Note metodologiche Clausole campione

Note metodologiche. Alla luce di quanto sin qui descritto, il cuore della nostra indagine sarà dedicato all’analisi delle forme di retribuzione variabile stabilite mediante contratti collettivi
Note metodologiche. Modalità di gestione e rendicontazione
Note metodologiche. Il SIL Sardegna è costituito da un insieme modulare di applicativi informatici che consentono ai Servizi competenti in materia di lavoro di assolvere alle loro funzioni imposte dalla normativa nazionale e regionale. In particolare, le funzioni statistiche vengono assolte attraverso un applicativo che utilizza un Data WareHouse di alcune informazioni contenute nel SIL Sardegna, utili ai fini statistici. Tale applicativo, denominato “OML” – Osservatorio del Mercato del Lavoro è stato realizzato con il programma Microstrategy. L’applicativo dell’OML consente di monitorare il mercato del lavoro utilizzando i dati delle Comunicazioni Obbligatorie inviate al SIL Sardegna da parte dei datori di lavoro che operano in Sardegna. L’universo di riferimento è rappresentato, quindi, dal lavoro dipendente e non anche dal lavoro autonomo. Il lavoro autonomo è escluso dall’obbligo della Comunicazione Obbligatoria; mentre i tirocini formativi e di orientamento, le borse lavoro e la altre work experiences, pur essendo assoggettati all’obbligo di comunicazione, non sono inclusi nel dataset, in quanto non sono considerati propriamente dei contratti di lavoro. I contratti di somministrazione, a partire dal 10 gennaio 2013, sono stati esclusi dalla tabella delle tipologie contrattuali. Pertanto, essi compaiono nel dataset fino al 31/12/2012 come voce distinta. A partire dal 1° gennaio sono inclusi nel contratti a tempo indeterminato se l’assunzione è a tempo indeterminato, fra i contratti a tempo determinato se la “missione” è a tempo determinato. Poiché il sistema delle Comunicazioni Obbligatorie è entrato in funzione dall’1 marzo 2008, i dati del 2008 non possono essere pubblicati, sia per la parziale copertura annuale, sia per instabilità dei primi dati inviati al Sistema. Poiché in riferimento ad un determinato arco temporale un cittadino può essere avviato al lavoro più di una volta il numero di avviamenti non coincide con il numero di individui. Il numero di avviamenti è riconducibile al numero dei “rapporti di lavoro” instaurati e non alle mere comunicazioni obbligatorie inviate al Sistema. Infatti, può capitare che, in riferimento ad un unico “rapporto di lavoro”, il datore di lavoro invii più di una comunicazione obbligatoria - ad esempio: una d’urgenza e l’altra ordinaria, o di rettifica di alcuni dati di una comunicazione precedentemente invita. Tale problema è stato risolto a livello di query al data warehouse attraverso il conteggio univoco delle comunicazioni che i...
Note metodologiche. Il monitoraggio delle due sperimentazioni sopra richiamate impone, in termini preliminari, alcune precisazioni di metodo. Da un primo punto di vista, rispetto a un orientamento tradizionale in letteratura, volto a dare conto delle incessanti novità normative in mate- ria senza valutarne poi l’effettiva implementazione e la coerenza appli- cativa in relazione agli obiettivi dichiarati dal legislatore, si reputa ne- cessario uscire dalla mera lettura del dato normativo per seguire anche l’iter giuridico di effettiva implementazione delle misure richiamate. Una conferma, anche per i giuristi del lavoro che sono i “custodi” della disciplina in materia di apprendistato e delle linee di politica occupazio- nale e del lavoro sottostanti, della necessità di ampliare le metodologie di analisi dell’istituto e di come sia «errata l’affermazione per cui il di- ritto si studia soltanto con metodo giuridico» (33). Solo l’analisi della concreta attuazione della singola previsione normativa consentirà infatti di evidenziare incongruenze e anche alcuni palesi difetti di progettazione normativa rispetto agli obiettivi dichiarati dal legislatore e affermare con certezza che le sperimentazioni avviate non riguardano la fattispecie dell’apprendistato in senso stretto, limitandosi il legislatore a introdurre sulla carta, non senza evidenti criticità e problematiche, forme più o meno convincenti di inserimento mirato di giovani nelle amministrazioni pubbliche (infra, § 6). Da un punto di vista operativo, l’indicazione metodologica per la valu- tazione della prima sperimentazione (vedi il successivo § 4) è stata quella di suddividere la mappatura in due parti. Nella prima è stato analizzato l’avviso pubblicato il 6 giugno 2024 dal Dipartimento della funzione pubblica e il successivo decreto dipartimentale del 22 ottobre 2024, al fine di individuare le amministrazioni e le università coinvolte nella spe- rimentazione, i contratti di apprendistato attivati, e le principali caratte- ristiche di quest’ultimi: la retribuzione prevista, i requisiti richiesti ai candidati, le modalità di recesso al termine, la formazione prevista, le modalità di attuazione. Nella seconda parte sono invece stati mappati gli avvisi e le convenzioni sottoscritte tra amministrazioni e università.
Note metodologiche. Con riferimento agli aspetti metodologici e ai modelli utilizzati per le stime contenute nel DPB, si forniscono due note: 1. una nota contenente una breve descrizione della modellistica utilizzata nel DPB3 per il quadro macroeconomico e l’impatto delle riforme strutturali; 2. una “Nota metodologica” sui criteri previsivi allegata al Documento di Economia e Finanza 2018, nella quale si forniscono informazioni di dettaglio sulla metodologia, sul processo previsivo e sui modelli utilizzati per le previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica4.

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  • Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no

  • Caratteristiche tecniche Descrizione petrografica semplificata Dimensione dell'aggregato (analisi granulometrica e contenuto dei fini) Indice di appiattimento Dimensione per il filler Forma dell'aggregato grosso (per aggregato proveniente da riciclo) Resistenza alla frammentazione/frantumazione (per calcestruzzo Rck = C50/60)

  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

  • Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo 1. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. 2. Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l’eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento) con riferimento al prezzo contrattuale e comunque in misura pari alla metà; in ogni caso alle seguenti condizioni: a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da: a.1) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate; a.2) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non è stata prevista una diversa destinazione; a.3) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile; b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante; c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) ai singoli prezzi unitari contrattuali per le quantità contabilizzate e accertate dalla DL nell’anno precedente; d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta della parte che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della DL se non è ancora stato emesso il certificato di cui all’articolo 56, a cura del RUP in ogni altro caso; 3. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

  • Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.