Diritto di ripensamento 5.1 Qualora il Contratto sia stato concluso dal Cliente finale fuori dei locali commer- ciali del Fornitore o a distanza, il Cliente può recedere dal Contratto, senza oneri e senza dover fornire alcuna motivazione, entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di conclusione del Contratto, secondo quanto previsto dal Codice del consumo, con una delle seguenti modalità, a propria scelta: (a) presentando una qualsiasi dichiarazione esplicita della sua decisione di re- cedere dal Contratto tramite Raccomandata A/R a Sorgenia S.p.A., Casella postale 14287 ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ oppure al numero di Fax ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇; (b) mediante invio del Modulo di ripensamento allegato al presente Contratto at- traverso i canali indicati nel suddetto modulo. 5.2 L’onere della prova relativa all’esercizio del diritto di ripensamento conforme- mente al presente articolo incombe sul Cliente finale. 5.3 Durante il periodo previsto per l’esercizio del diritto di ripensamento il Contratto non avrà esecuzione, salvo che il Cliente finale richieda espressamente che le procedure per dar corso all’Attivazione della fornitura vengano avviate prima che sia decorso il termine per l’esercizio del diritto di ripensamento. 5.4 La richiesta di cui sopra non comporta in alcun caso per il Cliente finale la perdita del diritto di ripensamento. 5.5 Qualora il Cliente finale eserciti il diritto di ripensamento dopo aver chiesto l’av- vio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura, e purché sia anco- ra possibile impedire l’Attivazione della medesima, il Fornitore può chiedere al Cliente finale un corrispettivo pari ai costi eventualmente sostenuti per le pre- stazioni effettuate dal Distributore e un corrispettivo ulteriore massimo pari a 23 euro IVA esclusa. Qualora, al momento dell’esercizio del diritto di ripensamento, l’Attivazione della fornitura sia già avvenuta o non possa più essere impedita, il Cliente finale è tenuto altresì al pagamento dei corrispettivi previsti dal Contratto sottoscritto, fino al momento di cessazione della fornitura stessa. 5.6 Le Parti prendono atto che: (a) se il Cliente finale esercita il diritto di ripensamento e non ha fatto prece- dentemente richiesta di avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura, la fornitura continua a essere garantita dal precedente Fornitore; (b) se il Cliente finale esercita il diritto di ripensamento avendo fatto richiesta di avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura ed essa sia già stata attivata o non sia più possibile impedirne l’attivazione, lo stesso Cliente finale può individuare un altro Fornitore o procedere alla richiesta di chiusura del Punto di fornitura, facendone espressa richiesta. In caso contrario, saran- no attivati i Servizi di ultima istanza. 5.7 Nei casi di cui sopra, il Fornitore non sarà responsabile per eventuali disagi nella fornitura sofferti dal Cliente.
Titolare del trattamento Il Titolare dei trattamenti dei dati personali di cui alla presente informativa è Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede legale in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇, 10071 Borgaro Torinese (TO).
PRESTAZIONI GARANTITE Copertura Assicurativa infortuni e malattia in caso di Inabilità Temporanea e Totale al lavoro (ITT) La garanzia si applica solo al Contraente che, al momento del Sinistro, sia Lavoratore Auto- nomo. Il rischio coperto è l’Inabilità Tempora- nea Totale al Lavoro a seguito di Infortunio o Malattia. La copertura assicurativa è sogget- ta, in caso di sinistro derivante da malattia, ad un periodo di carenza pari a 45 giorni limitata- mente alla sola prima annualità assicurativa. La copertura assicurativa è sottoposta ad un primo periodo di franchigia di 30 giorni e ad un secondo periodo di ulteriori 30 giorni imme- diatamente successivi. Il periodo di franchi- gia inizia il primo giorno di inattività lavorativa come risultante dal certificato medico. Tra- scorso il primo periodo di franchigia sopra in- dicato la Società corrisponde un importo pari al 50% del massimale indicato nella Scheda di polizza ed eventualmente al termine anche del secondo periodo di franchigia viene corri- sposto l’ulteriore 50% del massimale stesso. Copertura Assicurativa perdite pecuniarie in caso di Perdita d’impiego (PI) La garanzia si applica solo al Contraente che, al momento del Sinistro, sia Lavorato- re Dipendente ▇▇▇▇▇▇▇ che abbia superato il periodo di prova. Il rischio coperto è la per- dita d’impiego a seguito di licenziamento per “giustificato motivo oggettivo”. La copertu- ra assicurativa è soggetta ad un periodo di carenza pari a 90 giorni limitatamente alla sola prima annualità assicurativa. Solo per la liquidazione della seconda quota, di impor- to pari al 50% del massimale indicato nella Scheda di polizza, la copertura assicurativa è sottoposta ad un periodo di franchigia di 45 giorni. La Società, senza alcuna franchigia iniziale, corrisponde un importo pari al 50% del massimale indicato nella Scheda di poliz- za dal primo giorno di Perdità dell’impiego ed eventualmente al termine anche del secondo periodo di franchigia viene corrisposto l’ulte- riore 50% del massimale stesso. Nel caso in cui il Contraente, successivamente alla Per- dità dell’impiego, stipuli un nuovo contratto di lavoro subordinato o riprenda un’attività remunerata di altra natura, la seconda quota pari al 50% del massimale non sarà dovuta. Copertura Assicurativa infortuni e malattia in caso di Ricovero Ospedaliero (RO) La garanzia si applica solo al Contraente che, al momento del Sinistro, sia Lavorato- re Dipendente Pubblico o Non Lavoratore. Il rischio coperto è il Ricovero Ospedaliero a seguito di Infortunio o Malattia. La copertura assicurativa è soggetta, in caso di sinistro de- rivante da malattia, ad un periodo di carenza pari a 45 giorni limitatamente alla sola prima annualità assicurativa. La copertura assicura- tiva è sottoposta ad un primo periodo di fran- chigia di 5 giorni e ad un secondo periodo di ul- teriori 10 giorni immediatamente successivi. Il periodo di Franchigia inizia il primo giorno di Ricovero Ospedaliero (con pernottamento ed esclusi i day – hospital). Trascorso il primo periodo di franchigia la Società corrisponde un importo pari al 50% del massimale indica- to nella Scheda di polizza ed eventualmente al termine anche del secondo periodo di fran- chigia viene corrisposto l’ulteriore 50% del massimale stesso.
IL DIRIGENTE ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇
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