Onere probatorio Clausole campione
Onere probatorio. La Banca si impegna a fornire, ogniqualvolta un cliente ne faccia richiesta, la dimostrazione che l’ordine è stato eseguito nel rispetto della presente Strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini.
Onere probatorio. L orientamento tradizionale ritiene che il creditore debba fornire la prova dell inadempimento, del danno e del nesso causale tra inadempimento e danno. Il professionista per liberarsi dalla responsabilità ha l onere di provare la causa dell inadem pim ento a lui non im putabile (forza maggiore, caso fortuito, problemi tecnici di speciale difficoltà). Tale orientamento va oggi riletto alla luce dei principi enunciati nella sentenza della Cass. civ., S.U., 30 ottobre 2001, n. 13533. La S.C. ritiene, infatti, che il cliente potrà limitarsi a fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, mentre il professionista è gravato dell onere della prova del fatto estintivo costitutivo dell avvenuto adempimento o dell esatto adempimento. In tale prospettiva la distinzione tra prestazioni di facile esecuzione e prestazioni di particolare difficoltà rileva non quale criterio di distribuzione della prova, ma per la valutazione del grado di diligenza, restando a carico del professionista la prova della particolare difficoltà.
