Common use of Passaggio temporaneo e cumulo di mansioni Clause in Contracts

Passaggio temporaneo e cumulo di mansioni. Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corri- spondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito, ovvero a mansioni equi- valenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore cui si applica la disciplina speciale parte prima ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione stessa diviene definitiva, decorsi 30 giorni continuativi nell’esercizio delle dette mansioni superiori o 60 giorni non continuativi di esercizio delle dette mansioni superiori nell’arco di un anno. I lavoratori ai quali si applica la disciplina speciale parte terza e seconda che disimpegnino, non continuativamente, mansioni di categoria superiore hanno diritto al passaggio a detta cate- goria superiore purché la somma dei singoli periodi, nel giro massimo di due anni raggiunga mesi 6 per il passaggio alla 6ª, 7ª e 8ª categoria professionale, mesi 3 per il passaggio alla 5ª categoria professionale e mesi 2 per il passaggio alle rimanenti categorie. L’esplicazione di mansioni di categoria superiore in sostituzione di altro lavoratore assente per per- messo o congedo, malattia, gravidanza e puerperio, infortunio, ferie, servizio militare di leva o richia- mo alle armi di durata non superiore a sei mesi, aspettativa, non dà luogo a passaggio di categoria, salvo il caso della mancata riammissione del lavoratore sostituito nelle sue precedenti mansioni. Al lavoratore cui si applica la disciplina speciale parte terza, comunque assegnato a compiere mansioni inerenti categoria superiore a quella di appartenenza deve essere corrisposto, in aggiunta alla sua normale retribuzione, un adeguato compenso non inferiore alla differenza tra la predetta sua normale retribuzione e quella che gli sarebbe spettata in caso di passaggio defi- nitivo alla categoria superiore. Fermo restando quanto stabilito in materia di mansioni dall’art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e dell’art. 6 punto C) del presente contratto in materia di mobilità, ai lavoratori che sono assegnati con carattere di continuità alle esplicazioni dei compiti o funzioni di diverse categorie sarà attribuita la categoria corrispondente al compito o funzione superiore. Nel caso in cui al lavoratore siano assegnati più compiti o funzioni, anche se intercalati nel tempo, o con carattere di continuità, inerenti a compiti o funzioni diverse appartenenti alla stes- sa categoria, o funzioni plurime o polivalenti, la categoria attribuita sarà quella relativa ai valori professionali complessivamente valutati.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Passaggio temporaneo e cumulo di mansioni. Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corri- spondenti corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito, ovvero a mansioni equi- valenti equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore cui si applica la disciplina speciale parte prima ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione stessa diviene definitiva, decorsi 30 giorni continuativi nell’esercizio delle dette mansioni superiori o 60 giorni non continuativi di esercizio delle dette mansioni superiori nell’arco di un anno. I lavoratori ai quali si applica la disciplina speciale parte terza e seconda che disimpegnino, non continuativamente, mansioni di categoria superiore hanno avranno diritto al passaggio a detta cate- goria categoria superiore purché la somma se disimpegnano le mansioni superiori per un periodo pari a: - 30 giorni continuativi, ovvero 75 giorni non continuativi nell’arco di un anno o 6 mesi non continuativi nell’arco di tre anni. - 3 mesi continuativi, ovvero 9 mesi non continuativi nell’arco dei singoli perioditre anni per l’acquisizione della 7a, nel giro massimo di due anni raggiunga mesi 6 per il passaggio alla 6ª8a, e 9a categoria professionale, mesi 3 per il passaggio alla 5ª categoria professionale e mesi 2 per il passaggio alle rimanenti categorie. L’esplicazione di mansioni di categoria superiore in sostituzione di altro lavoratore assente per per- messo permesso o congedo, malattia, gravidanza e puerperio, infortunio, ferie, servizio militare di leva o richia- mo richiamo alle armi di durata non superiore a sei mesi, aspettativa, non dà luogo a passaggio di categoria, salvo il caso della mancata riammissione del lavoratore sostituito nelle sue precedenti mansioni. Al lavoratore cui si applica la disciplina speciale parte terza, comunque assegnato a compiere mansioni inerenti alla categoria superiore a quella di appartenenza deve essere corrisposto, in aggiunta alla sua normale retribuzione, un adeguato compenso non inferiore alla differenza tra la predetta sua normale retribuzione e quella che gli sarebbe spettata in caso di passaggio defi- nitivo definitivo alla categoria superiore. Fermo restando quanto stabilito in materia di mansioni dall’art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e dell’art. 6 punto Cdell’articolo 10 lettera B) del presente contratto in materia di mobilità, ai lavoratori che sono assegnati con carattere di continuità alle esplicazioni dei compiti o funzioni di diverse categorie sarà attribuita la categoria corrispondente al compito o funzione superiore. Nel caso in cui al lavoratore siano assegnati più compiti o funzioni, anche se intercalati nel tempo, o con carattere di continuità, inerenti a compiti o funzioni diverse appartenenti alla stes- sa stessa categoria, o funzioni plurime o polivalenti, la categoria attribuita sarà quella relativa ai valori professionali complessivamente valutati.

