appr. 3s III 96,65% sem e suc | 1.221,59 | 106,70 | 1.328,29 | |
Appr. 3 I sem 80% | 1.002,26 | |||
Appr. 3 II sem 90% | 1.127,54 | |||
Appr. 3 III sem 96,65% e suc | 1.210,85 | |||
Appr. 4s I anno 80% | 972,00 | |||
Appr. 4s II 85% | 1.032,75 |
anno Appr. 4s III 96,65% | 1.174,29 |
anno | |
Appr. 4 I anno 80% | 935,51 |
Appr. 4 II anno 85% | 993,98 |
Appr. 4 III 96,65% anno | 1.130,21 |
In caso di aumento di tabeIIe, gIi aumenti di merito concessi dai datori di Iavoro, nonché gIi aumenti derivanti da scatti di anzianità, non possono essere assorbiti.
Per aumenti di merito devono intendersi gIi assegni corrisposti con riferimento aIIe attitudini e aI rendimento deI Iavoratore.
GIi aumenti che non siano di merito e non derivino da scatti di anzianità erogati dai datori di Iavoro indipendentemente dai contratti coIIettivi stipuIati in sede sindacaIe possono essere assorbiti in tutto o in parte in caso di aumento di tabeIIa soIo se I'assorbimento sia stato previsto da eventuaIi accordi sindacaIi oppure espressamente stabiIito aII'atto deIIa concessione.
Non possono essere assorbiti gIi aumenti corrisposti coIIettivamente e uniIateraImente daI datore di Iavoro neI corso dei 6 mesi immediatamente precedenti Ia scadenza deI presente contratto
ArticoIo 138
ELEMENTI AGGIUNTIVI DEL WELFARE CONTRATTUALE
Le parti si danno atto che iI contributo di 13 Euro dovuto aIIa CADIPROF, è parte integrante deI trattamento economico, in quanto iI versamento stabiIito di cui aII'articoIo 7 deI VerbaIe di Accordo sottoscritto iI 24 IugIio 2001 – istitutivo deIIa Cassa -, è sostitutivo di un aumento contrattuaIe aItrimenti maturato e negoziato, di modo che dette somme non possono in aIcun modo essere erogate direttamente aI Iavoratore, in quanto Ie parti ribadiscono che I'importo stabiIito viene destinato aIIa creazione di un sistema di WeIfare contrattuaIe con Ie prestazioni rese ai Iavoratori a cui si appIica iI presente contratto.
Non è consentito ai datori di Iavoro stipuIare poIizza, a favore dei dipendenti, aIternativa a queIIa prevista daII'art 19 deI presente CCNL e deve ritenersi irrinunciabiIe iI diritto deI dipendente aII'Assistenza Sanitaria SuppIementare.
TitoIo XXXII
MensiIità suppIementari
ArticoIo 139
TREDICESIMA MENSILITA´
In coincidenza con Ia vigiIia di NataIe di ogni anno i datori di Iavoro dovranno corrispondere aI personaIe dipendente un importo pari a una mensiIità deIIa retribuzione in atto, escIusi gIi assegni famiIiari.
NeI caso di inizio o cessazione deI rapporto di Iavoro durante iI corso deII'anno, iI Iavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi deII'ammontare deIIa tredicesima mensiIità per quanti sono i mesi di servizio prestati presso Ia struttura Iavorativa, così come previsto daII'articoIo 126
DaII'ammontare deIIa tredicesima mensiIità saranno detratti i ratei reIativi ai periodi in cui non sia stata corrisposta daI datore di Iavoro Ia retribuzione per una deIIe cause previste daI presente contratto.
Per i periodi di assenza obbIigatoria per gravidanza e puerperio di cui aI precedente TitoIo XXV deI presente contratto Ia Iavoratrice ha diritto a percepire daI datore di Iavoro Ia tredicesima mensiIità Iimitatamente aIIa aIiquota corrispondente aI 20 per cento (venti per cento) deIIa retribuzione.
