Obbligo di fedeltà. Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.
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Samples: Employment Agreement, Licensing Agreements, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Obbligo di fedeltà. Il prestatore di lavoro non deve potrà trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditorel’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione all’organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresadell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudiziopregiudizio (Art. 2105 c.c.).
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Obbligo di fedeltà. Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditorel’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione all’organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresadell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.
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Samples: Codice Disciplinare
Obbligo di fedeltà. Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudiziopregiudizio .
1.3.1. Gli obblighi e i divieti nel settore del credito e nel settore assicurativo.
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Samples: Responsabilità Professionale Quadri Direttivi E Funzionari