Paga base Clausole campione

Paga base. Ai livelli di inquadramento definiti all'art. 5, Seconda parte, del presente contratto sono correlati i livelli retributivi della tabella del presente articolo. I dipendenti che nei precedenti C.C.N.L. erano inquadrati in livelli retributivi diversi, mantengono la differenza retributiva mensile, ivi compresa quella relativa alla indennità di contingenza quale superminimo ad personam non riassorbibile. Per i dipendenti assunti nel corso dell’anno 2002 la “una tantum” viene corrisposta per dodicesimi in base ai mesi di effettivo servizio prestato, intendendosi per tali anche i periodi superiori ai 15 giorni
Paga base. La retribuzione degli operatori di vendita è quella riportata nella seguente tabella:
Paga base. LIVELLI AUMENTO BIENNIO 2006/2007
Paga base. Ai livelli di inquadramento definiti all'art. 5, Seconda parte, del presente contratto sono correlati i livelli retributivi della tabella del presente articolo. I dipendenti che nei precedenti C.C.N.L. 91/93 erano inquadrati in livelli retributivi diversi, mantengono la differenza retributiva mensile, ivi compresa quella relativa alla indennità di contingenza quale superminimo ad personam non riassorbibile. Al termine del primo biennio le parti si incontreranno per procedere al rinnovo dei minimi contrattuali la cui dinamica sarà nel rispetto dei tassi di inflazione programmata per il biennio 99/2000.
Paga base. 1. Ai livelli di inquadramento definiti all'art. 5, Seconda parte, del presente contratto sono correlati i livelli retributivi della tabella del presente articolo. 2. I dipendenti che nei precedenti C.C.N.L. 91/93 erano inquadrati in livelli retributivi diversi, mantengono la differenza retributiva mensile, ivi compresa quella relativa alla indennità di contingenza quale superminimo ad personam non riassorbibile. 3. Al termine del primo biennio le parti si incontreranno per procedere al rinnovo dei minimi contrattuali la cui dinamica sarà nel rispetto dei tassi di inflazione programmata per il biennio 99/2000. VEDI TABELLA ALLEGATA CCNL 94/97 CCNL 98/99 Livello Retr. Indennità TOTALE NOV. 98 GENN. 99 SETT. 99 TOTALE RETRI. INDENN. TOTALE base contingenza AUMENTI BASE CONT. I 624.529 844.091 1.468.620 21.000 13.000 14.000 48.000 672.529 844.091 1.516.620 II 659.969 846.188 1.506.157 23.000 13.000 14.000 50.000 709.969 846.188 1.556.157 III 730.949 849.863 1.580.812 25.000 15.000 16.000 56.000 786.949 849.863 1.636.812 IV 813.542 849.986 1.663.528 28.000 16.000 18.000 62.000 875.542 849.986 1.725.528 V 920.000 856.669 1.776.669 32.000 18.000 20.000 70.000 990.000 856.669 1.846.669 VI 920.000 856.669 1.776.669 32.000 18.000 20.000 70.000 990.000 856.669 1.846.669 VII 920.000 856.669 1.776.669 32.000 20.000 48.000 100.000 1.020.000 856.669 1.876.669 VIII A 1.032.273 861.323 1.893.596 36.000 20.000 23.000 79.000 1.111.273 861.323 1.972.596 VIII B 1.132.815 867.583 2.000.398 39.000 22.000 25.000 86.000 1.218.815 867.583 2.086.398 Al fine di salvaguardare il potere di acquisto delle retribuzioni, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito anche dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva del precedente biennio.
Paga base. Ai livelli di inquadramento definiti all'art. ……….., sono correlati i livelli retributivi delle tabelle del presente articolo a far data dal …………………. Ai dipendenti a tempo indeterminato assunti anteriormente al 30 giugno 1994, delle categorie ex I, ex II, ex III, competono i superminimi ad personam come elemento della retribuzione rivalutabile e non riassorbibile. Gli arretrati contrattuali previsti dal presente articolo e dalle relative tabelle retributive allegate saranno corrisposti a tutto il personale in servizio al …………….. in un’unica soluzione come una tantum. Paga base: biennio economico 2002-2003 LIV. retr. base al 1/1/02 Indennità contingenza totale aumento totale I 466.96 481.25 948.21 94 1042.21 EX I CATEGORIA LIV. retr. base al 1/1/02 Indennità contingenza Super minimo totale aumento totale EX II CATEGORIA LIV. retr. base al 1/1/02 Indennità contingenza Super minimo totale Aumento Totale EX III CATEGORIA LIV. retr. base al 1/1/02 Indennità contingenza Super minimo totale Aumento Totale I 466.96 481.25 51.62 999.83 99 1098.83 II 493.39 482.26 64.23 1039.88 103 1142.88 III 521.54 482.95 66.97 1071.46 106 1177.46 IV 553.69 483.52 63.65 1100.86 109 1209.86 V 607.77 485.93 88.47 1182.17 117 1299.17 VI 738.87 492.95 133.15 1364.97 135 1499.97
Paga base. Area LIVELLO Salario base
Paga base. La retribuzione degli operatori di vendita è quella riportata nella seguente tabella: Qualifica Retribuzione I Livello € 1.250,00 II Livello € 1.100,00
Paga base. Alla firma del presente CCNL (22/07/1994) ai livelli di inquadramento definiti dall’art. 24 sono correlative le retribuzioni della tabella seguente.

