PENALI E RISARCIMENTO DANNI Clausole campione
PENALI E RISARCIMENTO DANNI. Il mancato adempimento delle prestazioni previste dal presente capitolato, ovvero proposte nell’offerta tecnica presentata in sede di gara, dipendenti da colpa del Broker, comporterà l’applicazione di una penale compresa fra 0,3 per mille (pari a € 97,00) e l’1 per mille (pari a € 323,00) dell’importo contrattuale netto che verrà determinata in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, salvo il maggior danno subito, per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati nel presente capitolato o nell’offerta tecnica. Deve considerarsi ritardo anche l’ipotesi di servizi resi in modo parzialmente difforme. Di conseguenza la predetta penale verrà applicata fino a quando i servizi non inizieranno ad essere resi in modo conforme alle disposizioni del presente capitolato e dell’offerta tecnica. L’applicazione della penale sarà preceduta da una formale contestazione d’addebito a seguito della quale il ▇▇▇▇▇▇ avrà facoltà di presentare controdeduzioni scritte entro e non oltre 10 giorni dalla data della contestazione. In caso di non accettazione delle giustificazioni, ovvero decorso infruttuosamente il termine per la presentazione delle stesse, l’Ente si riserva di applicare le penalità, fatto salvo il diritto per l’Ente medesimo al risarcimento del danno. L’applicazione della penale non esonera il Broker dall’adempimento della prestazione il cui inadempimento ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale. La penale sarà assolta tramite escussione della cauzione definitiva e la successiva integrazione dell’importo dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta.
PENALI E RISARCIMENTO DANNI. In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico, in relazione alla gravità dell’inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del 10% dell’importo contrattuale (▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇). È fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico.
PENALI E RISARCIMENTO DANNI. Il Comune di Serramazzoni e la Serramazzoni Patrimonio s.r.l. avranno diritto al risarcimento danni che eventualmente dovessero subire per cause imputabili a negligenze, errori professionali, omissioni del broker. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente capitolato, determina l’applicazione delle seguenti penali:
a) la mancata presentazione dei capitolati speciali d’appalto nei termini previsti dalle presenti norme o nei minori termini presentati con l’offerta, derivanti da cause imputabili al Broker, verrà applicata una penalità pari ad Euro 100,00= per i primi 15 giorni solari di ritardo dal sedicesimo giorno al trentesimo giorno la penalità verrà applicata nella misura pari ad Euro 200,00 giornaliere; dopo il trentesimo giorno di ritardo, derivante da cause imputabili al Broker, il Comune di Serramazzoni si riserva la facoltà di rescindere il contratto e di incamerare il deposito cauzionale definitivo;
b) la mancata presentazione della relazione annuale, da rendersi entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla congruità ed efficacia delle coperture assicurative in essere nell’anno di riferimento, verrà applicata una penalità pari ad Euro 150,00 per ogni 10 giorni solari di ritardo;
c) La mancata presenza del referente sinistri a supporto del Responsabile del competente Servizio dell’Ente o suo delegato agli incontri coi periti di parte per la definizione degli indennizzi dei sinistri, comporterà una penalità pari ad Euro 200,00 per ogni mancata presenza;
d) La mancata trasmissione semestrale della situazione sinistri relativamente alle polizze stipulate, analisi dell’andamento storico dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi ed elaborazione di opportune strategie per diminuire la sinistrosità, verrà applicata una penalità pari ad Euro 100,00.= per ogni giorno solare di ritardo; Oltre a quanto sopra, nel caso in cui la gara per i servizi assicurativi indetta dal Comune di Serramazzoni con l'apporto del broker, nonostante la dichiarazione di cui al punto d) del precedente art. 5, dovesse andare deserta, al broker non sarà riconosciuto alcun compenso dovendo il medesimo comunque collaborare con l’ente per pervenire nel più breve tempo possibile all’aggiudicazione. Inoltre in caso di inadempimento degli obblighi previsti dal presente disciplinare e che il Broker si è assunto (non citati in precedenza) il Comune di Serramazzoni, dopo richiamo scritto, verificata la persistenza degli inadempimenti ed acquisite le contro deduzioni del B...
PENALI E RISARCIMENTO DANNI. In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, la Fondazione, in relazione alla gravità dell’inadempi- mento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del 10% dell’importo contrattuale pattuito (IVA ESCLUSA). E’ fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dalla Fondazione.