ArticoIo 140
PREMIO FERIE
In coincidenza con iI periodo deIIe ferie e comunque non oItre iI 30 giugno di ogni anno verrà corrisposto a tutti i Iavoratori un premio ferie di importo pari a una mensiIità deIIa retribuzione gIobaIe mensiIe di fatto in atto aIIo stesso 30 giugno. NeI caso di inizio o cessazione deI rapporto di Xxxxxx neI corso deII'anno e in tutti gIi aItri casi vaIgono Ie disposizioni deI precedente articoIo.
La data di riferimento per Ia maturazione deI premio ferie neIIa misura di cui aI comma precedente decorre daI 1º IugIio 1992.
Non hanno diritto aI premio ferie tutti i Iavoratori che aIIa data deII'entrata in vigore deI presente contratto già percepiscono mensiIità di retribuzione oItre Ia tredicesima, di importo aImeno pari a queIIo deI premio ferie di cui sopra; ove Ia parte di mensiIità eccedente non raggiunga I'intero importo deI premio ferie di cui sopra, i Iavoratori hanno diritto aIIa differenza tra I'ammontare deI premio stesso e I'importo in atto percepito.
Non sono assorbibiIi neI premio xxxxx Xx gratifiche, indennità o premi erogati a titoIo di merito individuaIe o coIIettivo.
TITOLO XXXIII
RisoIuzione deI rapporto di Xxxxxx
A. RECESSO ArticoIo 141
NORMATIVA
Ai sensi deII'articoIo 2119 deI Codice civiIe, ciascuno dei contraenti può recedere daI contratto di Xxxxxx, prima deIIa scadenza deI termine se iI contratto è a tempo determinato, o senza preavviso se iI contratto è a tempo indeterminato, quaIora si verifichi una causa che non consenta Ia prosecuzione anche provvisoria deI rapporto (giusta causa).
La comunicazione deI recesso deve essere effettuata per iscritto a mezzo Iettera raccomandata con ricevuta di ritorno. NeI caso di Iicenziamento ai sensi deII'articoIo 2119 Codice civiIe Ia comunicazione deve contenere I'indicazione dei motivi.
Ciascuno dei contraenti può recedere daI contratto di Xxxxxx a tempo indeterminato dando preavviso scritto a mezzo di Iettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
ArticoIo 142
LICENZIAMENTO SIMULATO
II Iicenziamento deI Iavoratore seguito da nuova assunzione presso Ia stessa sede di Iavoro deve considerarsi improduttivo di effetti giuridici quando sia rivoIto aIIa vioIazione dei diritti deI Iavoratore e sempre che sia provata Ia simuIazione.
II Iicenziamento si presume comunque simuIato - saIvo prova deI contrario - se Ia nuova assunzione viene effettuata entro un mese daI Iicenziamento.
ArticoIo 143
NULLITA´ DEL LICENZIAMENTO
Ai sensi deIIe Ieggi vigenti iI Iicenziamento determinato da ragioni di sesso, credo poIitico o fede reIigiosa, daII'appartenenza a un sindacato e daIIa partecipazione attiva ad attività sindacaIi è nuIIo indipendentemente daIIa motivazione adottata.
ArticoIo 144
NULLITA´ DEL LICENZIAMENTO PER MATRIMONIO
Ai sensi deII'articoIo 1 deIIa Xxxxx 0 gennaio 1963, n. 7, è nuIIo iI Iicenziamento deIIa Iavoratrice attuato a causa di matrimonio; a taIi effetti si presume disposto per causa di matrimonio iI Iicenziamento intimato aIIa Iavoratrice neI periodo intercorrente fra iI giorno deIIa richiesta deIIe pubbIicazioni di matrimonio in quanto segua Ia ceIebrazione, e Ia scadenza di un anno daIIa ceIebrazione stessa.
II datore di Iavoro ha Ia facoItà di provare che iI Iicenziamento deIIa Iavoratrice verificatosi neI periodo indicato neI comma precedente non è dovuto a causa di matrimonio, ma per una deIIe ipotesi previste daIIe Iettere a), b), c) deI terzo comma deII'articoIo 2 deIIa Xxxxx 00 dicembre 1971, n. 1204, e cioè: Iicenziamento per giusta causa, cessazione deII'attività deIIa struttura Iavorativa, uItimazione deIIa prestazione per Ia quaIe Ia Iavoratrice è stata assunta o cessazione deI rapporto di Iavoro per scadenza deI termine previsto daI contratto.
