Obbligo di fedeltà Clausole campione

Obbligo di fedeltà. Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.
Obbligo di fedeltà. Il prestatore di lavoro non potrà trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio. Tale divieto permane anche dopo la cessazione dal rapporto di lavoro.
Obbligo di fedeltà. L'ingegnere non deve accettare alcun vantaggio personale da terzi, quali imprese e fornitori. Egli considera confidenziali le cognizioni derivanti dall'adempimento del mandato e non le utilizza a scapito del committente.
Obbligo di fedeltà. Ai sensi dell'art. 2015 del codice civile, il prestatore di lavoro non può divulgare notizie che riguardino l'organizzazione e i metodi di produzione dell'impresa, né può farne uso in modo da recare pregiudizio all'impresa cooperativa. Se il dipendente viola tale obbligo il datore di lavoro può applicare nei confronti del dipendente adeguate sanzioni disciplinari. Il datore di lavoro potrà, inoltre, ricorrere in giudizio contro il lavoratore per ottenere il risarcimento del danno causato dalla violazione dell'obbligo di fedeltà. Le infrazioni del lavoratore nell'esercizio delle proprie funzioni potranno dar luogo, a seconda della gravità della mancanza, ai seguenti provvedimenti disciplinari: 1. rimprovero verbale; 2. rimprovero scritto; 3. multa; 4. sospensione dal lavoro; 5. licenziamento. Il rimprovero verbale sarà inflitto al lavoratore: a) che compia qualunque atto che arrechi pregiudizio all'immagine della cooperativa, ovvero qualsiasi altra mancanza di analoga gravità; b) ▇▇▇ compia il lavoro con disattenzione di natura involontaria e con mancanze di lieve entità. Il rimprovero scritto sarà inflitto al lavoratore: a) che compia con negligenza il proprio lavoro; b) che non giustifichi l'assenza al lavoro con tempestiva comunicazione al responsabile; c) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza giustificazione. La multa, da devolvere all'Osservatorio di cui all'articolo 5 del presente contratto, sarà inflitta al lavoratore: a) che sia in ritardo rispetto all'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione per più tre volte senza giustificazione; b) che rechi offesa ai compagni di lavoro e committenti; c) trattenga documenti della cooperativa (fatture, ricevute, presenze) oltre le date concordate con l'ufficio amministrativo. La sospensione, fino ad un massimo di 10 giorni, sarà inflitta al lavoratore: a) che abusi del nome della cooperativa per compiere azioni contrarie alla legge; b) che si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza o in condizioni psico-fisiche alterate; c) nel caso si rifiuti di adempiere agli obblighi di formazione o visi te mediche obbligatorie; d) che compia qualunque atto che pregiudichi la sicurezza propria e dei colleghi di lavoro; e) che compia azioni in grave contrasto con i principi della cooperativa. Il licenziamento potrà essere adottato: a) nel caso in cui il lavoratore non si presenti al lavoro senza giustificazione e senza darne tempestiva comunicazione al ...
Obbligo di fedeltà. Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio. 93 D.Leg. 30 marzo 2001, n. 165 - Articolo 54. Codice di comportamento.
Obbligo di fedeltà. 1. Il prestatore di lavoro non potrà trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'Impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio (Art. 2105 c.c.). 2. Tale divieto, per quanto attiene la divulgazione di notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'Impresa o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio, permane anche dopo la cessazione dal rapporto di lavoro per un periodo non inferiore a n. 12 mesi. 3. Per i Lavoratori inquadrati nella Categoria dei Quadro ed F il suddetto periodo è esteso a n. 24 mesi.)