Related to Paga base

  • Garanzia Base La Società indennizza, nei limiti delle somme assicurate indicate nella Scheda di polizza, nonché alle condizioni che seguono, i danni materiali alle cose assicurate, anche se di pro- prietà di terzi, causati da: 1) incendio; 2) azione meccanica del fulmine; 3) implosione, scoppio od esplosione non causati da ordigni esplosivi, ad eccezione di esplosivi che ad insaputa dell’Assicurato siano presenti in locali adiacenti non di sua proprietà; 4) fumo, gas, vapori, provocati da incendio di beni anche non assicurati posti nell’ambito di 50 metri dalle cose assicurate; 5) fumo, gas, vapori, fuoriusciti accidental- mente per guasto improvviso negli impianti per la produzione del calore (comprese can- ne fumarie) facenti parte dell’Abitazione, purché collegati mediante adeguate con- dutture a regolamentari canne fumarie; 6) caduta e/o urto accidentale di aeromobili, caduta di meteoriti, velivoli spaziali e di cose da questi trasportate, esclusi gli or- digni esplosivi e/o radioattivi; 7) urto di veicoli stradali o natanti (non di proprietà né in uso agli Assicurati o al Con- traente); 8) onda d’urto sonora prodotta da mezzi ae- rei per effetto del superamento del muro del suono; 9) caduta di ascensori o montacarichi per guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni; 10) la Società indennizza, inoltre, i danni ma- teriali e diretti alle cose assicurate causati da atti vandalici e dolosi e sabotaggio, anche se in occasione di scioperi, tumulti popolari e sommosse, compresi quelli di incendio, esplosione o scoppio. La garanzia è valida anche per i danni avve- ▇▇▇▇ nel corso di occupazione purché non militare del fabbricato, con l’intesa - tut- tavia - che se la durata dell’occupazione è superiore a cinque giorni l’assicurazione è limitata ai danni di incendio, esplosione o scoppio non causati da ordigni esplosivi. Sono tuttavia esclusi i danni: • di deturpamento e di imbrattamento dei muri esterni; • di furto, rapina ed estorsione, saccheggio, appropriazione indebita, truffa, smarri- mento, malversazione, concussione o im- putabili ad ammanchi di qualsiasi genere; • verificatisi nel corso di confisca, seque- stro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque Autorità di dirit- to o di fatto; • causati da atti di terrorismo; • causati con dolo dell’Assicurato, del Con- traente, delle persone che abitano con l’Assicurato o di cui lo stesso deve rispon- dere e, qualora questi non siano persone fisiche, dei rappresentanti legali, dei soci a responsabilità illimitata. La garanzia è prestata fino alla concor- renza dell’80% delle singole somme ri- spettivamente assicurate per Abitazione e/o Contenuto per annualità assicurativa e con una franchigia di € 250,00. Sono, inoltre, compresi i guasti causati alle cose assicurate per impedire o arrestare l’evento dannoso nonché le spese di salva- taggio. La Società rimborsa, se conseguenti agli eventi garantiti, anche le spese: 11) per demolire, sgomberare, smaltire e tra- sportare i residui del sinistro al più vicino scarico autorizzato. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% dell’inden- nizzo sulle partite Abitazione o Rischio Locativo e/o Contenuto con il massimo di € 20.000,00 per annualità assicurativa; 12) per la rimozione e il ricollocamento del Contenuto dell’Abitazione per consentire il ripristino del fabbricato. La garanzia è pre- stata fino alla concorrenza del 5% dell’in- dennizzo sulle partite Abitazione o Rischio Locativo e/o Contenuto con il massimo di € 2.000,00 per annualità assicurativa; 13) di trasloco e deposito, esclusivamente per l’Abitazione abituale resa inabitabile e per il periodo strettamente necessario al ripri- stino della stessa. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 2.000,00 per an- nualità assicurativa. Sono, altresì, inclusi in garanzia i danni causati da: 14) Colpa grave. La Società indennizza i dan- ni anche se determinati da colpa grave del Contraente o dell’Assicurato o delle persone di cui essi devono rispondere ai sensi di legge.

