Termini per il collaudo. 1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
Termini per il collaudo. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di 6 mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto. Per quanto non espressamente detto, si fa riferimento a quanto previsto in materia dall'art. 141 del D.Lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni e dagli artt. 215-238 del D.P.R. 207/2010 La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.
Termini per il collaudo. Il collaudo delle opere di ciascun affidamento verrà eseguita mediante certificato di regolare esecuzione il quale dovrà essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori e sarà diretto ad accertare la rispondenza dell’opera alle prescrizioni progettuali e di contratto, a verificare la regolarità delle prestazioni, dei corrispettivi, nonché ad attestare il raggiungimento del risultato tecnico-funzionale perseguito dall’Amministrazione. In ogni caso il certificato ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Nel caso in cui vengano disposte indagini ispettive, l’Appaltatore o un suo rappresentante ed il Direttore tecnico di cantiere dovranno presenziare alle indagini mettendo a disposizione il cantiere, nonché le attrezzature, gli strumenti e il personale necessario per l’esecuzione di verifiche, saggi e prove. Rientra fra gli oneri dell’Appaltatore il ripristino delle opere assoggettate a prove o a saggi, compreso quanto necessario all’eventuale collaudo statico. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l’Appaltatore risponde per difformità e vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall’Amministrazione prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. Durante l’esecuzione dei lavori l’Amministrazione può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali. Nel caso in cui l’intervento oggetto del contratto applicativo sia riferito anche ad impianti o parti di impianto sarà a carico dell’appaltatore, ed è compreso nei prezzi di cui all’elenco prezzi, la presentazione della certificazione rispondente a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia.
Termini per il collaudo. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. – Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla Amministrazione; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione. – Xxxxx quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Amministrazione prima che il certificato di collaudo trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. – L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della Amministrazione richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. – Durante l'esecuzione dei lavori l'Amministrazione può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
Termini per il collaudo. 1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine di 6 mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Detto certificato assume carattere definitivo trascorsi 2 anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo s’intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi 2 mesi.
2. Durante l’esecuzione dei lavori, la Committente può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale oppure nel contratto.
Termini per il collaudo. 1. In deroga all’articolo 102 comma 3, del Dlgs 50/2016, Xxxxxx dei contratti, i termini per la conclusione del collaudo finale, anche in considerazione delle attività di collaudo in xxxxx x’xxxxx, x xxxxxxxxx xx 00 (xxxxxx) giorni. Eventuali differimenti per fatti imputabili al Soggetto Realizzatore in relazione a incompletezze o gravi mancanze, comportano l’applicazione delle penali commisurate al ritardo nell’ultimazione.
2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
3. Per quanto non diversamente determinato nel presente articolo trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 235 del d.P.R. n. 207 del 2010.
4. Gli eventuali maggiori oneri di prelocazione che dovessero generarsi per ritardi nell’emissione del certificato di collaudo saranno imputabili all’amministrazione che se ne farà carico , eventualmente chiedendone la ricapitalizzazione all’interno del quadro economico definitivo.
Termini per il collaudo. 1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto en- tro i successivi due mesi.
2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di col- laudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
3. Il collaudo degli impianti di condizionamento invernale od estivo verranno effettuati du- rante il loro periodo di funzionamento. Pertanto nella stagione estiva si accerterà il cor- retto funzionamento dell’impianto di condizionamento estivo, rimandando alla succes- siva stagione il collaudo dell’impianto di riscaldamento; in inverno si accerterà il cor- retto funzionamento dell’impianto di riscaldamento, rimandando alla successiva sta- gione il collaudo dell’impianto di condizionamento estivo.
Termini per il collaudo. 1. Ai sensi dell’art. 141, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., le operazioni di collaudo e l’emissione del relativo certificato devono eseguirsi entro 6 (sei) mesi dall’ultimazione dei lavori, fatte salve motivate proroghe non superiori complessivamente ad ulteriori 6 (sei) mesi.
2. Ai sensi dell’art. 141, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 229, comma 3, del DPR 05.10.2010 n. 207, il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dalla data della relativa emissione.
3. Ai sensi dell’art. 229, comma 3, del DPR 05.10.2010 n. 207, l’approvazione del collaudo non comporta lo scioglimento dell’Appaltatore dal vincolo delle responsabilità concernenti eventuali difformità e vizi fino a quando lo stesso non diviene definitivo. L’Appaltatore è, pertanto, tenuto, nei 2 (due) anni di cui al comma 2, alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.
4. Ai sensi dell’art. 141, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 237, commi 1, 2 e 3, del DPR 05.10.2010 n. 207, nel caso in cui il certificato di collaudo, sia sostituito da quello di regolare esecuzione, questo è emesso dal direttore lavori, non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento.
Termini per il collaudo. 1. Sino all’entrata in vigore del decreto previsto all’art. 102, comma 8 del Codice Appalti, ai sensi dell’art. 237 del D.P.R. 207/2010 il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione che verrà emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
2. Il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine
3. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
Termini per il collaudo. 1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.