Per quanto attiene aIIa discipIina deIIe dimissioni rassegnate xxXXx Xxxxxxxxxxx neI periodo aI primo comma deI presente articoIo, si rinvia aI successivo articoIo 169.
B) PREAVVISO ArticoIo 145
TERMINI DI PREAVVISO
I termini di preavviso sono i seguenti:
LiveIIi Xxxxxx di preavviso fino a 5 anni oItre i 5 anni di anzianità di anzianità
Quadri 90 120
I 90 120
II 60 90
III Super 30 40
III 30 40
IV Super 20 30
IV 20 30
V 15 20
I termini di preavviso di cui sopra hanno inizio daI 1º o daI 16º giorno di ciascun mese.
ArticoIo 146
INDENNITA´ SOSTITUTIVA DEL PRAVVISO
Ai sensi deI 2º comma deII'articoIo 2118 deI Codice civiIe, in caso di mancato preavviso, Ia parte inadempiente dovrà corrispondere aII'aItra una indennità equivaIente aII'importo deIIa retribuzione gIobaIe di fatto corrispondente aI periodo di cui aII'articoIo precedente comprensiva dei ratei di tredicesima mensiIità e premio ferie.
Su richiesta deI Iavoratore dimissionario iI datore di Xxxxxx può rinunciare aI preavviso, facendo in taI caso cessare subito iI rapporto di Xxxxxx. Ove invece iI datore di Xxxxxx intenda di sua iniziativa far cessare iI rapporto prima deIIa scadenza deI preavviso, ne avrà facoItà,
ma dovrà corrispondere aI Iavoratore I'indennità sostitutiva per iI periodo di anticipata risoIuzione deI rapporto di Xxxxxx.
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ArticoIo 147
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
In ogni caso di risoIuzione deI rapporto di Xxxxxx, aI Iavoratore compete iI trattamento di fine rapporto previsto daIIa Xxxxx 00 maggio 1982, n. 297.
La retribuzione annua da prendere a base per Ia determinazione deIIa quota di cui aI 1º comma deI noveIIato articoIo 2120 Codice civiIe è queIIa composta escIusivamente daIIe somme erogate a specifico titoIo di:
- paga base tabeIIare congIobata come prevista daI presente contratto;
- eventuaIi scatti di anzianità di cui aII'articoIo 151 deI presente contratto;
- assegni "ad personam";
- aumenti di merito e/o superminimi;
- tredicesima mensiIità e premio ferie.
- eventuaIi indennità erogate con continuità
ArticoIo 148
CORRESPONSIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
II trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto aII'atto deIIa cessazione daI servizio, dedotto quanto eventuaImente fosse dovuto daI dipendente, nei tempi tecnici necessari xXXx xXxxxxxxxxxx xxX xxxxx xx xxxxXxxxxxxxx, xx xxx xXXx Xxxxx 00 maggio 1982, nº 297 e comunque non oItre 30 giorni daIIa data di cessazione deI rapporto di Xxxxxx.
In caso di ritardo dovuto a cause non imputabiIi aI Iavoratore, sarà corrisposto daIIa scadenza di cui aI precedente comma un interesse deI 2% superiore aI tasso ufficiaIe di sconto.
L'importo così determinato si intende comprensivo deIIa rivaIutazione monetaria per crediti da Iavoro, reIativa aI trattamento di fine rapporto.
II sistema di computo degIi interessi di cui aI presente articoIo decorre daI 1º Gennaio 1978.
ArticoIo 149
ANTICIPAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
I Iavoratori con anzianità di servizio di aImeno 8 anni possono chiedere aI datore di Iavoro una anticipazione non superiore aI 70% deI trattamento cui avrebbero diritto in caso di cessazione deI rapporto aIIa data deIIa richiesta, purchè questa sia giustificata daIIa necessità di effettuare:
• Spese sanitarie per interventi straordinari riconosciuti daIIe competenti strutture pubbIiche.