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Samples: Collective Bargaining Agreement

Passaggio temporaneo e cumulo di mansioni. Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corri- spondenti corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito, ovvero a mansioni equi- valenti equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore cui si applica la disciplina speciale parte prima ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione stessa diviene definitiva, decorsi 30 giorni continuativi nell’esercizio delle dette mansioni superiori o 60 giorni non continuativi di esercizio delle dette mansioni superiori nell’arco di un anno. I lavoratori ai quali si applica la disciplina speciale parte terza e seconda che disimpegnino, non continuativamente, mansioni di categoria superiore hanno avranno diritto al passaggio a detta cate- goria categoria superiore purché la somma dei singoli periodise disimpegnano le mansioni superiori per un periodo pari a: - 30 giorni continuativi, nel giro massimo ovvero 75 giorni non continuativi nell’arco di due anni raggiunga un anno o 6 mesi 6 per il passaggio alla 6ªnon continuativi nell’arco di tre anni. a a a della 7 , 8 , e 9 categoria professionale, mesi 3 per il passaggio alla 5ª categoria professionale e mesi 2 per il passaggio alle rimanenti categorie. L’esplicazione di mansioni di categoria superiore in sostituzione di altro lavoratore assente per per- messo permesso o congedo, malattia, gravidanza e puerperio, infortunio, ferie, servizio militare di leva o richia- mo richiamo alle armi di durata non superiore a sei mesi, aspettativa, non dà luogo a passaggio di categoria, salvo il caso della mancata riammissione del lavoratore sostituito nelle sue precedenti mansioni. Al lavoratore cui si applica la disciplina speciale parte terza, comunque assegnato a compiere mansioni inerenti alla categoria superiore a quella di appartenenza deve essere corrisposto, in aggiunta alla sua normale retribuzione, un adeguato compenso non inferiore alla differenza tra la predetta sua normale retribuzione e quella che gli sarebbe spettata in caso di passaggio defi- nitivo definitivo alla categoria superiore. Fermo restando quanto stabilito in materia di mansioni dall’art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e dell’art. 6 punto Cdell’articolo 10 lettera B) del presente contratto in materia di mobilità, ai lavoratori che sono assegnati con carattere di continuità alle esplicazioni dei compiti o funzioni di diverse categorie sarà attribuita la categoria corrispondente al compito o funzione superiore. Nel caso in cui al lavoratore siano assegnati più compiti o funzioni, anche se intercalati nel tempo, o con carattere di continuità, inerenti a compiti o funzioni diverse appartenenti alla stes- sa stessa categoria, o funzioni plurime o polivalenti, la categoria attribuita sarà quella relativa ai valori professionali complessivamente valutati.

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Samples: Collective Labor Agreement

Passaggio temporaneo e cumulo di mansioni. Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corri- spondenti corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito, ovvero a mansioni equi- valenti equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore cui si applica la disciplina speciale parte prima ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione stessa diviene definitiva, decorsi 30 giorni continuativi nell’esercizio delle dette mansioni superiori o 60 giorni non continuativi di esercizio delle dette mansioni superiori nell’arco di un anno. I lavoratori ai quali si applica la disciplina speciale parte terza e seconda che disimpegnino, non continuativamente, mansioni di categoria superiore hanno diritto al passaggio a detta cate- goria categoria superiore purché la somma dei singoli periodi, nel giro massimo di due anni raggiunga mesi 6 per il passaggio alla 6a, 7a e 8a categoria professionale, mesi 3 per il passaggio alla 5a categoria professionale e mesi 2 per il passaggio alle rimanenti categorie. L’esplicazione di mansioni di categoria superiore in sostituzione di altro lavoratore assente per per- messo permesso o congedo, malattia, gravidanza e puerperio, infortunio, ferie, servizio militare di leva o richia- mo richiamo alle armi di durata non superiore a sei mesi, aspettativa, non dà luogo a passaggio di categoria, salvo il caso della mancata riammissione del lavoratore sostituito nelle sue precedenti mansioni. Al lavoratore cui si applica la disciplina speciale parte terza, comunque assegnato a compiere mansioni inerenti categoria superiore a quella di appartenenza deve essere corrisposto, in aggiunta alla sua normale retribuzione, un adeguato compenso non inferiore alla differenza tra la predetta sua normale retribuzione e quella che gli sarebbe spettata in caso di passaggio defi- nitivo definitivo alla categoria superiore. Fermo restando quanto stabilito in materia di mansioni dall’art. 13 della legge 20 maggio 197020/5/1970, n. 300 e dell’art. 6 punto C) del presente contratto in materia di mobilità, ai lavoratori che sono assegnati con carattere di continuità alle esplicazioni dei compiti o funzioni di diverse categorie sarà attribuita la categoria corrispondente al compito o funzione superiore. Nel caso in cui al lavoratore siano assegnati più compiti o funzioni, anche se intercalati nel tempo, o con carattere di continuità, inerenti a compiti o funzioni diverse appartenenti alla stes- sa stessa categoria, o funzioni plurime o polivalenti, la categoria attribuita sarà quella relativa ai valori professionali complessivamente valutati.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (Ccnl)