  • Diritto alla portabilità dei dati Qualora il trattamento dei Suoi Dati Personali si basi sul consenso o sia necessario per l’esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, Lei potrà: - richiedere di ricevere i Dati Personali da Lei forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (esempio: computer e/o tablet); - trasmettere i Suoi Dati Personali ricevuti ad un altro soggetto Titolare del trattamento senza impedimenti da parte della Società. Potrà inoltre richiedere che i Suoi Dati Personali vengano trasmessi dalla Società direttamente ad un altro soggetto titolare del trattamento da Lei indicato, se ciò sia tecnicamente fattibile per la Società. In questo caso, sarà Sua cura fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intenda trasferire i Suoi Dati Personali, fornendoci apposita autorizzazione scritta.

  • CONDIZIONI ECONOMICHE 9.1 Le Condizioni economiche sono le condizioni di prezzo proposte al Cliente nell’ambito della presente Offerta PLACET, sono allegate al presente Contratto e ne costituiscono parte integrante. Esse sono accettate dal Cliente in fase di conclusione del Contratto.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga: a) ad una indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione giornaliera per i giorni di malattia dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione stessa per i giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell'INPS ai sensi dell'art. 74, legge 23 dicembre 1978, n.833, secondo le modalità stabilite per i dipendenti del settore terziario, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 1, legge 29 febbraio 1980, n. 33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2, legge 29 febbraio 1980, n.33; b) ad una integrazione dell'indennità a carico dell'INPS da corrispondersi dal datore di lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure: 1) 100% (cento per cento) per i primi tre giorni (periodo di carenza); 2) 75% (settantacinque per cento) per i giorni dal 4° al 20°; 3) 100% (cento per cento) per i giorni dal 21° in poi della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Per retribuzione giornaliera si intende la quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 123. Al fine della percezione delle indennità economiche relative al periodo di malattia il lavoratore è tenuto - ai sensi dell'art. 2, legge 29 febbraio 1980, n. 33 - a recapitare o a trasmettere a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro due giorni dal rilascio da parte del medico curante, l'attestazione sull'inizio e la durata presunta della malattia, nonché i successivi certificati in caso di ricaduta o continuazione della malattia. Al momento della risoluzione del rapporto, il datore di lavoro è obbligato a rilasciare una dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti il numero di giornate di malattia indennizzate nel periodo, precedente alla data di risoluzione del rapporto, dell'anno di calendario in corso. Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se l'INPS non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità di cui alla lettera a) del presente articolo; se l'indennità stessa è corrisposta dall'INPS in misura ridotta il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall'Istituto. Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute nei casi di cui ai successivi artt. 107 e 111.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE SPESE FISSE