Prestazioni garantite Clausole campione

Prestazioni garantite. Copertura Assicurativa infortuni e malattia in caso di Inabilità Temporanea e Totale al lavoro (ITT) La garanzia si applica solo al Contraente che, al momento del Sinistro, sia Lavoratore Auto- nomo. Il rischio coperto è l’Inabilità Tempora- nea Totale al Lavoro a seguito di Infortunio o Malattia. La copertura assicurativa è sogget- ta, in caso di sinistro derivante da malattia, ad un periodo di carenza pari a 45 giorni limitata- mente alla sola prima annualità assicurativa. La copertura assicurativa è sottoposta ad un primo periodo di franchigia di 30 giorni e ad un secondo periodo di ulteriori 30 giorni imme- diatamente successivi. Il periodo di franchi- gia inizia il primo giorno di inattività lavorativa come risultante dal certificato medico. Tra- scorso il primo periodo di franchigia sopra in- dicato la Società corrisponde un importo pari al 50% del massimale indicato nella Scheda di polizza ed eventualmente al termine anche del secondo periodo di franchigia viene corri- sposto l’ulteriore 50% del massimale stesso. Copertura Assicurativa perdite pecuniarie in caso di Perdita d’impiego (PI) La garanzia si applica solo al Contraente che, al momento del Sinistro, sia Lavorato- re Dipendente Xxxxxxx che abbia superato il periodo di prova. Il rischio coperto è la per- dita d’impiego a seguito di licenziamento per “giustificato motivo oggettivo”. La copertu- ra assicurativa è soggetta ad un periodo di carenza pari a 90 giorni limitatamente alla sola prima annualità assicurativa. Solo per la liquidazione della seconda quota, di impor- to pari al 50% del massimale indicato nella Scheda di polizza, la copertura assicurativa è sottoposta ad un periodo di franchigia di 45 giorni. La Società, senza alcuna franchigia iniziale, corrisponde un importo pari al 50% del massimale indicato nella Scheda di poliz- za dal primo giorno di Perdità dell’impiego ed eventualmente al termine anche del secondo periodo di franchigia viene corrisposto l’ulte- riore 50% del massimale stesso. Nel caso in cui il Contraente, successivamente alla Per- dità dell’impiego, stipuli un nuovo contratto di lavoro subordinato o riprenda un’attività remunerata di altra natura, la seconda quota pari al 50% del massimale non sarà dovuta. Copertura Assicurativa infortuni e malattia in caso di Ricovero Ospedaliero (RO) La garanzia si applica solo al Contraente che, al momento del Sinistro, sia Lavorato- re Dipendente Pubblico o Non Lavoratore. Il rischio coperto è il Ricovero Ospedaliero a seguito d...
Prestazioni garantite. Le garanzie vengono prestate al Locatore assicurato esclusivamente nei casi di morosità del Conduttore per: a) l’esercizio di diffida stragiudiziale del Conduttore, come da par. 1) del precedente Art. 22, al pagamento dei canoni insoluti e/o degli oneri accessori insoluti; b) l’esercizio di azione giudiziale di sfratto per morosità, ai sensi dell’art. 658 del Codice di Procedura Civile, nei confronti del Conduttore. La presente garanzia viene prestata con l’applicazione di una franchigia fissa ed assoluta a carico del Locatore di € 258,00. Si considera in garanzia la morosità non inferiore a giorni 30.
