Common use of Obblighi della Parte privata e/o del Cessionario Clause in Contracts

Obblighi della Parte privata e/o del Cessionario. 6.1 La Parte privata e/o l’eventuale Cessionario si impegnano a rimborsare all’Azienda Sanitaria qualsiasi somma non dovuta, per qualsivoglia motivo, che sia stata pagata per errore. Tale rimborso dovrà avvenire sul conto corrente indicato dall’Azienda Sanitaria e/o dalla Regione Lazio, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di accredito sul conto corrente della Parte privata e/o dell’eventuale Cessionario delle somme non dovute.

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Samples: Accordo/Contratto Ex Art. 8 Quinquies D. Lgs. N. 502/1992 E ss.mm.ii, Accordo/Contratto Ex Art. 8 Quinquies D. Lgs. N. 502/1992 E ss.mm.ii, Accordo/Contratto Ex Art. 8 Quinquies D. Lgs. N. 502/1992 E ss.mm.ii