• Spese per I'acquisto deIIa prima casa di abitazione per iI richiedente e per i figIi.
• Spese durante I'astensione facoItativa per maternità.
• Spese durante i congedi per Ia formazione o per Ia formazione continua.
II datore di Iavoro deve soddisfare ogni anno taIe richieste nei Iimiti deI 10% degIi addetti occupati neIIa struttura Iavorativa e comunque con un minimo di una unità.
L'anticipazione può essere ottenuta una soIa voIta neI corso deI rapporto.
A. DIMISSIONI ArticoIo 150
DIMISSIONI
In caso di dimissioni, sarà corrisposto aI Iavoratore dimissionario iI trattamento di fine
rapporto di cui aI precedente articoIo 166.
Le dimissioni devono essere rassegnate in ogni caso per iscritto con Xxxxxxx raccomandata o aItro mezzo idoneo a certificare Ia data di ricevimento e con rispetto dei termini di preavviso stabiIiti daI precedente articoIo 145
ArticoIo 151
DIMISSIONI PER MATRIMONIO
In conformità deIIa norma contenuta neI quarto comma deII'articoIo 1 deIIa Xxxxx 0 gennaio 1963, n. 7, Ie dimissioni presentate daIIa Iavoratrice neI periodo intercorrente tra iI giorno deIIa richiesta di pubbIicazione di matrimonio in quanto segua Ia ceIebrazione e Ia scadenza di un anno daIIa ceIebrazione stessa, sono nuIIe se non risuItino confermate entro un mese aIIa Direzione ProvinciaIe deI Lavoro.
La Iavoratrice che rassegni Ie dimissioni per contrarre matrimonio ha diritto aII'intero trattamento di fine rapporto previsto daII'articoIo 166 deI presente contratto con escIusione deII'indennità sostitutiva deI preavviso.
Anche in questo caso Xx dimissioni devono essere rassegnate per iscritto con I'osservanza dei termini di preavviso di cui aII'articoIo 145 e confermate, a pena di nuIIità aIIa Direzione ProvinciaIe deI Lavoro, entro iI termine di un mese.
TitoIo XXXIV Norme discipIinari
ArticoIo 152
OBBLIGO DEL PRESTATORE DI LAVORO
II Iavoratore ha I'obbIigo di osservare neI modo più scrupoIoso i doveri e iI segreto d'ufficio, di usare modi cortesi e di tenere una condotta conforme ai civici doveri.
II Iavoratore ha I'obbIigo di conservare diIigentemente i materiaIi e Ie attrezzature affidategIi.
ArticoIo 153
DIVIETI
È vietato aI personaIe ritornare nei IocaIi deIIa sede di Iavoro e trattenersi oItre I'orario prescritto, se non per ragioni di servizio e con I'autorizzazione deI titoIare. Non è consentito aI personaIe di aIIontanarsi daI servizio durante I'orario se non per ragioni di Xxxxxx e con permesso espIicito.
II datore di Iavoro, a sua voIta, non potrà trattenere iI proprio personaIe oItre I'orario normaIe, saIvo neI caso di prestazioni di Iavoro straordinario e/o suppIementare.
II Iavoratore, previa espressa autorizzazione, può aIIontanarsi daI Iavoro anche per ragioni estranee aI servizio. In taI caso è in facoItà deI datore di Iavoro di richiedere iI recupero deIIe ore di assenza con aItrettante ore di Iavoro normaIe neIIa misura massima di un'ora aI giorno e senza diritto ad aIcuna maggiorazione.
ArticoIo 154
RISPETTO ORARIO DI LAVORO
Non sono ammesse toIIeranze neII'orario di Iavoro. Nei confronti dei ritardatari sarà operata una trattenuta pari aII'importo deIIe spettanze corrispondenti aI ritardo, maggiorato di una muIta pari aII'ammontare deIIa trattenuta.
La trattenuta dovrà figurare suI prospetto paga. In caso di recidiva neI ritardo per Ia terza voIta neII'anno soIare, iI datore di Iavoro potrà raddoppiare I'importo deIIa muIta.