Prestazioni garantite. A. PRESTAZIONI CONNESSE A RICOVERI O INTERVENTI CHIRURGICI 1) Per intervento chirurgico, in regime di ricovero in Istituto di Cura o in regime ambulatoriale o in regime di Day Hospital: a) onorari del chirurgo, dell’aiuto chirurgo, dell’assistente, dell’anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento; diritti di sala operatoria e materiale di intervento (compresi gli apparecchi protesici, terapeutici e le endoprotesi applicati durante l’intervento); b) assistenza e prestazioni mediche, chirurgiche ed infermieristiche, cure, accertamenti diagnostici, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali, terapie, esami effettuati durante il periodo di ricovero relativo all’intervento subito o sostenuti durante il Day Hospital o in ambulatorio per l’intervento chirurgico; c) rette di degenza; d) accertamenti diagnostici, compresi gli onorari medici, effettuati anche al di fuori dell’Istituto di Cura nei 120 gg. precedenti il ricovero; e) esami, medicinali, prestazioni mediche, chirurgiche ed infermieristiche, trattamenti fisioterapici e rieducativi, terapie, acquisto e/o noleggio di apparecchi protesici, terapeutici e sanitari (incluse le carrozzelle ortopediche), effettuate nei 120 gg. successivi alla data della dimissione dal ricovero e rese necessarie dall’intervento chirurgico; f) prestazioni sanitarie rese necessarie per il prelievo sul donatore nel caso di trapianti di organi o parti di essi; per le donazioni da vivente sono comprese le prestazioni sanitarie durante il ricovero riferite al donatore a titolo di accertamenti diagnostici, assistenza medica ed infermieristica, intervento chirurgico di espianto, cure, medicinali e rette di degenza. Sono altresì comprese le spese per il trasporto di organi o di parti di essi; g) trasporto con idoneo mezzo all’Istituto di Cura e viceversa nell’ambito dello Stato dove è situata la Sede di servizio, fino alla concorrenza di € 4.000,00 per sinistro; h) interventi alle adenoidi e/o tonsille effettuati su bambini-ragazzi di età non superiore a 14 anni fino alla concorrenza di € 2.000,00 per persona; Sono altresì inclusi i ricoveri per interventi chirurgici derivanti dalle seguenti patologie, compresi gli interventi di implantologia dentale: osteiti mascellari, neoplasie ossee della mandibola e della mascella, cisti follicolari, cisti radicolari, adamantinoma, odontoma. 2) Per ricovero in Istituto di Cura che non comporti intervento chirurgico: a) rette di degenza; b) accertamenti diagnostici, assist...
Prestazioni garantite. La garanzia è operante nell’ambito della vita privata, esclusivamente per i seguenti casi:
Prestazioni garantite. La garanzia Tutela giudiziaria è of- ferta con due massimali, per ogni sinistro senza limite per anno, tra i quali scegliere: » Pacchetto Base con massimale pari a € 7.000,00 » Pacchetto Deluxe con massimale pari a € 15.000,00.
Prestazioni garantite. 8.A COPERTURA PER DECESSO Compagnia Assicuratrice: Credemvita S.p.A. Rischio assicurato
Prestazioni garantite. 7.A COPERTURA PER DECESSO Compagnia Assicuratrice: Credemvita S.p.A. Persone Assicurate
Prestazioni garantite. Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. “OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE” valgono, per fatti relativi alle unità abitative immobiliari per i seguenti casi: 1. le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, nel cui novero non rientrano le persone indicate all’Art. “SOGGETTI ASSICURATI”, anche in caso di costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte; 2. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; 3. vertenze di lavoro con i dipendenti del condominio; 4. recupero delle spese condominiali nei confronti dei condomini morosi; tale garanzia opera a condizione che la rata scaduta e inevasa si riferisca a periodi di tempo coperti dalla presente Xxxxxxx; 5. vertenze con i condomini per l’inosservanza di norme di legge o disposizioni del regolamento condominiale, tale garanzia opera con una franchigia fissa di Euro 500,00 per sinistro; 6. vertenze nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte relative al condominio assicurato; 7. vertenze relative alla proprietà e agli altri diritti reali inerenti il condominio assicurato; 8. l’azione legale e procedura arbitrale con Società assicuratrici, diverse da Europ Assistance, per contratti assicurativi che riguardano il condominio. Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del “fondo spese ed onorari” richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura, fino alla concorrenza dei seguenti limiti: Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all’entità del “fondo spese” riconosciuto. Europ Assistance conserva il diritto di ripetere nei confronti dell’Assicurato ogni importo anticipato allo stesso, qualora venga riconosciuta la colpa grave od il dolo dell’Assicurato stesso nell’evento che ha dato origine alla controversia.
Prestazioni garantite. La garanzia assicurativa riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato (ed opera a favore del Condominio nella persona dell’amministratore in carica) riferita ai seguenti casi:
Prestazioni garantite. La garanzia è operante esclusivamente per: a) Xxxxx subiti sostenere l’esercizio di pretese al risarci- mento danni extracontrattuali a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi.