Disposizioni transitorie e finali Clausole campione

Disposizioni transitorie e finali. 1. Il presente contratto è immediatamente vincolante ed efficace per il Tecnico incaricato nella sua interezza, lo sarà invece per l’Amministrazione committente solo dopo l’intervenuta eseguibilità del provvedimento formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti; è comunque fatta salva la riserva di cui al comma 2. 2. Anche dopo l’approvazione di cui al comma 1, il presente contratto è vincolante per l’Amministrazione committente solo per le prestazioni per le quali sia stato assunto specifico impegno di spesa comunicato al Tecnico incaricato, nonché alle prestazioni accessorie e alle spese conglobate forfetarie limitatamente a quanto strettamente connesse con le prestazioni di progettazione preliminare. 3. Per le prestazioni ulteriori e successive a quelle di cui al comma 2, il presente contratto è vincolante per l’Amministrazione committente solo dopo che la stessa amministrazione avrà comunicato per iscritto l’ordine o la comunicazione di procedere ad eseguire una o più delle predette prestazioni ulteriori e successive, corredati dagli estremi dell’assunzione del relativo impegno di spesa, in applicazione dell’articolo 191, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (40) 4. Per le prestazioni ulteriori e successive di cui al comma 3, così come per le prestazioni opzionali di cui all’articolo 20, il presente contratto costituisce per il Tecnico incaricato specifico obbligo unilaterale e impegno irrevocabile, anche ai sensi degli articoli 1324, 1329, 1334 e 1987 del Codice civile, efficace sin dalla sua sottoscrizione, ma avente effetti nei confronti dell’Amministrazione committente solo mediante gli adempimenti di cui allo stesso comma 3. 5. E’ sempre facoltà discrezionale dell’Amministrazione committente non procedere all’affidamento oppure di procedere all’affidamento a terzi, delle prestazioni ulteriori e successive, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni vigenti. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 4, comma 4. 6. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto e la sua attuazione, ▇▇▇ comprese le spese di registrazione e i diritti di segreteria, qualora e nella misura dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere diverso dall’I.V.A. e dai contributi previdenziali integrativi alle Casse professionali di appartenenza di cui all’articolo 12, comma 4, sono a carico del Tecnico incaricato. Il Tecnico incaricato: Per l’Amministrazione committente Nel caso di società di ingegneria: il direttore tec...
Disposizioni transitorie e finali. Con successivo provvedimento dell’Autorità competente, da pubblicare sul sito del Dipartimento ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, sono adottate disposizioni per disciplinare i rapporti tra gli enti ed i volontari del servizio civile impiegati in progetti sperimentali. In sede di prima applicazione della normativa concernente il servizio civile universale possono essere apportate modifiche al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 22 aprile 2015.
Disposizioni transitorie e finali. 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, gli intermediari finanziari e i confidi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106, nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 o nella sezione di cui all'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche' le societa' fiduciarie previste dall'articolo 199, comma 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto legislativo, possono continuare a operare per un periodo di 12 mesi successivi al completamento degli adempimenti indicati al comma 3. 2. Fino alla scadenza del periodo indicato al comma 1, la Banca d'Italia continua a tenere l'elenco generale, l'elenco speciale e la sezione separata; dal completamento degli adempimenti indicati al comma 3 non possono essere iscritti nuovi soggetti. 3. L'iscrizione nell'albo e negli elenchi, ivi comprese le relative sezioni separate, previsti dalla nuova disciplina introdotta con il presente titolo III e' subordinata all'entrata in vigore delle disposizioni attuative e, se del caso, alla costituzione degli Organismi ivi previsti; le Autorita' competenti vi provvedono al piu' tardi entro il 31 dicembre 2011. 4. Per assicurare un passaggio ordinato alla nuova disciplina introdotta con il presente titolo III: a) entro il termine indicato al comma 1, gli intermediari finanziari che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo esercitano nei confronti del pubblico l'attivita' di assunzione di partecipazioni ivi compresi quelli di cui all'articolo 155, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 abrogato ai sensi dell'articolo 8 del presente decreto, chiedono alla Banca d'Italia la cancellazione dagli elenchi di cui al comma 1, attestando di non esercitare attivita' riservate ai sensi di legge; b) entro tre mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni attuative del presente decreto, gli intermediari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o inclusi nella vigilanza consolidata bancaria, che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo esercitano l'attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, presentano istanza di autorizzazione ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come ...
