Common use of Piani di sicurezza Clause in Contracts

Piani di sicurezza. Per cantieri ove previsto a norma del D.Lgs. 81 del 2008 è fatto obbligo all’appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è consegnato alla Amministrazione Comunale e messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. Per cantieri ove previsto il piano di sicurezza e coordinamento a norma della vigente legislazione, l’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Amministrazione Comunale. L’appaltatore, ai sensi dell’art. 100, comma 5, del D. Lgs. 81/2008, può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento nei seguenti casi:

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Piani di sicurezza. Per cantieri ove L’Impresa appaltatrice è tenuta ad attuare quanto previsto nel piano di sicurezza e coordinamento, regolato dall’art. 100 e dall’ Allegato XV del decreto legislativo n. 81/2008, messo a norma del D.Lgs. 81 del 2008 è fatto obbligo all’appaltatore di predisporredisposizione da parte della stazione appaltante all’Impresa, entro trenta giorni dall’aggiudicazione la quale ha facoltà dopo la negoziazione dell’affidamento e comunque prima della consegna dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica di presentare al Direttore dei lavoratori. Tale piano è consegnato alla Amministrazione Comunale e messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive lavori proposte di controllo dei cantieri. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, integrazioni al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e coordinamento, ove ritenga di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per poter meglio garantire la sicurezza ai sensi nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti. L’Impresa Appaltatrice deve inoltre consegnare un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del D.Lgscantiere e nell’esecuzione dei lavori. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. Per cantieri ove previsto il Tale piano sarà considerato come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza. I piani di sicurezza e coordinamento a norma della vigente legislazione, l’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il formano parte integrante del presente contratto di appalto. La violazione del piano di sicurezza sicurezza, se ripetuta e grave, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Amministrazione Comunalerisoluzione del presente contratto. L’appaltatoreSi rimanda comunque agli art. 40, ai sensi dell’art. 10041, comma 542, 43, 44, 45 del D. Lgs. 81/2008, può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento nei seguenti casi:CSA.

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Piani di sicurezza. 1. Per cantieri ove previsto a norma del D.Lgsnon rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 81 del 2008 90, comma 3, decreto legislativo n. 81/2008 è fatto obbligo all’appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è consegnato alla Amministrazione Comunale Stazione Appaltante e messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. combinato disposto degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. Per cantieri ove previsto il piano di sicurezza e coordinamento a norma della vigente legislazione, l’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Amministrazione Comunale. L’appaltatore, ai sensi dell’art. 100, comma 5, del D. Lgs. 81/2008, può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento nei seguenti casi:.

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Piani di sicurezza. Per cantieri ove previsto a norma del D.Lgs. 81 del 2008 è fatto obbligo all’appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è consegnato alla Amministrazione all'Amministrazione Comunale e messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. Per cantieri ove previsto il piano di sicurezza e coordinamento a norma della vigente legislazione, l’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Amministrazione dell'Amministrazione Comunale. L’appaltatore, ai sensi dell’art. 100, comma 5, del D. Lgs. 81/2008, può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento nei seguenti casi:

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Piani di sicurezza. Per cantieri ove previsto a norma del D.Lgs. 81 del 2008 è fatto obbligo all’appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è consegnato alla Amministrazione Comunale e messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. L’appaltatore L’Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente con scrupolosità e senza riserve o od eccezioni il piano Piano di sicurezza Sicurezza e di coordinamento eventualmente Coordinamento (PSC), ove predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza in sede di progetto e posto a disposizione dall’Amministrazione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 D.Leg.vo 9 Aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni modifiche ed integrazioniintegrazioni (13); ovvero il Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) ed in ogni caso il Piano Operativo di Sicurezza (POS). Per cantieri ove previsto il piano Tutti i documenti relativi alla pianificazione della sicurezza fanno parte del contratto di sicurezza appalto. Le gravi e coordinamento a norma della vigente legislazione, l’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione ripetute violazioni dei piani stessi da parte della Amministrazione Comunaledell’Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto. L’appaltatoreL’Appaltatore prima dell’inizio dei lavori, ovvero in corso d’opera, potrà presentare all’Amministrazione proposte di modifiche od integrazioni ai sensi dell’art. 100piani di sicurezza, comma 5sia per esigenze di adeguamento tecnico, del D. Lgs. 81/2008, può presentare che di (12) Tale vigilanza potrà essere estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento nei seguenti casi:periodo intercorrente tra l’ultimazione ed il collaudo salvo l’anticipata consegna delle opere all’Amministrazione appaltante.”

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