Disposizioni transitorie e finali Clausole campione

Disposizioni transitorie e finali. Con successivo provvedimento dell’Autorità competente, da pubblicare sul sito del Dipartimento ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, sono adottate disposizioni per disciplinare i rapporti tra gli enti ed i volontari del servizio civile impiegati in progetti sperimentali. In sede di prima applicazione della normativa concernente il servizio civile universale possono essere apportate modifiche al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 22 aprile 2015. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il responsabile del procedimento derivante dal presente bando, limitatamente alle attività di specifica ed esclusiva competenza del Dipartimento, è il dirigente del Servizio assegnazione e gestione dell’Ufficio per il Servizio Civile Nazionale del Dipartimento. Roma, 20 agosto 2018
Disposizioni transitorie e finali. 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, gli intermediari finanziari e i confidi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106, nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 o nella sezione di cui all'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche' le societa' fiduciarie previste dall'articolo 199, comma 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto legislativo, possono continuare a operare per un periodo di 12 mesi successivi al completamento degli adempimenti indicati al comma 3.
Disposizioni transitorie e finali. 1. I rapporti tra le Parti attinenti all’esecuzione del presente Convenzione sono regolati dalle norme vigenti al momento della sua sottoscrizione.
Disposizioni transitorie e finali. Articolo 29
Disposizioni transitorie e finali. Art. 21 – Entrata in vigore
Disposizioni transitorie e finali. CAPO I DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Disposizioni transitorie e finali. 1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato, si rinvia alle norme vigenti in materia di appalti di pubblici servizi ed alle disposizioni di legge in vigore nonché alle norme e leggi vigenti in materia socio assistenziale ed in particolare alla L. 328/2000 e alla L.R. n. 23/05 e regolamenti di attuazione.
Disposizioni transitorie e finali. Art. 26 - Entrata in vigore Con il presente disegno di legge la Giunta regionale intende promuovere, ampliare e favorire le occasioni per realizzare opere infrastrutturali pubbliche e di interesse collettivo ed interventi di riqualificazione urbana con l’apporto di capitali privati. Si tratta di un impegno che vede la Regione Campania all’avanguardia in quanto intende legiferare prima fra le regioni a statuto ordinario, specificatamente su di un argomento posto tra le sue complete competenze dalla recente riforma del titolo V della Costituzione. Anche sulla base delle esperienze in corso svolte nel territorio della Regione stessa e da numerosi Comuni sia grandi sia di piccole dimensioni, si è tratto spunto per semplificare e snellire le procedure, ma al tempo stesso si è inteso garantire la massima pubblicità e la più ampia concorsualità tra le imprese. Si tratta di una Legge che non intende sminuire l’impegno finanziario dell’Ente Regione per la realizzazione di interventi infrastrutturali ed in generale volti al miglioramento della qualità della vita, ma di sviluppare uno sforzo teso a cercare sinergie con il privato, rilanciando l’istituto della finanza di un progetto introdotto dalla L. 109/94 nell’ordinamento nazionale, che ha dimostrato propositività e capacità di investimento da parte delle aziende anche oltre le aspettative. Il Disegno di Xxxxx prende le mosse dai principi ispiratori del legislatore nazionale, ma ne intende correggere gli elementi di freno alla procedura ed adattare le disposizioni alle ampie necessità degli Enti Campani. Gli elementi ispiratori e più innovativi del Disegno di Legge Regionale che Giunta ha inteso avanzare sono i seguenti: • Consentire ai privati di presentare proposte di iniziative, senza frapporre limiti particolari al raggiungimento degli obiettivi qualora si ravvisino le capacità di un progetto di produrre reddito. • Mantenere il capo agli Enti aggiudicatori il ruolo centrale di pianificazione e programmazione e soprattutto di individuazione dei bisogni della collettività, potendosi presentare proposte solo in base alla vigente pianificazione – programmazione e ad un avviso specifico di manifestazione di volontà, volto a ricercare capitali privati per la progettazione, realizzazione e gestione di specifiche iniziative. • Garantire la più ampia pubblicità anche a livello europeo di tali volontà da parte delle diverse stazioni appaltanti che intendono realizzare iniziative con capitali privati, disponendo principi...
Disposizioni transitorie e finali. 1. Il contratto a distanza deve contenere il riferimento al presente decreto legislativo.
Disposizioni transitorie e finali. 1. I rapporti tra le Parti attinenti all’esecuzione del presente Contratto di Servizio sono regolati dalle norme vigenti al momento della sua sottoscrizione.