Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo Clausole campione

Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo. 1. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo. 1. Ai sensi dell’articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo. 1. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’art. 1664, primo comma, del codice civile.
Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo. Art. 32 Anticipazione del pagamento di taluni materiali .....................................................................
Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo. 1. Essendo previsto l’adeguamento dei prezzi unitari a seguito dell’aggiornamento dei listini prezzi di riferimento ai sensi dell’art. 4 comma 12, nel presente Accordo Quadro non si applica la revisione dei prezzi.
Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo. 4. Per i lavori di cui al presente Capitolato, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo. Ai sensi dell’articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. Ai sensi dell’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, se il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisce variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10% (dieci per cento) rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10% (dieci per cento), alle seguenti condizioni:
Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo. 1. Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), primo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e fermo restando quanto previsto dal secondo e terzo periodo della medesima lett. a), nonché ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. a), del D.L. n. 4 del 27/01/2022, convertito in Legge n. 25 del 28/03/2022, i prezzi contrattuali sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base dei prezzari di cui all’articolo 23, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., solo per l’eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.
Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo. 1. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice