Disposizioni transitorie e finali. 1. Il presente contratto è immediatamente vincolante ed efficace per il Tecnico incaricato nella sua interezza, lo sarà invece per l’Amministrazione committente solo dopo l’intervenuta eseguibilità del provvedimento formale di riserva di cui al comma 2.
2. Anche dopo l’approvazione di cui al comma 1, il presente contratto è vincolante per l’Amministrazione committente solo per le prestazioni per le quali sia stato assunto specifico impegno di spesa comunicato al Tecnico incaricato, nonché alle prestazioni accessorie e alle spese conglobate forfetarie.
3. Per le prestazioni ulteriori e successive a quelle di cui al comma 2, il presente contratto è vincolante per l’Amministrazione committente solo dopo che la stessa Amministrazione avrà comunicato per iscritto l’ordine o la comunicazione di procedere ad eseguire una o più delle predette prestazioni ulteriori e successive, corredati dagli estremi dell’assunzione del relativo impegno di spesa.
4. E’ sempre facoltà discrezionale dell’Amministrazione committente non procedere all’affidamento oppure di procedere all’affidamento a terzi, delle prestazioni ulteriori e successive, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni vigenti.
5. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto e la sua attuazione, xxx comprese le spese di registrazione e i diritti di segreteria, qualora e nella misura dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere diverso dall’I.V.A. e dai contributi previdenziali integrativi alle Casse professionali di appartenenza, sono a carico del Tecnico incaricato.
6. Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R.26 aprile1986, n.131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all’imposta sul valore aggiunto (IVA).
Disposizioni transitorie e finali. Con successivo provvedimento dell’Autorità competente, da pubblicare sul sito del Dipartimento ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, sono adottate disposizioni per disciplinare i rapporti tra gli enti ed i volontari del servizio civile impiegati in progetti sperimentali. In sede di prima applicazione della normativa concernente il servizio civile universale possono essere apportate modifiche al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 22 aprile 2015.
Disposizioni transitorie e finali. 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, gli intermediari finanziari e i confidi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106, nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 o nella sezione di cui all'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche' le societa' fiduciarie previste dall'articolo 199, comma 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto legislativo, possono continuare a operare per un periodo di 12 mesi successivi al completamento degli adempimenti indicati al comma 3.
2. Fino alla scadenza del periodo indicato al comma 1, la Banca d'Italia continua a tenere l'elenco generale, l'elenco speciale e la sezione separata; dal completamento degli adempimenti indicati al comma 3 non possono essere iscritti nuovi soggetti.
3. L'iscrizione nell'albo e negli elenchi, ivi comprese le relative sezioni separate, previsti dalla nuova disciplina introdotta con il presente titolo III e' subordinata all'entrata in vigore delle disposizioni attuative e, se del caso, alla costituzione degli Organismi ivi previsti; le Autorita' competenti vi provvedono al piu' tardi entro il 31 dicembre 2011.
4. Per assicurare un passaggio ordinato alla nuova disciplina introdotta con il presente titolo III:
a) entro il termine indicato al comma 1, gli intermediari finanziari che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo esercitano nei confronti del pubblico l'attivita' di assunzione di partecipazioni ivi compresi quelli di cui all'articolo 155, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 abrogato ai sensi dell'articolo 8 del presente decreto, chiedono alla Banca d'Italia la cancellazione dagli elenchi di cui al comma 1, attestando di non esercitare attivita' riservate ai sensi di legge;
b) entro tre mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni attuative del presente decreto, gli intermediari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o inclusi nella vigilanza consolidata bancaria, che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo esercitano l'attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, presentano istanza di autorizzazione ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come ...
Disposizioni transitorie e finali. 1. Il presente Contratto Collettivo Integrativo Aziendale entra in vigore il giorno successivo alla data della sottoscrizione tra le parti, salvo diversa prescrizione, e si applica alla Dirigenza Medica, Veterinaria e S.P.T.A., la sottoscrizione è comunicata ai Dirigenti da parte dell’Azienda, con pubblicazione sul sito web aziendale, entro 15 giorni dalla stipula.
2. Per tutto quanto non disciplinato nel presente contratto e dei relativi regolamenti, le parti rinviano la materia ai contratti nazionali ed alle disposizioni legislative vigenti nazionali e regionali.
3. La verifica dell’attuazione del contratto integrativo aziendale, avverrà annualmente con produzione alle rappresentanze sindacali di una relazione sullo stato di applicazione.
4. Nel caso in cui una delle parti, in sede di verifica annuale di cui all’art. 1 ovvero in caso di novazioni normative o contrattuali (compresi gli Accordi) nazionali o regionali, dovesse evidenziare incongruenze o disallineamenti, debitamente documentati, nell’applicazione di alcuni istituti definiti dal presente CCIA potrà chiedere l’apertura di un tavolo di contrattazione al solo scopo di ridefinire l’istituto in oggetto.
5. La presente intesa non esaurisce la contrattazione decentrata che continuerà nei modi e nei tempi stabiliti dalle parti sulle materie per le quali il contratto rinvia l'esame della specifica materia al verificarsi di determinate condizioni.
6. Qualora ad un Dirigente vengono riconosciute e liquidate indennità o istituti contrattuali in contrasto con il presente C.C.I.A. o dai CC.CC.NN.L, fatto salvo il recupero delle somme indebitamente percepite, il proponente la liquidazione ed il responsabile dell’ufficio liquidante ne risponderanno in termini economici e disciplinari.
7. È fatto salvo in ogni caso quanto previsto dall’art. 9, comma 17, del D.L. 78/2010, conv. in L. 122/2010 e dell’art.2 c.3bis del d.lgs 165/2001 *.
8. Le parti comunque si riservano di incontrarsi alla emanazione di nuove disposizioni integrative, modificative o sostitutive del presente contratto integrativo.
9. Il presente Contratto Collettivo Integrativo Aziendale viene inviato agli Organi previsti ai fini della valutazione di congruità. *così come modificato con verbale del 4/4/2014. x.xx la parte pubblica x.xx le XX.XX. aziendali
Disposizioni transitorie e finali. CAPO I DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Disposizioni transitorie e finali. 1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato, si rinvia alle norme vigenti in materia di appalti di pubblici servizi ed alle disposizioni di legge in vigore nonché alle norme e leggi vigenti in materia socio assistenziale ed in particolare alla L. 328/2000 e alla L.R. n. 23/05 e regolamenti di attuazione.
Disposizioni transitorie e finali. 1. La manutenzione del quadro nazionale e delle relative specifiche tecniche e metodologiche di cui agli allegati, che costituiscono parte integrante del presente decreto, e' realizzata da un apposito gruppo tecnico istituito con il presente decreto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e composto da rappresentanti del Ministero stesso, del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con il coinvolgimento del partenariato istituzionale ed economico e sociale secondo i ruoli e le procedure previste dall'allegato 4 e con il supporto tecnico dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL).
2. In fase di prima applicazione ed entro un periodo di dodici mesi dalla data di approvazione del presente decreto, le operazioni di manutenzione di cui al comma 1 sono realizzate a partire dalle seguenti priorita' di lavoro:
a) gruppi di correlazione di cui all'art. 4, comma 5;
b) ambiti tipologici di esercizio di cui all'art. 3, comma 4, lettera c);
c) referenziazione delle qualificazioni regionali ai livelli del quadro europeo delle qualificazioni per l'apprendimento permanente e relativa inclusione nel primo aggiornamento utile del «Rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al quadro europeo EQF» di cui all'accordo in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 20 dicembre 2012.
3. Entro il termine di cui al comma 2, le qualificazioni regionali saranno rilasciate ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, fatti salvi gli effetti derivanti dalle programmazioni in corso o definite nel medesimo periodo temporale.
4. Dall'adozione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione del presente decreto nell'ambito delle competenze ad esse spettanti e secondo quanto disposto dai rispettivi statuti speciali.
6. Il Ministero lavoro e delle politiche sociali verifica l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 giugno 2015 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Disposizioni transitorie e finali. 1. Il presente contratto è vincolante per l’Ente committente solo per le prestazioni per le quali sia stato assunto specifico impegno di spesa, che deve essere comunicato al Professionista.
2. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto e alla sua attuazione, xxx comprese le spese di registrazione e i diritti di segreteria, se e nella misura in cui siano dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere sono a carico del Professionista.
Disposizioni transitorie e finali. 1. I rapporti tra le Parti attinenti all’esecuzione del presente Convenzione sono regolati dalle norme vigenti al momento della sua sottoscrizione.
2. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, le Parti fanno rinvio alla Legge Quadro, alla Legge Regionale, nonché alla normativa nazionale e regionale in materia di servizi pubblici.
3. Il Gestore elegge il proprio domicilio in Lodi, via dell’Artigianato 1/3.
Disposizioni transitorie e finali. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il responsabile del procedimento derivante dal presente bando, limitatamente alle attività di specifica ed esclusiva competenza del Dipartimento, è il dirigente del Servizio gestione degli operatori volontari e