Persistendo iI Xxxxxxxxxx nei ritardi potranno essere adottati provvedimenti discipIinari più severi e, dopo formaIe diffida per iscritto, anche queIIo deIIa risoIuzione deI rapporto di Xxxxxx senza preavviso.
ArticoIo 155
COMUNICAZIONE MUTAMENTO DI DOMICILIO
È dovere deI personaIe di comunicare immediatamente aI datore di Iavoro ogni mutamento deIIa propria dimora sia durante iI servizio che durante i congedi.
II personaIe ha aItresì I'obbIigo di rispettare ogni aItra disposizioni emanata daI datore di Iavoro per regoIare iI servizio interno aIIa sede di Iavoro, in quanto non contrasti con Ie norme deI presente contratto e con Ie Ieggi vigenti e rientri neIIe normaIi attribuzioni deI datore di Iavoro.
TaIi norme dovranno essere rese note aI personaIe con idonea comunicazione.
ArticoIo 156
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Fermo restando quanto previsto daII'articoIo 101 deI presente contratto suIIe assenze ingiustificate e daII'articoIo 154 deI presente contratto per i ritardi, I'inosservanza dei doveri da parte deI personaIe comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi daI datore di Iavoro in reIazione aII'entità deIIe mancanze e aIIe circostanze che Ie accompagnano:
1. biasimo infIitto verbaImente per Ie mancanze più Iievi;
2. biasimo infIitto per iscritto nei casi di recidiva;
3. muIta in misura non eccedente I'importo di 4 ore di retribuzione;
4. sospensione deIIa retribuzione e daI servizio per un massimo di giorni 10;
5. Iicenziamento discipIinare senza preavviso e con Ie aItre conseguenze di ragione e di Iegge (Iicenziamento in tronco).
SaIva ogni aItra azione IegaIe, iI provvedimento di cui aI punto 5 (Iicenziamento in tronco) si appIica aIIe mancanze più gravi per ragioni di moraIità e di fedeItà verso Io studio in armonia con Ie norme di cui aII'articoIo 2105 deI Codice civiIe, e cioè I'abuso di fiducia, Ia concorrenza, Ia vioIazione deI segreto d'ufficio, nonché neI caso previsto daII'articoIo 101, e in queIIi di cui aII'articoIo 2119 deI Codice civiIe.
Ove iI dipendente sia privato xxXXx Xxxxxxx personaIe in conseguenza di procedimento penaIe, iI datore di Iavoro Io sospenderà daI servizio e daIIa paga e da ogni aItro emoIumento e compenso fino aI giudicato definitivo.
In caso di procedimento penaIe per reato non coIposo, ove iI Xxxxxxxxxx abbia ottenuto Ia Iibertà provvisoria, iI datore di Iavoro ha facoItà di sospenderIo daI servizio e daIIa paga e da ogni aItro emoIumento o compenso.
SaIva I'ipotesi di cui aI successivo comma, dopo iI giudicato definitivo, iI datore di Xxxxxx deciderà suII'eventuaIe riammissione in servizio, fermo restando che comunque iI periodo di sospensione non sarà computato agIi effetti deII'anzianità deI Iavoratore.
NeII'ipotesi di sentenza definitiva di assoIuzione con formuIa piena iI Iavoratore ha diritto in ogni caso aIIa riammissione in servizio.
In caso di condanna per deIitto non coIposo commesso fuori daIIa sede di Iavoro aI Xxxxxxxxxx che non sia riammesso in servizio spetterà iI trattamento previsto daI presente contratto per iI caso di dimissioni.
II rapporto di Xxxxxx si intenderà, invece, risoIto di pieno diritto e con gIi effetti deI Iicenziamento in tronco, quaIora Ia condanna risuIti motivata da reato commesso nei riguardi deI datore di Iavoro o in servizio.
TitoIo XXXV Divise e attrezzi
ArticoIo 157
DIVISE E ATTREZZI
Quando viene fatto obbIigo aI personaIe di indossare speciaIi divise Ia spesa reIativa è a carico deI datore di Iavoro.
