Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo Clausole campione

Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo. 1. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. 2. Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l’eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento) con riferimento al prezzo contrattuale e comunque in misura pari alla metà; in ogni caso alle seguenti condizioni: a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da: a.1) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate; a.2) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non è stata prevista una diversa destinazione; a.3) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile; b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante; c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) ai singoli prezzi unitari contrattuali per le quantità contabilizzate e accertate dalla DL nell’anno precedente; d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta della parte che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della DL se non è ancora stato emesso il certificato di cui all’articolo 56, a cura del RUP in ogni altro caso; 3. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.
Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo. 1. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo. Anticipazione del pagamento di taluni materiali .....................................................................
Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo. 1. Ai sensi dell'articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile. 2. Ai sensi dell'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni: a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo. Ai sensi dell’articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo. 1. È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione il comma 1 dell’articolo 1664 Codice Civile. 2. Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a) IV periodo del Codice dei Contratti, in deroga a quanto previsto al comma 1 del presente articolo e al decorrere della prima annualità contrattuale è previsto un adeguamento prezzi, calcolato, con cadenza annuale sulla base della variazione dell’indice NIC (senza tabacchi) pubblicato dall’ISTAT. 3. In ogni caso, il riconoscimento della revisione di cui al comma 2, è subordinato alle seguenti condizioni e con i seguenti limiti di importo costituiti da: a) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non è già stata prevista una diversa destinazione; b) eventuali altre somme specificatamente individuate nel quadro economico approvato e non altrimenti già impegnate. All’infuori di quanto sopra previsto, non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la Stazione appaltante.
Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo. 1. Essendo previsto l’adeguamento dei prezzi unitari a seguito dell’aggiornamento dei listini prezzi di riferimento ai sensi dell’art. 4 comma 12, nel presente Accordo Quadro non si applica la revisione dei prezzi.
Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo. 1. Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), primo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e fermo restando quanto previsto dal secondo e terzo periodo della medesima lett. a), nonché ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. a), del D.L. n. 4 del 27/01/2022, convertito in Legge n. 25 del 28/03/2022, i prezzi contrattuali sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base dei prezzari di cui all’articolo 23, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., solo per l’eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. 2. L’Appaltatore potrà richiedere la revisione prezzi di cui al comma 1 tramite apposita istanza trasmessa alla Stazione appaltante tramite PEC e potrà essere domandata a partire dall’anno solare successivo a quello di presentazione dell’offerta ed entro il termine di approvazione del certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione. 3. Il Responsabile del Procedimento, supportato dal D.L. conduce apposita istruttoria al fine, in caso di revisioni in aumento, di accogliere o rigettare l’istanza avanzata dall’Appaltatore, oppure, in caso di variazioni in diminuzione, per emanare un apposito provvedimento con il quale procedere agli eventuali recuperi. 4. Sulle richieste avanzate dall’Appaltatore la Stazione appaltante si pronuncia entro 30 (trenta) giorni con provvedimento motivato. 5. Oltre al suddetto meccanismo revisionale è riconosciuto, altresì, all’Appaltatore il meccanismo compensativo di cui all’art. 29, comma 1, lett. b), del D.L. n. 4 del 27/01/2022, convertito in Legge n. 25 del 28/03/2022. In tal caso, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla Stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4. Si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse indicate al comma 7 del citato articolo 29. 6. La compensazione di cui al comma 5 è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da cost...
Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo. 12 Art. 32. Anticipazione del pagamento di taluni materiali 12 Art. 33. Cessione del contratto e cessione dei crediti 12 CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE 12