Disposizioni transitorie e finali. 1. La Provincia di Latina con una o più deliberazioni può: a) dettare circolari, direttive operative e linee guida al fine di omogeneizzare lo svolgimento delle attività di esercizio, manutenzione, controllo, accertamento e ispezione degli impianti termici, di cui al presente regolamento e nel rispetto dello stesso; b) prevedere le modalità per la realizzazione di campagne informative rivolte ai cittadini. 2. La Provincia di Latina, con successivi atti, disciplina le modalità operative di gestione del presente Regolamento, nonché i relativi tempi di attuazione; 3. In fase di prima applicazione del presente regolamento sono considerati esperti e quindi idonei all’esercizio delle attività di ispezione tutti gli ispettori già iscritti in appositi elenchi istituiti dalle autorità competenti, purché in possesso dei requisiti richiesti dall’allegato C al d.p.r. 74/2013. 4. In armonia con quanto stabilito dall’articolo 9, comma 6 del d.p.r. 74/2013, nelle more dell’adozione della delibera di giunta regionale specifica, la Regione riconosce come abilitanti i corsi e gli esami di idoneità tecnica tenuti da ENEA – Unità Tecnica Efficienza Energetica, nonché i corsi di aggiornamento con superamento dell’esame finale tenuti dallo stesso ▇▇▇▇. Nelle more della adozione della suddetta deliberazione la Provincia di Latina riconosce tali corsi come requisito di partecipazione all’eventuale selezione per l’acquisizione di nuovi ispettori. 5. Nelle more della costituzione del catasto unico regionale degli impianti termici degli edifici di cui all’articolo 24, la Provincia di Latina trasmette alla direzione regionale competente in materia di impianti termici, entro e non oltre il 30 aprile del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore del presente regolamento, eventualmente reiterabili alle successive scadenze biennali fino a tale costituzione, le risultanze circa lo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici relativi al territorio di competenza, nonché le risultanze delle ispezioni effettuate negli ultimi due anni attraverso la compilazione delle schede di cui all’allegato 14. 6. In attuazione dell’articolo 9, comma 5 bis, del d.lgs. 102/2014 e successive modifiche, ferme restando le condizioni di fattibilità tecnica ed efficienza in termini di costi, i contatori di fornitura, i sotto-contatori o i sistemi di contabilizzazione del calore individuali di cui al comma 5 del medesimo articolo, che siano installati dopo il 25 ottobre 2020, sono leggibil...
Disposizioni transitorie e finali. CAPO I DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Disposizioni transitorie e finali. 1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato, si rinvia alle norme vigenti in materia di appalti di pubblici servizi ed alle disposizioni di legge in vigore nonché alle norme e leggi vigenti in materia socio assistenziale ed in particolare alla L. 328/2000 e alla L.R. n. 23/05 e regolamenti di attuazione.
Disposizioni transitorie e finali. 1. I rapporti tra le Parti attinenti all’esecuzione del presente Convenzione sono regolati dalle norme vigenti al momento della sua sottoscrizione. 2. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, le Parti fanno rinvio alla Legge Quadro, alla Legge Regionale, nonché alla normativa nazionale e regionale in materia di servizi pubblici. 3. Il Gestore elegge il proprio domicilio in Lodi, via dell’Artigianato 1/3.
Disposizioni transitorie e finali. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il responsabile del procedimento derivante dal presente bando, limitatamente alle attività di specifica ed esclusiva competenza del Dipartimento, è il dirigente del Servizio gestione degli operatori volontari e
Disposizioni transitorie e finali. 1. Il presente contratto è vincolante per l’Ente committente solo per le prestazioni per le quali sia stato assunto specifico impegno di spesa, che deve essere comunicato al Professionista. 2. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto e alla sua attuazione, ▇▇▇ comprese le spese di registrazione e i diritti di segreteria, se e nella misura in cui siano dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere sono a carico del Professionista.
Disposizioni transitorie e finali. Norme di inquadramento del personale in servizio nel nuovo sistema di classificazione e norme finali transitorie Art. 74 - ▇▇▇▇▇ di salvaguardia con riferimento all’articolo 72 del D.Lgs. n. 29/1993 Art. 75 Tabella B – Tabella di corrispondenze per il primo inquadramento nella nuova classificazione Tabella D – Aumenti trattamento tabellare Tabella E1 – Valori tabellari al 1.11.1998 Tabella E2 – Valori tabellari al 1.7.1999 Tabella F – Indennità di Ateneo - DICHIARAZIONI CONGIUNTE - DICHIARAZIONI A VERBALE