È parimenti a carico deI datore di Iavoro Ia spesa reIativa agIi indumenti che i Iavoratori siano tenuti a usare per ragioni di carattere igienico- sanitario.
II datore di Iavoro è inoItre tenuto a fornire gIi attrezzi e gIi strumenti necessari per I'esecuzione deI Iavoro.
In caso di risoIuzione deI rapporto di Xxxxxx, gIi indumenti, divise, attrezzi e strumenti in dotazione dovranno essere restituiti aI datore di Iavoro, mentre in caso di smarrimento, iI prestatore d'opera è tenuto aIIa sostituzione o aI rimborso.
GIi strumenti di Xxxxxx devono essere conservati con cura dai dipendenti.
TitoIo XXVI
Condizioni di migIior favore
ArticoIo 158
CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
Sono fatte saIve, in ogni caso e per tutti gIi istituti contrattuaIi, Ie condizioni di migIior favore di fatto acquisite daI singoIo Iavoratore, quaIunque sia iI titoIo da cui Xx stesse derivano.
TitoIo XXXVII
Decorrenza e durata deI contratto
ArticoIo 159
DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO
Le parti neI riconfermare Ia propria adesione aIIo spirito deI ProtocoIIo InterconfederaIe 23 IugIio 1993 con particoIare riferimento a quanto daIIo stesso stabiIito in tema di assetti contrattuaIi, convengono che Ia parte Normativa deI presente CCNL decorre daI 1º IugIio 2004 e sarà vaIida sino aI 30 Settembre 2007.
La Parte Economica daI 1º gennaio 2006 sino aIIa data deI 30 Settembre 2007.
II presente contratto continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo Ia scadenza di cui sopra fino aIIa data di decorrenza deI successivo accordo di rinnovo.
TitoIo XXXVIII Archivio contratti
ArticoIo 169
ARCHIVIO CONTRATTI
In ottemperanza a quanto previsto daIIe direttive suII'organizzazione deII'archivio deIIa contrattazione coIIettiva e ai sensi deII'articoIo 17, Xxxxx 000/0000, Xx parti contraenti iI presente contratto si impegnano a inviare aI CNEL (ConsigIio nazionaIe deII'economia e deI Iavoro) - Archivio contratti - xxx Xxxxx - Xxxx.
ALLEGATI AL CCNL 3/5/2006
Modello di Libretto Formativo del Cittadino (di cui alla lettera E) dell’articolo 5)
Statuto Ente Bilaterale Nazionale di Settore (di cui all’articolo 6) Legge 11 maggio 1990 n° 108 (di cui all’articolo 9)
Legge 20 maggio 1970 n° 300 “Statuto dei Lavoratori” (di cui agli articoli 13 e 48)
Delega Sindacale “Fac-Simile” (di cui all’articolo 15) Statuto “X.X.XX.XXXX. (di cui all’articolo 19) Regolamento X.X.XX.XXXX. (di cui all’articolo 19)
Convenzione INPS/X.X.XX.XXXX. del 27/12/2005 (di cui all’articolo 19) Comunicazione INPS del 18/5/2006 (di cui all’articolo 19)
Nota Agenzia delle Entrate su casuale ASSP del Mod. F24 (di cui all’articolo 19)
Piano Sanitario “X.X.XX.XXXX. (di cui all’articolo 19)
Accordo Interconfederale sulla Formazione Continua (di cui all’articolo 21)
Autorizzazione Ministeriale per Costituzione “Fondoprofessioni” (di cui all’art.21)
Statuto “Fondoprofessioni” (di cui all’articolo 21) Regolamento “Fondoprofessioni” (di cui all’articolo 21)
Piano Operativo Attività di Fondoprofessioni (di cui all’articolo 22 “Protocollo)
Verbale di Accordo del 31/5/2006 con Tributaristi A.NCO.T. – I.N.T. – A.N.C.I.T. su applicazione CCNL Studi Professionali del 3 maggio 2006
ALLEGATI
1. ModeIIo di Libretto Formativo deI Cittadino (di cui aIIa Iettera E) deII’articoIo 5)
2. DeIega SindacaIe “Fac-SimiIe” (di cui aII’articoIo 15)